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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.SS Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6194/2022 R.G., promoSS con atto di citazione in appello notificato in data
7.10.2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
TREVISO, via FOGAZZARO 5, presso l'Avv. LUCIA CESCATO, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
PADOVA, piazza DE GASPERI 41, presso l'Avv. SILVIA SCATTOLIN, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'APPELLANTE
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza n. 685/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso in data 03.08.2022 e pubblicata in pari data (Rg 75772022), Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Treviso accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che la pretesa creditoria del signor
è infondata relativamente alle somme di euro 744,07 ingiunte per spese di precetto e di CP_1
esecuzione e conseguentemente revocare l'opposto decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto dalla
Sig.ra al Signor a tale titolo, con conseguente condanna di quest'ultimo alla Parte_1 CP_1
1 restituzione in favore della signora delle somme da questa versate e non dovute pari ad € 744,07, Pt_1
oltre interessi dal pagamento al saldo.
Condannarsi inoltre il signor a pagare in favore della signora l'importo CP_1 Parte_1
complessivo dovuto, per le ragioni di cui in narrativa, di € 1128,65 o quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre agli interessi ex D.lvo 231/2002 dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso: Condannarsi il convenuto appellato a rifondere all'appellante le spese per entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
In via preliminare: per i motivi dedotti alle pagg. 4 e 5 della Comparsa di costituzione dimeSS dall'appellato, dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi degli artt.348 bis e 348 ter c.p.c.;
Sempre in via preliminare: per i motivi dedotti alle pagg. 5 e 6 della Comparsa di costituzione dimeSS dall'appellato, nonché per le circostanze sopravvenute esposte e documentate con le presenti Note scritte, dichiararsi inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata ai sensi dell'art.351 c.p.c. formulata da parte appellante nel proprio atto introduttivo e reiterata mediante successivo separato ricorso e, per l'effetto, disporsi l'immediata revoca, anche parziale, dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, emeSS dal G.I. in data 17.07.2023, essendo venuti meno/non ricorrendo, allo stato, entrambi i presupposti previsti dalla legge;
Nel merito, in via principale: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via preliminare, rigettarsi integralmente, per le ragioni già ampiamente esposte e documentate nel procedimento di primo grado n.7577/2019 R.G. Giudice di Pace di Treviso e ribadite alle pagg.7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 e 15 della Comparsa di costituzione dimeSS dall'appellato, nonché avuto riguardo alle circostanze sopravvenute esposte e documentate con le presenti Note scritte di precisazione delle conclusioni,
l'impugnazione promoSS dalla sig.ra in quanto temeraria e, in ogni caso, infondata, in Parte_1
fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.685/2022 Giudice di Pace di
Treviso, ad esclusione del capo oggetto di appello incidentale, di seguito specificato.
In accoglimento del proposto appello incidentale ed a parziale riforma della sentenza di primo grado
n.685/2022 Giudice di Pace di Treviso emeSS in data 03/08/2022:
- In via principale: condannarsi la sig.ra al pagamento per spese processuali di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art.96, comma terzo, c.p.c.
2 - In via subordinata: condannarsi la sig.ra alla rifusione delle spese processuali del presente Parte_1
grado di giudizio in una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art.96, comma terzo, c.p.c.
In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A carico dei coniugi e , comproprietari per quote uguali di un CP_1 Parte_1
appartamento facente parte del Condominio “Villa Verde” di Treviso, veniva emesso in data 13.02.2019 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento in via solidale, a favore del predetto Condominio, di spese ordinarie arretrate per la somma di euro 1.828,74 oltre accessori.
Avviata dal esecuzione forzata nei confronti di , Controparte_2 CP_1
questi pagava al creditore il totale importo di euro 3.241,30 comprensivo delle spese di precetto e di pignoramento.
Quindi, il agiva in regresso contro la condebitrice per l'intera somma CP_1 Parte_1
pagata al Condominio, essendo l'appartamento, cui le spese ordinarie insolute si riferivano, assegnato alla e dalla steSS utilizzato in via esclusiva in forza della sentenza di Pt_1
separazione del Tribunale di Treviso n. 308/2018 inter partes.
Così, su ricorso del UR, il Giudice di Pace di Treviso emetteva, a carico della , il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 2225/2019 in data 27.08.2019, con intimazione al pagamento della predetta somma di euro 3.241,30 oltre accessori.
Avverso il decreto proponeva tempestiva opposizione , deducendo: Parte_1
- in via preliminare, la “inutilità” del ricorso al procedimento monitorio, avendo il CP_1
per effetto del pagamento eseguito, la facoltà di surrogarsi al creditore ex art. 1203 c.c.;
- nel merito, non essere dovuto il rimborso al delle spese di precetto e di esecuzione CP_1
per euro 744,07, in quanto maturate per l'autonomo inadempimento del verso il CP_1
creditore.
L'attrice opponente proponeva, inoltre, domanda di condanna del convenuto opposto al rimborso, per la quota del 60% posta a carico del medesimo dalla sentenza di separazione, di spese straordinarie sostenute per il figlio minore , presso di lei collocato. Per_1
Si costituiva in causa l'opposto , resistendo all'opposizione e alla domanda CP_1
di rimborso delle spese straordinarie.
3 Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, il Giudice di Pace, con sentenza n. 685/2022 depositata in data 03.08.2022, respingeva sia l'opposizione sia la domanda di rimborso proposte dalla e respingeva altresì la domanda di condanna Pt_1
ex art. 96 comma 3° c.p.c. avanzata dal CP_1
Contro la sentenza ha proposto tempestivo appello , formulando i seguenti Parte_1
motivi:
1) erroneo rigetto, da parte del Giudice di Pace, dell'eccezione riguardante la non debenza del rimborso, in favore di , della somma di euro 744,07 per spese di precetto CP_1
e di esecuzione;
2) erroneo rigetto, da parte del Giudice di Pace, della domanda di condanna del alla CP_1
rifusione pro quota delle spese straordinarie relative al figlio minore . Per_1
L'appellato , costituitosi, ha resistito all'impugnazione e ha svolto appello CP_1
incidentale riproponendo, nei confronti dell'appellante, la domanda di condanna ex art. 96 comma 3° c.p.c. già formulata in primo grado.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata – sospensione di fatto limitata alla statuizione di condanna alle spese, avendo , durante il primo Parte_1
grado di giudizio, pagato l'intera somma ingiunta con riserva di ripetizione –, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la precisazione, ad opera delle parti, delle conclusioni definitive trascritte in epigrafe.
***
Prima di esaminare i motivi di impugnazione, si deve rilevare che:
- non è stato mai contestato, né in primo grado né in appello, che nei rapporti interni tra e comproprietari dell'appartamento, unica debitrice delle CP_1 Parte_1
spese condominiali ordinarie sia la seconda, in quanto assegnataria ed esclusiva utilizzatrice dell'alloggio (v. Cass. 18476/2005);
- non è stata dall'appellante riproposta, nel presente grado, la questione relativa alla pretesa
“inutilità” del ricorso, da parte del al procedimento per decreto ingiuntivo, ai fini CP_1
dell'esercizio dell'azione di regresso.
Ciò detto, è infondato il primo motivo di appello formulato da . Parte_1
Infatti, come è stato esattamente osservato dal primo giudice, poiché nei rapporti interni
4 tra i condebitori grava sulla il debito relativo alle spese condominiali ordinarie, il Pt_1
pagamento al comune creditore, da parte del anche delle spese di precetto e di CP_1
esecuzione trova causa nell'inadempimento della condebitrice, che è pertanto obbligata a rifondere, in sede di regresso, anche tali ultime spese.
Né è stato dedotto, da parte dell'appellante, che le spese di precetto e di esecuzione siano state eccessive o superflue rispetto alla loro funzione tipica, rappresentata dall'escussione di uno dei condebitori solidali.
Non è pertinente al caso il precedente di legittimità citato da parte appellante (Cass.
8329/2011), che non si riferisce ai rapporti interni tra i condebitori, uno dei quali abbia pagato il creditore comune, bensì al rapporto tra ciascun condebitore e il creditore (nella ipotesi in cui quest'ultimo, dopo avere agito infruttuosamente contro uno dei condebitori, agisca contro l'altro, pretendendo di porre a suo carico anche le spese della prima azione rimasta infruttuosa).
E' invece parzialmente fondato – nei limiti che si diranno – il secondo motivo di appello, concernente la domanda di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla per il Pt_1
figlio minore , domanda respinta dal Giudice di Pace. Per_1
Invero, la motivazione, sul punto specifico, della sentenza impugnata è carente perché non considera, da un lato, che la domanda ha ad oggetto spese straordinarie, per loro natura non ricomprese nell'assegno stabilito dal Tribunale quale contributo al mantenimento del figlio minore, e dall'altro che non tutte le spese in questione, in base al “Protocollo del
Tribunale di Treviso” richiamato dalla sentenza di separazione, richiedono il preventivo accordo con l'altro genitore.
Non è fondata l'eccezione di non compensabilità di dette spese sollevata da parte appellata, perché, per esse, ha svolto un'autonoma domanda di condanna. Parte_1
Ora, a fondamento della propria domanda di rimborso, parte appellante, attrice opponente in primo grado, ha posto i documenti prodotti con numerazione da 8 a 14 (eccettuato il doc. 12, che è una copia del citato Protocollo del Tribunale).
Il documento 8 riguarda il pagamento, da parte della , della somma di euro 11,30 per Pt_1
tasse scolastiche relative all'anno 2019.
Si tratta di una distinta di bonifico bancario del giorno 02/09/2019 in favore di “Istituto
5 comprensivo n. 3 Felissent” con causale “UR ES classe 2^ D Plesso Mantegna – Versamento assicurazione + Diario a.s. 2019/2020”.
Nulla ha eccepito, al riguardo, la controparte.
Secondo il citato Protocollo, la spesa in discorso ha natura “obbligatoria” e non necessita di previa concertazione con l'altro genitore ai fini del rimborso.
ESS, pertanto, deve essere rimborsata dal alla , nella percentuale stabilita dalla CP_1 Pt_1
sentenza di separazione.
I documenti 9 e 13 riguardano, rispettivamente, i libri di testo e il corredo scolastico inizio anno 2019 per euro 181,70 (doc. 9) e i libri di testo e le spese per tasse scolastiche anno
2020 per euro 201,72 (doc. 13).
Si tratta di scontrini e di ricevute di acquisto che risalgono al settembre-ottobre 2019 e al settembre-ottobre 2020 e che, per la loro formulazione testuale, si riferiscono a materiale scolastico che deve, per natura e quantità, presumersi destinato al minore , in Per_1
concomitanza con il periodo iniziale dell'anno scolastico.
Queste spese, in base al Protocollo, devono essere rimborsate pro quota senza necessità di preventivo accordo tra i genitori.
I documenti 10 e 14 riguardano le spese per attività sportive frequentate dal minore, nella misura di euro 115,87 per l'anno 2019 (nuoto – doc. 10) e di euro 426,50 per l'anno 2020
(ciclismo – doc. 11).
Non è contestato che le spese in esame si riferiscano effettivamente alle predette attività sportive, svolte da . Per_1
Esse devono essere rimborsate pro quota, sempre secondo il Protocollo, che prevede come obbligatorio, senza preventiva concertazione, il rimborso di “spese relative ad un'unica attività sportiva” entro il limite di 50,00 euro al mese (che nel caso di specie è rispettato).
Infine, il documento 11 riguarda le prestazioni di assistenza psicologica svolte dalla
OT.SS nell'anno 2018, per l'importo di euro 944,00. Per_2
In questo caso il rimborso non è dovuto.
Invero, il Protocollo del Tribunale prevede, per i “cicli di cure psicoterapiche”, il neceSSrio consenso preventivo di entrambi i genitori e l'attrice appellante, a fronte dell'affermazione della controparte di non aver mai dato il proprio assenso agli incontri del minore con la
6 OT.SS , non ha fornito la prova di tale assenso, di cui era onerata, né ha provato di Per_2
avere inviato la richiesta scritta neceSSria a sollecitare il “motivato dissenso” dell'altro genitore, secondo le previsioni del Protocollo.
In conclusione, le spese straordinarie rimborsabili ammontano, in totale, ad euro 937,09 e la quota a carico di (pari al 60% del totale) ammonta ad euro 562,25. CP_1
Per questa somma – maggiorata di interessi legali a decorrere dalla domanda, trattandosi di debito di valuta – va pronunciata condanna a carico del ed a favore della , CP_1 Pt_1
con corrispondente riforma, sul punto, della sentenza di primo grado.
Va infine respinto l'appello incidentale, non ricorrendo, all'evidenza, i presupposti per la pronuncia della condanna ex art. 96 comma 3° c.p.c..
Il complessivo esito della causa, con soccombenza non integrale, ma prevalente, di Pt_1
giustifica la compensazione nella misura di un terzo (1/3) delle spese di entrambi
[...]
i gradi di giudizio, restando a carico della la rimanente quota di due terzi (2/3). Pt_1
Viene mantenuta la quantificazione operata dal Giudice di Pace, che non ha formato oggetto di impugnazione sotto il profilo del quantum, mentre per il giudizi d'appello la quantificazione avviene a valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, medi per le rimanenti fasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 685/2022 depositata il 03.08.2022, condanna a pagare a a titolo di rimborso di spese CP_1 Parte_1
straordinarie relative al figlio minore UR ES, la somma di euro 562,25 con gli interessi legali dal giorno 28.10.2019 al saldo;
• respinge nel resto l'appello principale;
• respinge l'appello incidentale;
• compensa tra le parti nella misura di un terzo (1/3) le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna a rifondere a la restante quota di due Parte_1 CP_1
terzi (2/3), che liquida - già operata la compensazione - in euro 833,33 per il giudizio di
7 primo grado ed in euro 1.418,00 per il giudizio di secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.SS Laura Ceccon
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.SS Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6194/2022 R.G., promoSS con atto di citazione in appello notificato in data
7.10.2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
TREVISO, via FOGAZZARO 5, presso l'Avv. LUCIA CESCATO, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
PADOVA, piazza DE GASPERI 41, presso l'Avv. SILVIA SCATTOLIN, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'APPELLANTE
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza n. 685/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso in data 03.08.2022 e pubblicata in pari data (Rg 75772022), Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Treviso accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che la pretesa creditoria del signor
è infondata relativamente alle somme di euro 744,07 ingiunte per spese di precetto e di CP_1
esecuzione e conseguentemente revocare l'opposto decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto dalla
Sig.ra al Signor a tale titolo, con conseguente condanna di quest'ultimo alla Parte_1 CP_1
1 restituzione in favore della signora delle somme da questa versate e non dovute pari ad € 744,07, Pt_1
oltre interessi dal pagamento al saldo.
Condannarsi inoltre il signor a pagare in favore della signora l'importo CP_1 Parte_1
complessivo dovuto, per le ragioni di cui in narrativa, di € 1128,65 o quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre agli interessi ex D.lvo 231/2002 dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso: Condannarsi il convenuto appellato a rifondere all'appellante le spese per entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
In via preliminare: per i motivi dedotti alle pagg. 4 e 5 della Comparsa di costituzione dimeSS dall'appellato, dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi degli artt.348 bis e 348 ter c.p.c.;
Sempre in via preliminare: per i motivi dedotti alle pagg. 5 e 6 della Comparsa di costituzione dimeSS dall'appellato, nonché per le circostanze sopravvenute esposte e documentate con le presenti Note scritte, dichiararsi inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata ai sensi dell'art.351 c.p.c. formulata da parte appellante nel proprio atto introduttivo e reiterata mediante successivo separato ricorso e, per l'effetto, disporsi l'immediata revoca, anche parziale, dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, emeSS dal G.I. in data 17.07.2023, essendo venuti meno/non ricorrendo, allo stato, entrambi i presupposti previsti dalla legge;
Nel merito, in via principale: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via preliminare, rigettarsi integralmente, per le ragioni già ampiamente esposte e documentate nel procedimento di primo grado n.7577/2019 R.G. Giudice di Pace di Treviso e ribadite alle pagg.7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 e 15 della Comparsa di costituzione dimeSS dall'appellato, nonché avuto riguardo alle circostanze sopravvenute esposte e documentate con le presenti Note scritte di precisazione delle conclusioni,
l'impugnazione promoSS dalla sig.ra in quanto temeraria e, in ogni caso, infondata, in Parte_1
fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.685/2022 Giudice di Pace di
Treviso, ad esclusione del capo oggetto di appello incidentale, di seguito specificato.
In accoglimento del proposto appello incidentale ed a parziale riforma della sentenza di primo grado
n.685/2022 Giudice di Pace di Treviso emeSS in data 03/08/2022:
- In via principale: condannarsi la sig.ra al pagamento per spese processuali di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art.96, comma terzo, c.p.c.
2 - In via subordinata: condannarsi la sig.ra alla rifusione delle spese processuali del presente Parte_1
grado di giudizio in una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art.96, comma terzo, c.p.c.
In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A carico dei coniugi e , comproprietari per quote uguali di un CP_1 Parte_1
appartamento facente parte del Condominio “Villa Verde” di Treviso, veniva emesso in data 13.02.2019 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento in via solidale, a favore del predetto Condominio, di spese ordinarie arretrate per la somma di euro 1.828,74 oltre accessori.
Avviata dal esecuzione forzata nei confronti di , Controparte_2 CP_1
questi pagava al creditore il totale importo di euro 3.241,30 comprensivo delle spese di precetto e di pignoramento.
Quindi, il agiva in regresso contro la condebitrice per l'intera somma CP_1 Parte_1
pagata al Condominio, essendo l'appartamento, cui le spese ordinarie insolute si riferivano, assegnato alla e dalla steSS utilizzato in via esclusiva in forza della sentenza di Pt_1
separazione del Tribunale di Treviso n. 308/2018 inter partes.
Così, su ricorso del UR, il Giudice di Pace di Treviso emetteva, a carico della , il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 2225/2019 in data 27.08.2019, con intimazione al pagamento della predetta somma di euro 3.241,30 oltre accessori.
Avverso il decreto proponeva tempestiva opposizione , deducendo: Parte_1
- in via preliminare, la “inutilità” del ricorso al procedimento monitorio, avendo il CP_1
per effetto del pagamento eseguito, la facoltà di surrogarsi al creditore ex art. 1203 c.c.;
- nel merito, non essere dovuto il rimborso al delle spese di precetto e di esecuzione CP_1
per euro 744,07, in quanto maturate per l'autonomo inadempimento del verso il CP_1
creditore.
L'attrice opponente proponeva, inoltre, domanda di condanna del convenuto opposto al rimborso, per la quota del 60% posta a carico del medesimo dalla sentenza di separazione, di spese straordinarie sostenute per il figlio minore , presso di lei collocato. Per_1
Si costituiva in causa l'opposto , resistendo all'opposizione e alla domanda CP_1
di rimborso delle spese straordinarie.
3 Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, il Giudice di Pace, con sentenza n. 685/2022 depositata in data 03.08.2022, respingeva sia l'opposizione sia la domanda di rimborso proposte dalla e respingeva altresì la domanda di condanna Pt_1
ex art. 96 comma 3° c.p.c. avanzata dal CP_1
Contro la sentenza ha proposto tempestivo appello , formulando i seguenti Parte_1
motivi:
1) erroneo rigetto, da parte del Giudice di Pace, dell'eccezione riguardante la non debenza del rimborso, in favore di , della somma di euro 744,07 per spese di precetto CP_1
e di esecuzione;
2) erroneo rigetto, da parte del Giudice di Pace, della domanda di condanna del alla CP_1
rifusione pro quota delle spese straordinarie relative al figlio minore . Per_1
L'appellato , costituitosi, ha resistito all'impugnazione e ha svolto appello CP_1
incidentale riproponendo, nei confronti dell'appellante, la domanda di condanna ex art. 96 comma 3° c.p.c. già formulata in primo grado.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata – sospensione di fatto limitata alla statuizione di condanna alle spese, avendo , durante il primo Parte_1
grado di giudizio, pagato l'intera somma ingiunta con riserva di ripetizione –, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la precisazione, ad opera delle parti, delle conclusioni definitive trascritte in epigrafe.
***
Prima di esaminare i motivi di impugnazione, si deve rilevare che:
- non è stato mai contestato, né in primo grado né in appello, che nei rapporti interni tra e comproprietari dell'appartamento, unica debitrice delle CP_1 Parte_1
spese condominiali ordinarie sia la seconda, in quanto assegnataria ed esclusiva utilizzatrice dell'alloggio (v. Cass. 18476/2005);
- non è stata dall'appellante riproposta, nel presente grado, la questione relativa alla pretesa
“inutilità” del ricorso, da parte del al procedimento per decreto ingiuntivo, ai fini CP_1
dell'esercizio dell'azione di regresso.
Ciò detto, è infondato il primo motivo di appello formulato da . Parte_1
Infatti, come è stato esattamente osservato dal primo giudice, poiché nei rapporti interni
4 tra i condebitori grava sulla il debito relativo alle spese condominiali ordinarie, il Pt_1
pagamento al comune creditore, da parte del anche delle spese di precetto e di CP_1
esecuzione trova causa nell'inadempimento della condebitrice, che è pertanto obbligata a rifondere, in sede di regresso, anche tali ultime spese.
Né è stato dedotto, da parte dell'appellante, che le spese di precetto e di esecuzione siano state eccessive o superflue rispetto alla loro funzione tipica, rappresentata dall'escussione di uno dei condebitori solidali.
Non è pertinente al caso il precedente di legittimità citato da parte appellante (Cass.
8329/2011), che non si riferisce ai rapporti interni tra i condebitori, uno dei quali abbia pagato il creditore comune, bensì al rapporto tra ciascun condebitore e il creditore (nella ipotesi in cui quest'ultimo, dopo avere agito infruttuosamente contro uno dei condebitori, agisca contro l'altro, pretendendo di porre a suo carico anche le spese della prima azione rimasta infruttuosa).
E' invece parzialmente fondato – nei limiti che si diranno – il secondo motivo di appello, concernente la domanda di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla per il Pt_1
figlio minore , domanda respinta dal Giudice di Pace. Per_1
Invero, la motivazione, sul punto specifico, della sentenza impugnata è carente perché non considera, da un lato, che la domanda ha ad oggetto spese straordinarie, per loro natura non ricomprese nell'assegno stabilito dal Tribunale quale contributo al mantenimento del figlio minore, e dall'altro che non tutte le spese in questione, in base al “Protocollo del
Tribunale di Treviso” richiamato dalla sentenza di separazione, richiedono il preventivo accordo con l'altro genitore.
Non è fondata l'eccezione di non compensabilità di dette spese sollevata da parte appellata, perché, per esse, ha svolto un'autonoma domanda di condanna. Parte_1
Ora, a fondamento della propria domanda di rimborso, parte appellante, attrice opponente in primo grado, ha posto i documenti prodotti con numerazione da 8 a 14 (eccettuato il doc. 12, che è una copia del citato Protocollo del Tribunale).
Il documento 8 riguarda il pagamento, da parte della , della somma di euro 11,30 per Pt_1
tasse scolastiche relative all'anno 2019.
Si tratta di una distinta di bonifico bancario del giorno 02/09/2019 in favore di “Istituto
5 comprensivo n. 3 Felissent” con causale “UR ES classe 2^ D Plesso Mantegna – Versamento assicurazione + Diario a.s. 2019/2020”.
Nulla ha eccepito, al riguardo, la controparte.
Secondo il citato Protocollo, la spesa in discorso ha natura “obbligatoria” e non necessita di previa concertazione con l'altro genitore ai fini del rimborso.
ESS, pertanto, deve essere rimborsata dal alla , nella percentuale stabilita dalla CP_1 Pt_1
sentenza di separazione.
I documenti 9 e 13 riguardano, rispettivamente, i libri di testo e il corredo scolastico inizio anno 2019 per euro 181,70 (doc. 9) e i libri di testo e le spese per tasse scolastiche anno
2020 per euro 201,72 (doc. 13).
Si tratta di scontrini e di ricevute di acquisto che risalgono al settembre-ottobre 2019 e al settembre-ottobre 2020 e che, per la loro formulazione testuale, si riferiscono a materiale scolastico che deve, per natura e quantità, presumersi destinato al minore , in Per_1
concomitanza con il periodo iniziale dell'anno scolastico.
Queste spese, in base al Protocollo, devono essere rimborsate pro quota senza necessità di preventivo accordo tra i genitori.
I documenti 10 e 14 riguardano le spese per attività sportive frequentate dal minore, nella misura di euro 115,87 per l'anno 2019 (nuoto – doc. 10) e di euro 426,50 per l'anno 2020
(ciclismo – doc. 11).
Non è contestato che le spese in esame si riferiscano effettivamente alle predette attività sportive, svolte da . Per_1
Esse devono essere rimborsate pro quota, sempre secondo il Protocollo, che prevede come obbligatorio, senza preventiva concertazione, il rimborso di “spese relative ad un'unica attività sportiva” entro il limite di 50,00 euro al mese (che nel caso di specie è rispettato).
Infine, il documento 11 riguarda le prestazioni di assistenza psicologica svolte dalla
OT.SS nell'anno 2018, per l'importo di euro 944,00. Per_2
In questo caso il rimborso non è dovuto.
Invero, il Protocollo del Tribunale prevede, per i “cicli di cure psicoterapiche”, il neceSSrio consenso preventivo di entrambi i genitori e l'attrice appellante, a fronte dell'affermazione della controparte di non aver mai dato il proprio assenso agli incontri del minore con la
6 OT.SS , non ha fornito la prova di tale assenso, di cui era onerata, né ha provato di Per_2
avere inviato la richiesta scritta neceSSria a sollecitare il “motivato dissenso” dell'altro genitore, secondo le previsioni del Protocollo.
In conclusione, le spese straordinarie rimborsabili ammontano, in totale, ad euro 937,09 e la quota a carico di (pari al 60% del totale) ammonta ad euro 562,25. CP_1
Per questa somma – maggiorata di interessi legali a decorrere dalla domanda, trattandosi di debito di valuta – va pronunciata condanna a carico del ed a favore della , CP_1 Pt_1
con corrispondente riforma, sul punto, della sentenza di primo grado.
Va infine respinto l'appello incidentale, non ricorrendo, all'evidenza, i presupposti per la pronuncia della condanna ex art. 96 comma 3° c.p.c..
Il complessivo esito della causa, con soccombenza non integrale, ma prevalente, di Pt_1
giustifica la compensazione nella misura di un terzo (1/3) delle spese di entrambi
[...]
i gradi di giudizio, restando a carico della la rimanente quota di due terzi (2/3). Pt_1
Viene mantenuta la quantificazione operata dal Giudice di Pace, che non ha formato oggetto di impugnazione sotto il profilo del quantum, mentre per il giudizi d'appello la quantificazione avviene a valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, medi per le rimanenti fasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 685/2022 depositata il 03.08.2022, condanna a pagare a a titolo di rimborso di spese CP_1 Parte_1
straordinarie relative al figlio minore UR ES, la somma di euro 562,25 con gli interessi legali dal giorno 28.10.2019 al saldo;
• respinge nel resto l'appello principale;
• respinge l'appello incidentale;
• compensa tra le parti nella misura di un terzo (1/3) le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna a rifondere a la restante quota di due Parte_1 CP_1
terzi (2/3), che liquida - già operata la compensazione - in euro 833,33 per il giudizio di
7 primo grado ed in euro 1.418,00 per il giudizio di secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.SS Laura Ceccon
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