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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7175 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11502 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 19.6.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Tripoli n. 110 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Francesco Tramontano che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.3.2025 e ritualmente notificato il ricorrente premettendo di avere ottenuto con decreto di omologa del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in data 18.11.2024 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, n.r.g. 2499/24, il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 222/84 ai fini dell'assegno ordinario di assistenza a decorrere da ottobre 2023; che aveva notificato all' il provvedimento il CP_1
20.11.2024 e il mod. AP70 il 21.11.2024, ma senza esito, chiedeva l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati CP_1 oltre interessi legali. L' si costituiva in giudizio deducendo di avere provveduto nelle more al CP_1 pagamento dell'assegno ordinario di invalidità e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte. Nella propria nota di trattazione scritta il ricorrente aderisce alla declaratoria di cessazione della materia del contendere rappresentando che il pagamento dei ratei arretrati della prestazione è avvenuto il 3.6.2025. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico dell' - atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso il quale CP_1
è avvenuto dopo il decorso dei 120 giorni per il pagamento -, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa e anche del pregio dell'opera difensiva.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' alla CP_1 refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 19.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11502 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 19.6.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Tripoli n. 110 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Francesco Tramontano che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.3.2025 e ritualmente notificato il ricorrente premettendo di avere ottenuto con decreto di omologa del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in data 18.11.2024 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, n.r.g. 2499/24, il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 222/84 ai fini dell'assegno ordinario di assistenza a decorrere da ottobre 2023; che aveva notificato all' il provvedimento il CP_1
20.11.2024 e il mod. AP70 il 21.11.2024, ma senza esito, chiedeva l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati CP_1 oltre interessi legali. L' si costituiva in giudizio deducendo di avere provveduto nelle more al CP_1 pagamento dell'assegno ordinario di invalidità e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte. Nella propria nota di trattazione scritta il ricorrente aderisce alla declaratoria di cessazione della materia del contendere rappresentando che il pagamento dei ratei arretrati della prestazione è avvenuto il 3.6.2025. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico dell' - atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso il quale CP_1
è avvenuto dopo il decorso dei 120 giorni per il pagamento -, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa e anche del pregio dell'opera difensiva.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' alla CP_1 refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 19.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace