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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 2500 /2022 Oggi 27 gennaio 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., compare l'Avv.
Alessandro Rolandi, noto all'Ufficio, per la parte ricorrente. L'Avv. Rolandi collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Rolandi precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai propri atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avvocato del ricorrente si rimette a giustizia rilevando che le spese vive ammontano a complessivi €. 246,93 e chiedendo di essere esonerato dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 12,31 alle ore 12,43 per causa R.G.
1085/23, di nuovo sospesa dalle ore 13,09 alle ore 13,31 per causa R.G. 1797/22, ancora sospesa dalle ore 13,59 alle ore 14,114,36 per cause R.G. 1228-1/23 e R.G.
1055/24) per la decisione della causa precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, il difensore presente dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel
1 rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,37).
Alle ore 19,25 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 19,26
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE RITO LAVORO
nella causa civile iscritta al n° 2500 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Opposizione all'ordinanza-
ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
promossa da:
residente in [...]d'Elsa (SI), rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Alessandro Rolandi ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in via San Sebastiano n. 1 a Colle di Val d'Elsa (SI), per procura allegato al ricorso in riassunzione
RICORRENTE OPPONENTE
2 contro
, con sede in Siena, in persona del Prefetto e legale rappresentante pro CP_1
tempore rappresentato e difeso dal Vice Prefetto Dott. Armando Soreca, come da delega di legge
RESISTENTE OPPOSTO
anche contro
Controparte_2
RESISTENTE OPPOSTA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione avverso la cartella n. 104 2020 00063512 14000
ha convenuto in giudizio la e l' , in persona Parte_1 Controparte_3 CP_4
del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN TESI Annullare la cartella di pagamento n. 104 2020 00063512 14000 emessa dalla Controparte_2
Agente della riscossione della Provincia di Siena con sede in Siena Via Luigi Sprugnoli
[...]
n.12 , su incarico della Prefettura di Siena, notificata in data 29 marzo 2022, nei confronti di
perché illegittima ed errata nel quantum, in quanto non tiene conto dell'esito della Parte_1
sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Siena recante il n. 361 ed emessa in data 9 marzo 2018 passata in giudicato. IN IPOTESI Annullare la cartella di pagamento n. 104 2020 00063512
14000 emessa dalla Agente della riscossione della Provincia di Controparte_2
Siena con sede in Siena Via Luigi Sprugnoli n.12 , su incarico della , notificata in Controparte_3
data 29 marzo 2022, nei confronti di perché illegittima ed errata nel quantum, in Parte_1
quanto non tiene conto dell'esito della sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Siena recante il n.
361 ed emessa in data 9 marzo 2018 passata in giudicato, rideterminando il quantum nella minor
3 somma stabilita dalla sentenza e pertanto nella somma di €. 7.740,00 escludendo la responsabilità del ricorrente con riferimento all' emissione dell'assegno n. 0201053631..”.
Si è costituita in giudizio avanti al Giudice di Pace di Siena originariamente adito la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”…si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia rigettare
l'opposizione.”.
Nessuno si è costituito per l' , che è rimasta contumace anche avanti al CP_4
Giudice di Pace.
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed acquisizione del fascicolo d'Ufficio del procedimento tenutosi avanti al giudice di
Pace di Siena, all'esito del quale è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del 26 giugno 2024, verificata l'acquisizione de qua è stata fissata l'udienza del 27 gennaio 2025 per discussione e contestuale decisione.
A tale udienza la causa veniva discussa e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente verificata la ritualità della notifica va dichiarata la contumacia di , in persona del legale rappresentante pro tempore, ma i CP_4
costituitasi in giudizio sia in questa fase che in quella avanti al Giudice di Pace di
Siena.
Breve riassunto dei fatti ci causa
4 Sempre in via preliminare va evidenziato che il presente contenzioso è
conseguente ad una sentenza del Giudice di ace che ha dichiarato la propria incompetenza per valore, in detto giudizio risulta costituita, come detto la , CP_1
che non si è formalmente costituita in questo giudizio, ma a fronte della riassunzione avanti all'intestato Ufficio ed all'acquisizione del fascicolo d'Ufficio del procedimento avanti al Giudice di Pace Non può essere dichiarata contumace e le difese svolte nell'atto costitutivo depositato in detta fase processuale, unitamente alla documentazione ivi depositati, devono esser vagliate ed utilizzati dal giudicante per la decisione nel presente giudizio.
Fermo quanto sopra si precisa quanto segue
L'odierno contenzioso trova fondamento nell'impugnazione della cartella n.
104 2020 00063512 14000, notificata in data 29 marzo 2022, assumendo il ricorrente che nella quantificazione del dovuto la non ha tenuto conto degli esiti CP_1
della sentenza 361/18, emessa inter partes in data 9.03.2028 dal Tribunale di Siena
Dott.ssa Pattonelli, con cui detto Tribunale, riformando parzialmente la pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Siena ha rideterminato le sanzioni dovute in €.
7.740,00. In particolare, lamenta il ricorrente che nel determinare il quantum la non avrebbe espunto le sanzioni relative all'assegno n. 0201053631, CP_1
espunto dalla menzionata sentenza. Ritenuto, quindi, viziato l'atto impugnato in parte qua ha proposto opposizione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni
La , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha contestato CP_1
gli assunti del ricorrente rilevano che l'atto impugnato è stato emesso ponendo a fondamento del calcolo quanto disposto con la sentenza n. 361/18 emessa in data
9.3.2018 dal Tribunale di Siena, somme poi maggiorate dalle sanzioni di legge a
5 seguito del mancato pagamento da parte del ricorrente del dovuto, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sul lamentato errore di calcolo e conseguente vizio dell'atto impugnato
In primo luogo, va evidenziato come sia del tutto ultroneo il rifermento agli atti originari che sono stati oggetto di impugnazione e sui quali si è pronunciata la sentenza 361/18 che ha condannato l'odierno ricorrente al pagamento della complessiva somma di €. 7.740,00 ritenendolo responsabile dei fatti oggetto di causa, come da motivazione della sentenza depositata in atti.
Fermo ciò, va evidenziato che un'attenta lettura dell'atto oggi opposto evidenzia che la base di calcolo delle sanzioni irrogate corrisponde effettivamente a quanto disposto nel
P.Q.M.
della richiamata sentenza. La lettura della sentenza de qua depositata in atti unitamente alla documentazione prodotta dalla CP_1
evidenzia che risulta annullata la violazione n. 020105361 per €. 546,00 che, infatti, non risulta riportata nell'atto impugnato (anche se erroneamente indicata nell'intestazione della stessa, probabilmente per un refuso).
Se si procede, infatti, alla somma degli importi base indicati si rinviene la somma di €. 1.032,00 per 7 (i verbali non annullati) che dà la somma complessiva di
7.224,00 cui va aggiunta la sanzione di €. 516,00, non annullata, per un totale complessivo dovuto di €. 7.740,00, che è esattamente la somma che il ricorrente è
stato condannato a pagare con la richiamata sentenza, a dette somme si sono poi aggiunte le maggiorazioni e le sanzioni ex art. 27 L. 689/81 per il mancato pagamento, giungendo alla somma complessiva oggi oggetto di causa ed intimata con la cartella impugnata di complessivi €. 11.161,05 (v. atto impugnato pag. 5 e 6,
prima parte).
6 A questo punto va rilevato che le ulteriori somme indicate in cartella attengono tutte esclusivamente alle maggiorazioni oneri e sanzioni per il mancato pagamento di quanto dovuto in conseguenza di detta sentenza, ex art. 27 L. 689/81
ed ex L. 286/90, per non aver il ricorrente onerato il pagamento dei termini di legge ed aver obbligato l'Amministrazione al recupero forzoso di dette somme.
L'odierna opposizione, pertanto, all'esito della compiuta istruttoria si è
manifestata infondata e deve essere disattesa e respinta con piena conferma della cartella de qua, con contestuale revoca delle disposta sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, e condanna del ricorrente al pagamento delle somme tutte ivi indicate.
Sulle spese di lite
In ordine alle spese va evidenziato che l' è rimasta contumace, mentre CP_4
la , seppur costituita con proprio personale dipendente, non ha fatto CP_1
pervenire alcuna documentazione su quelle vive sostenute per i due giudizi, con la conseguenza che nulla può essere disposto in merito
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto, come sopra motivato, e per l'effetto conferma integralmente la cartella n. 104 2020
00063512 14000 qui impugnata, contestualmente revocando la disposta sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, e condanna il ricorrente al pagamento delle somme tutte ivi ingiunte;
- nulla sulle spese per quanto in motivazione;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione
7 della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 27 gennaio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
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