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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED MI ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 19.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 804/2022 R.G. (cui è riunito il procedimento n. R.G.
2202/2022)
tra
in qualità del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1
IO IR e IN AN
opponente e
- in proprio e quale Controparte_1 mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa
Pugliano
opposto
e
- in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv.Maria Grazia
MA
opposto e
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Pamela Maietta
opposto
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2022 la parte opponente indicata in epigrafe, promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020229001205118000, notificata a mezzo PEC il 21.04.2022, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme portate dalle cartelle di pagamento n.
03020150014970463000, n. 03020160009463634000, n. 03020170009639509000, relativa a crediti previdenziali di titolarità dell' , nonché dagli avvisi di addebito CP_3
n. 33020150001693900000, n. 33020150001794778000, n. 33020160001382632000,
n. 33020160002949779000, n. 33020170000350820000, n. 33020170002067272000 relativi a crediti previdenziali di titolarità dell' Eccepiva vizi attinenti CP_1 all'intimazione di pagamento, l'inesistenza della notifica degli atti presupposti e l'estinzione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 03020150014970463000,
n. 03020160009463634000 e dagli avvisi di addebito n. 33020150001693900000, n.
33020150001794778000, n. 33020160001382632000, per intervenuta prescrizione quinquennale.
Con successivo ricorso depositato il 28.09.2023, la medesima parte opponente promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020229004382478, notificata il 18.10.2022, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020170009639509000 (già oggetto della prima opposizione) e n.
03020170014288903000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020160002949779000,
n. 33020170000350820000, n. 33020170002067272000 (già oggetto della prima opposizione) n. 33020170000350921000, n. 33020180000012460000, n.
33020190001594251000, n. 33020190003114292000 e n. 33020210000271185000.
Argomentava lamentando vizi dell'intimazione di pagamento, l'omessa notifica degli atti presupposti, chiedendo altresì dichiararsi “l'intervenuta perenzione dei termini per il recupero delle ragioni erariali”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano nei rispettivi giudizi le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
I ricorsi venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
2 Infondata è la doglianza con la quale parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della notifica delle intimazioni di pagamento opposte e degli atti presupposti sottostanti, perché avvenuta da indirizzi di posta elettronica non presenti nei pubblici registri.
Invero, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, così introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. n. 78/2010, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Pertanto, secondo la suddetta disposizione, è possibile affermare che solo l'indirizzo di posta elettronica del destinatario debba risultare dai pubblici registri (INI-PEC) oppure deve essere indicato dal destinatario stesso, qualora si tratti di soggetto non obbligato per legge a munirsi di un indirizzo PEC.
Al contrario, non vi è alcuna norma che dia indicazioni in merito all'indirizzo di posta elettronica del mittente, circostanza da cui deve desumersi che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 consentono quindi al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 D.P.R.
n. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n.78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di
PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice
3 ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali e degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio (Trib. Roma, Sez. lav., n. 3342/2020).
A conferma delle ragioni che precedono, la Suprema Corte a Sezioni Unite, in tema di notificazione effettuata dalle PPAA a mezzo pec, ha statuito il seguente principio di diritto: la notifica effettuata “utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 15979/2022).
Inammissibile è il motivo con il quale l'opponente eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 03020150014970463000, n. 03020160009463634000, n.
03020170009639509000 e n. 03020170014288903000, nonché degli avvisi di addebito n. 33020150001693900000, n. 33020150001794778000, n. 33020160001382632000,
n. 33020160002949779000, n. 33020170000350820000, n. 33020170002067272000,
n. 33020170000350921000, sottesi all'intimazioni di pagamento opposte.
Ed invero, dalla comunicazione n. 03090201902421020130 prodotta dall' in data CP_1
20.11.2024 e da in data 08.07.2025 - che si Controparte_4 acquisisce ex art. 421, comma 2, c.p.c. essendo stata la sua produzione richiesta dall' con la memoria di costituzione - si evince che l'opponente, in data CP_3
31.01.2019, ha presentato istanza di definizione agevolata, avente ad oggetto, tra l'altro, tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito oggetto dell'odierno ricorso, con ciò dimostrando di averne avuto piena conoscenza, sicché è in relazione alla data di notifica dei predetti atti che occorre verificare la tempestività dell'opposizione.
4 Orbene, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito di cui sopra, risultano notificati tra il 2015 e il 2017. Ne consegue che, avendo parte ricorrente sollevato l'eccezione di omessa notifica, per la prima volta, solo con ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229001205118000, depositato il 26.04.2022, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica degli atti presupposti, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica delle cartelle e degli avvisi devono ritenersi inammissibili.
Infondato, inoltre, è il motivo con il quale l'opponente lamenta l'omessa notifica degli avvisi di addebito n. 33020180000012460000, n. 33020190001594251000, n.
33020190003114292000 e n. 33020210000271185000.
Dalla documentazione prodotta dall' difatti, emerge che li stessi sono stati CP_1 ritualmente notificati all'opponente via pec (cfr. all. 2 della memoria di costituzione di fascicolo R.G. n. 2202/2022). CP_1
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portato ad esecuzione dalle cartelle di pagamento n. 03020150014970463000, n. 03020160009463634000 e dagli avvisi di addebito n.
33020150001693900000, n. 33020150001794778000, n. 33020160001382632000.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai
5 fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, con riferimento alla prescrizione sopravvenuta della pretesa creditoria –
l'eccezione di parte ricorrente, l'eccezione è infondata.
Difatti, le cartelle di pagamento n. 03020150014970463000, n.
03020160009463634000 risultano notificate rispettivamente il 14.01.2016 e il
29.08.2016, mentre gli avvisi di addebito n. 33020150001693900000, n.
33020150001794778000, n. 33020160001382632000, risultano notificati rispettivamente il 20.12.2015, il 22.01.2016 e il 09.10.2016.
Sennonché, come già evidenziato, l'opponente in data 31.01.2019, ha presentato istanza di definizione agevolata avente ad oggetto, tra l'altro, le cartelle e gli avvisi di cui sopra dei quali eccepisce la prescrizione, effettuando anche il versamento di talune rate fino al 03.03.2020 per gli avvisi di addebito e fino al 25.03.2020 per le cartelle di pagamento (cfr. all.ti da 2.3 a 4.3 dell' e “iter cartella” allegate dall' ). CP_1 CP_3
Orbene, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ha utilmente interrotto il termine di prescrizione (cfr. Cass. n. 26013/2015), il quale è iniziato nuovamente a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento (dal 03.03.2020 per gli avvisi e dal
6 25.03.2020 per le cartelle), sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(21.04.2022) è intervenuta allorquando il quinquennio non era ancora decorso.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti al R.G. n. 804/2022, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 9.000,00, oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di , che Controparte_4 si liquidano in € 9.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Pamela Maietta;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € 4.500,00, oltre rimborso CP_3 forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
ED MI ZI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED MI ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 19.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 804/2022 R.G. (cui è riunito il procedimento n. R.G.
2202/2022)
tra
in qualità del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1
IO IR e IN AN
opponente e
- in proprio e quale Controparte_1 mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa
Pugliano
opposto
e
- in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv.Maria Grazia
MA
opposto e
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Pamela Maietta
opposto
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2022 la parte opponente indicata in epigrafe, promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020229001205118000, notificata a mezzo PEC il 21.04.2022, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme portate dalle cartelle di pagamento n.
03020150014970463000, n. 03020160009463634000, n. 03020170009639509000, relativa a crediti previdenziali di titolarità dell' , nonché dagli avvisi di addebito CP_3
n. 33020150001693900000, n. 33020150001794778000, n. 33020160001382632000,
n. 33020160002949779000, n. 33020170000350820000, n. 33020170002067272000 relativi a crediti previdenziali di titolarità dell' Eccepiva vizi attinenti CP_1 all'intimazione di pagamento, l'inesistenza della notifica degli atti presupposti e l'estinzione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 03020150014970463000,
n. 03020160009463634000 e dagli avvisi di addebito n. 33020150001693900000, n.
33020150001794778000, n. 33020160001382632000, per intervenuta prescrizione quinquennale.
Con successivo ricorso depositato il 28.09.2023, la medesima parte opponente promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020229004382478, notificata il 18.10.2022, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020170009639509000 (già oggetto della prima opposizione) e n.
03020170014288903000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020160002949779000,
n. 33020170000350820000, n. 33020170002067272000 (già oggetto della prima opposizione) n. 33020170000350921000, n. 33020180000012460000, n.
33020190001594251000, n. 33020190003114292000 e n. 33020210000271185000.
Argomentava lamentando vizi dell'intimazione di pagamento, l'omessa notifica degli atti presupposti, chiedendo altresì dichiararsi “l'intervenuta perenzione dei termini per il recupero delle ragioni erariali”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano nei rispettivi giudizi le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
I ricorsi venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
2 Infondata è la doglianza con la quale parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della notifica delle intimazioni di pagamento opposte e degli atti presupposti sottostanti, perché avvenuta da indirizzi di posta elettronica non presenti nei pubblici registri.
Invero, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, così introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. n. 78/2010, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Pertanto, secondo la suddetta disposizione, è possibile affermare che solo l'indirizzo di posta elettronica del destinatario debba risultare dai pubblici registri (INI-PEC) oppure deve essere indicato dal destinatario stesso, qualora si tratti di soggetto non obbligato per legge a munirsi di un indirizzo PEC.
Al contrario, non vi è alcuna norma che dia indicazioni in merito all'indirizzo di posta elettronica del mittente, circostanza da cui deve desumersi che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 consentono quindi al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 D.P.R.
n. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n.78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di
PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice
3 ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali e degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio (Trib. Roma, Sez. lav., n. 3342/2020).
A conferma delle ragioni che precedono, la Suprema Corte a Sezioni Unite, in tema di notificazione effettuata dalle PPAA a mezzo pec, ha statuito il seguente principio di diritto: la notifica effettuata “utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 15979/2022).
Inammissibile è il motivo con il quale l'opponente eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 03020150014970463000, n. 03020160009463634000, n.
03020170009639509000 e n. 03020170014288903000, nonché degli avvisi di addebito n. 33020150001693900000, n. 33020150001794778000, n. 33020160001382632000,
n. 33020160002949779000, n. 33020170000350820000, n. 33020170002067272000,
n. 33020170000350921000, sottesi all'intimazioni di pagamento opposte.
Ed invero, dalla comunicazione n. 03090201902421020130 prodotta dall' in data CP_1
20.11.2024 e da in data 08.07.2025 - che si Controparte_4 acquisisce ex art. 421, comma 2, c.p.c. essendo stata la sua produzione richiesta dall' con la memoria di costituzione - si evince che l'opponente, in data CP_3
31.01.2019, ha presentato istanza di definizione agevolata, avente ad oggetto, tra l'altro, tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito oggetto dell'odierno ricorso, con ciò dimostrando di averne avuto piena conoscenza, sicché è in relazione alla data di notifica dei predetti atti che occorre verificare la tempestività dell'opposizione.
4 Orbene, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito di cui sopra, risultano notificati tra il 2015 e il 2017. Ne consegue che, avendo parte ricorrente sollevato l'eccezione di omessa notifica, per la prima volta, solo con ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229001205118000, depositato il 26.04.2022, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica degli atti presupposti, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica delle cartelle e degli avvisi devono ritenersi inammissibili.
Infondato, inoltre, è il motivo con il quale l'opponente lamenta l'omessa notifica degli avvisi di addebito n. 33020180000012460000, n. 33020190001594251000, n.
33020190003114292000 e n. 33020210000271185000.
Dalla documentazione prodotta dall' difatti, emerge che li stessi sono stati CP_1 ritualmente notificati all'opponente via pec (cfr. all. 2 della memoria di costituzione di fascicolo R.G. n. 2202/2022). CP_1
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portato ad esecuzione dalle cartelle di pagamento n. 03020150014970463000, n. 03020160009463634000 e dagli avvisi di addebito n.
33020150001693900000, n. 33020150001794778000, n. 33020160001382632000.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai
5 fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, con riferimento alla prescrizione sopravvenuta della pretesa creditoria –
l'eccezione di parte ricorrente, l'eccezione è infondata.
Difatti, le cartelle di pagamento n. 03020150014970463000, n.
03020160009463634000 risultano notificate rispettivamente il 14.01.2016 e il
29.08.2016, mentre gli avvisi di addebito n. 33020150001693900000, n.
33020150001794778000, n. 33020160001382632000, risultano notificati rispettivamente il 20.12.2015, il 22.01.2016 e il 09.10.2016.
Sennonché, come già evidenziato, l'opponente in data 31.01.2019, ha presentato istanza di definizione agevolata avente ad oggetto, tra l'altro, le cartelle e gli avvisi di cui sopra dei quali eccepisce la prescrizione, effettuando anche il versamento di talune rate fino al 03.03.2020 per gli avvisi di addebito e fino al 25.03.2020 per le cartelle di pagamento (cfr. all.ti da 2.3 a 4.3 dell' e “iter cartella” allegate dall' ). CP_1 CP_3
Orbene, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ha utilmente interrotto il termine di prescrizione (cfr. Cass. n. 26013/2015), il quale è iniziato nuovamente a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento (dal 03.03.2020 per gli avvisi e dal
6 25.03.2020 per le cartelle), sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(21.04.2022) è intervenuta allorquando il quinquennio non era ancora decorso.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti al R.G. n. 804/2022, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 9.000,00, oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di , che Controparte_4 si liquidano in € 9.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Pamela Maietta;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € 4.500,00, oltre rimborso CP_3 forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
ED MI ZI
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