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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1025/2017 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. EMANUELE MICELI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. LUCIA VIRZÌ in sostituzione degli avv.ti
FABIO e GIUSEPPE CALABRO', la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1025/2017 R.G.
TRA in persona del Sindaco pro tempore, con sede in via Roma n. Parte_1
2 (p.i. , elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando, via A. Volta n. P.IVA_1
100, presso lo studio dell'avv. Emanuele Miceli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
OT. , nato a [...] S. Giorgio il 27 novembre 1947 Controparte_1
(c.f. ) e , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_2
16 luglio 1974 (c.f. ) entrambi elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_2
Messina, via dei Mille n. 77, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Calabrò e Fabio
Calabrò che li rappresentano e difendono come da procura in atti
OPPOSTI avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 10 giugno 2017 il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 144/2017 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 35.869,90 – oltre interessi e spese – in favore del dott.
e dell'ing. a titolo di corrispettivo per lo Controparte_1 Controparte_2 svolgimento degli incarichi di studio dell'impatto ambientale dei lavori di manutenzione della strada di P.A. Castagneto S. Lorenzo – Rinaudo – Passo della
Stretta e di assistenza per la procedura di valutazione di impatto ambientale.
Nella resistenza degli opposti, costituitisi con comparsa del 21 febbraio 2018, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Istruita mediante produzione documentale, la causa veniva per la prima volta chiamata dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 27 gennaio
2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, dopo alcuni rinvii dovuti alla necessità di riorganizzare il gravoso ruolo istruttorio ereditato e di accordare precedenza alla definizione di controversie più risalenti secondo il primo obiettivo del P.N.R.R., viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002). L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(v., per tutte, Cass. n. 6091/2020). In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie non vengono contestate né l'esecuzione della prestazione oggetto di incarico né l'inadempimento del che, invero, ha eccepito con il primo motivo Pt_1 la nullità del contratto ex art. 191 T.U.E.L.
L'opposizione è fondata.
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art.
191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (così Cass., n. 33768/2019; v. pure Cass., n. 15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo – e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
Più di recente il Giudice di legittimità ha ribadito che “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale – di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs.
n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (Cass., ord. n. 9364/2023, § VIII della motivazione).
La lettura della determina sindacale n. 42 del 30 dicembre 2005 lascia chiaramente emergere il difetto di impegno contabile, giacché ivi si legge genericamente che per
“la spesa occorrente per l'espletamento dell'incarico de quo, si farà fronte con le somme previste nel quadro economico del progetto di che trattasi, con i fondi dell' Parte_2 giusta delibera n. 686/C.S. del 27/12/2002 resa esecutiva in data 14/04/2003”.
Né parte opposta ha prodotto documentazione idonea a smentire tale circostanza che,
a rigore, trova pure conferma nella nota prot. 3201 del 6 giugno 2017 ove il responsabile dell'area economica dell'Ente attesta
Non persuadono le argomentazioni degli opposti secondo cui l'art. 7 L.R. 29 aprile
1985 n. 21 prevede soltanto che nei progetti di esecuzione dei lavori pubblici siano incluse tutte le spese tecniche relative e che l'art. 23 d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (oggi art. 191 T.U.E.L.) non sarebbe loro opponibile: la prima norma, infatti, non disciplina i requisiti di validità del contratto che rimangono soggetti alla seconda disposizione
(oggi, appunto, art. 191 T.U.E.L.) la quale – era già pacifico al tempo di introduzione della lite – “si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l), Cost.” (v. Cass., S.U., n.
26657/2014; Cass., n. 6970/2018; Cass., n. 390/2021 che ribadisce – in materia di servizi socio-assistenziali (ma il principio ha valenza generale) – come l'osservanza della proceduta contabile prescritta dall'art. 191 T.U.E.L. è condizione di validità del contratto stipulato con l'Ente, pena l'instaurazione del rapporto obbligatorio “con il funzionario o l'amministratore che ha consentito la spesa”).
In altre parole le delibere comunali di conferimento di incarico ad un professionista devono sempre indicare l'ammontare della spesa, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali, ecc.), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente, cosi da creare un doppio e congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento della P.A. (Cass., n. 22481/2018). E tale regola vale anche nel caso in esame giacché “[i]l contratto d'opera professionale stipulato da un Comune, nel quale sia inserita una clausola (c.d. di copertura finanziaria) che subordina il pagamento del compenso al professionista al finanziamento” – nella specie regionale
– “dei lavori da progettare non si sottrae alla normativa in materia di assunzione di impegni di spesa degli enti locali, attesa l'inderogabilità delle modalità procedimentali imposte dalla norma di cui all'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, desumibile sia dalla ratio (intesa alla consapevole assunzione da parte degli enti locali degli impegni di spesa) che dalla rilevanza di ordine pubblico di tale norma (diretta a garantire la correttezza nella gestione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico- finanziario degli enti locali), sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno”
(Cass., n. 21010/2018, che richiama Cass., S.U., n. 26657 cit.).
In sintesi, la presenza della clausola c.d. di copertura finanziaria non permette di rinviare il momento in cui il deve provvedere ai necessari adempimenti Pt_1 contabili.
Pertanto, siccome l'obbligazione, ancorché condizionata, non è riferibile all'Ente locale, il primo motivo di opposizione va accolto, il decreto ingiuntivo va revocato e ogni altra ragione di censura risulta assorbita.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico degli opposti in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000 tenuto conto della semplicità della questione trattata e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1025/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2017 emesso da questo Tribunale il 12 aprile 2017;
2) condanna e , in solido, a rifondere al CP_1 Controparte_2 le spese di lite liquidate in € 4.095,00 (di cui € 286,00 per Parte_1 esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1025/2017 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. EMANUELE MICELI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. LUCIA VIRZÌ in sostituzione degli avv.ti
FABIO e GIUSEPPE CALABRO', la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1025/2017 R.G.
TRA in persona del Sindaco pro tempore, con sede in via Roma n. Parte_1
2 (p.i. , elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando, via A. Volta n. P.IVA_1
100, presso lo studio dell'avv. Emanuele Miceli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
OT. , nato a [...] S. Giorgio il 27 novembre 1947 Controparte_1
(c.f. ) e , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_2
16 luglio 1974 (c.f. ) entrambi elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_2
Messina, via dei Mille n. 77, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Calabrò e Fabio
Calabrò che li rappresentano e difendono come da procura in atti
OPPOSTI avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 10 giugno 2017 il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 144/2017 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 35.869,90 – oltre interessi e spese – in favore del dott.
e dell'ing. a titolo di corrispettivo per lo Controparte_1 Controparte_2 svolgimento degli incarichi di studio dell'impatto ambientale dei lavori di manutenzione della strada di P.A. Castagneto S. Lorenzo – Rinaudo – Passo della
Stretta e di assistenza per la procedura di valutazione di impatto ambientale.
Nella resistenza degli opposti, costituitisi con comparsa del 21 febbraio 2018, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Istruita mediante produzione documentale, la causa veniva per la prima volta chiamata dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 27 gennaio
2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, dopo alcuni rinvii dovuti alla necessità di riorganizzare il gravoso ruolo istruttorio ereditato e di accordare precedenza alla definizione di controversie più risalenti secondo il primo obiettivo del P.N.R.R., viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002). L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(v., per tutte, Cass. n. 6091/2020). In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie non vengono contestate né l'esecuzione della prestazione oggetto di incarico né l'inadempimento del che, invero, ha eccepito con il primo motivo Pt_1 la nullità del contratto ex art. 191 T.U.E.L.
L'opposizione è fondata.
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art.
191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (così Cass., n. 33768/2019; v. pure Cass., n. 15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo – e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
Più di recente il Giudice di legittimità ha ribadito che “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale – di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs.
n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (Cass., ord. n. 9364/2023, § VIII della motivazione).
La lettura della determina sindacale n. 42 del 30 dicembre 2005 lascia chiaramente emergere il difetto di impegno contabile, giacché ivi si legge genericamente che per
“la spesa occorrente per l'espletamento dell'incarico de quo, si farà fronte con le somme previste nel quadro economico del progetto di che trattasi, con i fondi dell' Parte_2 giusta delibera n. 686/C.S. del 27/12/2002 resa esecutiva in data 14/04/2003”.
Né parte opposta ha prodotto documentazione idonea a smentire tale circostanza che,
a rigore, trova pure conferma nella nota prot. 3201 del 6 giugno 2017 ove il responsabile dell'area economica dell'Ente attesta
Non persuadono le argomentazioni degli opposti secondo cui l'art. 7 L.R. 29 aprile
1985 n. 21 prevede soltanto che nei progetti di esecuzione dei lavori pubblici siano incluse tutte le spese tecniche relative e che l'art. 23 d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (oggi art. 191 T.U.E.L.) non sarebbe loro opponibile: la prima norma, infatti, non disciplina i requisiti di validità del contratto che rimangono soggetti alla seconda disposizione
(oggi, appunto, art. 191 T.U.E.L.) la quale – era già pacifico al tempo di introduzione della lite – “si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l), Cost.” (v. Cass., S.U., n.
26657/2014; Cass., n. 6970/2018; Cass., n. 390/2021 che ribadisce – in materia di servizi socio-assistenziali (ma il principio ha valenza generale) – come l'osservanza della proceduta contabile prescritta dall'art. 191 T.U.E.L. è condizione di validità del contratto stipulato con l'Ente, pena l'instaurazione del rapporto obbligatorio “con il funzionario o l'amministratore che ha consentito la spesa”).
In altre parole le delibere comunali di conferimento di incarico ad un professionista devono sempre indicare l'ammontare della spesa, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali, ecc.), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente, cosi da creare un doppio e congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento della P.A. (Cass., n. 22481/2018). E tale regola vale anche nel caso in esame giacché “[i]l contratto d'opera professionale stipulato da un Comune, nel quale sia inserita una clausola (c.d. di copertura finanziaria) che subordina il pagamento del compenso al professionista al finanziamento” – nella specie regionale
– “dei lavori da progettare non si sottrae alla normativa in materia di assunzione di impegni di spesa degli enti locali, attesa l'inderogabilità delle modalità procedimentali imposte dalla norma di cui all'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, desumibile sia dalla ratio (intesa alla consapevole assunzione da parte degli enti locali degli impegni di spesa) che dalla rilevanza di ordine pubblico di tale norma (diretta a garantire la correttezza nella gestione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico- finanziario degli enti locali), sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno”
(Cass., n. 21010/2018, che richiama Cass., S.U., n. 26657 cit.).
In sintesi, la presenza della clausola c.d. di copertura finanziaria non permette di rinviare il momento in cui il deve provvedere ai necessari adempimenti Pt_1 contabili.
Pertanto, siccome l'obbligazione, ancorché condizionata, non è riferibile all'Ente locale, il primo motivo di opposizione va accolto, il decreto ingiuntivo va revocato e ogni altra ragione di censura risulta assorbita.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico degli opposti in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000 tenuto conto della semplicità della questione trattata e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1025/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2017 emesso da questo Tribunale il 12 aprile 2017;
2) condanna e , in solido, a rifondere al CP_1 Controparte_2 le spese di lite liquidate in € 4.095,00 (di cui € 286,00 per Parte_1 esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi