Art. 16.
Le disposizioni degli articoli 1 e 2, commi primo e secondo, della presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle Gestioni speciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 .
Le disposizioni degli articoli 1 e 2, commi primo e secondo, della presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle Gestioni speciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 .