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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 16445/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GIUGNO Parte_1
ALESSIA ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Ricasoli, 48.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_1
- convenuto –
Il Cancelliere All'esito dell'udienza del 22.09.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 12.11.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno d'invalidità e la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 e in subordine art.3 comma 1 della l.104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
1 Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 68% (cfr. relazione in atti) ed inoltre ha affermato che le
“infermità accertate non presentano connotazione di gravità” confermando quanto già riconosciuto in fase di accertamento tecnico preventivo ovverosia la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi parzialmente accolto.
Stante il limitato accoglimento della domanda, compensa integralmente le spese tra le parti.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all' art.3 comma 1. l.104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 23.09.2025
L GIUDICE
Dante Martino
2
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 16445/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GIUGNO Parte_1
ALESSIA ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Ricasoli, 48.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_1
- convenuto –
Il Cancelliere All'esito dell'udienza del 22.09.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 12.11.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno d'invalidità e la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 e in subordine art.3 comma 1 della l.104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
1 Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 68% (cfr. relazione in atti) ed inoltre ha affermato che le
“infermità accertate non presentano connotazione di gravità” confermando quanto già riconosciuto in fase di accertamento tecnico preventivo ovverosia la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi parzialmente accolto.
Stante il limitato accoglimento della domanda, compensa integralmente le spese tra le parti.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all' art.3 comma 1. l.104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 23.09.2025
L GIUDICE
Dante Martino
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