Ordinanza cautelare 11 febbraio 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2026, proposto da
Consorzio Integra soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B24D7CBE40, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Carrubba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Consorzio Stabile Energos, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierfrancesco Alessi, Antonio Melucci e Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SIA Acque s.r.l., Gruppo Euroservizi soc. coop., Gemis s.r.l., Consorzio Stabile Italia s.c. a r.l., Comer s.r.l., Sicil Tecno Plus s.r.l., M.E.Gas. s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata della gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di un impianto di depurazione in località Tono cod. - ID33401 - CUP F43J13000000003 - CIG_B24D7CBE40;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi espressamente inclusi, per quanto di ragione:
a) la determina di approvazione graduatoria di gara prot. 6648 del 08/07/2025;
b) i verbali del procedimento di verifica dell’anomalia della commissione giudicatrice dal n° 1 al n° 5;
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato, in data 26/1/2026, dal Consorzio Stabile Energos:
- di tutti gli atti di gara, in particolare del provvedimento di ammissione di controparte alla gara, della graduatoria concorsuale, di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate, nonché di ogni altro atto e provvedimento della procedura (ancorché non conosciuto) nella misura in cui a mezzo degli stessi l’Amministrazione ha ammesso l’offerta avversaria alla procedura e non ha disposto l’esclusione del R.T.I. Integra dal prosieguo della gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Energos, del Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane e del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. AT LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente esponeva di aver preso parte alla procedura aperta per l’affidamento, sulla base del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori indicati in epigrafe, all’esito della quale si era collocata al primo posto con un punteggio complessivo di 94,9216, seguita dalla odierna controinteressata con il punteggio di 84,6985.
Riferiva che, tuttavia, a seguito della verifica di anomalia, conclusasi con il verbale n. 5 del 25/6/25, ed assunta la determina circa la graduatoria definitiva in data 8/7/25, i lavori erano stati aggiudicati, con il decreto del 12/12/25, alla controinteressata.
2. Gli atti impugnati sarebbero stati illegittimi per le seguenti ragioni.
2.1. Anzitutto, metteva in rilievo l’anomalia rappresentata dal fatto che nel verbale riservato n. 5 sarebbe risultato che due componenti su tre della commissione avrebbero espresso un giudizio negativo sulla sostenibilità dell’offerta, argomentando sulla globalità della stessa, mentre il RUP si sarebbe limitato ad invocare un giudizio globale, per salvare, infine, l’offerta.
Tuttavia, ad opinione della società ricorrente, i due componenti dissenzienti non avrebbero fatto riferimento solo a singole ed isolate voci ma avrebbero esaminato l’intero valore tecnico dell’offerta.
2.2. Precisava, proprio con riferimento alla sostenibilità dell’offerta, che già nel primo verbale di seduta sarebbe stata messa in rilievo l’anomalia costituita da un impiego di manodopera pari ad € 12.930.129,00, superiore, pertanto, di ben tre volte rispetto all'importo di € 4.433.932,61 previsto negli atti di gara.
Sosteneva che l’indicazione, nelle giustificazioni offerte dalla controinteressata, di spese derivanti da maggiori cautele legate alle lavorazioni in centri abitati non avrebbe potuto giustificare la triplicazione dei costi, mentre la previsione di un maggiore impiego della manodopera al fine di accedere ai c.d. “premi di accelerazione” avrebbe dovuto ritenersi un mero auspicio, proprio per la possibilità di imprevisti legati alle lavorazioni effettuate nei centri abitati.
Tale triplicazione dei costi di manodopera avrebbe abbattuto sistematicamente le ulteriori componenti di costo (materiali mezzi ed attrezzature, spese generali ed utili di impresa).
2.2.1. Evidenziava, ancora, che il Consorzio controinteressato avrebbe preso a base di riferimento, per le lavorazioni ricadenti nel settore edile, le ultime Tabelle Ministeriali, di cui al D.D. 5/2025 del 29/1/2025, omettendo di considerare gli aggiornamenti retributivi e taluni ineludibili incrementi di costo intervenuti, a far data dal 1/2/2025, quali ad esempio: paga base, indennità territoriale di settore, indennità di trasferta, ecc. In definitiva, non si sarebbe tenuto in considerazione che i valori aggiornati alla contrattazione collettiva nazionale sarebbero stati sensibilmente superiori rispetto ai valori delle Tabelle Ministeriali per la Provincia di Messina di cui al D.D. n. 05/2025.
Affermava, inoltre, che vi sarebbero state ulteriori gravi violazioni normative in tema di lavoro operate dalla prima graduata, in quanto i costi orari indicati non avrebbero computato e compensato, in alcun modo, il ristoro economico, da elargire per legge, al personale operaio e tecnico, a seguito del preannunciato svolgimento delle lavorazioni su più turni, in orario notturno e nei giorni festivi e prefestivi.
2.2.2. Lamentava diffuse sottostime nell’analisi dei prezzi prodotti dall’ATI, con riguardo, anzitutto, alla mancata computazione degli oneri di trasporto “franco cantiere”, quali, a solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, le voci di progetto riguardanti: gli aggregati inerti, materiali edili, calcestruzzi, sistema gabbioni, materiale elettrico, ecc.
2.2.2.1. Affetta da sottostima sarebbe stata anche la quantificazione delle voci riguardanti la “fornitura e posa in opera” dei conglomerati bituminosi, tanto più per il fatto che l’operatore economico si sarebbe avvalso di un’offerta di un subappaltatore, “Conbit s.r.l.”, relativamente alla “fornitura e posa” di detti conglomerati bituminosi, supportata da “Sub-analisi”, che sarebbero state palesemente calcolate in maniera errata.
2.2.2.2. Evidenti sarebbero state la compressione dei costi nella quantificazione delle voci riguardanti lavorazioni marittime, come, per esempio, reso evidente dal fatto che il sub appaltatore “Slima Marine Solution” avrebbe computato, quali costi di manodopera, quelli relativi al solo “Comandante”, con grave ulteriore violazione anche del Codice di Navigazione, che impone la presenza di un equipaggio adeguato.
2.2.2.3. Palesi diseconomie sarebbero derivate, riguardo al capitolo “A.1.2 - Classe di esposizione del calcestruzzo”, dalla mancata computazione del sovraprezzo relativo alla classe di esposizione offerta come miglioria in sede di gara (ovvero il materiale “b.13 Conglomerato cementizio C32/40 XC1-XC2 -S4”).
2.2.3. Notevoli sarebbero state le sottostime negli importi indicati quali “Spese generali”, sia relativamente ai costi primi, pari a € 53.850,41, sia relativamente agli importi di Spese Generali (pari ad € 6.716,52) e di Utili di Impresa (pari a € 3.111,32).
Evidenziava come nel prezziario della Regione siciliana sarebbe stata indicata una percentuale di spese generali, pari al 15,00%, mentre la percentuale di spese generali dichiarata dall’operatore economico sarebbe stata pari al 9,45%.
Inoltre, non sarebbero stati giustificati in alcun modo i costi imputati in ordine alle soluzioni migliorative offerte in seno alla propria offerta tecnica e sarebbe stata omessa la quantificazione dei compensi che le imprese consorziate designate avrebbero dovuto riconoscere al rispettivo Consorzio di appartenenza.
Infine, non sarebbero state indicate le provviste per sostenere i costi relativi ad “Imposte e Tasse”.
2.3. In base a tutti i predetti elementi, l’utile si sarebbe ridotto a valori negativi.
Tutte le superiori rilevate sottostime e diseconomie sarebbero state la diretta conseguenza dell’abnorme costo della manodopera dichiarato dalla controinteressata, assolutamente incongruente con le stime progettuali, che avrebbero costretto l’offerente, in sede di giustificazioni, a comprimere e sottostimare tutte le altre voci di costo, rendendo l’offerta insostenibile.
3. Per tutte le predette ragioni chiedeva, previa verificazione finalizzata a verificare la sostenibilità economica dell’offerta, l’annullamento dell’aggiudicazione ed il subentro nel contratto eventualmente stipulato, previa dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 122 c.p.a.
In subordine, in caso di impossibilità di ottenere il risarcimento in forma specifica, chiedeva il risarcimento dei danni per equivalente.
4. Si costituivano in giudizio, con unico atto, il Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane e il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, nella qualità di Centrale di Committenza Ausiliare, i quali confutavano punto per punto le censure formulate nel ricorso, chiedendone, in conclusione, il rigetto.
5. Il Consorzio controinteressato, analogamente, si costituiva in giudizio con una memoria con la quale contestava i contenuti del ricorso avversario, del quale chiedeva, dunque, il rigetto.
6. Quindi, lo stesso Consorzio Energos presentava un ricorso incidentale nel quale sosteneva, in primo luogo, che l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa in quanto sottoscritta da un soggetto non munito di poteri adeguati ed incapace di impegnare il concorrente.
Rilevava, in proposito, che tale proposta sarebbe stata presentata da un soggetto delegato, a sua volta, da un “responsabile”, il quale, in base alla visura camerale, avrebbe avuto poteri contrattuali nei limiti di valore pari o inferiore a 25 milioni di euro per singolo importo a base d’asta o di contratto, quando, invece, l’importo dei lavori per la procedura di gara in esame sarebbe stata ben superiore, in quanto pari ad € 79.524.291,74.
6.1. Sosteneva, poi, che proprio in base alle stesse deduzioni della controparte in merito alle tabelle ministeriali vigenti alla data di presentazione dell’offerta, agli aggiornamenti retributivi intervenuti nel 2025 e alla circostanza oggettiva per cui l’incidenza del costo della manodopera indicato da controparte sarebbe stati pari a meno del 10%, ad essere incongrua sarebbe stata l’offerta avversaria che avrebbe indicato un costo della manodopera, corrispondente ad appena € 4.560.700,00
indicativo, a suo parere, dell’anomalia dell’offerta.
7. Il controinteressato depositava una memoria in vista della celebrazione dell’udienza pubblica.
In essa rilevava che la controparte, nell’ultima memoria difensiva depositata, avrebbe introdotto profili di censura, riguardanti l’ipotetico svolgimento di una parte rilevante delle prestazioni lavorative in regime di lavoro notturno, che sarebbero stati nuovi e diversi rispetto a quello articolati nel ricorso introduttivo e proprio per tale ragione sarebbero stati inammissibili.
Nel merito, tali censure sarebbero state, comunque, infondate, in quanto lo svolgimento dell’attività su più turni ovvero in orario notturno non avrebbe presupposto che tali modalità avrebbero costituito il regime ordinario di svolgimento delle lavorazioni.
7.1. Ripeteva, poi, che l’utilizzo delle tabelle ministeriali sarebbe stato idoneo a garantire il rispetto dei minimi salariali e contributivi e ribadiva le argomentazioni sviluppate nei propri precedenti atti difensivi, ivi compreso il ricorso incidentale.
8. Il Consorzio ricorrente depositava una memoria di replica con la quale, anzitutto, contestava l’eccezione di inammissibilità appena richiamata, rilevando come la censura avrebbe avuto ad oggetto sempre la stessa questione, ovvero il mancato computo nell’analisi di costo del personale delle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e prefestivo.
Ribadiva la censura relativa alla presunta sottostima del costo del personale impiegato sui motopontoni, e alla mancata giustificazione delle spese generali.
8.1 Contestava, poi, il contenuto del ricorso incidentale, rilevando, tra l’altro, come lo stesso controinteressato, nella memoria di replica, avrebbe fatto cadere ogni richiamo ad un presunto difetto di potere alla firma del sottoscrittore dell’offerta.
Per il resto evidenziava come il proprio costo della manodopera sarebbe stato congruente con le stime progettuali, insistendo, infine, nell’istanza di verificazione, articolata già nel ricorso introduttivo, in merito alla sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.
9. All’udienza del 10 marzo 2026, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
10. Il ricorso introduttivo del giudizio deve ritenersi infondato.
10.1. Prive di fondamento, anzitutto, sono le censure formulate nel primo motivo di ricorso.
A ben vedere, infatti, sulla base di quanto riportato nel verbale n. 5 del 25 giugno 2025, emerge che due dei tre componenti della Commissione, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata, si siano limitati a formulare dei giudizi solo dubitativi sull’(in-)attendibilità dell’offerta, esprimendo solo delle “perplessità” - non prive, peraltro, di una certa genericità - sul fatto, in particolare, che, anche in considerazione del periodo limitato dei preventivi per i materiali ed i noli e dell’effettiva “incidenza delle lavorazioni”, il margine di utile di impresa non sarebbe stato certo.
Tali opinioni sono state controbilanciate da quella del terzo componente della Commissione, che è anche RUP del procedimento, il quale ha rilevato come l’attendibilità dell’offerta va valutata nel suo complesso, sottolineando come, nel caso di specie, l’offerta sarebbe stata adeguatamente giustificata.
A questo proposito, va ricordato come anche risalente giurisprudenza ha affermato che “ nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto pubblico (nella specie, di servizi), la natura di collegio perfetto della Commissione di aggiudicazione implica la necessità della presenza alle operazioni di gara di tutti i componenti, ma non la necessità che eventuali valutazioni o giudizi siano assunti all'unanimità ” (T.A.R. Palermo Sicilia, sez. I, 8/4/2003, n. 499).
Non vi è, dunque, alcuna norma di legge né, tanto meno, è riscontrabile un principio che imponga l’unanimità dei consensi in seno alla commissione, ferma restando la possibilità, per i componenti dissenzienti, di inserire a verbale, come nel caso in esame, le proprie dichiarazioni.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, è, comunque messo in evidenza, nel medesimo verbale, in termini sintetici che, complessivamente, le voci relative ai prezzi risultano giustificate, come desumibile dal tabulato e dalla documentazione prodotta, e tanto basta a ritenere adeguatamente espresso un giudizio positivo finale all’esito della valutazione sull’anomalia dell’offerta.
10.2. Deve ritenersi infondata anche la censura nella quale la parte ricorrente ha affermato che gli eccessivi costi che sarebbero stati previsti per la manodopera sarebbero stati un ulteriore indice di inattendibilità dell’offerta anche in considerazione del fatto che avrebbero correlativamente eroso la componente di costi riferiti alle altre voci dell’offerta.
10.2.1. La tesi alla base di tali censure non può essere positivamente apprezzata, dal momento che, in linea di massima, possono ritenersi indici di anomalia i ribassi eccessivi su alcune voci di costo componenti l’offerta e non già, come nel caso in esame, le ipotesi in cui, all’opposto, un partecipante alla gara abbia previsto per una voce della propria offerta un importo superiore a quello posto a base di gara.
Proprio nella decisione di questo TAR n. 2642/24, citata dallo stesso Consorzio ricorrente, si afferma, infatti, che i costi della manodopera a rialzo, di per sé, non sono indice di anomalia, a meno che non vadano ad incidere concretamente sulla remuneratività dell’offerta.
In definitiva, sarebbe stata necessaria la dimostrazione, da parte del ricorrente, che la rideterminazione al rialzo della voce sopra richiamata renderebbe irrealizzabile l'offerta nella globalità.
Nel caso in esame, al contrario, le giustificazioni di una tale entità dei costi di manodopera non rivelano, anzitutto, profili di palese irragionevolezza o illogicità, avendo fatto riferimento a scelte organizzative del Consorzio risultato aggiudicatario, ovvero, come riportato nelle difese di quest’ultima, anche all’esigenza, derivante dall’ubicazione dei lavori nel centro abitato, di fare ricorso, ove necessario, al lavoro notturno o ai doppi turni.
Tale riferimento a queste ultime voci di maggiorazione dei compensi della manodopera rende plausibile l’ammontare indicato dei costi per la manodopera, né può tacciarsi di indeterminatezza l’affermazione che, nel computo, sarebbero state tenuti in considerazione anche costi aggiuntivi eventuali e non prevedibili derivanti da esigenze non dettagliatamente precisate, discendenti, per l’appunto, da esigenze di accelerazione dell’esecuzione dei lavori.
D’altra parte, non può ritenersi necessaria una determinazione specifica ed analitica di tali singole voci di maggiorazione, dovendo ritenersi sufficiente la plausibilità del calcolo nel suo complesso.
10.2.2. In tal senso, appare decisivo - e sufficiente a dimostrare la plausibilità e ragionevolezza delle giustificazioni fornite del costo della manodopera – l’utilizzo delle Tabelle ministeriali di cui al D.D. n. 26 del 22 febbraio 2020.
In termini generali, va ricordato, infatti, che, in base all’art. 41, comma 13, del d. lgs. 36/23 “ per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione ” .
In definitiva, la conformità dei costi per la manodopera indicati dall’aggiudicataria alle tabelle ministeriali comporta una presunzione di regolarità dell’offerta sotto tale profilo.
Il principio può dirsi indiscusso, tanto che anche sotto la vigenza del vecchio codice degli appalti la giurisprudenza affermava, in proposito, che “ l’art. 95, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016, pone a carico di ogni operatore economico l'onere di indicare espressamente nell'offerta economica "i propri costi della manodopera", anche al fine di consentire lo svolgimento del successivo subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta previsto dal successivo art. 97. La norma prevede, infatti, che la stazione appaltante, "relativamente ai costi della manodopera", proceda, prima dell'aggiudicazione, a "verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d)", ossia che il "costo del personale" non sia inferiore, salvo idonee salvo idonee spiegazioni, ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriale ai sensi dell'art. 23, comma 16 ”.
Nel caso in esame, la determinazione dell’importo della manodopera è stata effettuata in seno ad un riepilogo, nella relazione metodologica prodotta dall’aggiudicataria, basato sulle tabelle ministeriali dei dipendenti delle imprese edili approvate con D.D. n. 5/25 e dei dipendenti delle imprese dell’Industria metalmeccanica approvate con D.D. n. 73/24.
La conformità dell’offerta alle Tabelle ministeriali rende, in conclusione, adeguata la giustificazione del costo complessivo della manodopera.
10.2.3. D’altra parte, deve ritenersi privo di fondamento il riferimento alle Tabelle ministeriali di settore successivamente approvate, dal momento che, evidentemente, l’offerta è stata elaborata sotto la vigenza di quelle precedenti e non può ritenersi ragionevole, né esigibile, il loro aggiornamento, stante, tra l’altro, il principio di immodificabilità dell’offerta.
Ove pure volesse ammettersi la rilevanza del nuovo contratto collettivo di settore, che dispone un aumento dei minimi salariali pur se non ancora vigenti alla data di presentazione delle offerte, non può non rilevarsi, nei motivi formulati dal Consorzio Integra, la genericità delle contestazioni e la mancata dimostrazione dell’incongruità dell’offerta che conseguirebbe a tale nuova fonte di disciplina dei contratti di lavoro.
10.3. Riguardo alle presunte sottostime nell’analisi dei prezzi prodotti dall’ATI, va anzitutto rammentato, in termini generali, che la valutazione in ordine alla non anomalia dell'offerta deve muoversi lungo i binari di un riscontro di natura globale e sintetico, " non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una caccia all'errore ” ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 8356 del 2023), dal momento che “ il subprocedimento di verifica dell'anomalia non mira, infatti, ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile ai fini di una corretta esecuzione dell'appalto ” ( Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 8471 del 2022).
10.3.1. Ciò premesso, quanto all’asserita mancata computazione degli oneri di trasporto dei materiali, va rilevato che sia nelle difese della stazione appaltante, sia in quelle della parte controinteressata è stato dato conto delle diverse voci del computo al quale fare riferimento per la complessiva valutazione, le quali restituiscono un importo complessivo ed un costo medio assolutamente ragionevoli, superiori a quelli ipotizzati dalla ricorrente, basati anche su specifiche migliorie tecniche proposte (si vedano, in proposito, le pagg. 10-12 della memoria di costituzione della controinteressata).
Parimenti, rispetto all’asserita sottostima delle voci riguardanti la “fornitura e posa in opera” dei conglomerati bituminosi, la controinteressata ha chiarito che il calcolo di tali voci si baserebbe sul prezziario regionale e, comunque, le censure sul punto della parte ricorrente, non sembrano supportate da riscontri oggettivi, bensì basate sull’adozione di diversi parametri individuati in maniera sostanzialmente arbitraria.
Riguardo alle voci riguardanti le lavorazioni marittime, anche nella memoria del 20 febbraio 2026 la controinteressata ha evidenziato come tali costi sarebbero stati correttamente quantificati in coerenza con le dotazioni minime di equipaggio previste dalla normativa di settore e ha indicato analiticamente, a pag. 26-27 della Relazione di giustificazione (all. 4 della memoria di costituzione di Consorzio stabile Energos), il prezzo complessivo della manodopera per “marittimi su motopontoni”.
Indimostrata è la rilevanza economica delle asserite “palesi diseconomie” che sarebbero derivate dell’errore di indicazione del prezzo del calcestruzzo.
Infine, riguardo al calcolo delle spese generali, non si rinvengono anomalie, sulla scorta dei calcoli riportati nell’allegato B della predetta Relazione giustificativa e delle illustrazioni fornite nella memoria di costituzione della controinteressata, anche in merito alla metodologia di calcolo adottata, né in relazione ai costi primi, né con riferimento al valore delle migliorie, la cui mancata scomposizione per singole voci, secondo quanto ragionevolmente chiarito dal Consorzio Energos, deriva dal fatto che si tratta di conteggi interni mediati tra le imprese dell’ATI riferiti a profili organizzativi e gestionali dell’impresa.
Infine, devono ritenersi irrilevanti, in sede di verifica di anomalia, i compensi che le imprese consorziate sono tenute a riconoscere al Consorzio di appartenenza, trattandosi di profilo riferito ai rapporti interni tra i componenti dell’ATI ed assorbito dalla complessiva attendibilità dell’offerta.
Corretto appare, infine, il riferimento della controinteressata agli artt. 31 dell’Allegato I.7 e 5,
comma 5, dell’Allegato I.14 del d. lgs. 36/2023, per escludere l’imputabilità alla singola commessa dei costi relativi ad IRPEF, IRES, IRAP e similari.
11. In definitiva, per tutte le ragioni esposte, la cui analitica considerazione rende evidentemente superflua la verificazione richiesta dal ricorrente principale, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere rigettato.
12. Tale esito del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale presentato dal Consorzio aggiudicatario, il quale, peraltro, per mera completezza di esame, dovrebbe, comunque, ritenersi infondato.
Basti dire, in proposito, che la questione relativa ai poteri di firma dell’offerta da parte del rappresentante del Consorzio odierno ricorrente, riguarda, evidentemente, questioni interne all’impresa interessata, estranee al piano del confronto concorrenziale tra operatori pubblici aspiranti all’affidamento di commesse pubbliche e, comunque, non esclude la ratifica implicita che, ad ogni modo, deve ritenersi intervenuta per il fatto stesso che l’operatore ha mantenuto ferma la propria offerta.
In relazione, poi, alla presunta anomalia dell’offerta della controinteressata in relazione al costo indicato della manodopera, a prescindere dal fatto che la verifica di anomalia si applica solo nei confronti dell’offerta della prima classificata in graduatoria, va rilevato, comunque, in termine speculari a quanto osservato in precedenza, che il rilievo si palesa infondato, dal momento che il valore dichiarato dal ricorrente principale per tale ultima voce è, comunque, pressappoco identico a quello indicato nel progetto base di gara e, pertanto, non può, di per sé, ritenersi anomalo, essendo rimasta indimostrata la dedotta violazione dei minimi salariali.
Inoltre, come affermato dallo stesso ricorrente incidentale è ammissibile un sindacato del giudice amministrativo sullo scostamento dal costo del lavoro solo “ qualora emerga una discordanza considerevole e palesemente ingiustificata ” e tale non sembra possa essere considerata la fattispecie in esame, nella quale il costo della manodopera indicato è, come detto, pressappoco identico a quello indicato nel progetto di gara.
13. In conclusione, per tutte le regioni espsote, il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
14. Da ultimo, il Collegio non ritiene di dovere accogliere l’istanza di oscuramento dei dati presentata in data 27 febbraio 2026 dalla parte ricorrente, in quanto genericamente motivata (non essendo state nemmeno indicate le “informazioni riservate”) e comunque infondata, non essendo ravvisabile un motivo legittimo per l’anonimizzazione del provvedimento, tenuto anche conto che, in ogni caso, la tecnica redazionale utilizzata per la motivazione del provvedimento assicura il rispetto delle rappresentate esigenze di riservatezza (sui limiti all’oscuramento, cfr, tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 5 novembre 2025, n. 8587).
15. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in giudizio del ricorrente principale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna il Consorzio Integra soc. coop. al pagamento delle spese di causa che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore del Consorzio stabile Energos ed € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in solido, in favore delle Amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA AR, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
AT ER MO LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT ER MO LL | NE NA AR |
IL SEGRETARIO