Articolo 8 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 febbraio 1979
Art. 8.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza di piu' periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro. In mancanza di queste, la contribuzione e' utile una sola volta ed e' quella di importo piu' elevato.
Ove la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 1, gli importi dei versamenti volontari sono restituiti agli interessati. Qualora la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 2, gli importi dei versamenti volontari vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, terzo comma.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1979
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