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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2947 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE UNOCA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta promossa da
( ) rappresentata e difesa agli Avv.ti Oronzo Parte_1 C.F._1
TO e TA TO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) rappresentato dall' Avv. Angela Scelsi Controparte_1 C.F._2
– RESISTENTE -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11/9/2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Bitonto il giorno 25/9/2017, che Controparte_1
dall'unione non sono nati figli e che tra le parti è venuta meno l'affectio coniugalis, ha chiesto la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio con memoria dell'11/3/2025, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con il rigetto di ogni altra avversa richiesta.
All'udienza dell'11/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto il recepimento delle condizioni di cui alla convenzione depositata in allegato alle rispettive note di trattazione scritta e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 2 È stata garantita la partecipazione al procedimento al PM in sede, cui è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di domanda su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Bitonto il giorno 25/9/2017
[...]
(atto trascritto Comune di Bitonto, n.158 P.2, serie A, anno 2017) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate.
2) Nulla sulle spese.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bitonto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il giorno 1/10/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE UNOCA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta promossa da
( ) rappresentata e difesa agli Avv.ti Oronzo Parte_1 C.F._1
TO e TA TO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) rappresentato dall' Avv. Angela Scelsi Controparte_1 C.F._2
– RESISTENTE -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11/9/2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Bitonto il giorno 25/9/2017, che Controparte_1
dall'unione non sono nati figli e che tra le parti è venuta meno l'affectio coniugalis, ha chiesto la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio con memoria dell'11/3/2025, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con il rigetto di ogni altra avversa richiesta.
All'udienza dell'11/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto il recepimento delle condizioni di cui alla convenzione depositata in allegato alle rispettive note di trattazione scritta e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 2 È stata garantita la partecipazione al procedimento al PM in sede, cui è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di domanda su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Bitonto il giorno 25/9/2017
[...]
(atto trascritto Comune di Bitonto, n.158 P.2, serie A, anno 2017) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate.
2) Nulla sulle spese.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bitonto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il giorno 1/10/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
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