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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 05.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3566 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE GE;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Anna Faretra;
Resistente
OGGETTO: differenze retributive a titolo di incentivo covid.
*******
Con ricorso depositato in data 13.3.2025, parte ricorrente ha formulato le seguenti domande: “a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la somma di €. 418,44 a titolo di incentivo Covid, in ragione dello svolgimento di attività rientranti nella Fascia A) dell'Accordo sindacale regionale del 28.05.2020, maturato per il periodo dal 15 marzo al 15 Maggio 2020; b) Per
l'effetto, condannare la , in persona del Direttore Generale, legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di €.418,44 per il titolo appena citato;
c) Condannare la convenuta, alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, per fattane anticipazione”.
L'azienda convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari (in favore del Tribunale di Trani), lavorando la ricorrente presso il P.O. di Ruvo di Puglia e, nel merito, ha concluso per l'integrale rigetto delle domande proposte.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Come noto, ai sensi dell'art. 413, co. 5° c.p.c., “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Nel caso in esame, risulta che la lavoratrice, al momento della proposizione del giudizio (ossia con il deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c.), fosse impiegata come infermiera presso il P.O. di Ruvo di Puglia.
Dunque, poiché l'ufficio dell'odierna istante ricade nel circondario del Tribunale di Trani, la competenza territoriale spetta a quest'ultimo.
Atteso che la presente controversia viene definita esclusivamente in rito, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara la propria incompetenza territoriale, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Trani;
- assegna termine di 30 gg. per la riassunzione;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 05.11.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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