Ordinanza cautelare 22 luglio 2020
Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02040/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON De RO, CH BU, IU De AR, ON VI, VA VE, VI AR, AB CI, ES EO, IU CA, IE IP, VI De RI, AU Di PI, BR CO, CO ZA, VA CA SE, MP ET, ES GU, IU MO, IU DI, LI LA, TO NC, ES RO, CE IS, PI ES SS, LO RE, MO IR, IU OL, IO IE, MP RT, LI TO, LA ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt Fanteria 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
SA CH, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - di prot. n. M_D GMIL REG2018 0197591 datato 21 marzo 2018 recante “Provvedimenti relativi alla progressione di carriera dei Sottufficiali della Marina Militare appartenente ai ruoli Marescialli del C.E.M.M., dei Nocchieri di Porto e dei Musicisti”, nonchè di tutti gli atti ed i verbali alla stessa preordinati, connessi e/o consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\09\2018:
del provvedimento prot. M_D GMIL REG2018 0356519 del 22.06.2018 del Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale Militare, con cui l'anzidetto Dicastero ha confermato i precedenti provvedimenti adottati in materia di avanzamento di grado nonché di tutti gli atti allo stesso preordinarti, ivi compresi detti provvedimenti di avanzamento adottati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, Sottufficiali della Marina Militare, appartenenti al Corpo degli Equipaggi Militari Marittimi, inquadrati nel profilo di carriera dei marescialli nel grado di “Primo Maresciallo” ed in forza effettiva presso la sede di Grottaglie (TA) nei Comandi indicati in epigrafe, con il ricorso introduttivo del giudizio contestano la circolare prot. n. M_D GMIL REG2018 0197591 in data 21 marzo 2018, recante “Provvedimenti relativi alla progressione di carriera dei Sottufficiali della Marina Militare appartenente ai ruoli marescialli del C.E.M.M., dei Nocchieri di porto e dei Musicisti”, rassegnando le censure di seguito rubricate.
Violazione dell’art. 7, comma 4-bis, del Decreto-Legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9 e dell’art. 8, comma 1 lettera a) numero 1), della Legge 7 agosto 2015, n. 124. Illegittimità Costituzionale per contrasto con l’art. 76 della Costituzione.
1.1. Con motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2018 i Sottufficiali ricorrenti hanno poi impugnato il successivo provvedimento prot. M_D GMIL REG2018 0356519 del 22.06.2018 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale del personale Militare, ha confermato i provvedimenti adottati in materia di avanzamento di grado, deducendo le seguenti censure:
Violazione dell’art. 7, comma 4-bis, del Decreto-Legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9 e dell’art. 8, comma 1 lettera a) numero 1), della Legge 7 agosto 2015, n. 124. Illegittimità Costituzionale per contrasto con l’art. 76 della Costituzione.
1.2. Il 26 giugno 2018 si è costituito in giudizio il Ministero intimato eccependo, oltre all’incompetenza Territoriale del Tribunale Amministrativo di Lecce adito, anche l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.488/2020 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
All’udienza di smaltimento del 24 novembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.In limine, in ordine alla eccepita incompetenza territoriale, ritiene il Tribunale di confermare integralmente il contenuto della citata ordinanza cautelare n.488/2020, con la quale è stata ritenuta sussistente “ la competenza territoriale di questo Tribunale adito, dovendosi disattendere l’eccezione sollevata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la memoria depositata in data 13.7.2020, d’incompetenza del T.A.R. adito, ritenendo, la stessa, competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma, in ossequio a quanto previsto dal richiamato art. 13 co. 4 bis c.p.a. secondo il quale “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”. Nella specie, infatti, l’impugnato provvedimento prot.0197591 del 21.3.2018 emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto, non è un atto amministrativo generale, ma ha natura di atto d’inquadramento ad oggetto plurimo, scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari, disposto ai sensi dell’art.2251-ter comma 3 del D. Lgs. 15.3.2010 n. 66, come modificato dal D. Lgs. n. 95/2017, con conseguente applicazione del criterio della sede di servizio (rientrante nell’ambito della competenza territoriale del T.A.R. per la Puglia - sede di Lecce presso la quale i sottufficiali ricorrenti prestano servizio) ”.
3.Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1. Osserva il Tribunale che, con memoria depositata il 12.10.2022, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha comunicato che: “1 ) De RO ON è deceduto in data 24/10/2018; 2) BU CH è stato promosso 1° LGT. in data 01/01/2021; 3) De AR IU è stato promosso LGT. in data 05/01/2020; 4) VI ON è stato promosso LGT. in data 01/01/2020; 5) VE VA è stato promosso LGT. in data 02/01/2020; 6) AR VI è stato promosso 1° LGT. in data 04/01/2020, collocato in Riserva a domanda dal 01/09/2021; 2 7) CI AB è stato è stato promosso LGT. in data 03/01/2020; 8) EO ES è stato promosso LGT. in data 05/01/2020; 9) CA IU è stato promosso LGT. in data 03/01/2020; 10) IP IE è stato promosso LGT. in data 02/01/2021; 11) De RI VI è stato promosso LGT. in data 03/01/2020; 12) Di PI AU è stato promosso 1° LGT. in data 04/01/2020; 13) CO BR è stato promosso 1° LGT. in data 01/01/2021; 14) ZA CO è stato promosso LGT. in data 04/01/2020 transitato nel ruolo del personale civile in data 28/03/2022; 15) SE VA CA è stato promosso LGT. in data 03/01/2020; 16) ET MP è stato promosso LGT. in data 02/01/2020; 17) GU ES è stato promosso 1° LGT. in data 04/01/2020; 18) CE GG IU è stato promosso 1° LGT. in data 03/01/2020; 19) DI IU è stato promosso LGT. in data 02/01/2021; 20) LA LI è stato promosso LGT. in data 02/01/2021; 21) NC TO è stato promosso LGT. in data 06/01/2020; 22) RO ES è stato promosso LGT. in data 02/01/2020; 23) IS CE è stato promosso LGT. in data 05/01/2020; 24) SS PI ES transitato nel ruolo del personale civile in data 11/03/2019; 25) RE LO è stato promosso LGT. in data 02/01/2020; 26) IR MO è stato promosso LGT. in data 02/01/2020; 27) OL IU è stato promosso LGT. in data 03/01/2020; 28) IE IO è stato promosso LGT. in data 02/01/2020; 29) RT NP è stato promosso LGT. in data 03/01/2021; 30) TO LI è stato promosso LGT. in data 06/01/2020; 31) ES LA è stato promosso LGT. in data 01/01/2021” .
3.2. Tali circostanze non risultano contraddette dai ricorrenti; tuttavia, a prescindere dalla verifica della permanenza di un interesse attuale e concreto alla decisione del presente ricorso, il ricorso non è fondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
3.3. Le norme rubricate dispongono quanto segue.
In particolare, l’art. 5, comma 1 lett c), del D. Lgs.vo 94/2017, ha introdotto nel D.Lgs.n.66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), l’art. 2251-ter il quale così recita: “1 . Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.
2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1°gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1282.
3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1051. 5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota ”.
Il successivo art. 2253-bis dispone che: “1 . I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.2. I periti superiori scelti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.
3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonché i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-decies.5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-undecies.6. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 7. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 8. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 è iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 10. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianità di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianità nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti ”.
3.4. Con il ricorso introduttivo e i coevi motivi aggiunti, i ricorrenti lamentano che in data 21 marzo 2018 ed in attuazione delle disposizioni normative sopra indicate, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare – emanava la circolare prot. n. M_D GMIL REG2018 0197591 intitolata “ Provvedimenti relativi alla progressione di carriera dei Sottufficiali della Marina Militare appartenente ai ruoli marescialli del C.E.M.M., dei Nocchieri di Porto e dei Musicisti” , procedendo alla promozione al grado di Luogotenente dei Primi Marescialli ivi elencati, con decorrenza amministrativa dal 1° gennaio 2017, senza includerli nella suddetta promozione.
In particolare, gli stessi chiedono, conformemente alla ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta n. 17/2018 del 1° febbraio 2018, che sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 Cost. e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Gli assunti sono infondati.
In proposito, il Tribunale ritiene manifestamente infondata la suddetta questione di legittimità costituzionale in quanto la Corte Costituzionale ha rilevato che “ non esiste un principio che imponga la intangibilità degli sviluppi di carriera o delle aspettative di promozione o la conservazione delle pregresse anzianità […] del dipendente della Pubblica Amministrazione, essendo rimesso alla discrezionalità del legislatore stabilire il passaggio tra posizioni e sistemi ordinamentali modificati […]” (ord. 30.04.1999, n.151) e che “il fine di non demotivare il pubblico dipendente non può essere addotto come limite alla discrezionalità del legislatore in materia di organizzazione del personale; discrezionalità che può anzi richiedere interventi non graditi al personale stesso, di per sé non censurabili se la disciplina non sia […] manifestamente irragionevole ” (sent. 03.07.1997, n.217).
A tanto aggiungasi che, con sentenza n. 239/2019, pubblicata in G. U. 20/11/2019 n. 47, la Corte Costituzionale 239 ha dichiarato la inammissibilità della questione di costituzionalità solleva dal T.A.R. Valle D’Aosta con la citata pronuncia n.17/2018 (posta dai ricorrenti a sostegno del ricorso), rilevando che “ una pronuncia meramente caducatoria delle norme censurate risulterebbe comunque incongrua rispetto all'obiettivo perseguito dai rimettenti (sentenza n. 210 del 2015), ossia quello di consentire alle categorie interessate, già in via transitoria, l'accesso al nuovo grado apicale di luogotenente, mentre una pronuncia manipolativo-additiva sarebbe impedita dal carattere non univocamente determinabile quanto a contenuto e portata dell'intervento (sentenza n. 102 del 2016; ordinanza n. 227 del 2016). Una pronuncia additiva finirebbe inevitabilmente per attingere lo spazio di discrezionalità del legislatore, a fronte della pluralità di soluzioni prospettabili (ex plurimis, sentenza n. 281 del 2016; ordinanze n. 60 del 2019 e n. 12 del 2017), non potendosi devolvere a questa Corte, in difetto di indicazioni di tipo emendativo, "il compito di prescegliere, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella da adottare come risolutiva delle problematiche enunciate" (ordinanza n. 136 del 2015)”.
4.In applicazione di tali principi, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto.
Sussistono nondimeno (in considerazione della novità e peculiarità della controversia) giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO