Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16849/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16849 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 19.12.2022, con cui è stata formalizzata l'inidoneità del ricorrente con esclusione dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022”;
- della Scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale Perito Selettore in data 19.12.2022, provvedimento n. -OMISSIS-SEL di prot. nonché della relazione psicologica redatta dall'Ufficiale Psicologo in data 18.12.2022, provvedimento n.-OMISSIS- SEL di prot.;
- del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali che esprime il giudizio definitivo di inidoneità del ricorrente redatto in data 19.12.2022, provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot.;
- dell'art. 11 del predetto bando di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali;
- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del <<Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022>> pubblicate sul sito web del concorso, determinazione n. 99/1-22 CC prot., del 01.10.2022 del C.N.S.R;
- ove occorra, della Determinazione del Direttore del C.N.S.R. dell'Arma, con la quale è stata designata la Commissione attitudinale;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa AN OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che, con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di inidoneità attitudinale adottato nei suoi confronti dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, contestando la valutazione tecnico-discrezionale espressa in sede di accertamento attitudinale, nonché gli atti presupposti e la disciplina concorsuale;
Rilevato che, con ordinanza cautelare n. 537/2023, depositata il 26 gennaio 2023, questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione, ritenendo il giudizio di inidoneità espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile in assenza di evidenti vizi logici o errori di fatto;
Considerato che, in prossimità dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito, con atto depositato in data 4 dicembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese di giudizio;
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che governa il processo amministrativo, il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione resa in tal senso dal ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, che in ragione della definizione in rito della controversia e della costituzione solo formale dell’Amministrazione resistente, sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AR AV, Presidente FF
AN OT, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OT | IA AR AV |
IL SEGRETARIO