TAR Ancona, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 234
TAR
Sentenza 21 febbraio 2026

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    Violazione di legge in relazione agli artt. 1,3, 11 L. 241/90, nonché agli artt. 1365, 1366, 1370, 1373, 1375, 1418, 1421 c.c.

    Il Tribunale rigetta la domanda di nullità ma accerta il diritto di recesso unilaterale in capo alla parte ricorrente dal rapporto contrattuale a tempo indeterminato relativo alla manutenzione del verde pubblico, poiché l'ordinamento favorisce la circolazione dei beni e lo scioglimento di vincoli perpetui.

  • Rigettato
    Nullità della clausola di manutenzione perpetua

    La domanda di nullità è respinta poiché la mancanza di un termine finale non comporta necessariamente la nullità della pattuizione.

  • Rigettato
    Richiesta di restituzione somme

    La domanda di restituzione è respinta in quanto conseguente alla domanda di nullità, anch'essa respinta.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento del danno

    La domanda di risarcimento del danno è respinta in quanto conseguente alla domanda di nullità, anch'essa respinta.

  • Accolto
    Diritto di recesso unilaterale

    Il Tribunale accerta la sussistenza del diritto di recesso unilaterale in capo alla parte ricorrente dal rapporto pattizio stipulato a tempo indeterminato inerente alla manutenzione del verde pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 234
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 234
    Data del deposito : 21 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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