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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1261 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andreina Ciotoli Parte_1
attore
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Casavecchia Controparte_1
convenuta
E
e (entrambi nella qualità di Controparte_2 Controparte_3
eredi di ), , Persona_1 Controparte_4 CP_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Casavecchia convenuti
CONCLUSIONI: come da verbale del 18.2.25
Motivi della decisione
, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato unitamente a Parte_1 decreto di fissazione d'udienza, ha convenuto in giudizio , Controparte_4 [...]
, e , chiedendo dichiararsi CP_5 Controparte_1 Persona_1
l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà degli immobili siti in Ceprano, distinti in catasto al Fg. 16, mappali 342 , 344 , 346 , 359 e 357 .
All'esito del decesso di , la notifica è stata successivamente Persona_1
effettuata agli eredi impersonalmente.
1 si è costituita in giudizio, deducendo che tra i fondi di cui è Controparte_1 stata chiesta l'usucapione, quello contraddistinto in catasto al Foglio 16, Mappale
357, è stato venduto al ricorrente da lei e dal suo defunto marito, , Persona_1
mediante atto di compravendita per Notar Avv. Enrico Messina del 16.5.2023, trascritto il 17.5.2023, reg. gen. n. 9987, reg. part. n. 7285, dichiarando peraltro di non opporsi alla declaratoria di usucapione del citato fondo .
Si sono costituiti in giudizio anche e , in Controparte_2 Controparte_3
qualità di eredi di , nonché e i Persona_1 Controparte_4 CP_5
quali hanno dichiarato di non opporsi alla avversaria domanda di accertamento e dichiarazione della intervenuta usucapione degli immobili.
Specificamente, e si sono riportati a Controparte_2 Controparte_3
quanto già dedotto dalla loro madre e coerede riguardo al Controparte_1
mappale n. 357.
e hanno invece dedotto di essere stati Controparte_4 CP_5
comproprietari delle particelle contraddistinte al Foglio 16, nn. 342, 344, 346 e 359
e di averle donate al ricorrente con atto di donazione del 23.1.2018.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025 sulle conclusioni delle parti.
-La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire .
L'attore agisce in giudizio , invocando la tutela di accertamento , in particolare chiedendo di essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione dei beni indicati in narrativa .
E' noto che la tutela di accertamento , contrariamente all'azione di condanna in cui l'interesse ad agire va ritenuto in re ipsa , presuppone la specifica allegazione e dimostrazione di tale presupposto processuale , che deve consistere in un'utilità giuridicamente rilevante , concreta ed attuale , che solo la tutela giudiziaria potrebbe garantire , come la rimozione di un'incertezza non meramente subiettiva sul diritto invocato ( tra le tante , Cass. 16262/15 ) .
Orbene , l'attore produce documentazione da cui risulta che i convenuti ed i loro danti causa ebbero a trasferirgli a titolo oneroso o gratuito i beni in questione .
2 In particolare ,con atto di donazione a rogito notaio Messina , in data 23.1.18 ,
e trasferivano all'odierno attore la proprietà delle Controparte_4 CP_5
particelle 342 , 344,346 e 359.
Con compravendita , poi , a rogito notaio Messina in data 16.5.23 , Per_1
e trasferivano all'odierno attore la particella 357 .
[...] Controparte_1
L'attore non allega in alcun modo che i convenuti o , deceduto Persona_1 nelle more , abbiano contestato la proprietà dei beni in capo all'attore medesimo o abbiano in altro modo dato luogo ad una condizione di incertezza del diritto da loro trasferito ( ed anzi i convenuti , precisando di aver già trasferito a titolo derivativo i beni in questione al , non si sono opposti al riconoscimento Pt_1 giudiziale del diritto dell'attore ) .
Pertanto non si vede quale utilità giuridica ( che non viene nemmeno allegata ) possa derivare all'attore da un sentenza di accertamento della proprietà emessa contro i convenuti , che non hanno attentato in alcun modo al diritto del , Pt_1
avendolo anzi loro stessi a lui trasferito;
non senza soggiungere che siffatta sentenza , per i noti limiti subiettivi del giudicato , sarebbe opponibile ai soli convenuti ( estranei ripetesi ad ogni forma di attentato al diritto ) , non certo ad eventuali terzi non citati nell'odierno giudizio.
Non appare allora necessario valutare il merito dell'azione , pur non potendosi non rilevare a titolo di obiter dictum che la domanda di acquisto originario nei confronti degli odierni convenuti , contrasta radicalmente con i titoli in atti , di cui è stato parte lo stesso attore , da cui risulta l'acquisto a titolo derivativo dei beni in questione dai convenuti negli anni 2018 e 2023 , il che contraddice con un acquisto a titolo originario degli stessi beni in danno dei convenuti medesimi .
In definitiva la domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Le spese possono essere compensate , in ragione dell'adesione da parte dei convenuti alla domanda attorea.
PQM
Dichiara inammissibile la domanda;
spese compensate .
Frosinone 18.2.25
IL Giudice
Francesco Ferdinandi
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