Sentenza 21 agosto 2025
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 21/08/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00692/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Germani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni Incarico, in persone del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza di cui alla diffida del 18.03.2025 (prot. del Comune di San Giovanni Incarico N° 1642 del 19.03.2025 – ALLEGATO 1), avente ad oggetto l’ottemperanza – preliminarmente all’‘istruttoria relativa ad una ‘Segnalazione Certificata di inizio attività’ presentata dagli attuali controinteressati– di quanto espressamente richiamato nella nota del 15.05.2024 – e cioè l’annullamento del titolo edilizio D.I.A. prot.n. 3022/2015 presentata al Comune dal sig. -OMISSIS-, nonché l’emissione di ordinanza di demolizione e repressione di tutti gli abusi edilizi della proprietà confinante, e la verifica, rettifica ed integrazione della relazione tecnica prot. n. 7746 del 04/12/2023;
NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO
-del provvedimento prot. N° 2312 del 17.04.2025 con cui è stato comunicato il diniego/differimento di accesso agli atti richiesto dalla ricorrente con nota del 13.03.2025 (prot. del Comune di San Giovanni Incarico N° 1525 del 13.03.2025) trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di San Giovanni Incarico contiguo a quello degli odierni controinteressati, ha esposto che questi ultimi, attraverso un illegittimo frazionamento e la creazione di nuovi mappali, hanno realizzato un ampliamento del loro immobile su di una porzione di terreno indebitamente sottratto dalla ex particella 58 già di proprietà della ricorrente e non a distanza dai fabbricati della stessa Di NT (fg. 8 part. 1159 e 406) e dal confine, come richiesto anche dalle NTA del P.R.G.
In particolare, secondo la prospettazione ricorsuale, prima dell’indebito frazionamento commissionato dal signor -OMISSIS- e dalla signora -OMISSIS- (danti causa dei controinteressati) e contestato anche in sede civile dalla ricorrente, la linea di confine tra le proprietà coincideva con la parete dell’abitazione del -OMISSIS-, per come esistente prima dell’ampliamento. Sul terreno della ricorrente si trova dunque oggi una porzione di fabbricato che, contrariamente a quanto riportato falsamente nella DIA del 2015, non è stata realizzata in epoca anteriore al 1967, ma solo successivamente al già citato indebito frazionamento.
A seguito di solleciti presentati dalla ricorrente, in data 11.03.2025 (con nota datata 4.03.2025 prot. n. 1297) il Comune comunicava che ‘ le procedure relative all’ oggetto sono momentaneamente sospese in quanto la ditta proprietaria dell’immobile oggetto di segnalazione, ha presentato richiesta di cui all’ art. 22 e 23- bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 – art.19 L. 7 agosto 1990 n. 241 – artt. 5 e 7 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 attraverso una Segnalazione Certificata di inizio attività, che è in fase di istruttoria’.
In data 13.03.2025 la Ricorrente trasmetteva via PEC al Comune di San Giovanni Incarico l’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 al fine di poter ottenere copia della documentazione menzionata nella nota del 4.03.2025, cui faceva seguito il provvedimento di diniego/differimento prot. N° 2312 del 17.04.2025 oggi impugnato, motivato in ragione della sussistenza di un “procedimento istruttorio di verifica” relativo all’oggetto dell’istanza medesima.
Inoltre, il Comune resistente rimaneva inerte rispetto alla diffida del 18.03.2025, tesa a denunciare, attraverso il richiamo alla precedente diffida del 15.05.2024, gli abusi realizzati dagli odierni controinteressati.
Tanto premesso, con ricorso proposto ai sensi degli artt. 116 e 117 cpa la ricorrente ha sia impugnato il diniego relativo all’istanza di accesso che il silenzio inadempimento formatosi con riguardo alla diffida del 18.03.2025.
2. I controinteressati e il Comune, malgrado la ritualità delle rispettive notifiche, non si sono costituiti in giudizio.
3. La causa è stata assunta in decisione all’udienza camerale del 15 luglio 2025.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. Quanto al silenzio serbato sulla diffida del 18.03.2025, rileva il Collegio che in termini generali è consentito dolersi in giudizio dell'inerzia serbata dall'Amministrazione in ordine al mancato esercizio di poteri repressivi ed inibitori in materia edilizia sempre che quei poteri siano stati dalla parte ricorrente stimolati mediante la proposizione di un appropriato atto di segnalazione proveniente da un soggetto legittimato a dolersi della mancata attivazione dei poteri di vigilanza conferiti dalla legge all'Amministrazione locale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sent. n. 5343/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente risulta legittimata a proporre l’azione avverso il silenzio-inadempimento in quanto proprietaria di un fondo vicino e addirittura confinante quello su cui insisterebbero presunti abusi edilizi e, inoltre, ha adeguatamente circostanziato e comprovato il proprio interesse all’azione, assumendo che i controinteressati avrebbero realizzato, previo frazionamento, un ampliamento su un fondo di proprietà della ricorrente.
In definitiva, il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza del 18 marzo 2025 (perdurante anche al momento della presente decisione) è illegittimo. Il Comune dovrà pertanto esercitare i poteri di verificare e riscontrare l’istanza dell’interessata entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
6. Quanto all’istanza di accesso ex art. 22 l. 241/1990, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che il requisito della "vicinitas" attribuisca un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo; al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere edilizie spetta dunque il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche. Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa né preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, è idonea ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (cfr. Tar Campania-Salerno sent. n. 761/2022 che richiama T.A.R. Potenza, sez. I, 22/11/2021, n. 768).
Del resto, l'accesso c.d. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, riceve protezione preminente dall'ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24, u.c., l. n. 241 del 1990), prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili (Cons. di St., sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978) che, ove eventualmente sussistenti, possono comunque essere oggetto di apposito oscuramento, consentendosi l'accesso "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile".
Nel caso in esame, all’interesse attuale e concreto vantato dalla ricorrente non si contrappone alcun interesse alla riservatezza meritevole di tutela da parte dei controinteressati.
Inoltre, le ragioni del diniego non solo sono completamente avulse dai casi in cui l’accesso può subire delle legittime limitazioni, per lo più riconducibili ad esigenze di tutela della privacy di terzi, ma sono altresì inconsistenti. In tal senso e alla luce delle motivazioni addotte nel diniego, non si vede in che modo l’accesso alla documentazione da parte dell’odierna ricorrente possa influire sul “procedimento istruttorio di verifica” che il Comune starebbe svolgendo.
In definitiva, il provvedimento impugnato va annullato e il Comune deve essere condannato ad esibire i documenti richiesti entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione.
7. Tra la ricorrente e il Comune intimato le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo. Sussistono idonee ragioni per la compensazione delle spese tra la parte ricorrente e i controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
-ordina all’amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta nei termini di cui in parte motiva;
-condanna l’amministrazione a provvedere sulla diffida del 18.03.25 (come in epigrafe individuata) come disposto in parte motiva.
Condanna il Comune alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Compensa le spese quanto ai controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO