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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1773/2024.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
visti gli atti e i documenti di cui al procedimento indicato;
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
in applicazione degli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita nell'udienza per trattazione scritta del 22/01/2025
la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 1773/2024 pendente tra:
parte ricorrente: codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. CORAN LORENZO e con l'avv. BONOMINI MONICA,
parte resistente: Parte_2
, codice fiscale: , con l'avv.
[...] P.IVA_1
PAPARELLA STEFANO e con l'avv. HAGER VON STROBELE ELEONORE,
chiamata in causa: , codice fiscale: Parte_2
, con gli avvocati ROLIO ALEXANDRA, AMBACH DORIS, P.IVA_2
WINDEGGER GEORG e PLANCKER LUKAS.
OGGETTO:
ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLE SOMME RICHIESTE CON IL
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELL'IPES N. 461/2023 E IL
PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO DEL
COMITATO EDILIZIA RESIDENZIALE D.D. 20/03/2024.
CONCLUSIONI
2 per parte ricorrente:
“- premessa l'assenza, in riferimento alle annualità 2014, 2016 e 2017, di qualsiasi
norma che legittimasse la rideterminazione dei canoni di locazione in caso di
dichiarazioni veritiere o incomplete, essendo stata la disposizione di cui all'art. 112,
co. 7 della l.p. n. 13/1998 abrogata per effetto della l.p. n. 4/2013, accertare e
dichiarare che nessuna somma poteva essere pretesa a titolo di canone di locazione
per le annualità 2014, 2016 e 2017, rispetto a quanto già debitamente corrisposto
all'IPES in conformità al canone imposto;
- in ogni caso, annullare rispettivamente disapplicare il decreto della Presidente
dell'IPES n. 461/2023 e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico del
Comitato Edilizia Residenziale dd. 20/03/2024 e, per l'effetto, accertare e dichiarare
che null'altro è dovuto da parte della ricorrente a titolo di canone di locazione per le
annualità 2014, 2016 e 2017, rispetto a quanto già debitamente corrisposto all'IPES,
e comunque non dovute le somme indicate nei provvedimenti di cui sopra;
- in subordine, premessa l'erronea applicazione dell'art. 16 della l.p. n. 5/2022,
dell'art. 34 del secondo regolamento di esecuzione della predetta legge e dell'art. 5
della l.p. n. 17/1993 ed accertato che la IG.ra , nel compilare i questionari Pt_1
sui redditi per la determinazione del canone di locazione dovuto all'IPES per gli anni
2014, 2016 e 2017 non ha agito con dolo o colpa grave, accertare e dichiarare che
nessuna somma poteva essere pretesa a titolo di canone di locazione per le annualità
3 2014, 2016 e 2017, rispetto a quanto già debitamente corrisposto all'IPES in
conformità al canone imposto;
- in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle maggior somme richieste
dall' in relazione alle annualità 2014 e 2016 ed alle prime otto mensilità CP_1
dell'anno 2017, essendo trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
con vittoria di compensi e spese, oltre CAP e IVA come per legge”;
per parte resistente:
“Voglia l'illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in quanto la
presente causa verte in materia di meri interessi legittimi, dovendo il giudicante
semplicemente verificare se nel (ri)calcolo del canone di locazione venivano
correttamente applicate le vigenti norme giuridiche, che non lasciano alcun margine
di discrezionalità amministrativa, cosicché la giurisdizione risulta essere del
Tribunale amministrativo regionale;
in alternativa, ove il Tribunale di Bolzano ritenga che sussista la propria
giurisdizione, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di o comunque Parte_1
la decadenza dalla facoltà di proporre doglianze contro la decisione del CER,
essendo trascorso alla data di presentazione del ricorso stesso il termine perentorio
di trenta giorni decorrente dalla notificazione al proprio legale della decisone del
CER;
4 in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in quanto il CER CP_1
è un organo del tutto distinto e autonomo da riconducibile esclusivamente alla CP_1
; Parte_2
nel merito: rigettare ogni richiesta di controparte, in quanto infondata;
in ogni caso, con condanna di controparte a onorari, diritti e spese del presente
giudizio”
per la chiamata in causa:
“Voglia codesto Giudice, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e
reietta, respingere le avversarie domande, perché infondate sia in fatto che in diritto,
con ogni altra conseguenziale pronunzia di legge, anche sulle spese d'avvocato
nonché 15% di spese generali, oltre agli oneri sociali riflessi (art. 1, comma 208, l. n.
266/2005) nella misura del 23,84% (23,80% , 0,04% )”. CP_2 CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. La ricorrente sig.ra a chiesto al Giudice adito di accertare che Parte_1
“nessuna somma poteva essere pretesa a titolo di canone di locazione per le
annualità 2014, 2016 e 2017, rispetto a quanto già debitamente corrisposto all' CP_1
in conformità al canone imposto” (conclusioni sopra riportate). Tale accertamento negativo riguarda due provvedimenti amministrativi: il decreto della Presidente
dell' per l'edilizia sociale n. 461 di data 15/12/2023 (doc. n. 7 di parte Pt_2
5 ricorrente e di parte resistente, doc. n. 1 della chiamata in causa), e il rigetto del ricorso gerarchico della sig.ra cfr. il ricorso allegato come doc. n. Parte_1
2 dalla chiamata in causa) di cui al verbale di seduta del Comitato edilizia residenziale (doc. n. 9 della ricorrente e doc. n. 4 della chiamata in causa).
2. A sostegno della sua pretesa la ricorrente ha avanzato profili di illegittimità dei provvedimenti in questione per l'intervenuta abrogazione della “disposizione di cui
all'art. 112, co. 7 della l.p. n. 13/1998 … per effetto della l.p. n. 4/2013” e, in subordine, per “l'erronea applicazione dell'art. 16 della l.p. n. 5/2022, dell'art. 34
del secondo regolamento di esecuzione della predetta legge e dell'art. 5 della l.p. n.
17/1993”; inoltre, ha eccepito “l'intervenuta prescrizione” delle somme richieste
“essendo trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.” (conclusioni sopra riportate).
3. L' Parte_2
, parte resistente nella presente causa, ha eccepito in via pregiudiziale
[...]
il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito a vantaggio del Giudice
amministrativo e, qualora il Giudice adito ritenesse sussistere la giurisdizione ordinaria, l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione della decisione del ricorso gerarchico;
in subordine, sempre in via pregiudiziale, ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la stessa spettasse alla sola Parte_2
AUTONOMA perché il Comitato edilizia residenziale, organo che Parte_2
6 aveva deciso il ricorso gerarchico, fosse unicamente riferibile alla stessa. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso “in quanto infondato” (conclusione sopra riportate).
4. La , chiamata in causa, si era limitata Parte_2
a chiedere il rigetto delle “avversarie domande, perché infondate sia in fatto che in
diritto” (conclusioni sopra riportate).
5. L'ordine logico del ragionamento decisorio impone di confrontarsi dapprima con le eccezioni preliminari avanzate dalla parte resistente. L'esame delle sottese questioni giuridiche porta a ritenere che le stesse non possano essere accolte.
5.1. Risulta, infatti, pacifica, con riferimento alla causa qui in questione, la giurisdizione del Giudice ordinario, come giustamente rilevata dalla parte ricorrente
(cfr. verbale d'udienza di data 23/09/2024). Per rendersi conto è sufficiente confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. Si cita ex multis
la Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 28/12/2011, n. 29095, confermata dalla più
recente Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 18/02/2021, n. 4366. L'ordinanza del
28/12/2011, n. 29095, infatti, ha rilevato che “in materia di edilizia residenziale
pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha
dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come
sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, è necessario tenere
distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura
pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella
quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo”; alla
7 giurisdizione del giudice amministrativo spettano, appunto, le controversie riguardanti i provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte nella seconda fase, come nella causa qui in questione.
5.2. Non è fondata neppure la ritenuta inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine decadenziale per la sua proposizione. Invero, secondo il disposto di cui agli artt. 2, 4 e 5 della Legge 20/03/1865, n. 2248, davanti al Giudice ordinario non si svolge un giudizio d'impugnazione di provvedimenti amministrativi, in quanto lo stesso non ha il potere di annullarli ma, dopo avere riconosciuto l'illegittimità di un provvedimento amministrativo, è chiamato a disapplicarlo con riferimento al caso sottoposto alla sua attenzione, sul presupposto che ciò sia necessario per la tutela dei diritti soggettivi azionati. Questo potere di disapplicazione non è soggetto a termini decadenziali specifici, poiché non implica l'annullamento dell'atto, ma semplicemente la sua non applicazione per via incidentale nel caso concreto.
5.3. Non sussistono dubbi sulla legittimazione passiva a capo dell'
[...]
in Parte_2
quanto l'azione di accertamento negativo della ricorrente è esperita espressamente contro la parte resistente tramite il preteso accertamento che nessuna somma spetti alla stessa “a titolo di canone di locazione per le annualità 2014, 2016 e 2017,
rispetto a quanto già debitamente corrisposto all'IPES in conformità al canone
imposto” (conclusioni della parte ricorrente sopra riportata).
8 6. Con riferimento al merito della causa il sottoscritto, dopo avere vagliato gli atti e i documenti delle parti, è arrivato, per i motivi di seguito enunciati, a ritenere infondate le domande di cui al ricorso che, perciò, devono essere in toto respinte. In particolare,
come si vedrà appresso, i provvedimenti in questione non risultano inficiati dai profili di illegittimità avanzati dalla parte ricorrente con la conseguente impossibilità di disapplicarli. Neppure appare ravvisabile la sussistenza dell'eccepita prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.
7. Con il decreto n. 461 di data 15/12/2023 (doc. n. 7 di parte ricorrente e di parte resistente, doc. n. 1 della chiamata in causa), confermato poi appieno dal Comitato
edilizia residenziale (doc. n. 9 della ricorrente e doc. n. 4 della chiamata in causa), la
Presidente dell' Parte_2
aveva decretato la conferma della rideterminazione del Parte_2
canone di locazione dovuta dalla sig.ra locataria dell' , Parte_1 Pt_2
con preciso riferimento agli anni 2014, 2016 e 2017. Il decreto si fonda sulla comunicazione via pec., da parte dell'Agenzia delle Entrate e ricevuta dalla parte resistente il 15/04/2022, che i redditi del sig. marito e convivente Persona_1
della ricorrente, non dichiarati dalla sig.ra ammontano a € Parte_1
29.920,00 per l'anno 2012, € 26.183,00 per l'anno 2014 e € 11.779,00 per l'anno
2015, per cui “la differenza annuale tra il canone effettivamente dovuto e quello
corrisposto dalla famiglia ammonta per l'anno 2014 pari ad € 7.055,89, per l'anno
2016 pari ad € 7.082,59 e per l'anno 2017 pari ad € 2.974,58 e corrisponde quindi
9 ad un importo totale di € 17.113,06 a favore di ” (Decreto cit., pag. 2). CP_1
8. Non ha pregio l'argomento della ricorrente che ravvisa nell'abrogazione dell'art. 112, comma 7, L.P. n. 13/1998, per effetto della L.P. n. 14/2013, la sopravvenuta carenza della norma giuridica ai sensi della quale è imposta la rideterminazione del canone “per i locatari che presentano dichiarazioni di reddito non veritiere o
omettono di presentare la documentazione richiesta concernente il reddito familiare
complessivo” (comma 7). Invero, la citata L.P. n. 14/2013, apportando modifiche alla
L.P. n. 13/1998, si era limitata, con riferimento all'art. 112 della stessa legge, di sostituire la disciplina ivi prevista con quella di cui al “regolamento di esecuzione”
previsto dall'art. 40bis sul “rilevamento unificato di reddito e patrimonio” (inserito dall'art. 5 della L.P. n. 14/2013 nella L.P. n. 13/1998) con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore dello stesso regolamento (cfr. a tal riguardo gli artt. 2 e 3 della
L.P. n. 14/2023). In assenza del regolamento di esecuzione ex art. 40bis vigeva negli anni a seguire ancora l'art. 112 della L.P. n. 13/1998 nella sua versione originaria
(con il comma 7 in questione), anche a seguito della L.P. n. 5/2022 che ha abrogato l'art. 112 della L.P. n. 13/1998 soltanto con “l'entrata in vigore del relativo
regolamento di esecuzione” (art. 23, comma 2, L. n. 5/2022), intervenuta poi con il
D.P.P. n. 27 del 23/08/2023 che era entrato in vigore il 01/09/2023. Sino a quella data, perciò, era rimasto in vigore l'originario comma 7, dell'art. 112 della L.P. n.
13/1998.
9. Non può essere accolta neppure l'asserita “erronea applicazione dell'art. 16 della
10 l.p. n. 5/2022, dell'art. 34 del secondo regolamento di esecuzione della predetta
legge e dell'art. 5 della l.p. n. 17/1993”, avanzata come causa petendi subordinata a sostengo del richiesto accertamento negativo, dato che la ricorrente “nel compilare i
questionari sui redditi per la determinazione del canone di locazione dovuto all' CP_1
per gli anni 2014, 2016 e 2017 non ha agito con dolo o colpa grave” (conclusioni sopra riportate). La parte ricorrente interpreta l'art. 16 della L.P. n. 5/2022 nel senso che in presenza di una dichiarazione non veritiera, che non sia riconducibile a dolo o colpa grave, il pagamento integrativo sulla base della situazione economica e patrimoniale effettiva non fosse dovuto. Trattasi di interpretazione non condivisibile,
in quanto l'art. in questione prevede due conseguenze ben diverse: l'addebito della
“differenza tra il canone effettivamente dovuto e quello corrisposto, maggiorata degli
interessi legali calcolati dalla data di scadenza dei singoli canoni di locazione”, così
come imposta dalla situazione economica e patrimoniale effettiva, e, “inoltre”, una
“sanzione amministrativa”, la sola che sottostà a tutti i principi che regolano l'illecito amministrativo, ivi compresa la necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo,
giustamente non applicata nel caso qui in questione. L'interpretazione avanzata dalla ricorrente si pone in palese contrasto con l'interesse pubblico;
infatti, i fondi pubblici
- sociali attribuiti all' Parte_2
, andrebbero in tal modo a ingiusto vantaggio delle
[...]
persone non bisognose che per errore scusabile non avevano dichiarato la situazione reddituale effettiva.
11 10. Che il canone di locazione non risulta dettato dalla dichiarazione dell'inquilino
(con i requisiti di cui all'art. 5 della L.P. n. 17/1993 disciplinante il procedimento amministrativo - perciò anche questa norma non è stata violata), si deduce facilmente dal Decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28 (secondo regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5), il cui art. 34
(citato dalla parte ricorrente) considera, appunto, “ai fini del calcolo del canone di
locazione” le “entrate della parte conduttrice e delle persone con essa conviventi
nell'abitazione” (comma 1); qualora il rispettivo calcolo non fosse possibile, non viene più applicato il canone sociale, ma il (più alto) canone provinciale. Di
conseguenza è previsto al comma 17 che se “le parti conduttrici omettono di
presentare la documentazione richiesta concernente il reddito familiare complessivo,
il canone di locazione è determinato per la durata di un anno nella misura del
canone provinciale. Se la documentazione per la valutazione della capacità
economica del nucleo familiare viene regolarmente presentata successivamente
all'imposizione del canone, il canone di locazione può essere rideterminato nella
misura del canone sociale a decorrere dal mese successivo alla presentazione della
documentazione e per la rimanente parte dell'anno, tenuto conto dell'effettiva
capacità economica del nucleo familiare”; e l'art. 27, comma 12, del medesimo regolamento prevede che “In caso di mancata presentazione del questionario di cui
al comma 9, il canone di locazione per il rispettivo anno corrisponde al canone
provinciale”.
12 11. Anche l'eccezione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. le conclusioni sopra riportate) non è fondata. Infatti, l'
[...]
, prima della Parte_2
comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dei redditi accertati per il sig.
(doc. n. 3 della parte resistente e doc. n. 5 della chiamata in causa), ricevuta Per_1
solamente il 15/04/2022, non poteva avanzare nei cfr. della ricorrente le richieste di integrazione del canone da versare. Non trattasi di mera difficoltà fattuale ma di vera e propria impossibilità legale in quanto prima di tale comunicazione non sussistevano i requisiti giuridici per procedere al ricalcolo del canone dovuto, come si evince,
peraltro, dalle precedenti richieste alla Guardia di Finanza di ricevere le dovute informazioni (cfr. comparsa di parte resistente, pag. 6).
12. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. per cui la parte ricorrente deve rimborsarle alla parte resistente e alla chiamata in causa. È appena il caso di precisare che la valutazione della soccombenza deve basarsi sull'esito finale del giudizio, indipendentemente dall'accoglimento o dal rigetto di eccezioni preliminari.
13. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo della sentenza,
avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da €
5.201 a € 26.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, senza considerare la fase istruttoria non eseguita.
13
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 1773/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le eccezioni preliminari opposte dalla parte resistente
[...]
; Parte_2
2. rigetta in quanto infondate nel merito tutte le domande avanzate dalla ricorrente
Parte_1
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare sia alla parte Parte_1
resistente Parte_2
sia alla chiamata in causa
[...] Parte_2
, a titolo di spese di lite, € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre
[...]
15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende.
Così deciso in (BZ), il 22/01/2025, a seguito di udienza per trattazione Pt_2
scritta tenutasi il 22/01/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1773/2024.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
visti gli atti e i documenti di cui al procedimento indicato;
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
in applicazione degli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita nell'udienza per trattazione scritta del 22/01/2025
la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 1773/2024 pendente tra:
parte ricorrente: codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. CORAN LORENZO e con l'avv. BONOMINI MONICA,
parte resistente: Parte_2
, codice fiscale: , con l'avv.
[...] P.IVA_1
PAPARELLA STEFANO e con l'avv. HAGER VON STROBELE ELEONORE,
chiamata in causa: , codice fiscale: Parte_2
, con gli avvocati ROLIO ALEXANDRA, AMBACH DORIS, P.IVA_2
WINDEGGER GEORG e PLANCKER LUKAS.
OGGETTO:
ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLE SOMME RICHIESTE CON IL
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELL'IPES N. 461/2023 E IL
PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO DEL
COMITATO EDILIZIA RESIDENZIALE D.D. 20/03/2024.
CONCLUSIONI
2 per parte ricorrente:
“- premessa l'assenza, in riferimento alle annualità 2014, 2016 e 2017, di qualsiasi
norma che legittimasse la rideterminazione dei canoni di locazione in caso di
dichiarazioni veritiere o incomplete, essendo stata la disposizione di cui all'art. 112,
co. 7 della l.p. n. 13/1998 abrogata per effetto della l.p. n. 4/2013, accertare e
dichiarare che nessuna somma poteva essere pretesa a titolo di canone di locazione
per le annualità 2014, 2016 e 2017, rispetto a quanto già debitamente corrisposto
all'IPES in conformità al canone imposto;
- in ogni caso, annullare rispettivamente disapplicare il decreto della Presidente
dell'IPES n. 461/2023 e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico del
Comitato Edilizia Residenziale dd. 20/03/2024 e, per l'effetto, accertare e dichiarare
che null'altro è dovuto da parte della ricorrente a titolo di canone di locazione per le
annualità 2014, 2016 e 2017, rispetto a quanto già debitamente corrisposto all'IPES,
e comunque non dovute le somme indicate nei provvedimenti di cui sopra;
- in subordine, premessa l'erronea applicazione dell'art. 16 della l.p. n. 5/2022,
dell'art. 34 del secondo regolamento di esecuzione della predetta legge e dell'art. 5
della l.p. n. 17/1993 ed accertato che la IG.ra , nel compilare i questionari Pt_1
sui redditi per la determinazione del canone di locazione dovuto all'IPES per gli anni
2014, 2016 e 2017 non ha agito con dolo o colpa grave, accertare e dichiarare che
nessuna somma poteva essere pretesa a titolo di canone di locazione per le annualità
3 2014, 2016 e 2017, rispetto a quanto già debitamente corrisposto all'IPES in
conformità al canone imposto;
- in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle maggior somme richieste
dall' in relazione alle annualità 2014 e 2016 ed alle prime otto mensilità CP_1
dell'anno 2017, essendo trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
con vittoria di compensi e spese, oltre CAP e IVA come per legge”;
per parte resistente:
“Voglia l'illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in quanto la
presente causa verte in materia di meri interessi legittimi, dovendo il giudicante
semplicemente verificare se nel (ri)calcolo del canone di locazione venivano
correttamente applicate le vigenti norme giuridiche, che non lasciano alcun margine
di discrezionalità amministrativa, cosicché la giurisdizione risulta essere del
Tribunale amministrativo regionale;
in alternativa, ove il Tribunale di Bolzano ritenga che sussista la propria
giurisdizione, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di o comunque Parte_1
la decadenza dalla facoltà di proporre doglianze contro la decisione del CER,
essendo trascorso alla data di presentazione del ricorso stesso il termine perentorio
di trenta giorni decorrente dalla notificazione al proprio legale della decisone del
CER;
4 in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in quanto il CER CP_1
è un organo del tutto distinto e autonomo da riconducibile esclusivamente alla CP_1
; Parte_2
nel merito: rigettare ogni richiesta di controparte, in quanto infondata;
in ogni caso, con condanna di controparte a onorari, diritti e spese del presente
giudizio”
per la chiamata in causa:
“Voglia codesto Giudice, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e
reietta, respingere le avversarie domande, perché infondate sia in fatto che in diritto,
con ogni altra conseguenziale pronunzia di legge, anche sulle spese d'avvocato
nonché 15% di spese generali, oltre agli oneri sociali riflessi (art. 1, comma 208, l. n.
266/2005) nella misura del 23,84% (23,80% , 0,04% )”. CP_2 CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. La ricorrente sig.ra a chiesto al Giudice adito di accertare che Parte_1
“nessuna somma poteva essere pretesa a titolo di canone di locazione per le
annualità 2014, 2016 e 2017, rispetto a quanto già debitamente corrisposto all' CP_1
in conformità al canone imposto” (conclusioni sopra riportate). Tale accertamento negativo riguarda due provvedimenti amministrativi: il decreto della Presidente
dell' per l'edilizia sociale n. 461 di data 15/12/2023 (doc. n. 7 di parte Pt_2
5 ricorrente e di parte resistente, doc. n. 1 della chiamata in causa), e il rigetto del ricorso gerarchico della sig.ra cfr. il ricorso allegato come doc. n. Parte_1
2 dalla chiamata in causa) di cui al verbale di seduta del Comitato edilizia residenziale (doc. n. 9 della ricorrente e doc. n. 4 della chiamata in causa).
2. A sostegno della sua pretesa la ricorrente ha avanzato profili di illegittimità dei provvedimenti in questione per l'intervenuta abrogazione della “disposizione di cui
all'art. 112, co. 7 della l.p. n. 13/1998 … per effetto della l.p. n. 4/2013” e, in subordine, per “l'erronea applicazione dell'art. 16 della l.p. n. 5/2022, dell'art. 34
del secondo regolamento di esecuzione della predetta legge e dell'art. 5 della l.p. n.
17/1993”; inoltre, ha eccepito “l'intervenuta prescrizione” delle somme richieste
“essendo trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.” (conclusioni sopra riportate).
3. L' Parte_2
, parte resistente nella presente causa, ha eccepito in via pregiudiziale
[...]
il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito a vantaggio del Giudice
amministrativo e, qualora il Giudice adito ritenesse sussistere la giurisdizione ordinaria, l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione della decisione del ricorso gerarchico;
in subordine, sempre in via pregiudiziale, ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la stessa spettasse alla sola Parte_2
AUTONOMA perché il Comitato edilizia residenziale, organo che Parte_2
6 aveva deciso il ricorso gerarchico, fosse unicamente riferibile alla stessa. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso “in quanto infondato” (conclusione sopra riportate).
4. La , chiamata in causa, si era limitata Parte_2
a chiedere il rigetto delle “avversarie domande, perché infondate sia in fatto che in
diritto” (conclusioni sopra riportate).
5. L'ordine logico del ragionamento decisorio impone di confrontarsi dapprima con le eccezioni preliminari avanzate dalla parte resistente. L'esame delle sottese questioni giuridiche porta a ritenere che le stesse non possano essere accolte.
5.1. Risulta, infatti, pacifica, con riferimento alla causa qui in questione, la giurisdizione del Giudice ordinario, come giustamente rilevata dalla parte ricorrente
(cfr. verbale d'udienza di data 23/09/2024). Per rendersi conto è sufficiente confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. Si cita ex multis
la Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 28/12/2011, n. 29095, confermata dalla più
recente Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 18/02/2021, n. 4366. L'ordinanza del
28/12/2011, n. 29095, infatti, ha rilevato che “in materia di edilizia residenziale
pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha
dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come
sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, è necessario tenere
distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura
pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella
quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo”; alla
7 giurisdizione del giudice amministrativo spettano, appunto, le controversie riguardanti i provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte nella seconda fase, come nella causa qui in questione.
5.2. Non è fondata neppure la ritenuta inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine decadenziale per la sua proposizione. Invero, secondo il disposto di cui agli artt. 2, 4 e 5 della Legge 20/03/1865, n. 2248, davanti al Giudice ordinario non si svolge un giudizio d'impugnazione di provvedimenti amministrativi, in quanto lo stesso non ha il potere di annullarli ma, dopo avere riconosciuto l'illegittimità di un provvedimento amministrativo, è chiamato a disapplicarlo con riferimento al caso sottoposto alla sua attenzione, sul presupposto che ciò sia necessario per la tutela dei diritti soggettivi azionati. Questo potere di disapplicazione non è soggetto a termini decadenziali specifici, poiché non implica l'annullamento dell'atto, ma semplicemente la sua non applicazione per via incidentale nel caso concreto.
5.3. Non sussistono dubbi sulla legittimazione passiva a capo dell'
[...]
in Parte_2
quanto l'azione di accertamento negativo della ricorrente è esperita espressamente contro la parte resistente tramite il preteso accertamento che nessuna somma spetti alla stessa “a titolo di canone di locazione per le annualità 2014, 2016 e 2017,
rispetto a quanto già debitamente corrisposto all'IPES in conformità al canone
imposto” (conclusioni della parte ricorrente sopra riportata).
8 6. Con riferimento al merito della causa il sottoscritto, dopo avere vagliato gli atti e i documenti delle parti, è arrivato, per i motivi di seguito enunciati, a ritenere infondate le domande di cui al ricorso che, perciò, devono essere in toto respinte. In particolare,
come si vedrà appresso, i provvedimenti in questione non risultano inficiati dai profili di illegittimità avanzati dalla parte ricorrente con la conseguente impossibilità di disapplicarli. Neppure appare ravvisabile la sussistenza dell'eccepita prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.
7. Con il decreto n. 461 di data 15/12/2023 (doc. n. 7 di parte ricorrente e di parte resistente, doc. n. 1 della chiamata in causa), confermato poi appieno dal Comitato
edilizia residenziale (doc. n. 9 della ricorrente e doc. n. 4 della chiamata in causa), la
Presidente dell' Parte_2
aveva decretato la conferma della rideterminazione del Parte_2
canone di locazione dovuta dalla sig.ra locataria dell' , Parte_1 Pt_2
con preciso riferimento agli anni 2014, 2016 e 2017. Il decreto si fonda sulla comunicazione via pec., da parte dell'Agenzia delle Entrate e ricevuta dalla parte resistente il 15/04/2022, che i redditi del sig. marito e convivente Persona_1
della ricorrente, non dichiarati dalla sig.ra ammontano a € Parte_1
29.920,00 per l'anno 2012, € 26.183,00 per l'anno 2014 e € 11.779,00 per l'anno
2015, per cui “la differenza annuale tra il canone effettivamente dovuto e quello
corrisposto dalla famiglia ammonta per l'anno 2014 pari ad € 7.055,89, per l'anno
2016 pari ad € 7.082,59 e per l'anno 2017 pari ad € 2.974,58 e corrisponde quindi
9 ad un importo totale di € 17.113,06 a favore di ” (Decreto cit., pag. 2). CP_1
8. Non ha pregio l'argomento della ricorrente che ravvisa nell'abrogazione dell'art. 112, comma 7, L.P. n. 13/1998, per effetto della L.P. n. 14/2013, la sopravvenuta carenza della norma giuridica ai sensi della quale è imposta la rideterminazione del canone “per i locatari che presentano dichiarazioni di reddito non veritiere o
omettono di presentare la documentazione richiesta concernente il reddito familiare
complessivo” (comma 7). Invero, la citata L.P. n. 14/2013, apportando modifiche alla
L.P. n. 13/1998, si era limitata, con riferimento all'art. 112 della stessa legge, di sostituire la disciplina ivi prevista con quella di cui al “regolamento di esecuzione”
previsto dall'art. 40bis sul “rilevamento unificato di reddito e patrimonio” (inserito dall'art. 5 della L.P. n. 14/2013 nella L.P. n. 13/1998) con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore dello stesso regolamento (cfr. a tal riguardo gli artt. 2 e 3 della
L.P. n. 14/2023). In assenza del regolamento di esecuzione ex art. 40bis vigeva negli anni a seguire ancora l'art. 112 della L.P. n. 13/1998 nella sua versione originaria
(con il comma 7 in questione), anche a seguito della L.P. n. 5/2022 che ha abrogato l'art. 112 della L.P. n. 13/1998 soltanto con “l'entrata in vigore del relativo
regolamento di esecuzione” (art. 23, comma 2, L. n. 5/2022), intervenuta poi con il
D.P.P. n. 27 del 23/08/2023 che era entrato in vigore il 01/09/2023. Sino a quella data, perciò, era rimasto in vigore l'originario comma 7, dell'art. 112 della L.P. n.
13/1998.
9. Non può essere accolta neppure l'asserita “erronea applicazione dell'art. 16 della
10 l.p. n. 5/2022, dell'art. 34 del secondo regolamento di esecuzione della predetta
legge e dell'art. 5 della l.p. n. 17/1993”, avanzata come causa petendi subordinata a sostengo del richiesto accertamento negativo, dato che la ricorrente “nel compilare i
questionari sui redditi per la determinazione del canone di locazione dovuto all' CP_1
per gli anni 2014, 2016 e 2017 non ha agito con dolo o colpa grave” (conclusioni sopra riportate). La parte ricorrente interpreta l'art. 16 della L.P. n. 5/2022 nel senso che in presenza di una dichiarazione non veritiera, che non sia riconducibile a dolo o colpa grave, il pagamento integrativo sulla base della situazione economica e patrimoniale effettiva non fosse dovuto. Trattasi di interpretazione non condivisibile,
in quanto l'art. in questione prevede due conseguenze ben diverse: l'addebito della
“differenza tra il canone effettivamente dovuto e quello corrisposto, maggiorata degli
interessi legali calcolati dalla data di scadenza dei singoli canoni di locazione”, così
come imposta dalla situazione economica e patrimoniale effettiva, e, “inoltre”, una
“sanzione amministrativa”, la sola che sottostà a tutti i principi che regolano l'illecito amministrativo, ivi compresa la necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo,
giustamente non applicata nel caso qui in questione. L'interpretazione avanzata dalla ricorrente si pone in palese contrasto con l'interesse pubblico;
infatti, i fondi pubblici
- sociali attribuiti all' Parte_2
, andrebbero in tal modo a ingiusto vantaggio delle
[...]
persone non bisognose che per errore scusabile non avevano dichiarato la situazione reddituale effettiva.
11 10. Che il canone di locazione non risulta dettato dalla dichiarazione dell'inquilino
(con i requisiti di cui all'art. 5 della L.P. n. 17/1993 disciplinante il procedimento amministrativo - perciò anche questa norma non è stata violata), si deduce facilmente dal Decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28 (secondo regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5), il cui art. 34
(citato dalla parte ricorrente) considera, appunto, “ai fini del calcolo del canone di
locazione” le “entrate della parte conduttrice e delle persone con essa conviventi
nell'abitazione” (comma 1); qualora il rispettivo calcolo non fosse possibile, non viene più applicato il canone sociale, ma il (più alto) canone provinciale. Di
conseguenza è previsto al comma 17 che se “le parti conduttrici omettono di
presentare la documentazione richiesta concernente il reddito familiare complessivo,
il canone di locazione è determinato per la durata di un anno nella misura del
canone provinciale. Se la documentazione per la valutazione della capacità
economica del nucleo familiare viene regolarmente presentata successivamente
all'imposizione del canone, il canone di locazione può essere rideterminato nella
misura del canone sociale a decorrere dal mese successivo alla presentazione della
documentazione e per la rimanente parte dell'anno, tenuto conto dell'effettiva
capacità economica del nucleo familiare”; e l'art. 27, comma 12, del medesimo regolamento prevede che “In caso di mancata presentazione del questionario di cui
al comma 9, il canone di locazione per il rispettivo anno corrisponde al canone
provinciale”.
12 11. Anche l'eccezione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. le conclusioni sopra riportate) non è fondata. Infatti, l'
[...]
, prima della Parte_2
comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dei redditi accertati per il sig.
(doc. n. 3 della parte resistente e doc. n. 5 della chiamata in causa), ricevuta Per_1
solamente il 15/04/2022, non poteva avanzare nei cfr. della ricorrente le richieste di integrazione del canone da versare. Non trattasi di mera difficoltà fattuale ma di vera e propria impossibilità legale in quanto prima di tale comunicazione non sussistevano i requisiti giuridici per procedere al ricalcolo del canone dovuto, come si evince,
peraltro, dalle precedenti richieste alla Guardia di Finanza di ricevere le dovute informazioni (cfr. comparsa di parte resistente, pag. 6).
12. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. per cui la parte ricorrente deve rimborsarle alla parte resistente e alla chiamata in causa. È appena il caso di precisare che la valutazione della soccombenza deve basarsi sull'esito finale del giudizio, indipendentemente dall'accoglimento o dal rigetto di eccezioni preliminari.
13. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo della sentenza,
avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da €
5.201 a € 26.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, senza considerare la fase istruttoria non eseguita.
13
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 1773/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le eccezioni preliminari opposte dalla parte resistente
[...]
; Parte_2
2. rigetta in quanto infondate nel merito tutte le domande avanzate dalla ricorrente
Parte_1
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare sia alla parte Parte_1
resistente Parte_2
sia alla chiamata in causa
[...] Parte_2
, a titolo di spese di lite, € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre
[...]
15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende.
Così deciso in (BZ), il 22/01/2025, a seguito di udienza per trattazione Pt_2
scritta tenutasi il 22/01/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
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