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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 13668 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. LO GIUDICE MARCO e le avv.te LOMEO ROBERTA e LEONE
CLAUDIA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso ex art. 417bis cpc dal funzionario dott.ssa BRUNO
DANIELA resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 14/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 09/11/2023 la ricorrente in epigrafe, laureata in architettura con titolo “vecchio ordinamento”, ed inserita nella
1 graduatoria provinciale di Palermo, biennio 2022/2023 e 2023/2024, anche per la classe di concorso A010 (Discipline grafico-pubblicitarie), deduceva che con provvedimento del 16.8.2023 l'amministrazione resistente l'aveva esclusa dalla graduatoria per la classe di concorso A010 ed aveva rettificato il punteggio dei titoli di servizio per le classi di concorso A001-A008-A009-A016-A017-A037-A054-
A060, relativamente al servizio prestato nell'a.s. 2020/21, dal 20/11/2020 al
30/06/2021 nella classe di concorso A010.
Affermava la illegittimità del provvedimento e concludeva con la domanda di accertamento della validità del titolo, con conseguente riattribuzione del relativo punteggio;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deduceva il difetto di interesse ad agire, contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in via preliminare affermare la infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Infatti, come emerge dal tenore letterale del ricorso, parte istante afferma il proprio diritto all'inserimento nelle GPS in forza di un determinato titolo e ne chiede l'accertamento, con domanda che dunque senz'altro rientra nella cognizione del giudice adito;
- rilevato che, nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento;
- rilevato, in particolare, che – come emerge dalla documentazione in atti e dall'All. A al DM 259/2017 – per l'insegnamento nella a classe di concorso “A010
Discipline grafico – pubblicitarie” l'aspirante docente deve essere in possesso dei seguenti titoli: “Laurea in Architettura;
Diploma di Accademia di belle arti o Diploma di
Istituto Superiore delle Industrie Artistiche”. Si tratta di diplomi di laurea o equiparati.
Il già richiamato all.A chiarisce poi che detti titoli devono essere “congiunti a diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero conseguiti nella sezione di: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria;
oppure congiunti a diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria o di grafica pubblicitaria e della fotografia;
oppure congiunti a diploma di maturità d'arte applicata o
2 diploma di magistero o a diploma di maestro d'arte (conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte della serigrafia, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria, arti grafiche, grafica pubblicitaria, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte della stampa, tipografia applicata o diploma di liceo artistico (indirizzo grafica)”.
Si tratta, come è evidente, dei titoli di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) conseguiti prima dell'accesso all'ulteriore corso di studi universitario o equiparato: l'amministrazione ha ritenuto (e tale valutazione non è sindacabile in questa sede, dovendosi altrimenti ritenere fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente) che l'accesso all'insegnamento di una materia tecnica (le discipline grafico – pubblicitarie) richiedesse, in uno con il titolo di studio universitario, anche un titolo di secondo grado conseguito in un ambito specialistico coerente.
Orbene, tenuto conto del fatto che i tre titoli indicati sono tutti di livello universitario o equiparato, e tenuto conto della ratio indicata, non vi è alcuna ragione di ritenere che la chiara dizione “congiunti”, riferita ai titoli di scuola superiore di secondo grado, possa essere riferita soltanto ad alcuno tra i tre titoli di laurea o equiparati indicati.
Al contrario, deve ritenersi che possano accedere all'insegnamento nella classe di concorso A010 tutti coloro che abbiano conseguito: “Laurea in Architettura;
Diploma di Accademia di belle arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie
Artistiche”, purché abbiano anche conseguito uno dei titoli di scuola secondaria specificati;
- rilevato, infine, che deve evidenziarsi che la ricorrente ha documentato di essere in possesso del diploma di liceo artistico, ma non deduce, e comunque non prova, che il titolo sia stato conseguito con riferimento all'indirizzo grafico;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 13668 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. LO GIUDICE MARCO e le avv.te LOMEO ROBERTA e LEONE
CLAUDIA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso ex art. 417bis cpc dal funzionario dott.ssa BRUNO
DANIELA resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 14/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 09/11/2023 la ricorrente in epigrafe, laureata in architettura con titolo “vecchio ordinamento”, ed inserita nella
1 graduatoria provinciale di Palermo, biennio 2022/2023 e 2023/2024, anche per la classe di concorso A010 (Discipline grafico-pubblicitarie), deduceva che con provvedimento del 16.8.2023 l'amministrazione resistente l'aveva esclusa dalla graduatoria per la classe di concorso A010 ed aveva rettificato il punteggio dei titoli di servizio per le classi di concorso A001-A008-A009-A016-A017-A037-A054-
A060, relativamente al servizio prestato nell'a.s. 2020/21, dal 20/11/2020 al
30/06/2021 nella classe di concorso A010.
Affermava la illegittimità del provvedimento e concludeva con la domanda di accertamento della validità del titolo, con conseguente riattribuzione del relativo punteggio;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deduceva il difetto di interesse ad agire, contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in via preliminare affermare la infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Infatti, come emerge dal tenore letterale del ricorso, parte istante afferma il proprio diritto all'inserimento nelle GPS in forza di un determinato titolo e ne chiede l'accertamento, con domanda che dunque senz'altro rientra nella cognizione del giudice adito;
- rilevato che, nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento;
- rilevato, in particolare, che – come emerge dalla documentazione in atti e dall'All. A al DM 259/2017 – per l'insegnamento nella a classe di concorso “A010
Discipline grafico – pubblicitarie” l'aspirante docente deve essere in possesso dei seguenti titoli: “Laurea in Architettura;
Diploma di Accademia di belle arti o Diploma di
Istituto Superiore delle Industrie Artistiche”. Si tratta di diplomi di laurea o equiparati.
Il già richiamato all.A chiarisce poi che detti titoli devono essere “congiunti a diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero conseguiti nella sezione di: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria;
oppure congiunti a diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria o di grafica pubblicitaria e della fotografia;
oppure congiunti a diploma di maturità d'arte applicata o
2 diploma di magistero o a diploma di maestro d'arte (conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte della serigrafia, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria, arti grafiche, grafica pubblicitaria, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte della stampa, tipografia applicata o diploma di liceo artistico (indirizzo grafica)”.
Si tratta, come è evidente, dei titoli di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) conseguiti prima dell'accesso all'ulteriore corso di studi universitario o equiparato: l'amministrazione ha ritenuto (e tale valutazione non è sindacabile in questa sede, dovendosi altrimenti ritenere fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente) che l'accesso all'insegnamento di una materia tecnica (le discipline grafico – pubblicitarie) richiedesse, in uno con il titolo di studio universitario, anche un titolo di secondo grado conseguito in un ambito specialistico coerente.
Orbene, tenuto conto del fatto che i tre titoli indicati sono tutti di livello universitario o equiparato, e tenuto conto della ratio indicata, non vi è alcuna ragione di ritenere che la chiara dizione “congiunti”, riferita ai titoli di scuola superiore di secondo grado, possa essere riferita soltanto ad alcuno tra i tre titoli di laurea o equiparati indicati.
Al contrario, deve ritenersi che possano accedere all'insegnamento nella classe di concorso A010 tutti coloro che abbiano conseguito: “Laurea in Architettura;
Diploma di Accademia di belle arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie
Artistiche”, purché abbiano anche conseguito uno dei titoli di scuola secondaria specificati;
- rilevato, infine, che deve evidenziarsi che la ricorrente ha documentato di essere in possesso del diploma di liceo artistico, ma non deduce, e comunque non prova, che il titolo sia stato conseguito con riferimento all'indirizzo grafico;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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