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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/10/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5312/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EN AS Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. DA RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29.7.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.5.1991, con l'Avvocato Elena Somaschini ed elettivamente domiciliata in Desio, Via Arienti n. 15, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
LA OV ed elettivamente domiciliato in Desio, Via Dei Boschi n. 56, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1.Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione abitativa presso la residenza della madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Pagina 1 2.Il padre potrà tenere con sé il figlio, secondo il seguente calendario, con esclusione del pernottamento notturno del piccolo al di fuori della casa materna sino al compimento dei tre anni di età:
-per due giorni infrasettimanali per non più di tre ore dalle ore 16,00 (o dall'uscita dalla scuola) alle 20,00;
-un'intera giornata nel weekend (sabato o domenica alternati) dalle 10,00 del mattino alle 18,00;
-due settimane anche consecutive durante il periodo estivo (giugno-settembre) nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
-per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
-per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta;
-nei giorni festivi più rilevanti il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, Pasqua, il giorno del compleanno della figlio) il figlio trascorrerà la giornata con entrambi i genitori, in misura eguale tra gli stessi;
-al termine di ciascun periodo di visita, il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso la casa materna;
3.Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 12 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, a partire dal mese di luglio 2025 la somma di €
400,00 (quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio preventivamente concordate con la sig.ra
[...]
e/o debitamente documentate, come da protocollo di Monza;
Pt_1
4.Alla data di sottoscrizione del ricorso il sig. corrisponde alla sig.ra la somma di Pt_2 Parte_1
€ 1.900,00 (millenovecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio per il periodo Per_1 gennaio-giugno 2025, oltre ad euro 400,00 per il contributo al mantenimento per la mensilità di luglio.
5.Si precisa che l'importo concordato di cui al precedente paragrafo 3) è stato quantificato tra le parti previa considerazione degli oneri economici (sia di mantenimento della figlia e/o della moglie, che abitativi) che deriveranno al sig. dalla separazione dal proprio coniuge e pertanto, l'eventuale Pt_2 successiva separazione del medesimo dalla sig.ra non costituirà circostanza sopravvenuta Parte_3 comportante un'alterazione dell'assetto economico oggi concordato in favore del figlio . Per_1
6.L'assegno unico universale verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra così Parte_1 come le detrazioni per il figlio a carico.
7.I ricorrenti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso all'esito del presente procedimento.
8.I signori e dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, cpc, di volersi Parte_1 Pt_2 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza che verrà fissata con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Pagina 2 - di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse. Spese compensate.
Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto una Parte_1 Parte_2 relazione dalla quale è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( 2.1.2025) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 29.7.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
Il Presidente
EN AS
Il Giudice est.
DA RA
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EN AS Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. DA RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29.7.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.5.1991, con l'Avvocato Elena Somaschini ed elettivamente domiciliata in Desio, Via Arienti n. 15, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
LA OV ed elettivamente domiciliato in Desio, Via Dei Boschi n. 56, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1.Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione abitativa presso la residenza della madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Pagina 1 2.Il padre potrà tenere con sé il figlio, secondo il seguente calendario, con esclusione del pernottamento notturno del piccolo al di fuori della casa materna sino al compimento dei tre anni di età:
-per due giorni infrasettimanali per non più di tre ore dalle ore 16,00 (o dall'uscita dalla scuola) alle 20,00;
-un'intera giornata nel weekend (sabato o domenica alternati) dalle 10,00 del mattino alle 18,00;
-due settimane anche consecutive durante il periodo estivo (giugno-settembre) nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
-per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
-per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta;
-nei giorni festivi più rilevanti il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, Pasqua, il giorno del compleanno della figlio) il figlio trascorrerà la giornata con entrambi i genitori, in misura eguale tra gli stessi;
-al termine di ciascun periodo di visita, il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso la casa materna;
3.Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 12 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, a partire dal mese di luglio 2025 la somma di €
400,00 (quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio preventivamente concordate con la sig.ra
[...]
e/o debitamente documentate, come da protocollo di Monza;
Pt_1
4.Alla data di sottoscrizione del ricorso il sig. corrisponde alla sig.ra la somma di Pt_2 Parte_1
€ 1.900,00 (millenovecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio per il periodo Per_1 gennaio-giugno 2025, oltre ad euro 400,00 per il contributo al mantenimento per la mensilità di luglio.
5.Si precisa che l'importo concordato di cui al precedente paragrafo 3) è stato quantificato tra le parti previa considerazione degli oneri economici (sia di mantenimento della figlia e/o della moglie, che abitativi) che deriveranno al sig. dalla separazione dal proprio coniuge e pertanto, l'eventuale Pt_2 successiva separazione del medesimo dalla sig.ra non costituirà circostanza sopravvenuta Parte_3 comportante un'alterazione dell'assetto economico oggi concordato in favore del figlio . Per_1
6.L'assegno unico universale verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra così Parte_1 come le detrazioni per il figlio a carico.
7.I ricorrenti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso all'esito del presente procedimento.
8.I signori e dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, cpc, di volersi Parte_1 Pt_2 avvalere della facoltà di sostituire l'udienza che verrà fissata con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Pagina 2 - di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse. Spese compensate.
Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto una Parte_1 Parte_2 relazione dalla quale è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( 2.1.2025) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 29.7.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
Il Presidente
EN AS
Il Giudice est.
DA RA
Pagina 3