Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2025, proposto dalla società Hotel ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale, Roberto Malzone e Anna Attanasio, dell’avvocatura civica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l’annullamento - previa sospensione :
a) della delibera di G.M. n. 6 del 14.1.2025, con la quale si è adottata una variante alle NTA del PUC;
b) ove adottate, delle eventuali misure di salvaguardia sulla proposta di PUA, depositata in data 3.12.2024 prot. n. 289806, concernente il Piano Attuativo, relativo all’ambito di riqualificazione PROG_1b;
c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ER;
Vista la dichiarazione resa all’udienza dell’11 giugno 2025 con la quale parte ricorrente ha dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
con Delibera di Giunta Comunale n. 427 del 22/11/2023, il Comune di ER aveva conferito “ mandato al Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia - Ufficio di Piano - di predisporre la proposta di variante normativa, nel rispetto degli obiettivi di qualità e sostenibilità già propri del vigente PUC, e con la finalità di assicurare processi di sviluppo sostenibile ”, con l’obiettivo, tra l’altro, di “riesaminare e chiarire alcune norme di regolamento con la finalità di introdurre la massima accelerazione nelle correlate procedure urbanistico-edilizie ”;
la delibera precisava l’obiettivo della significativa riduzione del carico insediativo residenziale nelle aree PROG, con lo scopo di riservare la “ sls residenziale ” per i cambi d’uso, per la rigenerazione e l’edilizia sociale e di preferire le destinazioni turistico alberghiere e quelle a parcheggi rotazionali e d'interscambio;
a mezzo della successiva delibera n. 175/2024 del 22.05.2024 la Giunta ha quindi approvato il progetto preliminare di variante normativa, poi rifluito nella delibera di Giunta Comunale di adozione della variante, n. 6 del 14.01.2025, oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
a differenza della precedente versione contenuta nella delibera n. 46/2022, la variante adottata è consistita, per quanto rilevante nel giudizio, nella espunzione dei 3.000 mq di destinazione residenziale dall’interno dell’area pubblica residua. Cosicchè, nell’area “ Progr. 1b ” è stata eliminata la possibilità della destinazione residenziale;
in data 3.12.2024 la società ricorrente ha presentato un piano urbanistico attuativo (cfr. all.to 14 dep. del 7.3.2025) relativo all’ambito di riqualificazione PROG_1b;
nel contempo, ritenendo di essere stata pregiudicata illegittimamente dalle prefate modifiche, la Hotel ER ha quindi adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento - previa sospensiva - dell’anzidetta variante e degli atti ad essa presupposti, affidando il ricorso a cinque motivi, in parte tra essi connessi e così rubricati “I-Violazione di legge (art. 22 e ss. l.r.c. 16/2004 – artt. 3 - 7 e 12 Regolamento regionale 5/2011 in relazione art. 86 NTA PUC di ER) - eccesso di potere (difetto del presupposto - di istruttoria - sviamento - arbitrarietà - iniquità; II)Violazione di legge (art. 22 e ss. l.r.c. 16/2004 - artt. 3 - 7 e 12 regolamento regionale 5/2011 in relazione art. 86 NTA PUC di ER) - eccesso di potere (difetto del presupposto - di istruttoria - sviamento - arbitrarietà - iniquità) - violazione artt. 86 e 150 NTA in relazione al regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale; III) Violazione di legge (art. 22 e ss. l.r.c. 16/2004 - artt. 3 - 7 e 12 regolamento regionale 5/2011 in relazione art. 86 NTA PUC di ER) - Eccesso di potere (difetto del presupposto – di istruttoria - sviamento - arbitrarietà - iniquità) - Violazione artt. 86 e 150 NTA in relazione al regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale in relazione al r.e.t.; IV) Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - eccesso di potere (iniquità - illogicità manifesta - erroneità); V. Violazione del principio di buona fede e correttezza ”.
il Comune si è costituito in resistenza, sollevando una preliminare eccezione d’inammissibilità sotto il profilo della carenza d’interesse, sul presupposto che il procedimento di approvazione della variante sarebbe attualmente in itinere , poiché, al momento la stessa variante risulta adottata dal Comune, ma non definitivamente approvata, essendo ancora in corso il correlato procedimento scandito dalla L.R. 16/2004 e, in virtù di quanto disposto dal suo art. 53 bis, specificamente disciplinato dal Reg. Reg. Campania n. 5/2011;
alla camera di consiglio del 12.3.2025 la ricorrente ha desistito dalla richiesta cautelare articolata in via incidentale nel ricorso, mentre poi, in vista dell’odierna udienza pubblica, invece, le parti hanno depositato ulteriori documenti e si sono spese nella produzione di memorie di merito e replica, con le quali hanno sintetizzato le rispettive posizioni;
Considerato che:
all’odierna udienza pubblica parte ricorrente ha richiamato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni di durata delle “misure di salvaguardia”, decorrente dall’adozione da parte della Giunta comunale della variante del PUA impugnata (art. 10 comma 2 L.R. 16/2004 e art. 3 n. 4, del Regolamento Regionale n. 5/2011), chiedendo, di conseguenza, che il ricorso venisse dichiarato improcedibile;
in disparte la rilevanza nel giudizio della mancata attuazione delle misure di salvaguardia alla quale si è richiamata la società ricorrente, in ogni caso, a fronte della volontà espressa della stessa parte che ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso e chiesto che venisse dichiarato improcedibile, il Collegio non può che prenderne atto, addivenendo alla richiesta dichiarazione di improcedibilità del gravame proposto;
Soggiunto che, in ogni caso, fermo il rilievo dirimente della suesposta dichiarazione della ricorrente, in recentissimi precedenti la Sezione ha dichiarato l’inammissibilità di gravami, sotto questo specifico profilo analoghi, sul presupposto che “l’interesse alla contestazione in sede giurisdizionale delle scelte urbanistiche in una fase ancora prodromica al perfezionamento dell'atto pianificatorio è connesso, come da costante insegnamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania, ER, I, n. 422/2009; Sicilia Catania, sez. I, 17 giugno 2003, n. 980), alla applicabilità delle misure di salvaguardia integrative della delibera di adozione e che in assenza delle stesse non sussiste un’immediata compressione delle potenzialità edificatorie dell'area e comunque degli interessi di cui sono portatori gli interessati” (TAR Campania, ER, nn.773/2025 e 786/2025) .
Stimato, comunque, che a fronte dell’inequivoca dichiarazione resa a verbale dai difensori della ricorrente, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Valutato equo, stante la complessità della questione trattata e la definizione in rito della controversia, disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO