TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/10/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. COLLI FRANCO ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Via Mulini n. 3, Vigevano;
RICORRENTE contro
( ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: categoria e qualifica
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'On.le Tribunale di Parma, Magistratura del Lavoro, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertate le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, accertato l'errato inquadramento contrattuale dello stesso al primo livello, accertato il mancato pagamento delle mensilità di febbraio 2024 e marzo 2024, accertato per l'effetto il diritto del Sig.
a percepire le differenze retributive e contributive allo stesso spettanti Parte_1 secondo il livello contrattuale corretto nel periodo ottobre 2023-marzo 2024, condannare il datore di lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 pagamento delle differenze retributive quantificate in € 7.154,11, o somma maggiore o minore che risulterà provata nel corso del giudizio o rimessa alla valutazione equitativa del giudice o ritenuta di giustizia, con interessi legali dal fatto al deposito della domanda giudiziale e quelli ex art. 1284, IV comma c.c. dal momento del deposito della presente domanda giudiziale all'effettivo saldo;
oltre agli oneri contributivi in favore degli enti previdenziali.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato il corretto inquadramento contrattuale del lavoratore al primo livello, accertati gli errori nell'elaborazione delle buste paga, accertato il mancato pagamento delle mensilità di febbraio 2024 e marzo 2024, accertato per l'effetto il diritto del Sig. a percepire le differenze retributive e contributive Parte_1 allo stesso spettanti per i fatti di cui in narrativa nel periodo ottobre 2023-marzo 2024, condannare il datore di lavoro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 4.874,68, o somma maggiore o minore che risulterà provata nel corso del giudizio o rimessa alla valutazione equitativa del giudice o ritenuta di giustizia, con interessi legali dal fatto al deposito della domanda giudiziale e quelli ex art. 1284, IV comma c.c. dal momento del deposito della presente domanda giudiziale all'effettivo saldo;
oltre agli oneri contributivi in favore degli enti previdenziali.
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie».
Pag. 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 marzo 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma al pagamento di € 7.154,11 a titolo di Controparte_2 differenze retributive ordinarie e per superiore inquadramento per il periodo ottobre 2023 – marzo 2024, nonché alla relativa regolarizzazione previdenziale.
2. non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica ed Controparte_2
è quindi stata dichiarata contumace.
3. In corso di causa, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione previdenziale, sicché non si è resa necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS.
4. È stato disposto interrogatorio formale nei confronti del l.r.p.t. della convenuta, il quale non è comparso a renderlo, nonostante regolare notifica, in assenza di giustificazione.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Com'è noto, il creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale ha solo l'onere di provare il titolo del credito e allegare l'inadempimento, gravando invece sul debitore l'onere di provare di avere esattamente adempiuto alle sue obbligazioni (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n.
13533).
8. Il ricorrente ha documentato di essere stata assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dalla convenuta in data 12.10.2023, con scadenza al
12.1.2024, poi prorogato sino al 12.3.2024 (doc. 1 ricorrente); il contratto prevedeva l'inquadramento come operaio al 1° livello CCNL Edilizia.
9. Il ricorrente ha allegato di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista per il livello di inquadramento contrattuale, nonché di non aver ricevuto mensa e trasporto, EVR;
inoltre, ha allegato l'errato accantonamento della Cassa
Pag. 3 di 6 edile, l'erroneo pagamento delle festività e la mancata corresponsione delle mensilità di febbraio e marzo 2024.
10. La convenuta, rimanendo contumace, non ha adempiuto al suo onere di provare l'esatto adempimento di tali obbligazioni, gravanti sul datore di lavoro in forza della legge e del contratto.
11. Inoltre, la mancata comparizione del legale rappresentante a rendere interrogatorio formale sui fatti allegati in ricorso nonostante regolare notifica permette, in una valutazione complessiva del quadro probatorio in atti, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c.
12. Il ricorrente ha inoltre richiesto ulteriori differenze retributive, sostenendo il proprio diritto al superiore inquadramento nel 3° livello CCNL Edilizia.
13. Come noto, in tema di differenze retributive asseritamente dovute per superiore inquadramento, si osserva che, come noto, l'art. 2103 co. 7 c.c. stabilisce che «nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta (…)».
14. Grava sul lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda: in particolare, egli è tenuto a indicare esplicitamente e specificamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica a cui aspira, nonché di raffrontarli espressamente con quelli delle mansioni che afferma di avere concretamente svolto (Cass. 21 maggio 2003, n. 8025).
15. Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a tale onere minimo di allegazione: al contrario, si è limitato a dedurre di avere svolto mansioni di «ruspista», senza alcuna più specifica esposizione del contenuto concreto delle attività disbrigate e, soprattutto, senza operare alcun raffronto tra le mansioni e le rilevanti declaratorie contrattuali, invero neppure riportate.
16. Dalle allegazioni di parte non è in alcun modo evincibile quali fossero gli elementi delle mansioni svolte che dovrebbero fondare il diritto al reclamato
Pag. 4 di 6 inquadramento superiore, né il motivo per il quale le stesse non potessero essere ricondotte al livello riconosciuto in contratto.
17. Conseguentemente, le prove testimoniali richieste non sono state ammesse in quanto irrilevanti, dato che l'attività istruttoria è necessariamente limitato a quanto dedotto dalla parte, che nel caso di specie era in ogni caso insufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di inquadramento superiore.
18. Deve quindi essere accolta la sola domanda subordinata di condanna alle differenze retributive sopra esposte, secondo la quantificazione operata nei conteggi di parte in quanto corretti e rispettosi dei parametri di legge e del contratto collettivo.
19. Le somme che la convenuta è condannata a pagare al ricorrente sono maggiorate di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.; non può però essere accolta la domanda di condanna agli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.p.c., avendo la Corte di cassazione recentemente stabilito che «se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già “penalizzante” per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi “punitivi”
(cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.» (Cass. 30 aprile 2025, n. 11343).
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori previsti con DM 55/2014 per le cause di lavoro con valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
di € 4.874,68 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e
[...] rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 08/10/2025
Il giudice
Matteo CO
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. COLLI FRANCO ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Via Mulini n. 3, Vigevano;
RICORRENTE contro
( ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: categoria e qualifica
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'On.le Tribunale di Parma, Magistratura del Lavoro, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertate le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, accertato l'errato inquadramento contrattuale dello stesso al primo livello, accertato il mancato pagamento delle mensilità di febbraio 2024 e marzo 2024, accertato per l'effetto il diritto del Sig.
a percepire le differenze retributive e contributive allo stesso spettanti Parte_1 secondo il livello contrattuale corretto nel periodo ottobre 2023-marzo 2024, condannare il datore di lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 pagamento delle differenze retributive quantificate in € 7.154,11, o somma maggiore o minore che risulterà provata nel corso del giudizio o rimessa alla valutazione equitativa del giudice o ritenuta di giustizia, con interessi legali dal fatto al deposito della domanda giudiziale e quelli ex art. 1284, IV comma c.c. dal momento del deposito della presente domanda giudiziale all'effettivo saldo;
oltre agli oneri contributivi in favore degli enti previdenziali.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato il corretto inquadramento contrattuale del lavoratore al primo livello, accertati gli errori nell'elaborazione delle buste paga, accertato il mancato pagamento delle mensilità di febbraio 2024 e marzo 2024, accertato per l'effetto il diritto del Sig. a percepire le differenze retributive e contributive Parte_1 allo stesso spettanti per i fatti di cui in narrativa nel periodo ottobre 2023-marzo 2024, condannare il datore di lavoro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 4.874,68, o somma maggiore o minore che risulterà provata nel corso del giudizio o rimessa alla valutazione equitativa del giudice o ritenuta di giustizia, con interessi legali dal fatto al deposito della domanda giudiziale e quelli ex art. 1284, IV comma c.c. dal momento del deposito della presente domanda giudiziale all'effettivo saldo;
oltre agli oneri contributivi in favore degli enti previdenziali.
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie».
Pag. 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 marzo 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma al pagamento di € 7.154,11 a titolo di Controparte_2 differenze retributive ordinarie e per superiore inquadramento per il periodo ottobre 2023 – marzo 2024, nonché alla relativa regolarizzazione previdenziale.
2. non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica ed Controparte_2
è quindi stata dichiarata contumace.
3. In corso di causa, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione previdenziale, sicché non si è resa necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS.
4. È stato disposto interrogatorio formale nei confronti del l.r.p.t. della convenuta, il quale non è comparso a renderlo, nonostante regolare notifica, in assenza di giustificazione.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Com'è noto, il creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale ha solo l'onere di provare il titolo del credito e allegare l'inadempimento, gravando invece sul debitore l'onere di provare di avere esattamente adempiuto alle sue obbligazioni (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n.
13533).
8. Il ricorrente ha documentato di essere stata assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dalla convenuta in data 12.10.2023, con scadenza al
12.1.2024, poi prorogato sino al 12.3.2024 (doc. 1 ricorrente); il contratto prevedeva l'inquadramento come operaio al 1° livello CCNL Edilizia.
9. Il ricorrente ha allegato di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista per il livello di inquadramento contrattuale, nonché di non aver ricevuto mensa e trasporto, EVR;
inoltre, ha allegato l'errato accantonamento della Cassa
Pag. 3 di 6 edile, l'erroneo pagamento delle festività e la mancata corresponsione delle mensilità di febbraio e marzo 2024.
10. La convenuta, rimanendo contumace, non ha adempiuto al suo onere di provare l'esatto adempimento di tali obbligazioni, gravanti sul datore di lavoro in forza della legge e del contratto.
11. Inoltre, la mancata comparizione del legale rappresentante a rendere interrogatorio formale sui fatti allegati in ricorso nonostante regolare notifica permette, in una valutazione complessiva del quadro probatorio in atti, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c.
12. Il ricorrente ha inoltre richiesto ulteriori differenze retributive, sostenendo il proprio diritto al superiore inquadramento nel 3° livello CCNL Edilizia.
13. Come noto, in tema di differenze retributive asseritamente dovute per superiore inquadramento, si osserva che, come noto, l'art. 2103 co. 7 c.c. stabilisce che «nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta (…)».
14. Grava sul lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda: in particolare, egli è tenuto a indicare esplicitamente e specificamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica a cui aspira, nonché di raffrontarli espressamente con quelli delle mansioni che afferma di avere concretamente svolto (Cass. 21 maggio 2003, n. 8025).
15. Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a tale onere minimo di allegazione: al contrario, si è limitato a dedurre di avere svolto mansioni di «ruspista», senza alcuna più specifica esposizione del contenuto concreto delle attività disbrigate e, soprattutto, senza operare alcun raffronto tra le mansioni e le rilevanti declaratorie contrattuali, invero neppure riportate.
16. Dalle allegazioni di parte non è in alcun modo evincibile quali fossero gli elementi delle mansioni svolte che dovrebbero fondare il diritto al reclamato
Pag. 4 di 6 inquadramento superiore, né il motivo per il quale le stesse non potessero essere ricondotte al livello riconosciuto in contratto.
17. Conseguentemente, le prove testimoniali richieste non sono state ammesse in quanto irrilevanti, dato che l'attività istruttoria è necessariamente limitato a quanto dedotto dalla parte, che nel caso di specie era in ogni caso insufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di inquadramento superiore.
18. Deve quindi essere accolta la sola domanda subordinata di condanna alle differenze retributive sopra esposte, secondo la quantificazione operata nei conteggi di parte in quanto corretti e rispettosi dei parametri di legge e del contratto collettivo.
19. Le somme che la convenuta è condannata a pagare al ricorrente sono maggiorate di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.; non può però essere accolta la domanda di condanna agli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.p.c., avendo la Corte di cassazione recentemente stabilito che «se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già “penalizzante” per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi “punitivi”
(cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.» (Cass. 30 aprile 2025, n. 11343).
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori previsti con DM 55/2014 per le cause di lavoro con valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
di € 4.874,68 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e
[...] rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 08/10/2025
Il giudice
Matteo CO
Pag. 6 di 6