CASS
Sentenza 21 settembre 2022
Sentenza 21 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2022, n. 35295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35295 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SC OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione KATE TASSONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali Italiane, pervenuta in data 20/06/2022, del difensore di fiducia, avv. IO MASTROGIOVANNI, in relazione alla quale si è provveduto con separata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza depositata in data 25 novembre 2021 il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale del 16 luglio 2021 con il quale era disposto nei confronti della società DF3 s.r.I., legalmente rappresentata da De RI SA, indagato per il reato associativo di cui all'art.416 cod. pen. finalizzato alla commissione di una serie di reati tributari e fallimentari: 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35295 Anno 2022 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 27/06/2022 - il sequestro impeditivo ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen. delle quote sociali e del relativo patrimonio aziendale della società DF3 s.r.l. in relazione al reato di cui all'art.416 cod. pen. contestato al capo A); - il sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca in relazione al reato di cui al capo F (art.11 d.lvo 74/2000) riferibile alla società Belgium Trasporti soc. cooperativa della somma di euro 429.800,00 sui conti della DF3 SR. 2. Ha proposto ricorso il De RI, in proprio e quale legale rappresentante della DF3 s.r.I., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo ed il secondo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione agli artt.321 e 292 lett. c-bis) cod. proc. pen. e motivazione apparente quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al capo F). In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla carenza di motivazione in relazione al fumus commissi delicti del reato contestato. L'ordinanza impugnata non motiva, con riferimento alla somma sequestrata alla società, in relazione a quali sarebbero stati gli atti simulati e in quali date sarebbero stati compiuti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte;
non indica gli elementi di prova dai quali desumere la fittizietà dei negozi e le fatture a cui si era fatto ricorso per realizzare l'evasione di imposta con l'impossibilità di individuare la data di prescrizione del reato e la eventuale prescrizione dei fatti riferiti ad alcune annualità fiscali;
non indica come sia stata determinata la entità del profitto del reato derivante dalla somma dei pagamenti da collegare ad atti simulati. L'ordinanza non ha operato disamina o valutazione alcuna della documentazione di parte con allegata memoria depositata dalla difesa che fornisce una giustificazione dei pagamenti effettuati dalla società fallita Belgium Trasporti alla DF3 SR e delle attività intercorrenti tra la DF3 con il gruppo ET di cui all'art.416 cod. pen. In relazione ai rapporti con la Belgium Trasporti la documentazione evidenzia che i pagamenti rappresentavano il corrispettivo della stessa alla DF3 s.r.l. per l'acquisto di gabbioni in plastica che la società di trasporti utilizzava per la sua attività. I rapporti commerciali tra le due società non erano simulati, ma realmente sussistenti. In relazione alle società del gruppo ET la consulenza ha chiarito che: - Vi è un regolare rapporto di locazione tra la ET IA SR e la DF3 s.r.l. in base al quale la seconda occupa un immobile della prima dietro versamento di un canone mensile pari ad euro 8000,00. Siffatto rapporto causale 2 giustificava la somma di 20.000 euro trasferita alla IA e utilizzata da quest'ultima per l'acquisto di un immobile;
- La somma trasferita dalla società DF3 s.r.l. alla NT s.r.l. rappresenta il risultato di una operazione di cessione del credito: la DF3 s.r.l. era debitrice della società "Nocerina Costruzioni" per lavori di manutenzione della sede;
la Nocerina Costruzioni era a sua volta debitrice della CA s.r.l. alla quale cedeva il proprio credito vantato nei confronti della DF3; la CA SR aveva un debito nei confronti della NT SR a cui cedeva il proprio credito nei confronti della DF3 s.r.l. con la conseguenza che quest'ultima era divenuta debitrice della NT s.r.l.. Lamenta il ricorrente la illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto allorquando sostiene che la società Nocerina Costruzioni facesse parte del Gruppo ET, essendo sul punto sconfessato dal decreto di sequestro che ha rigettato la richiesta di misura reale nei confronti della "Nocerina" ritenendo che la stessa fosse estranea alle operazioni illecite poste in essere. 2.3.Con il terzo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al capo A). In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame sarebbe censurabile quanto alla prospettata sussistenza del fumus commissi delicti dal momento che ET IO non è l'amministratore di fatto della DF3 s.r.l. quanto piuttosto un semplice dipendente addetto alle vendite e detentore del 26% delle quote sociali laddove il 70% delle quote erano di proprietà della società IA IV s.r.l. società alla quale le quote sono state restituite proprio dal Tribunale del Riesame che ha ritenuto il suo amministratore AS NN estraneo alle operazioni del gruppo ET. Da ciò consegue che l'operato dell'ET IO all'interno della DF3 s.r.l. è legittimo ed è da escludersi l'asservimento di siffatta società alla sua persona che con il solo 26% di quote non poteva certo operare un controllo della società utilizzando quale prestanome il ricorrente De RI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso fondato per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente va evidenziato che il riesame proposto dal De RI SA in proprio, quale indagato nel procedimento, è inammissibile per difetto di interesse in quanto il sequestro delle quote sociali della società DF3 s.r.l. non è 3 stato disposto nei suoi confronti, dal momento che le quote sociali erano suddivise tra la società IA IV (70%), ET IO (26%), Di RI LO (3%), Di RI LI (3%). La sua legittimazione a proporre il ricorso è unicamente nella veste di legale rappresentante della società DF3 s.r.I., in relazione alla quale sussiste regolare procura speciale del difensore che lo assiste. 1.Va poi premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.1. A parere del Collegio risultano fondati i motivi di ricorso in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti quanto al reato contestato al capo F) di cui all'art.11 d.lvo 74/00. 1.1.1Nella prospettazione accusatoria i movimenti di danaro registrati sul conto corrente n.4155 della società DF3 s.r.I., esaminati dalla Guardia di Finanza, documentano la circostanza che dagli anni 2014 al 2017 vi sia stato "[..]un anomalo e significativo flusso in entrata [...]" dalla Belgium Trasporti alla DF3 SR "[..]con causali non circostanziate[..]" per un ammontare pari circa ad euro 429.800,00, somma che è stata sequestrata a titolo di profitto diretto del reato di cui all'art.11 d.lvo 10 marzo 2000 n.74 (p.9 della impugnata ordinanza). L'ordinanza impugnata, nel riconoscere la sussistenza del fumus commissi delicti, consistito nella sottrazione fraudolenta di valori alla imposizione tributaria rispetto alla Belgium Trasporti, valorizza l'anomalia delle operazioni effettuate per importi ingenti e senza causali e richiama la recente giurisprudenza di questa Corte (Sez.3,n.16686 del 03/05/2021)secondo la quale gli atti dispositivi rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie in esame possono essere anche leciti, purché finalizzati a penalizzare l'Erario. 1.1.2 E' necessario al riguardo osservare che l'art. 11 comma 1 d.lgs. n. 74 del 2000 sanziona la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 4 riscossione coattiva, applicandosi una pena edittale più elevata laddove l'ammontare delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, sia superiore a duecentomila euro. La norma incriminatrice ha un suo precedente nell'art. 97 d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione novellata dalla legge. n. 413 del 1991. A differenza della precedente norma incriminatrice, tuttavia, per la configurabilità della attuale ipotesi risulta sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l'illecito penale in termini di reato di pericolo concreto (Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2006, Rv. 266771), integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez.3, n.37178, del 30/09/2020, Rv. 280449; Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, Rv. 274066). Per la configurazione del rilievo penale della condotta, non è sufficiente che gli atti siano oggettivamente finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ma è necessario che gli stessi si caratterizzino altresì per la loro natura simulatoria o fraudolenta. Con riguardo, in particolare, alla nozione di "atti fraudolenti", deve evidenziarsi che devono ritenersi tali tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Rv. 273493; Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Rv. 252996). Gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, avranno dunque natura fraudolenta se connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Rv. 280372). 1.2. Alla luce dei principi fissati da questa Corte in tema di configurabilità della fattispecie contestata, a parere del Collegio l'ordinanza impugnata non ha operato una completa applicazione degli stessi nel motivare sulla esistenza del fumus commissi delicti, soffermandosi in realtà unicamente sulla circostanza di un parziale svuotamento dei conti correnti della Belgium Trasporti attraverso " un anomalo e significativo flusso in entrata con causali non circostanziate.." sul conto della DF3 s.r.l. per euro 249.000,00 (somma, quest'ultima, oggetto di sequestro finalizzato alla confisca). 5 Ed invero occorre osservare che non risultano adeguatamente illustrate quali siano le singole operazioni compiute e dunque i singoli atti di disposizione al fine di valutare il requisito della natura fraudolenta delle operazioni medesime che, come detto, non può essere ritenuta implicita nella sola idoneità degli atti a mettere in discussione la possibilità di recupero del credito da parte dell'Erario. Al riguardo deve in particolare rilevarsi che, a fronte della specifica deduzione difensiva in base alla quale i pagamenti rappresentavano il corrispettivo della Belgium Trasporti alla DF3 per l'acquisto di gabbioni in plastica che la società di trasporti utilizzava per la sua attività, a riprova della effettiva sussistenza dei rapporti negoziali tra le due società, la ordinanza si è limitata ad evidenziare che l'esercizio di attività di impresa lecita non esclude una strumentalizzazione della stessa per la realizzazione di scopi illeciti di evasione fiscale, argomentazione logica, ma non sufficiente. L'idoneità degli atti a eludere l'esecuzione esattoriale non può ritenersi di per sé sufficiente a riconoscere la natura ingannatoria o artificiosa degli atti per cui, essendo mancata nell'ordinanza una motivazione effettiva e non apparente sulla individuazione dei tempi degli atti di disposizione e sul carattere effettivamente fraudolento delle varie operazioni compiute, la ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bologna. 2. Il terzo motivo di ricorso è da ritenersi infondato. La ordinanza impugnata ha correttamente motivato, in punto di fumus commissi delicti, in relazione alla sussistenza della compagine associativa di cui al capo A). Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha esaurientemente e dettagliatamente ricostruito l'attività del gruppo imprenditoriale in esame, la rete di relazioni, parentele, cointeressenze tra gli indagati, l'articolazione del "gruppo ET", a cui capo si pone ET IO, gli ambiti di operatività, la galassia di società la cui costituzione risponde a un preciso disegno delittuoso finalizzato alla consumazione di un indeterminato numero di reati tributari e fallimentari, ma anche all'acquisizione da parte delle società in bonis del gruppo di una posizione dominante nel settore di mercato di riferimento (logistica, trasporti, smaltimento di rifiuti). Con particolare riferimento alla posizione del ricorrente, nel motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla sua funzione di mero prestanome, quale legale rappresentante della DF3 SR;
si esclude altresì che ET IO, il vero dominus della intera operazione illecita, fosse l'amministratore di fatto della società sequestrata, lamentando anche in tal caso carenza di motivazione. 6 A parere di questo Collegio, l'ordinanza impugnata esaustivamente motiva sul punto (p.5 e ss.) richiamando una breve, ma efficace conversazione telefonica intercorsa tra ET IO, formalmente mero dipendente della società, e Di RI LO, socio della DF3 SR, nel corso della quale il primo dice al secondo: "Ti dò 2500,00 euro al mese e non mi porti mai risultati", conversazione che disvela i reali rapporti esistenti all'interno della società. L'ordinanza richiama altresì le numerose altre intercettazioni telefoniche che chiariscono la posizione di amministratore di fatto dell'ET IO e quella di semplice prestanome del ricorrente. L'ET, chiarisce l'ordinanza, risulta essere l'amministratore di fatto di tutte le società a lui facenti capo, pur avvalendosi di prestanomi di fiducia, come nel caso di specie di De RI SA, facenti funzione di amministratori di diritto. La ordinanza impugnata fornisce dunque esaustiva motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al capo A) che consente il sequestro impeditivo ex art.321 cod. proc. pen. della società DF3 s.r.l. solo formalmente amministrata dal ricorrente, ma gestita da ET IO.
P.Q. M
. Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al sequestro disposto in relazione al reato di cui al capo F), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 27 giugno 2022 Il nsigliere nsore
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione KATE TASSONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali Italiane, pervenuta in data 20/06/2022, del difensore di fiducia, avv. IO MASTROGIOVANNI, in relazione alla quale si è provveduto con separata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza depositata in data 25 novembre 2021 il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale del 16 luglio 2021 con il quale era disposto nei confronti della società DF3 s.r.I., legalmente rappresentata da De RI SA, indagato per il reato associativo di cui all'art.416 cod. pen. finalizzato alla commissione di una serie di reati tributari e fallimentari: 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35295 Anno 2022 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 27/06/2022 - il sequestro impeditivo ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen. delle quote sociali e del relativo patrimonio aziendale della società DF3 s.r.l. in relazione al reato di cui all'art.416 cod. pen. contestato al capo A); - il sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca in relazione al reato di cui al capo F (art.11 d.lvo 74/2000) riferibile alla società Belgium Trasporti soc. cooperativa della somma di euro 429.800,00 sui conti della DF3 SR. 2. Ha proposto ricorso il De RI, in proprio e quale legale rappresentante della DF3 s.r.I., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo ed il secondo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione agli artt.321 e 292 lett. c-bis) cod. proc. pen. e motivazione apparente quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al capo F). In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla carenza di motivazione in relazione al fumus commissi delicti del reato contestato. L'ordinanza impugnata non motiva, con riferimento alla somma sequestrata alla società, in relazione a quali sarebbero stati gli atti simulati e in quali date sarebbero stati compiuti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte;
non indica gli elementi di prova dai quali desumere la fittizietà dei negozi e le fatture a cui si era fatto ricorso per realizzare l'evasione di imposta con l'impossibilità di individuare la data di prescrizione del reato e la eventuale prescrizione dei fatti riferiti ad alcune annualità fiscali;
non indica come sia stata determinata la entità del profitto del reato derivante dalla somma dei pagamenti da collegare ad atti simulati. L'ordinanza non ha operato disamina o valutazione alcuna della documentazione di parte con allegata memoria depositata dalla difesa che fornisce una giustificazione dei pagamenti effettuati dalla società fallita Belgium Trasporti alla DF3 SR e delle attività intercorrenti tra la DF3 con il gruppo ET di cui all'art.416 cod. pen. In relazione ai rapporti con la Belgium Trasporti la documentazione evidenzia che i pagamenti rappresentavano il corrispettivo della stessa alla DF3 s.r.l. per l'acquisto di gabbioni in plastica che la società di trasporti utilizzava per la sua attività. I rapporti commerciali tra le due società non erano simulati, ma realmente sussistenti. In relazione alle società del gruppo ET la consulenza ha chiarito che: - Vi è un regolare rapporto di locazione tra la ET IA SR e la DF3 s.r.l. in base al quale la seconda occupa un immobile della prima dietro versamento di un canone mensile pari ad euro 8000,00. Siffatto rapporto causale 2 giustificava la somma di 20.000 euro trasferita alla IA e utilizzata da quest'ultima per l'acquisto di un immobile;
- La somma trasferita dalla società DF3 s.r.l. alla NT s.r.l. rappresenta il risultato di una operazione di cessione del credito: la DF3 s.r.l. era debitrice della società "Nocerina Costruzioni" per lavori di manutenzione della sede;
la Nocerina Costruzioni era a sua volta debitrice della CA s.r.l. alla quale cedeva il proprio credito vantato nei confronti della DF3; la CA SR aveva un debito nei confronti della NT SR a cui cedeva il proprio credito nei confronti della DF3 s.r.l. con la conseguenza che quest'ultima era divenuta debitrice della NT s.r.l.. Lamenta il ricorrente la illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto allorquando sostiene che la società Nocerina Costruzioni facesse parte del Gruppo ET, essendo sul punto sconfessato dal decreto di sequestro che ha rigettato la richiesta di misura reale nei confronti della "Nocerina" ritenendo che la stessa fosse estranea alle operazioni illecite poste in essere. 2.3.Con il terzo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al capo A). In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame sarebbe censurabile quanto alla prospettata sussistenza del fumus commissi delicti dal momento che ET IO non è l'amministratore di fatto della DF3 s.r.l. quanto piuttosto un semplice dipendente addetto alle vendite e detentore del 26% delle quote sociali laddove il 70% delle quote erano di proprietà della società IA IV s.r.l. società alla quale le quote sono state restituite proprio dal Tribunale del Riesame che ha ritenuto il suo amministratore AS NN estraneo alle operazioni del gruppo ET. Da ciò consegue che l'operato dell'ET IO all'interno della DF3 s.r.l. è legittimo ed è da escludersi l'asservimento di siffatta società alla sua persona che con il solo 26% di quote non poteva certo operare un controllo della società utilizzando quale prestanome il ricorrente De RI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso fondato per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente va evidenziato che il riesame proposto dal De RI SA in proprio, quale indagato nel procedimento, è inammissibile per difetto di interesse in quanto il sequestro delle quote sociali della società DF3 s.r.l. non è 3 stato disposto nei suoi confronti, dal momento che le quote sociali erano suddivise tra la società IA IV (70%), ET IO (26%), Di RI LO (3%), Di RI LI (3%). La sua legittimazione a proporre il ricorso è unicamente nella veste di legale rappresentante della società DF3 s.r.I., in relazione alla quale sussiste regolare procura speciale del difensore che lo assiste. 1.Va poi premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.1. A parere del Collegio risultano fondati i motivi di ricorso in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti quanto al reato contestato al capo F) di cui all'art.11 d.lvo 74/00. 1.1.1Nella prospettazione accusatoria i movimenti di danaro registrati sul conto corrente n.4155 della società DF3 s.r.I., esaminati dalla Guardia di Finanza, documentano la circostanza che dagli anni 2014 al 2017 vi sia stato "[..]un anomalo e significativo flusso in entrata [...]" dalla Belgium Trasporti alla DF3 SR "[..]con causali non circostanziate[..]" per un ammontare pari circa ad euro 429.800,00, somma che è stata sequestrata a titolo di profitto diretto del reato di cui all'art.11 d.lvo 10 marzo 2000 n.74 (p.9 della impugnata ordinanza). L'ordinanza impugnata, nel riconoscere la sussistenza del fumus commissi delicti, consistito nella sottrazione fraudolenta di valori alla imposizione tributaria rispetto alla Belgium Trasporti, valorizza l'anomalia delle operazioni effettuate per importi ingenti e senza causali e richiama la recente giurisprudenza di questa Corte (Sez.3,n.16686 del 03/05/2021)secondo la quale gli atti dispositivi rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie in esame possono essere anche leciti, purché finalizzati a penalizzare l'Erario. 1.1.2 E' necessario al riguardo osservare che l'art. 11 comma 1 d.lgs. n. 74 del 2000 sanziona la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 4 riscossione coattiva, applicandosi una pena edittale più elevata laddove l'ammontare delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, sia superiore a duecentomila euro. La norma incriminatrice ha un suo precedente nell'art. 97 d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione novellata dalla legge. n. 413 del 1991. A differenza della precedente norma incriminatrice, tuttavia, per la configurabilità della attuale ipotesi risulta sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l'illecito penale in termini di reato di pericolo concreto (Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2006, Rv. 266771), integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez.3, n.37178, del 30/09/2020, Rv. 280449; Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, Rv. 274066). Per la configurazione del rilievo penale della condotta, non è sufficiente che gli atti siano oggettivamente finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ma è necessario che gli stessi si caratterizzino altresì per la loro natura simulatoria o fraudolenta. Con riguardo, in particolare, alla nozione di "atti fraudolenti", deve evidenziarsi che devono ritenersi tali tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Rv. 273493; Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Rv. 252996). Gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, avranno dunque natura fraudolenta se connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Rv. 280372). 1.2. Alla luce dei principi fissati da questa Corte in tema di configurabilità della fattispecie contestata, a parere del Collegio l'ordinanza impugnata non ha operato una completa applicazione degli stessi nel motivare sulla esistenza del fumus commissi delicti, soffermandosi in realtà unicamente sulla circostanza di un parziale svuotamento dei conti correnti della Belgium Trasporti attraverso " un anomalo e significativo flusso in entrata con causali non circostanziate.." sul conto della DF3 s.r.l. per euro 249.000,00 (somma, quest'ultima, oggetto di sequestro finalizzato alla confisca). 5 Ed invero occorre osservare che non risultano adeguatamente illustrate quali siano le singole operazioni compiute e dunque i singoli atti di disposizione al fine di valutare il requisito della natura fraudolenta delle operazioni medesime che, come detto, non può essere ritenuta implicita nella sola idoneità degli atti a mettere in discussione la possibilità di recupero del credito da parte dell'Erario. Al riguardo deve in particolare rilevarsi che, a fronte della specifica deduzione difensiva in base alla quale i pagamenti rappresentavano il corrispettivo della Belgium Trasporti alla DF3 per l'acquisto di gabbioni in plastica che la società di trasporti utilizzava per la sua attività, a riprova della effettiva sussistenza dei rapporti negoziali tra le due società, la ordinanza si è limitata ad evidenziare che l'esercizio di attività di impresa lecita non esclude una strumentalizzazione della stessa per la realizzazione di scopi illeciti di evasione fiscale, argomentazione logica, ma non sufficiente. L'idoneità degli atti a eludere l'esecuzione esattoriale non può ritenersi di per sé sufficiente a riconoscere la natura ingannatoria o artificiosa degli atti per cui, essendo mancata nell'ordinanza una motivazione effettiva e non apparente sulla individuazione dei tempi degli atti di disposizione e sul carattere effettivamente fraudolento delle varie operazioni compiute, la ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bologna. 2. Il terzo motivo di ricorso è da ritenersi infondato. La ordinanza impugnata ha correttamente motivato, in punto di fumus commissi delicti, in relazione alla sussistenza della compagine associativa di cui al capo A). Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha esaurientemente e dettagliatamente ricostruito l'attività del gruppo imprenditoriale in esame, la rete di relazioni, parentele, cointeressenze tra gli indagati, l'articolazione del "gruppo ET", a cui capo si pone ET IO, gli ambiti di operatività, la galassia di società la cui costituzione risponde a un preciso disegno delittuoso finalizzato alla consumazione di un indeterminato numero di reati tributari e fallimentari, ma anche all'acquisizione da parte delle società in bonis del gruppo di una posizione dominante nel settore di mercato di riferimento (logistica, trasporti, smaltimento di rifiuti). Con particolare riferimento alla posizione del ricorrente, nel motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla sua funzione di mero prestanome, quale legale rappresentante della DF3 SR;
si esclude altresì che ET IO, il vero dominus della intera operazione illecita, fosse l'amministratore di fatto della società sequestrata, lamentando anche in tal caso carenza di motivazione. 6 A parere di questo Collegio, l'ordinanza impugnata esaustivamente motiva sul punto (p.5 e ss.) richiamando una breve, ma efficace conversazione telefonica intercorsa tra ET IO, formalmente mero dipendente della società, e Di RI LO, socio della DF3 SR, nel corso della quale il primo dice al secondo: "Ti dò 2500,00 euro al mese e non mi porti mai risultati", conversazione che disvela i reali rapporti esistenti all'interno della società. L'ordinanza richiama altresì le numerose altre intercettazioni telefoniche che chiariscono la posizione di amministratore di fatto dell'ET IO e quella di semplice prestanome del ricorrente. L'ET, chiarisce l'ordinanza, risulta essere l'amministratore di fatto di tutte le società a lui facenti capo, pur avvalendosi di prestanomi di fiducia, come nel caso di specie di De RI SA, facenti funzione di amministratori di diritto. La ordinanza impugnata fornisce dunque esaustiva motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al capo A) che consente il sequestro impeditivo ex art.321 cod. proc. pen. della società DF3 s.r.l. solo formalmente amministrata dal ricorrente, ma gestita da ET IO.
P.Q. M
. Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al sequestro disposto in relazione al reato di cui al capo F), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 27 giugno 2022 Il nsigliere nsore