Art. 20.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di accordo col Ministero del tesoro, formera' le medie delle quotazioni dei consolidati italiani, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di accordo col Ministero del tesoro, formera' le medie delle quotazioni dei consolidati italiani, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale.