Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 20.12.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 di cittadinanza italiana, residente a [...], assistita e rappresentata dall'Avv.
Pierotti Elsa (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio come da procura C.F._2 in atti;
e
(C.F. nato a [...] il [...], di cittadinanza Parte_2 C.F._3 italiana, domiciliato in Milano, in Viale Premuda 40, assistito e rappresentato dall'Avv. Lucia Graciotti
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio come da procura in atti;
CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la IG.ra Parte_1
e il IG. contratto in IO (MB) il 22.05.1999 e trascritto nel comune di IO (MB) presso Parte_2 l'ufficio dello stato civile atto N. 30 P. 2 S. A anno 1999 DESIO, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IO, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Affidamento del figlio minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, concollocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
3) la parti si impegnano a mettere in vendita a terzi l'immobile di IO (MB), Via Pozzo Antico n. 132, con le seguenti modalità: sino alla fine di dicembre del corrente anno, l'appartamento verrà messo in vendita senza intermediazione di Agenzie Immobiliari, al prezzo concordato di €300.000,00.= che potrà essere ribassato sino, e non oltre, il prezzo di € 280.000,00.=, su accordo delle parti;
qualora rimanesse invenduto,
a decorrere da gennaio 2025, le parti conferiranno incarico ad una o più Agenzie Immobiliari, che verranno scelte di comune accordo, mantenendo il prezzo inziale di € 300.000,00.= che potrà essere ribassato su accordo delle parti sino al prezzo minimo di € 280.000,00.=;
4) il ricavato dalla vendita a terzi dell'immobile di IO (MB), Via Pozzo Antico n. 132, dovrà essere destinato alla estinzione del mutuo ancora gravante sullo stesso;
5) quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini di un divorzio congiunto, le parti concordano che l'importo della vendita della casa coniugale, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4), verrà versato sul c/c n. 08099/1000/00001176 cointestato e acceso presso Intesa San Paolo e le parti si impegnano sin d'ora a destinare tale somma all'acquisto di due immobili da intestare a ciascuno dei due figli. A Persona_1 verrà intestata la sola nuda proprietà dell'un immobile mentre il diritto di usufrutto verrà intestato alla IG.ra
. Parte_1
5) il IG. si obbliga a pagare interamente le rate a scadere del mutuo gravante sull'immobile Parte_2 di IO (MB), Via Pozzo Antico n. 132 sino a che non sarà perfezionata la vendita terzi e comunque entro e non oltre il 31.01.2025 rinunciando ad ogni pretesa di rimborso nei confronti della IG.ra , Parte_1 anche con riferimento alle rate di mutuo che egli ha in precedenza integralmente pagato, sia in costanza di matrimonio, sia durante la separazione;
7) Il IG. corrisponderà alla IG.ra l'importo di euro 600,00.= mensili, in Parte_2 Parte_1 via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e , somma da rivalutare annualmente secondo indici Istat- Persona_1 Persona_2 costo della vita per famiglie di operai e impiegati, da conteggiarsi a far tempo dalla sottoscrizione del presente
Ricorso; il IG. contribuirà nella misura del 70% alle spese mediche non coperte dal Servizio Parte_2
Sanitario Nazionale, dentistiche e sportive dei figli e nella misura del 50% a tutte le altre spese straordinarie secondo le indicazioni date dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e accettato dalle parti;
8) i IG.ri e con la sottoscrizione del presente Ricorso dichiarano di aver definito ogni Parte_1 Pt_2 reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale, e di nulla avere più a pretendere l'uno dei confronti dell'altro;
9) Il IG. potrà tenere con sè il figlio minorenne un giorno alla settimana, concordandolo con la madre Pt_2 con una settimana di anticipo in base agli impegni di ed alle eIGenze lavorative delle parti, Persona_1 prelevandolo dall'abitazione materna o meglio dall' uscita della scuola alle ore 14.00 e portandolo direttamente a scuola il giorno seguente;
il padre potrà vedere il figlio in ogni altro momento, dietro congruo preavviso e accordo telefonico con la madre;
altresì, il padre potrà tenere il figlio con sé a fine settimana alterni, prelevandolo dall'abitazione materna alle ore 16.00 del venerdì per ricondurlo a casa della madre la domenica sera entro le ore 22.00 ; per quanto riguarda le festività natalizie ad anni alterni ciascun genitore terrà con sé il figlio dal 23 al 30 dicembre fino alle ore 17.00 oppure dal 30 dicembre fino al 6 gennaio fino alle ore 17.00; per quanto riguarda invece le vacanze pasquali i genitori le trascorreranno con il figlio ad anni alterni;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il padre nel periodo estivo potrà tenere con sè il figlio per tre settimane- di cui al massimo due consecutive, previo congruo preventivo accordo;
i genitori si alterneranno nel tenere con sé il figlio in occasione dei c.d. “ponti”, e così ad es. se la madre avrà con sé il minore il 1° maggio il padre lo avrà il 2 giugno, la madre il 1° novembre e così via;
11) i genitori concordano che sino alla fine di giugno 2025 (quando saranno terminati gli esami di terza media), non dovrà conoscere né frequentare la nuova compagna del padre;
la stessa regola dovrà Per_1 essere osservata anche della madre, quando avrà anch'ella un compagno;
in ogni caso, i genitori concordano che i rispettivi compagni dovranno essere introdotti gradualmente nella vita del minore, e si impegnano entrambi a preservare sempre dei momenti di rapporto esclusivo con;
Persona_1
12) i genitori si impegnano ad essere entrambi presenti in occasione di eventi, ricorrenze e feste che riguardino i figli (quali per esempio la laurea, il diploma ecc.) escludendo la partecipazione dei rispettivi compagni, al fine di realizzare un desiderio agli stessi manifestato dai figli.
12) Spese legali compensate.”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta consensuale omologata dal Tribunale di
Monza con Decreto n. cronol. 8204/2023 del 4 maggio 2023.
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minorenne e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
III. Considerata la natura e l'esito del procedimento, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2 [...]
in IO(MB) il 22 maggio 1999 (Atto trascritto al n.30, P II. Serie A, Anno 1999 del registro Parte_1 atti di matrimonio del predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del
Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESIO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
III. Compensa le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio del 27 febbraio 2025.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi