TRIB
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/06/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4352/23 R.G.
Tra
, difeso da se stesso nonché, per mandato in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Gennaro Carlucci, presso il cui studio in Melfi elettivamente domicilia.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Mario Controparte_1
Antonio Giordano che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione.
Resistente Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da verbale di udienza del 05.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 20.11.2023 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Melfi il 07.06.2014 e che con Controparte_1 accordo di negoziazione assistita del 16.02.2023, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale il 16.03.2023, i coniugi si sono separati alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il figlio (07.06.2014); che la Per_1 resistente ha posto in essere condotte violente nei suoi confronti alla presenza del figlio, cui è seguita l'apertura di procedimenti innanzi al Tribunale per i
Minorenni il quale, all'esito, ha disposto che gli incontri madre-figlio avvenissero in modalità protetta, con esclusione del pernottamento;
che la resistente ha instaurato procedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. e che egli ha proposto querela nei confronti della moglie per maltrattamenti e lesioni in danno del minore nonché per diffamazione e calunnia ai suoi danni.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e la prevalente collocazione abitativa presso il padre;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
la conferma della frequentazione madre-figlio secondo i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni, con esclusione dei pernottamenti;
la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico intrapreso dalla resistente;
l'imposizione alla madre di contribuire nella misura del 30% alle spese straordinarie per il figlio. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale ha contestato le allegazioni del ricorrente;
ha allegato che i contrasti tra i coniugi hanno avuto origine nel 2020, allorché presso la casa coniugale si sono trasferite la madre e la sorella del ricorrente;
che nell'anno 2014, reduce da grave emorragia cerebrale causata da un intervento chirurgico (“catetere impiantato nel cranio, per un idrocefalo cui era affetta la resistente dall'età di 11 anni”), ella è rimasta in stato di coma per quaranta giorni, con necessità di successiva riabilitazione;
che dal maggio 2023 è stata riconosciuta invalida al 100% e percepisce un'indennità di 700 euro mensili;
che il ricorrente le ha sottoposto la convenzione di negoziazione assistita di separazione ed ella l'ha sottoscritta nella convinzione di apporre la firma sulla documentazione necessaria alla richiesta di aumento della indennità previdenziale, già percepita in misura inferiore;
che le relazioni sul suo conto hanno escluso la sua pericolosità; che ella, allo stato, è priva di occupazione essendo dichiarata totalmente e permanentemente inabile al lavoro;
che, di contro, il ricorrente può contare sul cospicuo reddito derivante dall'esercizio della professione forense e sulla rendita di circa 45.000 euro annui prodotta dagli immobili di cui è proprietario (13 abitazioni e relative pertinenze ubicati in Melfi, Potenza, Oppido Lucano e Roma, oltre a circa 30 ettari di terreni).
Ha chiesto pertanto che sia disposto l'affidamento condiviso del figlio e la sua prevalente collocazione abitativa presso di lei ed ha proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di
1.500 euro mensili.
All'esito dell'udienza del 04.04.2024, sentite le parti, con ordinanza del
24.06.2024 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, con la conferma delle condizioni della separazione consensuale, ad eccezione della frequentazione tra la madre e il figlio, che è stata così regolata: “Dispone che la madre incontrerà il figlio presso la sede del Servizio Sociale di Melfi e alla presenza di un operatore specializzato in funzione di facilitatore, per due pomeriggi alla settimana e per due ore per ciascun incontro, secondo il calendario che sarà predisposto dal Servizio medesimo, il quale relazionerà con cadenza trimestrale a questo Ufficio sull'andamento degli incontri e sulla possibilità che gli stessi si svolgano in forma libera. Dispone che la madre accompagni a scuola il figlio le mattine del lunedì e del mercoledì e che il venerdì si rechi a riprenderlo a scuola per riaccompagnarlo presso la casa paterna.
Dispone che a settimane alterne la madre riprenda il figlio da scuola il sabato e lo conduca a pranzo presso la propria abitazione, riaccompagnandolo presso la casa paterna alle ore 17,00”.
Acquisita la documentazione prodotta, il 05.11.2024 è stato depositato l'accordo sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, del seguente testuale tenore:
“Voglia l'On.le Tribunale di Potenza:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
[atto. N. 23, p. 2, s. A, anno 2013] anche con sentenza parziale sullo stato;
b) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con domicilio Per_1 privilegiato presso il padre e con le modalità d'incontro già in atto giusta provvedimento di questo Giudice del 24.06.2024 riservando all'esito del percorso di monitoraggio ogni determinazione ritenuta opportuna nell'interesse del minore;
c) nulla disporre in ordine alla ex casa coniugale che seguirà il titolo di proprietà;
d) tenuto conto delle limitazioni alla frequentazione madre/figlio, disporre che la IG.ra , allo stato, non contribuisca al mantenimento del bambino nemmeno CP_1 con riferimento alle spese straordinarie;
e) disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 liquidazione una tantum ex art. 5 comma VIII L.D., estintiva di ogni pretesa passata, presente e futura e a totale tacitazione, liquidazione e saldo, la complessiva somma di € 18.521,49 (diciottomilacinquecentoventuno/49) di cui
€ 10.000,00 da versarsi in unica soluzione con idoneo mezzo di pagamento ed
€ 8.521,49 a titolo di remissione del debito ex art. 1236 c.c. risultante in capo alla medesima per le causali innanzi specificate. Tale importo è ritenuto CP_1 dalle parti rispondente ai criteri di equità di cui all'art. 5 comma VIII L.D. stante la sostanziale insussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile. f) Sempre nell'ambito di tale accordo transattivo la IG.ra ed il IG. CP_1 Parte_1 si obbligano a rimettere le reciproche querele entro 7 giorni dal recepimento dell'accordo.
Spese di giudizio compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà da parte dei difensori.
Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Resta inteso che ogni pattuizione è subordinata al previo recepimento del presente accordo da parte del Tribunale”.
All'udienza del 04.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità del suddetto accordo, integrato dalla seguente ulteriore previsione:
“a settimane alterne il figlio si tratterrà con la madre dal pomeriggio del sabato fino alla domenica dopo pranzo con il pernottamento tra il sabato e la domenica.
Entrambi i coniugi si impegnano a non forzare , qualora non volesse Per_1 inizialmente pernottare presso la mamma, concordando che in questo caso il bambino rientrerà la sera del sabato presso la casa paterna e si tratterrà con la mamma la domenica dalle 10:00 alle 18:00”.
La causa, riservata in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del
20.01.2025, con la quale il Collegio – dato atto del deposito, nelle more, di ulteriore relazione del Servizio Sociale di Melfi – ha invitato le parti a dedurre su tale relazione, specie in merito alla segnalata opportunità di riconsiderare la necessità degli incontri protetti, nonché a chiarire le ragioni della omessa previsione di qualsiasi contributo materno al mantenimento del figlio.
All'udienza del 05.03.2025 le parti, nell'evidenziare la persistenza di residue frizioni e incomprensioni tra madre e figlio, hanno ribadito le precedenti conclusioni congiunte, integrate con l'imposizione a carico della resistente di un contributo di mantenimento per il figlio nella misura del 10% delle spese straordinarie.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”. Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata dichiarata con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso questo
Tribunale il 16.03.2023, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'accordo sulle condizioni di divorzio depositato il 05.11.2024, sopra trascritto - integrato all'udienza del 04.12.2024 con la previsione di fine settimana alternati liberi (pure sopra integralmente trascritta), ed ulteriormente integrato all'udienza del 05.03.2025 con la previsione a carico della resistente di un contributo di mantenimento per il figlio nella misura del 10% delle spese straordinarie - non presenta, quanto ai rapporti tra i coniugi, profili di illiceità o contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
A giudizio del Collegio, anche la frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario, come concordata dalle parti, risponde al rappresentato miglioramento del rapporto tra la madre e (v. Relazione Servizi Sociali Per_1 del Comune di Melfi “il rapporto tra madre e figlio si è evoluto in modo positivo. Nel corso degli ultimi mesi, in particolare dopo la pausa estiva, le interazioni tra
i due appaiono fluide e serene. Da tempo non si verificano più litigi e la comunicazione appare molto collaborativa … Positivo anche il riscontro degli incontri liberi presso l'abitazione della IG.ra . A tal riguardo, la stessa CP_1 riferisce che al suo arrivo il minore appare talvolta scontroso, ma nel prosieguo si scioglie e si rilassa e finisce per stare molto bene in compagnia sua e dei suoi familiari… Alla luce di quanto detto, pare utile giungere ad una definizione più stabile dei pernotti presso la madre, considerato peraltro che, a parere di chi scrive, non vi sono motivi che li controindichino. Per le stesse ragioni, considerato in particolare che la comunicazione scorre in modo fluido e che eventuali empasse sono gestiti efficacemente dalla madre, pare opportuno riconsiderare la necessità degli incontri protetti”), nonché, al contempo, alla persistente eIGenza dell'intervento facilitatore degli operatori del Servizio, i quali continueranno a monitorare l'evoluzione del rapporto, relazionando all'Autorità giudiziaria competente.
Dal punto di vista economico, la limitata contribuzione della madre al mantenimento del figlio trova giustificazione, oltre che nel rilevante divario economico tra le parti, nella accertata incapacità lavorativa e permanente inabilità della IGnora , come risultante dalla prodotta documentazione. CP_1
L'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, il mantenimento e la frequentazione del figlio minore con il genitore non collocatario saranno pertanto regolati secondo l'accordo delle parti, come integrato alle udienze del
04.12.2024 e del 05.03.2025.
Spese compensate, considerato l'accordo delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso del 20.11.2023, ogni diversa
[...] Controparte_1 istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Melfi il 29.06.2013, trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Melfi dell'anno 2013, parte
II, serie A, n. 23;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e
69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che il rapporto divorzile è regolato dall'accordo sottoscritto e depositato dalle parti il 05.11.2024, come integrato alle udienze del
04.12.2024 e del 05.03.2025, il tutto integralmente riportato e trascritto nella parte motiva della presente sentenza;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di conIGlio del 28.05.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4352/23 R.G.
Tra
, difeso da se stesso nonché, per mandato in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Gennaro Carlucci, presso il cui studio in Melfi elettivamente domicilia.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Mario Controparte_1
Antonio Giordano che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione.
Resistente Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da verbale di udienza del 05.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 20.11.2023 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Melfi il 07.06.2014 e che con Controparte_1 accordo di negoziazione assistita del 16.02.2023, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale il 16.03.2023, i coniugi si sono separati alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il figlio (07.06.2014); che la Per_1 resistente ha posto in essere condotte violente nei suoi confronti alla presenza del figlio, cui è seguita l'apertura di procedimenti innanzi al Tribunale per i
Minorenni il quale, all'esito, ha disposto che gli incontri madre-figlio avvenissero in modalità protetta, con esclusione del pernottamento;
che la resistente ha instaurato procedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. e che egli ha proposto querela nei confronti della moglie per maltrattamenti e lesioni in danno del minore nonché per diffamazione e calunnia ai suoi danni.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e la prevalente collocazione abitativa presso il padre;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
la conferma della frequentazione madre-figlio secondo i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni, con esclusione dei pernottamenti;
la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico intrapreso dalla resistente;
l'imposizione alla madre di contribuire nella misura del 30% alle spese straordinarie per il figlio. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale ha contestato le allegazioni del ricorrente;
ha allegato che i contrasti tra i coniugi hanno avuto origine nel 2020, allorché presso la casa coniugale si sono trasferite la madre e la sorella del ricorrente;
che nell'anno 2014, reduce da grave emorragia cerebrale causata da un intervento chirurgico (“catetere impiantato nel cranio, per un idrocefalo cui era affetta la resistente dall'età di 11 anni”), ella è rimasta in stato di coma per quaranta giorni, con necessità di successiva riabilitazione;
che dal maggio 2023 è stata riconosciuta invalida al 100% e percepisce un'indennità di 700 euro mensili;
che il ricorrente le ha sottoposto la convenzione di negoziazione assistita di separazione ed ella l'ha sottoscritta nella convinzione di apporre la firma sulla documentazione necessaria alla richiesta di aumento della indennità previdenziale, già percepita in misura inferiore;
che le relazioni sul suo conto hanno escluso la sua pericolosità; che ella, allo stato, è priva di occupazione essendo dichiarata totalmente e permanentemente inabile al lavoro;
che, di contro, il ricorrente può contare sul cospicuo reddito derivante dall'esercizio della professione forense e sulla rendita di circa 45.000 euro annui prodotta dagli immobili di cui è proprietario (13 abitazioni e relative pertinenze ubicati in Melfi, Potenza, Oppido Lucano e Roma, oltre a circa 30 ettari di terreni).
Ha chiesto pertanto che sia disposto l'affidamento condiviso del figlio e la sua prevalente collocazione abitativa presso di lei ed ha proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di
1.500 euro mensili.
All'esito dell'udienza del 04.04.2024, sentite le parti, con ordinanza del
24.06.2024 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, con la conferma delle condizioni della separazione consensuale, ad eccezione della frequentazione tra la madre e il figlio, che è stata così regolata: “Dispone che la madre incontrerà il figlio presso la sede del Servizio Sociale di Melfi e alla presenza di un operatore specializzato in funzione di facilitatore, per due pomeriggi alla settimana e per due ore per ciascun incontro, secondo il calendario che sarà predisposto dal Servizio medesimo, il quale relazionerà con cadenza trimestrale a questo Ufficio sull'andamento degli incontri e sulla possibilità che gli stessi si svolgano in forma libera. Dispone che la madre accompagni a scuola il figlio le mattine del lunedì e del mercoledì e che il venerdì si rechi a riprenderlo a scuola per riaccompagnarlo presso la casa paterna.
Dispone che a settimane alterne la madre riprenda il figlio da scuola il sabato e lo conduca a pranzo presso la propria abitazione, riaccompagnandolo presso la casa paterna alle ore 17,00”.
Acquisita la documentazione prodotta, il 05.11.2024 è stato depositato l'accordo sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, del seguente testuale tenore:
“Voglia l'On.le Tribunale di Potenza:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
[atto. N. 23, p. 2, s. A, anno 2013] anche con sentenza parziale sullo stato;
b) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con domicilio Per_1 privilegiato presso il padre e con le modalità d'incontro già in atto giusta provvedimento di questo Giudice del 24.06.2024 riservando all'esito del percorso di monitoraggio ogni determinazione ritenuta opportuna nell'interesse del minore;
c) nulla disporre in ordine alla ex casa coniugale che seguirà il titolo di proprietà;
d) tenuto conto delle limitazioni alla frequentazione madre/figlio, disporre che la IG.ra , allo stato, non contribuisca al mantenimento del bambino nemmeno CP_1 con riferimento alle spese straordinarie;
e) disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 liquidazione una tantum ex art. 5 comma VIII L.D., estintiva di ogni pretesa passata, presente e futura e a totale tacitazione, liquidazione e saldo, la complessiva somma di € 18.521,49 (diciottomilacinquecentoventuno/49) di cui
€ 10.000,00 da versarsi in unica soluzione con idoneo mezzo di pagamento ed
€ 8.521,49 a titolo di remissione del debito ex art. 1236 c.c. risultante in capo alla medesima per le causali innanzi specificate. Tale importo è ritenuto CP_1 dalle parti rispondente ai criteri di equità di cui all'art. 5 comma VIII L.D. stante la sostanziale insussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile. f) Sempre nell'ambito di tale accordo transattivo la IG.ra ed il IG. CP_1 Parte_1 si obbligano a rimettere le reciproche querele entro 7 giorni dal recepimento dell'accordo.
Spese di giudizio compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà da parte dei difensori.
Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Resta inteso che ogni pattuizione è subordinata al previo recepimento del presente accordo da parte del Tribunale”.
All'udienza del 04.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità del suddetto accordo, integrato dalla seguente ulteriore previsione:
“a settimane alterne il figlio si tratterrà con la madre dal pomeriggio del sabato fino alla domenica dopo pranzo con il pernottamento tra il sabato e la domenica.
Entrambi i coniugi si impegnano a non forzare , qualora non volesse Per_1 inizialmente pernottare presso la mamma, concordando che in questo caso il bambino rientrerà la sera del sabato presso la casa paterna e si tratterrà con la mamma la domenica dalle 10:00 alle 18:00”.
La causa, riservata in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del
20.01.2025, con la quale il Collegio – dato atto del deposito, nelle more, di ulteriore relazione del Servizio Sociale di Melfi – ha invitato le parti a dedurre su tale relazione, specie in merito alla segnalata opportunità di riconsiderare la necessità degli incontri protetti, nonché a chiarire le ragioni della omessa previsione di qualsiasi contributo materno al mantenimento del figlio.
All'udienza del 05.03.2025 le parti, nell'evidenziare la persistenza di residue frizioni e incomprensioni tra madre e figlio, hanno ribadito le precedenti conclusioni congiunte, integrate con l'imposizione a carico della resistente di un contributo di mantenimento per il figlio nella misura del 10% delle spese straordinarie.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”. Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata dichiarata con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso questo
Tribunale il 16.03.2023, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'accordo sulle condizioni di divorzio depositato il 05.11.2024, sopra trascritto - integrato all'udienza del 04.12.2024 con la previsione di fine settimana alternati liberi (pure sopra integralmente trascritta), ed ulteriormente integrato all'udienza del 05.03.2025 con la previsione a carico della resistente di un contributo di mantenimento per il figlio nella misura del 10% delle spese straordinarie - non presenta, quanto ai rapporti tra i coniugi, profili di illiceità o contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
A giudizio del Collegio, anche la frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario, come concordata dalle parti, risponde al rappresentato miglioramento del rapporto tra la madre e (v. Relazione Servizi Sociali Per_1 del Comune di Melfi “il rapporto tra madre e figlio si è evoluto in modo positivo. Nel corso degli ultimi mesi, in particolare dopo la pausa estiva, le interazioni tra
i due appaiono fluide e serene. Da tempo non si verificano più litigi e la comunicazione appare molto collaborativa … Positivo anche il riscontro degli incontri liberi presso l'abitazione della IG.ra . A tal riguardo, la stessa CP_1 riferisce che al suo arrivo il minore appare talvolta scontroso, ma nel prosieguo si scioglie e si rilassa e finisce per stare molto bene in compagnia sua e dei suoi familiari… Alla luce di quanto detto, pare utile giungere ad una definizione più stabile dei pernotti presso la madre, considerato peraltro che, a parere di chi scrive, non vi sono motivi che li controindichino. Per le stesse ragioni, considerato in particolare che la comunicazione scorre in modo fluido e che eventuali empasse sono gestiti efficacemente dalla madre, pare opportuno riconsiderare la necessità degli incontri protetti”), nonché, al contempo, alla persistente eIGenza dell'intervento facilitatore degli operatori del Servizio, i quali continueranno a monitorare l'evoluzione del rapporto, relazionando all'Autorità giudiziaria competente.
Dal punto di vista economico, la limitata contribuzione della madre al mantenimento del figlio trova giustificazione, oltre che nel rilevante divario economico tra le parti, nella accertata incapacità lavorativa e permanente inabilità della IGnora , come risultante dalla prodotta documentazione. CP_1
L'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, il mantenimento e la frequentazione del figlio minore con il genitore non collocatario saranno pertanto regolati secondo l'accordo delle parti, come integrato alle udienze del
04.12.2024 e del 05.03.2025.
Spese compensate, considerato l'accordo delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso del 20.11.2023, ogni diversa
[...] Controparte_1 istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Melfi il 29.06.2013, trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Melfi dell'anno 2013, parte
II, serie A, n. 23;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e
69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che il rapporto divorzile è regolato dall'accordo sottoscritto e depositato dalle parti il 05.11.2024, come integrato alle udienze del
04.12.2024 e del 05.03.2025, il tutto integralmente riportato e trascritto nella parte motiva della presente sentenza;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di conIGlio del 28.05.2025
La Presidente est.