Articolo 9 della Legge 11 febbraio 1992, n. 153
Articolo 8Articolo 10
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10 marzo 1992
Art. 9. Personale dell'Istituto 1. Il regolamento del personale di cui all'articolo 7, comma 2, determina la dotazione organica dell'Istituto e disciplina lo stato giuridico ed economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge.
2. All'Istituto si applica quanto previsto dall' articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, per l'assunzione di personale a contratto, e si estendono le disposizioni
di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 .
3. Su proposta del comitato direttivo e su conforme parere del consiglio di amministrazione, il presidente potra' autorizzare a svolgere la propria attivita' scientifica, nell'ambito dei programmi dell'Istituto, professori universitari di ruolo di discipline matematiche, i quali fruiscano dei periodi di alternanza di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Note all' art. 9 :
- L' art. 36 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) cosi' recita:
"Art. 36 (Personale a contratto degli enti di ricerca).
- Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facolta' di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.
In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma e' consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.
Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli organici, purche' in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente e' valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
Il personale predetto che pur dichiarato meritevole non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti e' trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente e' valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
Sono abrogati l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1› marzo 1945, n. 82 e l'art. 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240 ".
- La legge n. 1369/1960 reca: "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi".
- L' art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) cosi' recita:
"Art. 17 (Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attivita' didattiche e scientifiche anche in Universita' o Istituti esteri o internazionali). - Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovra' tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.
I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facolta' con le modalita' di cui al successivo art. 18.
I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennita' di missione.
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di stu- dio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall' art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 .
Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo.
Il periodo trascorso all'estero per attivita' di ricerca o di insegnamento e' utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.
I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attivita' scientifica nelle Universita' dei Paesi della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.
In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Universita' o l'ente estero o internazionale".
Entrata in vigore il 10 marzo 1992