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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/12/2025, n. 9411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9411 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al ruolo generale n. 14032/2024
DA
(C.F. ) in proprio e nella sua qualità di socio unico e Parte_1 C.F._1 legale rappresentante della cessata (C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè 1, presso lo studio dell'Avv. STRANIERO ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
Corso San Gottardo 2, presso lo studio dell'Avv. FERRI CHIARA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa come segue:
Piaccia all'on.le Tribunale adito, per i fatti esposti in narrativa, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: accertato e dichiarato l'obbligo contrattuale in capo alla Controparte_1 di corresponsione dell'indennizzo contrattuale in virtù della polizza assicurativa per cui è causa, condannare la stessa al pagamento della somma di Euro 19.980,00, o per la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la fase stragiudiziale / di mediazione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo ex art. 93
c.p.c..
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, eccepire e provare anche a pagina 1 di 6 prova contraria a ragion veduta delle difese avversarie, disporsi interrogatorio formale e per testi sui capitoli dedotti in narrativa, epurati da eventuali accezioni valutative e/o negative.
Si indicano a testi, anche a prova contraria, con riserva di altri indicarne a ragion veduta delle difese avversarie: 1) Sig. , sub agente di Milano;
2) Carabinieri intervenuti sul Testimone_1 Controparte_2 luogo del furto in seguito a denuncia/querela agli atti;
3) Sig.ra di CO (MI); Parte_3
4) Dott. incaricato da ai fini dell'Atto di Accertamento Testimone_2 Controparte_3
Conservativo agli atti (doc. 9)
Parte resistente precisa come segue:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza, eccezione, produzione e deduzione reietta
e datosi atto della somma di €.7.000,00 offerta senza riconoscimento alcuno e per mero spirito conciliativo, giudicare:
Nel merito: accertare e dichiarare l'inoperatività a sensi dell'art.1892 c.c. della garanzia prestata mediante la polizza e le correlative appendici stipulate dalla Parte_2
n.186.058.0000908282 con la per tutti i motivi esposti in atti, rigettando ogni Controparte_1 domanda formulata nei suoi confronti e per l'effetto emettere le conseguenti pronunzie, anche restitutorie;
Sempre nel merito ed in subordine – assolvere in ogni caso la da tutte le domande Controparte_1 contro la medesima proposte, anche per inoperatività della garanzia e in assenza del rischio, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che per infondatezza delle stesse sotto il profilo probatorio, rigettando ogni domanda formulata nei suoi confronti e per l'effetto emettere le conseguenti pronunzie, anche restitutorie;
In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata l'operatività delle garanzie invocate ex adverso, contenere la condanna di nei limiti del dovuto e del provato rigettando le CP_1 ulteriori e diverse pretese avanzate per tutti i motivi e ragioni esposti in atti, tenuto conto del massimale nei limiti pattiziamente convenuti e pari ad €.4.000, previa detrazione della franchigia di €.250,00 prevista a carico dell'assicurato e per l'effetto emettere le conseguenti pronunzie, anche restitutorie;
In ogni caso: con diritto alla ripetizione della somma versata senza riconoscimento alcuno all'esito della pronuncia;
con ogni più ampia riserva.
In via istruttoria: Non ammettere le prove orali formulate ex adverso per tutti i motivi esposti in atti;
ammettere, occorrendo, stante la documentazione prodotta, le circostanze di prova capitolate da A a P del presente atto, tutte per interpello del ricorrente e limitatamente, come indicato, per testi: si indicano
a testi: Arch. viale Coni Zugna 71 20144 Milano;
Subagente , via Testimone_2 Testimone_1
Cascina San Zeno II n. 2 Bascapè (PV).
Con il favore o quantomeno, compensazione delle spese di lite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato a mezzo pec, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 24.06.24, il signor , in proprio e nella sua Parte_1 qualità di socio unico e legale rappresentante della cessata ha Parte_2 convenuto in giudizio la compagnia hiedendone la condanna al Controparte_1
pagina 2 di 6 pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto in esito al furto di merce custodita nell'immobile condotto in locazione dalla società, quantificato in € 19.980,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda ha esposto:
- che tra le ore 19.00 del giorno 24.05.2022 e le ore 8.00 del giorno 25.05.2022, soggetti non identificati, dopo aver tagliato il plexiglass posto sul tetto della struttura allora condotta in locazione dalla
[...]
si introducevano all'interno dell'immobile sito in Trezzano Sul Navigli, via Parte_2
Caldara n. 1 e sottraevano merce costituita da svariati strumenti elettronici, telefoni cellulari e tablet, per un valore di euro 29.416,66 iva inclusa;
-di aver denunciato l'accaduto in data 26.05.2022 innanzi ai Carabinieri della stazione di Trezzano Sul
Naviglio (doc. 1);
-che alla data dei fatti, era assicurata a garanzia del rischio furto con Parte_2
in forza di polizza n. 186.058.0000908282 sottoscritta il 23.09.2020, Controparte_1 integrata dall'appendice di polizza del 07.06.21 con cui venivano estese le garanzie assicurative ed indicata la nuova sede societaria in via Caldara 1;
-che la società aveva in corso un contratto di servizi per spedizione, Parte_2 trasporto, confezionamento e logistica -attività ricompresa nell'oggetto sociale, come da visura camerale
(doc. 5)- per conto della società (doc. 8), come fatture di acquisto Parte_4 emesse nei confronti di quest'ultima e relative ai beni oggetto di furto (doc. 7);
-di aver denunciato il sinistro alla convenuta compagnia, la quale ha incaricato un perito che in data
19.09.22 ha stimato l'ammontare complessivo dei danni patiti, tenuto conto del massimale di polizza, in
Euro 19.980,00, già dedotta la franchigia contrattuale (doc. 9);
-di aver ricevuto comunicazione di diniego dell'indennizzo datata 14.03.24, così motivata: “la garanzia assicurativa non risulta operante. In particolare, c'è difformità tra l'attività esercitata e quella dichiarata in polizza. Tale circostanza rende inoperante la copertura assicurativa” (doc. 4);
-di avere esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione della convenuta (doc. 11).
Ha dedotto che il diniego opposto dalla compagnia è illegittimo, in quanto l'attività esercitata e dichiarata in polizza risulta ricompresa nell'oggetto sociale e perciò nei servizi assicurati. Ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l'indennizzo ai sensi di polizza, con condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 19.980,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita la compagnia a quale ha contestato integralmente, Controparte_1 in fatto ed in diritto, quanto ex adverso esposto e dedotto.
Ha eccepito l'inoperatività della garanzia in quanto, come emerso all'esito del sopralluogo effettuato e sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, il rischio assicurato non risulta conforme alle prescrizioni contrattuali: è risultato infatti che la società non svolgeva, come dichiarato in polizza e come registrato nella visura camerale, l'attività di confezionamento merci o di logistica, bensì quella di e- commerce, consistente nell'acquisto di beni elettronici per la successiva vendita online. Ha evidenziato pagina 3 di 6 che tale effettiva attività risulta documentata anche sul sito e-commerce Ebay, ove il venditore, registrato con la partita IVA della società risulta attivo sin dal 20.05.2019, seppur con la Parte_2 denominazione di società quest'ultima formalmente costituita nel 2021. Parte_4
Ha rilevato inoltre che dalla visura camerale la sede di via Caldara 1 in Trezzano sul Naviglio non risulta menzionata neppure quale sede secondaria e che dalla nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2022 è stato dichiarato che, nel corso del relativo esercizio, la società non Parte_2 ha svolto alcuna attività in considerazione della liquidazione (doc. 4), aperta il 03.02.2021 e successivamente chiusa il 31.12.23, con cancellazione in data 06.02.24.
Ha evidenziato che la società di cui è amministratore lo stesso Parte_4 ricorrente, è stata costituita in data 14.09.2021, ha sede in via Caldara 1 in Trezzano Sul Naviglio e svolge attività di commercio al dettaglio tramite e-commerce dal 01.01.2022 (doc. 5). Ha contestato il valore probatorio del contratto asseritamente sottoscritto il 03.01.22 tra la società e la società E- Parte_2 commerce, avente ad oggetto un incarico di servizi di logistica integrata, in quanto privo di data certa e facente capo allo stesso signor Ha rilevato peraltro che, a tale data, la società era Pt_1 Parte_2 già in liquidazione e priva di organico e che il contratto è stato sottoscritto, per conto della società E- commerce, da tale , privo dei poteri di rappresentanza. Persona_1
Ha richiamato in subordine le condizioni di polizza, evidenziando che nell'ambito dell'attività assicurata sono tollerate attività secondarie di rischio maggiore, il cui indennizzo non può tuttavia superare il 20% della somma assicurata, con il massimo di € 5.000 (art.9, lett. J). Ha perciò osservato che, nel caso in cui venisse ritenuta operativa la polizza, l'indennizzo dovrà essere limitato ad € 4.000,00 e cioè al 20% della somma assicurata, pari, per la garanzia furto, ad € 20.000,00 (come da innalzamento intervenuto il
07.06.21).
Ha infine eccepito la perdita del diritto all'indennizzo anche ai sensi dell'art. 1892 e 1898 c.c., avendo l'assicurata violato dolosamente l'obbligo posto a suo carico di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, nonché sul suo aggravamento.
Ha concluso per il rigetto della domanda avversaria.
Nelle more del giudizio la compagnia assicurativa ha provveduto, per spirito conciliativo e senza riconoscimento alcuno, riservandosi di richiederne la ripetizione, poi effettivamente chiesta, a corrispondere al signor l'importo di € 7.000,00, che parte ricorrente ha dichiarato di voler Pt_1 trattenere in acconto sulla maggior somma dovuta.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata pertanto rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Non risulta esservi contestazione sul fatto che sia occorso un furto in via Caldara n. 1 in Trezzano sul
Naviglio.
pagina 4 di 6 Via Caldara 1 non risulta essere sede, nemmeno secondaria della società ricorrente, secondo la visura camerale, come provato dalla Assicurazione.
Parte ricorrente, tuttavia, rileva che nell'appendice di polizza sottoscritta il 07.06.21 la società abbia indicato, quale nuova sede sociale, l'indirizzo di via Caldara n. 1 in Trezzano sul Naviglio.
Questo aspetto è superabile e diventa irrilevante per quanto segue.
Parte ricorrente ha prodotto al doc. 8 un “contratto di appalto” al fine di provare che i beni rubati appartenessero alla (doc. 6) -società di stesso Pt_2 Parte_4 Parte_1 socio unico della ricorrente e fossero depositati presso la società in Parte_5 Parte_2 esecuzione di un contratto di servizi per spedizione, trasporto, confezionamento e logistica.
Tuttavia, come risulta dalla nota integrativa allegata al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, redatta dallo stesso signor in qualità di liquidatore, nel corso del 2022 la società Pt_1 Parte_2
“non ha operato” e “non ha svolto l'attività per inattività per liquidazione” (pag. 7, Parte_2 doc. 4 prodotto dalla compagnia) e che non ha organico in carico durante l'esercizio.
Quindi, all'epoca del furto, avvenuto tra la sera del 24 e la mattina del 25 maggio 2022, detta società risultava posta in liquidazione (doc. 3 di parte convenuta) e non più operante.
Dette informazioni, provenienti dallo stesso ricorrente, assumono il valore di dichiarazioni confessorie e comunque prevalgono -in quanto dichiarazioni specifiche ed univoche con data certa e rese in un atto soggetto a pubblicità- sulla capacità probatoria di una scrittura privata (contratto di appalto doc. 8) priva di data certa e sottoscritta per la parte da un soggetto privo dei poteri Parte_4 di rappresentanza ossia il responsabile della logistica (come risulta dalle visure prodotte ai docc. 3 e 5 del fascicolo di parte resistente).
Nello specifico, quanto alla mancanza di data certa della scrittura contestata, non vi è alcun riferimento esterno concreto prodotto in giudizio (anche considerato che il doc 7 non esiste) che riesca ad offrire una certezza temporale dell'esistenza dell'accordo ad una tal data;
e quanto ai sottoscrittori, va evidenziato che se il contratto fosse stato sottoscritto da entrambi i legali rappresentanti delle società, sarebbe stato sottoscritto dal solo legale rappresentante di entrambe. Parte_1
Considerato pertanto che, da un lato, nel maggio del 2022 l'assicurata era inattiva e Parte_2 che, dall'altro lato, i locali presso cui è avvenuto il furto coincidono con la sede societaria della
[...]
(attiva dal 01.01.2022, doc. 5 di parte resistente, ed acquirente dei beni Parte_4 sottratti, doc. 6 di parte resistente) e che quest'ultima svolge attività di commercio al dettaglio tramite e- commerce proprio dei beni oggetto di furto (doc. 5), deve ritenersi che i beni rubati della
[...] fossero nella sede principale della suddetta azienda non per via di un contratto Parte_4 di logistica ma solo in quanto via Caldara 1 era la sede principale della società.
Si ritiene pertanto che la ricorrente non sia legittimata ad invocare la garanzia in quanto l'evento assicurato risulta più probabile che sia occorso ad un soggetto terzo rispetto al contraente della polizza che non a quest'ultimo.
Nessuna ripetizione può essere disposta in favore della compagnia rispetto al pagamento di € 7.000,00, effettuato “senza riconoscimento alcuno e per mero spirito conciliativo” considerata la natura di pagina 5 di 6 obbligazione naturale in quanto versamento dichiaratamente effettuato spontaneamente in esecuzione di doveri morali o sociali (art. 2034 c.c.).
La domanda attorea deve essere pertanto rigettata;
considerato il rigetto anche della domanda di ripetizione avversa, visto l'art. 92, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- rigetta la domanda di i ripetizione dell'indebito; Controparte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, lunedì 8 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Viola Nobili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al ruolo generale n. 14032/2024
DA
(C.F. ) in proprio e nella sua qualità di socio unico e Parte_1 C.F._1 legale rappresentante della cessata (C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè 1, presso lo studio dell'Avv. STRANIERO ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
Corso San Gottardo 2, presso lo studio dell'Avv. FERRI CHIARA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa come segue:
Piaccia all'on.le Tribunale adito, per i fatti esposti in narrativa, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: accertato e dichiarato l'obbligo contrattuale in capo alla Controparte_1 di corresponsione dell'indennizzo contrattuale in virtù della polizza assicurativa per cui è causa, condannare la stessa al pagamento della somma di Euro 19.980,00, o per la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la fase stragiudiziale / di mediazione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo ex art. 93
c.p.c..
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, eccepire e provare anche a pagina 1 di 6 prova contraria a ragion veduta delle difese avversarie, disporsi interrogatorio formale e per testi sui capitoli dedotti in narrativa, epurati da eventuali accezioni valutative e/o negative.
Si indicano a testi, anche a prova contraria, con riserva di altri indicarne a ragion veduta delle difese avversarie: 1) Sig. , sub agente di Milano;
2) Carabinieri intervenuti sul Testimone_1 Controparte_2 luogo del furto in seguito a denuncia/querela agli atti;
3) Sig.ra di CO (MI); Parte_3
4) Dott. incaricato da ai fini dell'Atto di Accertamento Testimone_2 Controparte_3
Conservativo agli atti (doc. 9)
Parte resistente precisa come segue:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza, eccezione, produzione e deduzione reietta
e datosi atto della somma di €.7.000,00 offerta senza riconoscimento alcuno e per mero spirito conciliativo, giudicare:
Nel merito: accertare e dichiarare l'inoperatività a sensi dell'art.1892 c.c. della garanzia prestata mediante la polizza e le correlative appendici stipulate dalla Parte_2
n.186.058.0000908282 con la per tutti i motivi esposti in atti, rigettando ogni Controparte_1 domanda formulata nei suoi confronti e per l'effetto emettere le conseguenti pronunzie, anche restitutorie;
Sempre nel merito ed in subordine – assolvere in ogni caso la da tutte le domande Controparte_1 contro la medesima proposte, anche per inoperatività della garanzia e in assenza del rischio, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che per infondatezza delle stesse sotto il profilo probatorio, rigettando ogni domanda formulata nei suoi confronti e per l'effetto emettere le conseguenti pronunzie, anche restitutorie;
In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata l'operatività delle garanzie invocate ex adverso, contenere la condanna di nei limiti del dovuto e del provato rigettando le CP_1 ulteriori e diverse pretese avanzate per tutti i motivi e ragioni esposti in atti, tenuto conto del massimale nei limiti pattiziamente convenuti e pari ad €.4.000, previa detrazione della franchigia di €.250,00 prevista a carico dell'assicurato e per l'effetto emettere le conseguenti pronunzie, anche restitutorie;
In ogni caso: con diritto alla ripetizione della somma versata senza riconoscimento alcuno all'esito della pronuncia;
con ogni più ampia riserva.
In via istruttoria: Non ammettere le prove orali formulate ex adverso per tutti i motivi esposti in atti;
ammettere, occorrendo, stante la documentazione prodotta, le circostanze di prova capitolate da A a P del presente atto, tutte per interpello del ricorrente e limitatamente, come indicato, per testi: si indicano
a testi: Arch. viale Coni Zugna 71 20144 Milano;
Subagente , via Testimone_2 Testimone_1
Cascina San Zeno II n. 2 Bascapè (PV).
Con il favore o quantomeno, compensazione delle spese di lite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato a mezzo pec, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 24.06.24, il signor , in proprio e nella sua Parte_1 qualità di socio unico e legale rappresentante della cessata ha Parte_2 convenuto in giudizio la compagnia hiedendone la condanna al Controparte_1
pagina 2 di 6 pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto in esito al furto di merce custodita nell'immobile condotto in locazione dalla società, quantificato in € 19.980,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda ha esposto:
- che tra le ore 19.00 del giorno 24.05.2022 e le ore 8.00 del giorno 25.05.2022, soggetti non identificati, dopo aver tagliato il plexiglass posto sul tetto della struttura allora condotta in locazione dalla
[...]
si introducevano all'interno dell'immobile sito in Trezzano Sul Navigli, via Parte_2
Caldara n. 1 e sottraevano merce costituita da svariati strumenti elettronici, telefoni cellulari e tablet, per un valore di euro 29.416,66 iva inclusa;
-di aver denunciato l'accaduto in data 26.05.2022 innanzi ai Carabinieri della stazione di Trezzano Sul
Naviglio (doc. 1);
-che alla data dei fatti, era assicurata a garanzia del rischio furto con Parte_2
in forza di polizza n. 186.058.0000908282 sottoscritta il 23.09.2020, Controparte_1 integrata dall'appendice di polizza del 07.06.21 con cui venivano estese le garanzie assicurative ed indicata la nuova sede societaria in via Caldara 1;
-che la società aveva in corso un contratto di servizi per spedizione, Parte_2 trasporto, confezionamento e logistica -attività ricompresa nell'oggetto sociale, come da visura camerale
(doc. 5)- per conto della società (doc. 8), come fatture di acquisto Parte_4 emesse nei confronti di quest'ultima e relative ai beni oggetto di furto (doc. 7);
-di aver denunciato il sinistro alla convenuta compagnia, la quale ha incaricato un perito che in data
19.09.22 ha stimato l'ammontare complessivo dei danni patiti, tenuto conto del massimale di polizza, in
Euro 19.980,00, già dedotta la franchigia contrattuale (doc. 9);
-di aver ricevuto comunicazione di diniego dell'indennizzo datata 14.03.24, così motivata: “la garanzia assicurativa non risulta operante. In particolare, c'è difformità tra l'attività esercitata e quella dichiarata in polizza. Tale circostanza rende inoperante la copertura assicurativa” (doc. 4);
-di avere esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione della convenuta (doc. 11).
Ha dedotto che il diniego opposto dalla compagnia è illegittimo, in quanto l'attività esercitata e dichiarata in polizza risulta ricompresa nell'oggetto sociale e perciò nei servizi assicurati. Ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l'indennizzo ai sensi di polizza, con condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 19.980,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita la compagnia a quale ha contestato integralmente, Controparte_1 in fatto ed in diritto, quanto ex adverso esposto e dedotto.
Ha eccepito l'inoperatività della garanzia in quanto, come emerso all'esito del sopralluogo effettuato e sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, il rischio assicurato non risulta conforme alle prescrizioni contrattuali: è risultato infatti che la società non svolgeva, come dichiarato in polizza e come registrato nella visura camerale, l'attività di confezionamento merci o di logistica, bensì quella di e- commerce, consistente nell'acquisto di beni elettronici per la successiva vendita online. Ha evidenziato pagina 3 di 6 che tale effettiva attività risulta documentata anche sul sito e-commerce Ebay, ove il venditore, registrato con la partita IVA della società risulta attivo sin dal 20.05.2019, seppur con la Parte_2 denominazione di società quest'ultima formalmente costituita nel 2021. Parte_4
Ha rilevato inoltre che dalla visura camerale la sede di via Caldara 1 in Trezzano sul Naviglio non risulta menzionata neppure quale sede secondaria e che dalla nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2022 è stato dichiarato che, nel corso del relativo esercizio, la società non Parte_2 ha svolto alcuna attività in considerazione della liquidazione (doc. 4), aperta il 03.02.2021 e successivamente chiusa il 31.12.23, con cancellazione in data 06.02.24.
Ha evidenziato che la società di cui è amministratore lo stesso Parte_4 ricorrente, è stata costituita in data 14.09.2021, ha sede in via Caldara 1 in Trezzano Sul Naviglio e svolge attività di commercio al dettaglio tramite e-commerce dal 01.01.2022 (doc. 5). Ha contestato il valore probatorio del contratto asseritamente sottoscritto il 03.01.22 tra la società e la società E- Parte_2 commerce, avente ad oggetto un incarico di servizi di logistica integrata, in quanto privo di data certa e facente capo allo stesso signor Ha rilevato peraltro che, a tale data, la società era Pt_1 Parte_2 già in liquidazione e priva di organico e che il contratto è stato sottoscritto, per conto della società E- commerce, da tale , privo dei poteri di rappresentanza. Persona_1
Ha richiamato in subordine le condizioni di polizza, evidenziando che nell'ambito dell'attività assicurata sono tollerate attività secondarie di rischio maggiore, il cui indennizzo non può tuttavia superare il 20% della somma assicurata, con il massimo di € 5.000 (art.9, lett. J). Ha perciò osservato che, nel caso in cui venisse ritenuta operativa la polizza, l'indennizzo dovrà essere limitato ad € 4.000,00 e cioè al 20% della somma assicurata, pari, per la garanzia furto, ad € 20.000,00 (come da innalzamento intervenuto il
07.06.21).
Ha infine eccepito la perdita del diritto all'indennizzo anche ai sensi dell'art. 1892 e 1898 c.c., avendo l'assicurata violato dolosamente l'obbligo posto a suo carico di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, nonché sul suo aggravamento.
Ha concluso per il rigetto della domanda avversaria.
Nelle more del giudizio la compagnia assicurativa ha provveduto, per spirito conciliativo e senza riconoscimento alcuno, riservandosi di richiederne la ripetizione, poi effettivamente chiesta, a corrispondere al signor l'importo di € 7.000,00, che parte ricorrente ha dichiarato di voler Pt_1 trattenere in acconto sulla maggior somma dovuta.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata pertanto rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Non risulta esservi contestazione sul fatto che sia occorso un furto in via Caldara n. 1 in Trezzano sul
Naviglio.
pagina 4 di 6 Via Caldara 1 non risulta essere sede, nemmeno secondaria della società ricorrente, secondo la visura camerale, come provato dalla Assicurazione.
Parte ricorrente, tuttavia, rileva che nell'appendice di polizza sottoscritta il 07.06.21 la società abbia indicato, quale nuova sede sociale, l'indirizzo di via Caldara n. 1 in Trezzano sul Naviglio.
Questo aspetto è superabile e diventa irrilevante per quanto segue.
Parte ricorrente ha prodotto al doc. 8 un “contratto di appalto” al fine di provare che i beni rubati appartenessero alla (doc. 6) -società di stesso Pt_2 Parte_4 Parte_1 socio unico della ricorrente e fossero depositati presso la società in Parte_5 Parte_2 esecuzione di un contratto di servizi per spedizione, trasporto, confezionamento e logistica.
Tuttavia, come risulta dalla nota integrativa allegata al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, redatta dallo stesso signor in qualità di liquidatore, nel corso del 2022 la società Pt_1 Parte_2
“non ha operato” e “non ha svolto l'attività per inattività per liquidazione” (pag. 7, Parte_2 doc. 4 prodotto dalla compagnia) e che non ha organico in carico durante l'esercizio.
Quindi, all'epoca del furto, avvenuto tra la sera del 24 e la mattina del 25 maggio 2022, detta società risultava posta in liquidazione (doc. 3 di parte convenuta) e non più operante.
Dette informazioni, provenienti dallo stesso ricorrente, assumono il valore di dichiarazioni confessorie e comunque prevalgono -in quanto dichiarazioni specifiche ed univoche con data certa e rese in un atto soggetto a pubblicità- sulla capacità probatoria di una scrittura privata (contratto di appalto doc. 8) priva di data certa e sottoscritta per la parte da un soggetto privo dei poteri Parte_4 di rappresentanza ossia il responsabile della logistica (come risulta dalle visure prodotte ai docc. 3 e 5 del fascicolo di parte resistente).
Nello specifico, quanto alla mancanza di data certa della scrittura contestata, non vi è alcun riferimento esterno concreto prodotto in giudizio (anche considerato che il doc 7 non esiste) che riesca ad offrire una certezza temporale dell'esistenza dell'accordo ad una tal data;
e quanto ai sottoscrittori, va evidenziato che se il contratto fosse stato sottoscritto da entrambi i legali rappresentanti delle società, sarebbe stato sottoscritto dal solo legale rappresentante di entrambe. Parte_1
Considerato pertanto che, da un lato, nel maggio del 2022 l'assicurata era inattiva e Parte_2 che, dall'altro lato, i locali presso cui è avvenuto il furto coincidono con la sede societaria della
[...]
(attiva dal 01.01.2022, doc. 5 di parte resistente, ed acquirente dei beni Parte_4 sottratti, doc. 6 di parte resistente) e che quest'ultima svolge attività di commercio al dettaglio tramite e- commerce proprio dei beni oggetto di furto (doc. 5), deve ritenersi che i beni rubati della
[...] fossero nella sede principale della suddetta azienda non per via di un contratto Parte_4 di logistica ma solo in quanto via Caldara 1 era la sede principale della società.
Si ritiene pertanto che la ricorrente non sia legittimata ad invocare la garanzia in quanto l'evento assicurato risulta più probabile che sia occorso ad un soggetto terzo rispetto al contraente della polizza che non a quest'ultimo.
Nessuna ripetizione può essere disposta in favore della compagnia rispetto al pagamento di € 7.000,00, effettuato “senza riconoscimento alcuno e per mero spirito conciliativo” considerata la natura di pagina 5 di 6 obbligazione naturale in quanto versamento dichiaratamente effettuato spontaneamente in esecuzione di doveri morali o sociali (art. 2034 c.c.).
La domanda attorea deve essere pertanto rigettata;
considerato il rigetto anche della domanda di ripetizione avversa, visto l'art. 92, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- rigetta la domanda di i ripetizione dell'indebito; Controparte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, lunedì 8 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Viola Nobili
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