Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00237/2026REG.PROV.COLL.
N. 01475/2024 REG.RIC.
N. 01476/2024 REG.RIC.
N. 00103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2024, proposto da
Hydro TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Berretta, Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.N.C.E di TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco IO Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
Comune di TA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assemblea Territoriale Idrica – A.T.I. di TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani, Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Servizi Idrici Etnei S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar, Aristide Police, Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di TA, non costituita
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2024, proposto da
Servizi Idrici Etnei S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar, Aristide Police, Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.N.C.E. di TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco IO Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
Comune di TA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assemblea Territoriale Idrica – A.T.I. di TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani, Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Città Metropolitana di TA, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2025, proposto da
Assemblea Territoriale Idrica – A.T.I. di TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani, Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.N.C.E. di TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco IO Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e Presidenza della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
Comune di TA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Servizi Idrici Etnei S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar, Aristide Police, Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA, Sezione Seconda, n. 3872/2024, resa tra le parti
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.C.E. di TA, dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, del Comune di TA, dell’Assemblea Territoriale Idrica – A.T.I. di TA, della Servizi Idrici Etnei S.p.A.;
visti gli appelli incidentali delle Amministrazioni Regionali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. UR IO AS OL e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale come specificato nel verbale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La complessa vicenda scaturisce dall’affidamento, con delibera del 24 gennaio 2004, del servizio idrico integrato con annessa esecuzione delle relative opere di acquedotto, fognatura e depurazione, da parte dell’(allora) Assemblea del Consorzio ATO 2 di TA (in seguito sostituita dall’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di TA) entro il 31 marzo 2004 a una società mista a prevalente capitale pubblico in seguito individuata nella S.I.E. – Servizi Idrici Etnei, costituita per iniziativa della Provincia regionale di TA con atto notarile del 6 settembre 2004 a seguito della deliberazione n. 37 del 17 agosto 2004 del Consiglio provinciale e partecipata oltre che dai comuni interessati dal servizio anche da un socio privato di minoranza scelto mediante una procedura a evidenza pubblica ai sensi dell’allora vigente art. 113 co. 5 lett. b ) D.Lgs. n. 267/2000.
Essendo andata deserta la gara, il Consorzio ATO, con deliberazione 13 gennaio 2005 n. 2, accoglieva le proposte del consiglio di amministrazione di cui alla delibera 13 gennaio 2015 n. 1 e, per l’effetto, confermava la scelta di procedere al conferimento della titolarità del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo 113 comma 5 lett. b) del d.lgs 267/2000, precisando che l’affidamento alla società mista sarebbe avvenuto solo successivamente alla selezione del socio e delegando il consiglio di amministrazione a svolgere la gara.
Con deliberazione 13 gennaio 2005 n. 2 il consiglio di amministrazione del Consorzio ATO bandiva la gara a doppio oggetto, approvando lo statuto della S.I.E., lo schema degli atti negoziali da stipulare dopo l’individuazione del socio privato e il piano d’ambito.
L’art. 1 del disciplinare di gara stabiliva in 30 anni decorrenti dalla stipula della convenzione la durata dell’affidamento e l’art. 3 espressamente sanciva l’obbligo per il gestore del Servizio Idrico Integrato di eseguire, tra l’altro, il programma degli interventi previsto nell’apposto Disciplinare tecnico allegato (n. 2) alla Convenzione e nei “ successivi aggiornamenti ”, precisandosi, poi, all’art. 12.2 n. 7) che “ per tutti gli interventi (di cui all’allegato 2) che il concorrente intende realizzare direttamente ai sensi del presente disciplinare indicherà un unico ribasso da applicarsi ai prezzi unitari del preziario unico regionale della Regione Siciliana in vigore al momento della redazione del progetto esecutivo. Per gli eventuali prezzi mancanti si procederà tramite analisi prezzi basata sui prezzi elementari al momento della redazione del progetto esecutivo. Si precisa che tutti i costi saranno espressi in moneta 01.01.2005 e saranno soggetti quindi ad aggiornamento sulla base dei tassi reali di inflazione, come precisato in seguito ”.
All’esito della procedura all’uopo indetta, veniva selezionato il R.T.I. AC S.p.A. (in seguito Hydro TA s.r.l.) in ragione dell’offerta di realizzare i lavori di cui all’allegato 2 del disciplinare di gara con un ribasso del 15,24% per un importo totale di € 810.000.000,00 pari al 62,3% degli interventi previsti e aggiornati in base al piano d’ambito posto a base di gara e approvato nel 2002 per un ammontare di € 1.300.000.000,00.
Con successiva delibera n. 7 del 23 dicembre 2005 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ATO approvava l’aggiudicazione, stipulando il giorno seguente la Convenzione di gestione con la S.I.E..
Sennonché, nelle more dello svolgimento della gara i Comuni di Caltagirone, Mazzarrone, Mineo, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini impugnavano le delibere dell’assemblea consortile n. 7 e 8 del 13 settembre 2004, la delibera del Consiglio provinciale 17 agosto 2004 n. 37, nonché con motivi aggiunti le successive delibere dell’assemblea medesima e del consiglio del Consorzio 1 e 2 del 13 settembre 2005.
Il Tar, con sentenza 18 aprile 2005 n. 670, respingeva il ricorso.
Ma, con la sentenza n. 589/2006, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglieva l’appello proposto dai Comuni di Caltagirone, Mazzarrone, Mineo, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini avverso la predetta sentenza del T.A.R. n. 670/2005 e, per l’effetto, annullava: la deliberazione consiliare n. 37 del 17 agosto 2004 della Provincia Regionale di TA; le deliberazioni n. 7 del 13 settembre 2004 (di conferma della pregressa delibera n. 4/2004, relativamente all’affidamento del servizio a società mista a prevalente capitale pubblico con socio privato scelto con procedura a evidenza pubblica e presa d’atto della costituzione della S.I.E. Servizi idrici etnei s.p.a.), n. 8 del 13 settembre 2004 (di autorizzazione dell’indizione della gara per la scelta del socio privato di minoranza della anzidetta società, disponendo, al contempo, l’affidamento del servizio medesimo e l’esecuzione dei lavori a esso connessi alla società S.I.E. con effetto a decorrere dalla data in cui il soggetto privato ... diventerà a tutti gli effetti socio della società medesima ) e n. 9 del 13 settembre 2004 (di delega al Consiglio di Amministrazione della predisposizione degli atti e dell’avvio della gara per la scelta del socio privato di minoranza) dell’Assemblea del Consorzio ATO 2 di TA; la deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2005, dell’Assemblea del Consorzio ATO (con la quale, andata deserta la gara, veniva rinnovava la scelta di affidare il servizio a norma dell’art. 113 comma 5 lettera b) del d.lgs. n. 267/2000); le deliberazioni n. 1 e n. 2 del 13 gennaio 2005 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio (di conferma della scelta di procedere al conferimento della titolarità del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo 113 comma 5 lett. b ) del D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente indizione della procedura di gara e approvazione dello schema degli atti di gara, dello statuto di S.I.E., dello schema degli atti negoziali da stipulare a valle della procedura e del piano d’ambito).
In pratica, veniva disposto l’annullamento degli atti prodromici allo svolgimento della procedura conclusasi con l’aggiudicazione al raggruppamento AC (oggi Hydro TA), senza nulla disporre in ordine ai successivi atti della sequenza procedimentale e ai successivi atti negoziali stipulati in esito alla prima.
In seguito, il Consorzio ATO, la Provincia di TA e la S.I.E. perfezionavano il 30 dicembre 2006 con i comuni ricorrenti della “zona calatina” un accordo transattivo con il quale, tra i vari impegni assunti, si prevedeva la nomina di rappresentanti dei predetti enti locali nel consiglio di amministrazione del Consorzio ATO e negli organi della S.I.E. nonché la costituzione di uffici decentrati della S.I.E. nel comprensorio calatino e di un gruppo di lavoro che elaborasse proposte di modifica dello statuto della società mista allo scopo di renderlo più organico e aderente alla relativa disciplina giuridica anche in relazione alle pronunce giurisdizionali emanate, il tutto a fronte della rinuncia dei Comuni della “zona calatina” agli effetti della decisione del C.G.A.R.S. n. 589 del 2006 al verificarsi delle condizioni ivi indicate.
Tuttavia, su ricorso del Comune di Acireale, i predetti atti sono stati dichiarati nulli dal T.A.R. Sicilia, sezione staccata di TA, con la pronuncia della sentenza n. 2093/2009 in seguito confermata dal C.G.A.R.S. con la sentenza n. 526/2011, per contrasto con il giudicato amministrativo formatosi sulla pronuncia n. 589/2006 del C.G.A.R.S..
Il Consorzio ATO, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 9 agosto 2010 e dell’assemblea n. 8 del 22 novembre 2010, prendeva, allora, atto della nullità dell’accordo stipulato il 30 dicembre 2006 con il Comune di Caltagirone e gli altri Comuni ricorrenti nonché della caducazione degli atti adottati a valle dei provvedimenti annullati con la sentenza n. 589 del 2006, in ragione di quanto nella stessa statuito.
Siffatte delibere divenivano oggetto di un apposito contenzioso culminato con la pronuncia delle sentenze del C.G.A.R.S. n. 1033/2021 e n. 1037/2021 di annullamento dei provvedimenti impugnati e, conseguente, salvaguardia degli atti erroneamente dichiarati nulli.
Con la prima delle due decisioni richiamate si precisava che la precedente sentenza n. 589/2006 aveva annullato le deliberazioni in quella sede impugnate in quanto « la costituzione di una società mista, anche con scelta del socio a seguito di gara, non esime dalla effettuazione di una seconda gara per l’affidamento del servizio » e, di conseguenza, « gli atti in vertenza, nel precostituire un diretto affidamento del servizio alla società mista S.I.E. (volontà presente anche nella delibera assembleare n. 2/2005, che si limita solo a prevedere la formalizzazione dell’affidamento ad un momento successivo allo espletamento della gara per la scelta del socio) appaiono illegittimi ». Tuttavia, l’annullamento decretato con la sentenza n. 589 del 2006 (motivato non soltanto con riguardo alla tematica dell’affidamento diretto e al rispetto delle regole europee pro-concorrenziali ma anche in ragione del superamento del termine essenziale del 31 marzo 2004) doveva ritenersi limitato alle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, prodromiche al bando (deliberazione n. 37 del 2004, con la quale è stato dato avvio alla rinnovazione della gara in precedenza andata deserta, deliberazioni 13 settembre 2004 nn. 7, 8 e 9 dell’assemblea del Consorzio ATO, deliberazione 13 gennaio 2005 n. 2 dell’assemblea del Consorzio ATO e deliberazioni n. 1 e n. 2 in data 13 gennaio 2005 del consiglio di amministrazione del Consorzio, con cui sono stati approvati gli schemi degli atti di gara) e, quindi, non comprendente anche il bando in sé, con conseguente salvaguardia di tutti gli atti successivi, ivi inclusa l’aggiudicazione e la successiva convenzione.
A siffatto esito, peraltro, si sarebbe pervenuti quand’anche il bando fosse stato in linea di principio ritenuto oggetto dell’annullamento degli atti di cui alla sentenza n. 589/2006, non potendo estenersi la portata caducante della pronuncia anche alla successiva aggiudicazione in quanto la relazione di consequenzialità che sorregge gli effetti caducanti dovrebbe essere di intensità tale da qualificare il rapporto come immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si deve porre, nell’ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove e ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi. Donde, la salvaguardia degli effetti dell’aggiudicazione e, comunque, della successiva convenzione in caso di annullamento del bando di gara.
Ad analoghe conclusioni perviene anche la seconda delle sentenze menzionate, ossia la n. 1037/2021, precisandosi che: a) “ il giudicato (esterno) formatosi sulla sentenza n. 589 di questo CGARS non comprende, dal punto di vista oggettivo, gli atti successivi a quelli dalla medesima annullati. […] Del resto la domanda di tutela che ha dato vita alla sentenza n. 589 del 2006 non conteneva, per i motivi e nei termini esposti infra, un’istanza di annullamento degli atti successivi rispetto a quelli annullati, né la richiesta di dichiarare l’inefficacia degli atti negoziali ”; b) l’annullamento deciso con sentenza n. 589 del 2006 non comprenderebbe il secondo bando, successivo alle deliberazioni 13 gennaio 2005, che è all’origine dell’affidamento al raggruppamento AC (oggi Hydro TA); c) con riguardo all’atto costitutivo della S.I.E. l’eventuale invalidità non avrebbe pregiudicato, ai sensi dell’art. 2332 co. 2 c.c., la validità degli atti compiuti dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e prima della declaratoria di nullità; d) doveva ritenersi estremamente ridotta la portata conformativa della pronuncia n. 589 del 2006 e ciò anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia sul caso AC (C-196/2008), che ha ritenuto compatibile con il diritto UE la gara a doppio oggetto come quella aggiudicata al raggruppamento AC e che le delibere del 2010, annullate con la sentenza 1037/2021, avevano ritenuto caducata; e) “ la delibera impugnata è quindi priva di oggetto laddove afferma di prendere atto dell’avvenuta caducazione di detti atti per effetto proprio della pronuncia n. 589 del 2006. Essa non è quindi idonea a svolgere la funzione di accertamento in quanto certifica un fatto non avvenuto, cioè la caducazione degli atti amministrativi e negoziali successivi all’annullamento delle deliberazioni avvenuto con sentenza n. 589 del 20 06”.
Donde, l’accertata persistente validità ed efficacia della Convenzione di Gestione stipulata tra l’Autorità d’ambito e la S.I.E. nel 2005 e l’illegittimità delle delibere che ne avevano, invece, dichiarato la nullità.
In seguito, il C.G.A.R.S. è stato ripetutamente investito della questione attinente all’affidamento di siffatto servizio pubblico, pronunciandosi con tre ulteriori sentenze:
a) la n. 1255/2022, con la quale è stato riconosciuto alla S.I.E. il diritto di gestire il Servizi idrico integrato e di eseguire i lavori e i servizi per 30 anni così come previsto nella predetta Convenzione, precisandosi che l’annullamento degli atti impugnati disposto con la sentenza n. 1037/2021, « non solo elimina dalla realtà giuridica attuale il titolo che determinava un certo assetto degli interessi ma impone che quell’assetto di interessi sia eliminato sin dall’origine. E tale eliminazione comporta che siano dovute quelle prestazioni che sarebbero state rese nel passato se la convenzione del 24 dicembre 2005 fosse stata eseguita nei trenta anni successivi al termine iniziale di efficacia della medesima e la cui esecuzione è stata impedita dall’atto annullato. Esse sono dovute a titolo di ripristino della situazione lesa e che attualmente può essere ripristinata in ragione del contenzioso concluso con la sentenza n. 1037 del 2022 »;
b) la n.1257/2022, con la quale, pronunciandosi sul ricorso per chiarimenti presentato ai sensi dell’art. 112 co. 5 c.p.a. dall’ATI TA (Assemblea Territoriale Idrica istituita con la L.R. n. 19/2015 per l’esercizio delle funzioni già attribuite alle Autorità d’Ambito territoriale ottimale) in ordine all’ottemperanza della sentenza n. 1037/2021 e sul ricorso per ottemperanza presentato dalla S.I.E. per ottenere l’esecuzione della medesima sentenza, si chiarisce che: b.1) “ la portata demolitoria della sentenza n. 1037 del 2021 facendo venir meno l’efficacia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 9 agosto 2010 e dell’assemblea n. 8 del 22 novembre 2010 (di presa d’atto della caducazione automatica degli atti di gara e della declaratoria di invalidità della convenzione di gestione del servizio idrico integrato) comporta, considerata anche la motivazione della medesima, che la convenzione stipulata il 24 dicembre 2005 non possa essere ritenuta caducata, almeno sulla base degli atti amministrativi adottati e del contenzioso che li ha coinvolti davanti a questo Giudice amministrativo ”; b.2) gli atti direttamente incidenti sulla volontà dell’Amministrazione di stipulare la convenzione del 24 dicembre 2005 hanno, infatti, continuato a produrre effetti, così non potendo determinare il verificarsi di un difetto nella formazione della volontà dell’Ente; b.3) la Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta dal Consorzio ATO e la S.I.E. il 24 dicembre 2005 deve ritenersi ancora valida ed efficace; b.4.) è nulla per violazione del giudicato la nota 22 dicembre 2021 n. 1344, impugnata dalla S.I.E. secondo cui le sentenze rese dal giudice civile sarebbero ostative all’adempimento della predetta Convenzione, nelle more della conclusione del giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione, trattandosi di decisioni contemplanti un accertamento soltanto incidenter tantum della nullità della Convenzione in questione ai fini della reiezione dell’azione di adempimento e di risarcimento danni da inadempimento proposte dalla S.I.E. con domanda riconvenzionale in quella sede; b.5) sussiste in capo all’A.T.I. TA l’obbligo di consegnare gli impianti idrici dell’intero ambito territoriale ottimale alla S.I.E. al fine di consentire a quest’ultima la gestione del servizio idrico integrato; b.6) sussiste per l’A.T.I. TA l’obbligo di interrompere il già intrapreso iter procedimentale volto all’affidamento del predetto servizio a una società in house già costituita; b.7) “ Sie è risultata affidataria del servizio a seguito di gara a doppio oggetto così come indicato dalla Corte di giustizia (sul punto si è dilungata la sentenza ottemperanda) e ha titolo per svolgerlo quale gestore unico su tutto il territorio dell’ambito territoriale ottimale. L’affidamento alla medesima risulta quindi conforme alle prescrizioni non solo del comma 1 ma anche del comma 2 dell’art. 149-bis del d. lgs. n. 152 del 2006 ”; b.8) l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 non può ritenersi ostativa, essendo prevista dall’art. 18 della medesima Convenzione la possibilità per l’A.T.I. TA (comma 1) o per il RE (comma 2) di variare il Programma degli Interventi, con la reciproca collaborazione tecnica delle parti, per l’adeguamento del servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamento o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto, con le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe, nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi fissando nonché i tempi entro i quali dovrà procedersi alla sua attuazione; b.9) con riguardo al mutamento delle condizioni delle infrastrutture e all’asserito mutamento del piano delle opere infrastrutturali, la Convenzione disciplina il rischio di sopravvenienze; b.10) la presenza del Commissario per la depurazione non è ostativa all’esecuzione della Convenzione; b.11) “ le sopravvenienze indicate da ATI TA possono essere superate attraverso modifiche alla convenzione che le parti possono apportare nel rispetto del canone della buona fede e del principio di leale collaborazione, nell’ambito delle facoltà di variazione prevista dall’originaria convenzione e/o da disposizioni di legge ”; b.12) tenuto conto della parziale esecuzione limitata a una contenuta parte del territorio provinciale, alla S.I.E. spetta il diritto a gestire il servizio per 29 anni “ da quanto verrà stipulata ” la nuova Convenzione che si ritiene opportuno dovrà essere conclusa tra l’A.T.I. TA e la S.I.E. e che dovrà riprodurre il contenuto di quella firmata il 24 dicembre 2005 con le integrazioni rese necessarie in ragione delle sopravvenienze, secondo buona fede;
c) la n. 1258/2022, con la quale sono stati annullati gli atti propedeutici alla gestione in house del servizio in questione, ossia: - la deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2020, con la quale l’ATI TA ha approvato la relazione del prof. Tigano ex comma 20 dell’art. 34 del d.l. n. 179 del 2012 e ha scelto, in base alle analisi e alle conclusioni di cui alla predetta relazione, la modalità dell’affidamento in house quale modulo di gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito ottimale ATO2 TA; - la deliberazione n. 14 di pari data, con la quale l’ATI TA ha approvato il “ Piano d’azione e cronoprogramma per l’individuazione del RE UN ” del dicembre 2020; - la deliberazione dell’ATI TA n. 2 del 10 dicembre 2020, avente a oggetto “ Approvazione dell’Aggiornamento del Piano d’Ambito ”; - la deliberazione dell’ATI TA n. 1 del 6 luglio 2021 avente a oggetto “ approvazione integrazione della relazione ex art. 34, c. 20 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 – Scelta della forma di gestione in house – Modifiche al cronoprogramma per l’affidamento del S.I.I. al RE UN in house ”, con i relativi allegati quali l’integrazione istruttoria alla relazione ex art. 34, comma 20, l. n. 179/2012 sollecitata dall’Antitrust con parere del 3 marzo 2021 adottato ai sensi dell’art. 21 bis della l. n. 287/1990 relativo alla deliberazione dell’ATI TA nn. 13 e 14 del 17 dicembre 2020, l’approfondimento sulle motivazioni economico – finanziarie della scelta dell’affidamento in house per la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito di TA con particolare evidenza della sostenibilità della gestione e dell’economicità della scelta rispetto alle altre forme di affidamento redatto dalla REA; - la deliberazione dell’ATI TA n. 14 del 7 dicembre 2021, avente a oggetto “ Approvazione schemi Statuto e Regolamento sul funzionamento del Comitato sul Controllo Analogo Congiunto funzionamento del Comitato sul Controllo Analogo Congiunto ”, in una per quanto per quanto occorre ai documenti a essa allegati, consistenti rispettivamente nello statuto della TA Acque S.p.A. e nel regolamento sul funzionamento del Comitato sul Controllo Analogo Congiunto che sono stati con la stessa approvati.
All’esito delle interlocuzioni intercorse in seguito, l’A.T.I. TA e la S.I.E. S.p.A. concordavano una nuova Convenzione approvata con deliberazione n. 1 dell’8 aprile 2024 del Commissario ad acta dell’A.T.I. TA nominato dal Presidente della Regione Siciliana e successivamente sottoscritta dalle parti il 15 luglio 2024.
Avverso siffatti provvedimenti e i relativi atti prodromici l’A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili – sezione di TA proponeva ricorso integrato da motivi aggiunti che, con sentenza n. 3872/2024 pubblicata il 22 novembre 2024, il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di TA, accoglieva, annullando tutti gli atti impugnati « là dove determinano (eventualmente con rinvio per relationem ad altri atti) quali e quante siano le opere, anche di “manutenzione straordinaria”, “necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio”, nonché e di conseguenza il valore economico di quelle che [il] concessionario del SII può realizzare in esecuzione diretta senza ricorso al mercato » e compensando le spese processuali tra le parti in causa.
La Hydro TA S.p.A., la Servizi Idrici Etnei S.p.A. e l’Assemblea Territoriale Idrica – A.T.I. di TA proponevano tre separati appelli, rispettivamente iscritti al R.G. n. 1475/2024, R.G. n. 1476/2024, R.G. n. 103/2025, domandando la riforma della predetta sentenza.
L’A.N.C.E. di TA si opponeva all’accoglimento dei predetti appelli.
In tutti i tre giudizi il Presidente della Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana e il Commissario Straordinario UN per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque proponevano appello incidentale per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e per chiedere, unitamente alle appellanti principali, la riforma della sentenza appellata.
Con le ordinanze cautelari n. 51/2025, n. 52/2025 e n. 53/2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sospendeva l’esecutività della sentenza impugnata nella prospettiva di consentire l’eventuale realizzazione dei lavori oggetto dell’affidamento diretto disposto nel 2005 entro il valore complessivo di € 810.000.000,00.
Dopo di che, le parti depositavano delle memorie conclusive e all’udienza pubblica del 20 novembre 2025 i tre appelli venivano trattenuti in decisione.
DIRITTO
I. – La riunione degli appelli iscritti al R.G. n. 1475/2024, n. 1476/2024 e n. 103/2025.
I.1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione degli appelli in esame in quanto proposti avverso la medesima sentenza in ossequio a quanto previsto dall’art. 96, comma 1, c.p.a. secondo cui “ Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo ”.
I.2. Pertanto, gli appelli iscritti al R.G. n. 1476/2024 e al R.G. n. 103/2025 devono essere riuniti all’appello iscritto al R.G. n. 1475/2024.
II. – L’ordine delle questioni.
II.1. Con gli appelli principali riuniti e gli annessi appelli incidentali sono state proposte molteplici eccezioni di rito che dovranno essere esaminate secondo l’ordine sancito dal Consiglio di Stato.
II.2. Come noto l’esame delle questioni preliminari deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4), salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l’esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5); inoltre l’ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9). La norma positiva desumibile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone, inoltre, di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l’ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell’ordine: giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi , ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell’azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito anche da Cons. Stato, Ad. Plen., 3 giugno 2011, n. 10).
II.3. Pertanto, dovrà, anzitutto, definirsi la questione del rito applicabile, onde poter in seguito sindacare le molteplici eccezioni di rito sollevate dalle parti in causa muovendo in primo luogo dall’eccepita inammissibilità e irricevibilità degli appelli incidentali con i quali le Amministrazioni Regionali eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva per poi passare all’esame dei motivi degli appelli principali (ed eventualmente anche incidentali) propedeutici a riproporre in questa sede le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalle appellanti e non accolte dal T.A.R. in relazione al ricorso di primo grado integrato da motivi aggiunti proposto dall’A.N.C.E. di TA.
III. – Il rito applicabile e la dedotta violazione del contraddittorio processuale.
III.1. Le appellanti principali lamentano la contraddittorietà della decisione assunta dal T.A.R. nella parte in cui non ha ritenuto applicabile il rito di cui all’art. 120 c.p.a. dopo averne seguito la tempistica per scandire le fasi dell’intero processo poiché l’oggetto del giudizio sarebbe costituito non dall’affidamento di alcun lavoro, servizio o fornitura, ma dalla deliberazione con la quale il Commissario ad acta dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di TA n. 1 del 8 aprile 2024 ha disposto l’approvazione delle relazioni conclusive della verifica condotta ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. n. 152/2006 e l’aggiornamento della Convenzione stipulata il 24 dicembre 2005 in ottemperanza alle sentenze del C.G.A.R.S.. Donde, la conclusione del T.A.R. secondo cui « la convenzione approvata dal Commissario di nomina regionale avesse soltanto degli effetti riflessi sulla futura contendibilità del mercato dei lavori pubblici nella Provincia di TA: in ragione dei quale si giustifica la legittimazione processuale attiva di ANCE TA secondo quanto già esposto al punto I.1) della presente sentenza, ma non anche la riconducibilità della presente controversia al paradigma di cui all’art. 120 c.p.a. ».
III.2. Il tema è stato esaminato dal T.A.R. in relazione all’eccezione di irricevibilità non accolta poiché, « essendo avvenuta la pubblicazione del Decreto n. 521/GAB del Presidente della Regione Siciliana del 3 aprile 2024 in data coeva, l’Associazione ricorrente avrebbe potuto procedere tempestivamente alla sua impugnazione sino alla data del 2 giugno 2024; mentre la sua impugnazione è avvenuta abbondantemente prima dello scadere di tale termine, ovvero il 27 maggio 2024 » (punto I.4. della sentenza impugnata).
III.3. Le appellanti ritengono la decisione erronea oltre che contraddittoria, poiché delle due l’una: a) qualora il rito di cui all’art. 120 c.p.a. fosse applicabile, l’impugnazione del predetto decreto sarebbe tardiva, con tutte le conseguenze che saranno esaminate più avanti; b) diversamente, sarebbe stato leso il loro diritto di difesa, essendone stato illegittimamente compresso l’esercizio entro i termini dimidiati del rito abbreviato di cui all’art. 120 c.p.a.. Al riguardo, si sottolinea che il T.A.R. aveva comunicato alle parti la fissazione dell’udienza di merito del 24 ottobre 2024 solo in data 9 agosto 2024, cioè 54 giorni prima, al netto del periodo di sospensione feriale, presupponendo che la causa fosse soggetta al rito speciale in questione. Ma se si ritenesse applicabile il rito ordinario, sussisterebbe allora la violazione dell’art. 71 co. 5 c.p.a., secondo cui “ il decreto di fissazione è comunicato a cura dell’ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio ”. Trattandosi di una disposizione « a tutela del diritto di difesa, che si esplica anche garantendo ai difensori termini congrui per la predisposizione delle attività defensionali, l’udienza non può essere celebrata prima del termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a opera della segreteria, dell’atto che la fissa », con la conseguenza che « il mancato rispetto del termine dilatorio minimo di sessanta giorni per la fissazione dell’udienza di merito configura un vizio procedurale essenziale, connesso alla violazione del diritto di difesa, idoneo a inficiare la sentenza » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2021 n. 4030).
Peraltro, le appellanti sottolineano che l’udienza di merito era stata invero originariamente fissata al 12 settembre 2024, con comunicazione effettuata l’11 luglio 2024, in violazione del termine ordinario ex art. 71 c.p.a., tenuto conto della sospensione feriale ed è stata poi rinviata, al 24 ottobre 2024, in conseguenza dell’intervenuta notifica da parte dell’A.N.C.E. di TA, in data 7 agosto 2024, dei motivi aggiunti avverso la Convenzione aggiornata nelle more stipulata. Donde, la conclusione secondo cui i diritti di difesa delle appellanti sarebbero stati al contempo violati anche in relazione al termine di 60 giorni, ordinatorio ma non comprimibile, stabilito dall’art. 46 del c.p.a. per la costituzione e la difesa delle parti intimate che, in relazione ai motivi aggiunti, tenendo conto del periodo di sospensione feriale, scadeva il 30 ottobre 2024, cioè successivamente all’udienza stessa.
III.4. Il motivo è infondato.
III.4.1. L’art. 120 co. 1 c.p.a. stabilisce che “ Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ”.
III.4.2. La disposizione menziona gli atti delle procedure e sembra, dunque, limitare l’applicazione del rito soltanto alle controversie concernenti la legittimità del bando e degli atti successivi sino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto.
III.4.3. Tuttavia, appare particolarmente indicativo del contrario il testo dell’art. 119 co. 1 lett. a ) c.p.a. nella parte in cui annovera “ i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture […] ”. La genericità della locuzione adoperata dal legislatore, infatti, depone a favore dell’inclusione anche di atti ulteriori, ma connessi all’espletamento di siffatte procedure, purché sempre inerenti all’affidamento dell’appalto o della concessione. In tal senso, è stato chiarito che « Anche l’affidamento diretto di contratti di lavori, servizi e forniture ad un ente in house deve ritenersi riconducibile al concetto di “procedure” utilizzato dagli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120, comma 1, del codice del processo amministrativo. A tali procedure deve, quindi, applicarsi la dimidiazione dei termini processuali prevista dall’art. 119 c.p.a. » (Cons. Stato, Sez. V, 26/01/2024, n. 843; Cons. Stato, Sez. V, 29/05/2017, n. 2533).
III.4.4. L’elemento dirimente, dunque, deve rinvenirsi non soltanto in relazione alla contestualità procedimentale ossia all’inclusione del provvedimento amministrativo impugnato nell’ambito della sequenza degli atti caratterizzanti una procedura selettiva indetta per l’affidamento di un contratto pubblico, ma anche con riguardo al profilo teleologico, dovendo cioè valutarsi la soggezione dell’impugnazione di un provvedimento al rito di cui all’art. 120 c.p.a. in base alla finalità che con quell’atto l’Amministrazione intende perseguire.
III.4.5. Chiarito quanto premesso, deve rilevarsi che il thema decidendum dei tre appelli riuniti si identifica con l’affidamento del Servizio Idrico Integrato della provincia di TA, discutendosi della legittimità degli atti con i quali è stato disposto l’aggiornamento della Convenzione del 24 dicembre 2005 certamente costituente un atto inerente alla procedura seguita per l’affidamento del servizio in questione.
III.4.6. Il che giustifica la dimidiazione dei termini di rito seguita dal T.A.R. durante la celebrazione del giudizio di primo grado in ragione di quanto previsto dall’art. 119 co. 1 lett. a ) e co. 2 c.p.a. e dall’art. 120 c.p.a..
III.4.7. Né a differenti conclusioni può pervenirsi in relazione al controverso decreto n. 521/GAB del 3 aprile 2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 co. 6 dello Statuto dell’A.T.I. di TA, ha nominato il Commissario Straordinario dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale ottimale di TA poiché si tratta pur sempre di un atto prodromico all’affidamento del servizio e, dunque, riconducibile nell’ambito degli atti concernenti le procedure di cui agli artt. 119 co. 1 lett. a ) e 120 c.p.a..
III.4.8. Peraltro, qualora (ma non se ne rinvengono ragioni) si ritenesse l’atto in questione soggetto al rito ordinario, si applicherebbe pur sempre nella circostanza il rito speciale in esame poiché concorrerebbero più domande, tante quante gli atti dei quali si chiede l’annullamento, soggette a riti differenti e, quindi, verrebbe in rilievo il disposto dell’art. 32, comma 1, c.p.a. secondo cui “ è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV ”. Al riguardo il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che « in caso di ricorso recante una pluralità di domande connesse fra di loro e soggette a riti diversi, per la sua definizione si applica, ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., il rito ordinario (Cons. St., sez. III, 11 luglio 2012, n. 4116; id., sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996), salvo che taluna delle domande connesse sia soggetta al rito previsto dagli artt. 119 o 120 c.p.a., che si estende anche alle altre domande, in astratto soggette ad altri riti (Cons. Stato, Sez. III, 9 settembre 2020, n. 5416, Cons. St., sez. VI, 4 luglio 2011, n. 3999) » (Cons. Stato, Sez. VII, 12/05/2025, n. 4043).
III.4.9. Considerato che nel caso in esame il ricorso integrato da motivi aggiunti proposto dall’A.N.C.E. di TA coinvolge anche atti soggetti al rito di cui agli artt. 119 co. 1 lett. a ) e 120 c.p.a. per le ragioni anzidette oltre al predetto decreto del Presidente della Regione Siciliana di nomina del Commissario Straordinario, deve ritenersi applicabile il rito speciale in questione secondo le regole del concorso di una pluralità di domande soggette a riti diversi prevista dall’art. 32, comma 1, c.p.a..
III.5. Donde, l’infondatezza del motivo con il quale si lamenta la nullità della sentenza appellata per violazione del diritto di difesa delle appellanti.
IV. – L’ammissibilità degli appelli incidentali.
IV.1. Le Amministrazioni Regionali si sono difese in tutti i giudizi riuniti proponendo degli appelli incidentali dei quali l’A.N.C.E. di TA eccepisce: a) l’inammissibilità per omessa notifica alle parti costituite del giudizio di primo grado, ivi inclusa l’associazione ricorrente; b) l’inammissibilità per omessa qualificazione della proposta impugnazione quale appello incidentale, essendo stata rubricata quale semplice memoria; c) l’irricevibilità rispetto all’appello principale per omessa notifica e avvenuto deposito oltre il termine del 22 gennaio 2025, ossia oltre i 30 giorni decorrenti dalla notifica del 23 dicembre 2024 dell’appello principale.
IV.2. Le eccezioni dell’A.N.C.E. di TA sono fondate.
IV.2.1. Il Collegio, infatti, rileva, anzitutto che nei tre giudizi riuniti l’appello incidentale proposto dalle Amministrazioni Regionali: a) non è stato notificato in relazione agli appelli iscritti al R.G. n. 1475/2024 e 1476/2024; b) è stato notificato presso la casella pec dell’avv. Mollica dell’A.N.C.E. di TA e alle altre parti in causa il 15 febbraio 2025 con riguardo all’appello iscritto al R.G. n. 103/2025.
IV.2.2. Donde, l’inammissibilità degli appelli incidentali nei primi due giudizi per omessa notifica alle altre controparti.
IV.2.3. Il terzo degli appelli incidentali è, del pari, inammissibile poiché non si evince dal sistema telematico che l’atto sia stato effettivamente notificato alle controparti, essendovi prova di una notifica ma non anche dell’esatto suo contenuto.
IV.2.4. Inoltre, il Collegio osserva che, comunque, quest’ultimo appello è irricevibile. Quand’anche, infatti, fosse stato notificato il 15 febbraio 2025, l’appello incidentale è stato proposto oltre il termine massimo dei 30 giorni decorrenti dalla notifica del primo degli appelli principali avvenuta il 23 dicembre 2024, ossia il 22 gennaio 2025.
IV.2.5. Pertanto, nessuno dei tre appelli incidentali proposti dalle Amministrazioni Regionali può ritenersi ammissibile.
IV.3. Il Collegio, tuttavia, osserva che l’inammissibilità dell’appello incidentale non pregiudica le difese dell’Amministrazione Regionale compatibili con la presentazione di una memoria difensiva.
V. – Il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni Regionali e del Comune di TA.
V.1 Le Amministrazioni Regionali, con gli appelli incidentali depositati il 3 febbraio 2025, eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva poiché tutti gli atti impugnati non sarebbero a loro imputabili, essendolo, invece, soltanto all’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale ottimale di TA nonostante taluni di essi siano stati adottati dal Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Regione Siciliana con il decreto n. 521/GAB del 3 aprile 2024 in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 co. 6 dello Statuto del predetto ente.
V.2. Soltanto siffatto decreto potrebbe, invero, legittimarne l’intimazione in giudizio. Ma poiché nessuna censura è stata espressamente formulata avverso lo stesso, essendo stato il provvedimento in questione soltanto formalmente impugnato (con la locuzione “ ove occorra ”), nessuna legittimazione passiva sarebbe configurabile in capo alle Amministrazioni Regionali.
V.3. Al riguardo il Collegio, anzitutto, osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis , Cons. Stato, III, 19 marzo 2014 n. 1357; IV, 14 aprile 2014 n. 1816; V, 4 agosto 2014 n. 4157; 10 agosto 2016 n. 3568), l’art. 101, comma 2, del Cod. proc. amm. consente alle parti diverse dall’appellante di riproporre le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, mediante memoria difensiva da depositare a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio delle parti medesime; nell’ipotesi, invece, in cui un’eccezione pregiudiziale sia stata esaminata e respinta dal giudice di primo grado, la parte che intende riproporre quella eccezione ha l’onere di impugnare il relativo capo della sentenza nelle forme dell’appello incidentale, anche condizionato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 novembre 2018 n.6551).
V.4. Considerato che il difetto di legittimazione passiva era stato eccepito dalle Amministrazioni Regionali senza che sul punto sia intervenuta alcuna pronuncia dal T.A.R., l’ammissibilità in questa sede dell’eccezione dipende dal tempestivo deposito della memoria con la quale si ripropone ai sensi dell’art. 101 co. 2 c.p.a..
V.5. Sennonché, mentre in relazione agli appelli principali iscritti ai n. 1475/2024 e 1476/2024 e notificati il 23 dicembre 2024 il deposito del 3 febbraio 2025 è avvenuto oltre il termine di 60 giorni ex art. 46 c.p.a. dimidiato in ragione del rito di cui agli artt. 119 co. 1 lett. a) e 120 c.p.a., a differente conclusione deve pervenirsi in relazione all’appello principale iscritto al R.G. 103/2025 notificato il 22 gennaio 2025.
Al riguardo occorre precisare che anche la riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei singoli giudizi (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 3056 del 4 giugno 2013), sicché l’esercizio (o il mancato esercizio) di una facoltà attinente esclusivamente al buon governo dei processi non può nemmeno condizionarne l’esito (Consiglio di Stato, sez. IV, 7 marzo 2019, n. 1573).
Pertanto, l’eccezione inammissibile nei primi due giudizi riuniti è, invece, ammissibile nel terzo e in relazione a quest’ultimo deve essere esaminata.
V.6. L’eccezione è fondata.
V.6.1. La questione di rito in esame attiene all’esatta interpretazione dell’art. 41 co. 2 c.p.a. nella parte in cui identifica l’Amministrazione cui deve essere notificato il ricorso introduttivo del giudizio esclusivamente in quella che ha emesso l’atto impugnato.
V.6.2. In virtù della richiamata disposizione, dunque, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio è necessaria e sufficiente la notificazione dell’atto introduttivo esclusivamente all’amministrazione autrice del provvedimento impugnato.
V.6.3. In altri termini, la disposizione di cui all’art. 41 c.p.a. esclude che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni o enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento.
V.6.4. Ne consegue che – come è stato esattamente affermato (Cons. Stato, sez. V, nr. 3966/2012, cit.) – soltanto quando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni, come accade per gli atti di concerto (Cons. Stato, nr. 183 del 2006) o come può verificarsi per gli accordi di programma (Cons. Stato, IV, nr. 3403 del 2006), la legittimazione passiva riguarda tutte le amministrazioni interessate.
V.6.5. Per converso, le partecipazioni al procedimento giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all’intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale, ovvero gli atti preparatori) non sono idonee a estendere la veste di parte necessaria a soggetti diversi dall’autorità emanante. A tal fine, infatti, sarebbe necessaria una formale imputazione del provvedimento finale a una pluralità di amministrazioni (Cons. Stato, V, nr. 3966/2012 cit.). Una diversa soluzione, volta a estendere la legittimazione processuale a soggetti diversi dall’autorità che ha emanato l’atto, si risolverebbe in una oggettiva violazione della norma che presidia la legittima costituzione del rapporto giuridico processuale.
V.6.6. Il Commissario ad acta nella circostanza nominato dalla Regione svolge la funzione di organo straordinario dell’ente presso il quale è destinato a operare, ossia nella specie l’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale ottimale di TA e, quindi, non costituisce un ente distinto e autonomo rispetto a quest’ultima, essendone, invece, un organo non inquadrato, in quanto operante in via straordinaria in sostituzione dell’organo istituzionalmente competente a provvedere. La legittimazione dell’intervento regionale si rinviene, infatti, nell’art. 8 co. 6 dello Statuto della medesima A.T.I. TA, secondo cui “ Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta della Assemblea dei rappresentanti o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta ”.
V.6.7. Il potere nell’occasione esercitato dalla Regione, quindi, ha determinato la nomina di un organo operante in nome e per conto non dell’Ente regionale che lo ha nominato ma dell’Ente presso il quale deve operare per sopperire al non funzionamento del relativo organo competente. Il potere sostitutivo, infatti, non determina, in questo caso, l’avocazione da parte della Regione di una competenza normativamente riconosciuta a un altro ente ma soltanto la temporanea e funzionalmente circoscritta sostituzione di un organo di quell’ente con un altro.
V.6.8. Ne consegue che gli atti posti in essere dal Commissario ad acta sono imputabili all’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale ottimale di TA, spettando, quindi, a quest’ultima la legittimazione passiva in relazione alle relative impugnazioni giudiziali come quella in esame.
V.6.9. Diversamente opinando, infatti, dovrebbe riconoscersi una legittimazione passiva straordinaria della Regione non prevista da alcuna previsione legislativa poiché il Commissario ad acta dovrebbe operare in nome e per conto dell’ente che lo ha nominato e non dell’ente presso il quale deve svolgere le sue funzioni sostitutive.
V.6.10. Nelle predette ipotesi eccezionalmente previste dalla legge si realizza, infatti, un’avocazione da parte della Regione della competenza dell’Ente interessato che legittima l’esercizio di quella determinata funzione direttamente da parte di un organo regionale; diversamente, la sostituzione di un organo dell’Ente rimasto inerte non incide sulla competenza poiché l’attività del commissario ad acta nominato dalla Regione resterà sempre imputabile al predetto Ente.
V.6.11. Chiarito quanto sopra, non può ritenersi configurabile una legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana in quanto autrice del predetto decreto di nomina del Commissario ad acta .
V.6.12. Il Collegio, peraltro, osserva che il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 521/GAB del 3 aprile 2024 è menzionato nell’epigrafe del ricorso integrato da motivi aggiunti, ma avverso siffatto provvedimento non vengono formulate specifiche censure. Donde, deve trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale acquisito e incontroverso secondo cui, se, da un lato, la clausola di stile “ ogni atto presupposto, conseguente e connesso ” o similare apposta nell’epigrafe di un ricorso non vale ad assolvere all’onere di specificare il provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, Sez. V, n.1517/2018), dall’altro, l’individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all’effettiva volontà del ricorrente, quale desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 gennaio 2014 n.101; Cons. St., Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 516; Cons. Stato, IV, 26 gennaio 2009, n. 443 e 21 giugno 2001, n. 3346), al punto da poter indurre a ritenere oggetto di impugnativa tutti gli atti che, sebbene non espressamente indicati tra quelli impugnati e indipendentemente dalla loro menzione nell’epigrafe, costituiscono senz’altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell’atto di ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1242). Per converso, non può del pari ritenersi sufficiente, per radicarne l’impugnazione, il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento di atti o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda e a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa (Cons. Stato, sez, IV, 12 maggio 2014, n. 2417).
V.6.13. Ne consegue che l’impugnazione del decreto in questione deve ritenersi soltanto formale, come riconosciuto anche dal T.A.R. al punto I.2 della motivazione della sentenza laddove si precisa che « Passando, in secondo luogo, all’esame della eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso principale, il Collegio osserva come essa si riferisca ad atti diversi dalla Deliberazione del Commissario ad acta dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di TA n. 1 del 08.04.2024, che sono stati tutti impugnati:
1) soltanto ove occorra (sicché tutt’al più potrebbe aversi una irricevibilità parziale del ricorso principale con riguardo ad essi soltanto)
2) senza alcuna postulazione specifica dell’impatto della loro (neppur compiutamente) ipotizzata illegittimità sulla validità della Deliberazione del Commissario ad acta dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di TA n. 1 del 08.04.2024, come sono state le stesse parti intimate a riconoscere, più d’una volta, rilevando come “l’impugnazione di tali atti è inammissibile anche perché solo formale” ».
Sussiste, dunque, la carenza di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e delle Amministrazioni Regionali resistenti.
VI.1. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo al Comune di TA, non essendo autore di alcuno degli atti impugnati.
VI.3. Considerato che in primo grado l’eccezione di difetto di legittimazione passiva era stata sollevata dal Comune di TA senza che sul punto fosse intervenuta alcuna pronuncia dal T.A.R. e che la predetta eccezione è stata tempestivamente riproposta in questa sede con la memoria di costituzione, sussistono i presupposti per il suo accoglimento.
VII. – La legittimazione a ricorrere dell’A.N.C.E. di TA.
VII.1. Ulteriore profilo eccepito in rito dalle odierne appellanti e in primo grado anche dalla Città Metropolitana di TA e dal Comune di TA è stata l’inammissibilità del ricorso integrato da motivi aggiunti proposto dall’A.N.C.E. di TA per difetto di legittimazione ad agire.
VII.2. Il T.A.R. ha disatteso l’eccezione poiché « La possibilità di sottrazione a procedure di evidenza pubblica di lavori per un importo pari a (ulteriori) 542.552.844 euro - rispetto all’importo massimo di 850.000.000,00 euro autorizzati dal § 12.1 sezione II dell’originario disciplinare - rappresenta a tutta evidenza una limitazione rilevantissima della concorrenzialità del segmento di mercato di riferimento, che pregiudica in modo indifferenziato la intera platea dei costruttori edili insediati nella Provincia di TA ». Inoltre, a prescindere da quanto previsto dall’art. 2 del regolamento dell’A.N.C.E. di TA, « un equivalente “dell’interesse istituzionale della categoria” per degli operatori economici è certamente rappresentato dalla piena concorrenzialità del segmento di mercato di riferimento. Pertanto e per le stesse ragioni l’ente esponenziale dell’interesse di categoria non può essere “bloccato” dal singolo operatore, il quale intenda avvantaggiarsi di provvedimenti amministrativi illegittimi che sottraggano al gioco della concorrenza una rilevante “fetta” del mercato delle commesse pubbliche di lavori ». Il T.A.R. ha, poi, ritenuto non sussistente un conflitto di interessi all’interno dell’A.N.C.E. di TA, essendo l’interesse contrario all’accoglimento del ricorso rinvenibile soltanto in capo alla Hydros S.p.A. e, quindi, non a un numero significativo di imprese rappresentativo di quel diffuso interesse opposto rilevante ai fini dell’esclusione della legittimazione ad agire secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la decisione n. 6/2020.
VII.3. Le appellanti insistono nell’eccezione, ritenendo che: a) il T.A.R. abbia effettuato una valutazione di merito e non di rito, come invece sarebbe stato doveroso, ritenendo che sussistesse la violazione della concorrenza; b) non sussisterebbe, comunque, alcun pregiudizio per la concorrenza; c) la legittimazione delle associazioni presupporrebbe un interesse qualificabile come adespota che, quindi, soltanto con la sua aggregazione in capo a un ente esponenziale potrebbe essere tutelato al punto da non essere in astratto ammissibile alcun conflitto dei singoli appartenenti alla categoria; d) le imprese rappresentate dall’A.N.C.E. sarebbero in potenziale conflitto tra loro poiché l’interesse al ricorso sarebbe ascrivibile soltanto a talune di esse e non a tutte, essendo poche quelle che potrebbero ambire alla realizzazione delle opere affidate alla S.I.E. S.p.A.; e) una sezione locale di un’Associazione non potrebbe essere considerata portatrice di un interesse generale adesposta; f) l’art. 2 del regolamento dell’A.N.C.E. sarebbe indicativo della finalità istituzionale dell’associazione di tutela degli interessi delle imprese associate e non di quelli generali adespoti alla corretta regolazione del mercato dei contratti pubblici; g) l’A.N.C.E. di TA non avrebbe, inoltre, dimostrato che tra le proprie associate vi siano imprese munite di specifici requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori nel settore delle opere “idriche”, come tali, quindi, potenziali destinatarie di un affidamento nell’ambito della gestione del SII.
VII.4. Il Collegio, anzitutto, osserva che, com’è noto, l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta, sulla falsariga del processo civile, a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità giuridica dell’azione (cioè, la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo o diritto soggettivo ovvero, secondo un altro ordine di idee, la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo); l’interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.), ossia il vantaggio attuale e concreto scaturente dall’accoglimento dell’azione; e la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva/passiva), discendente dall’affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo.
Al riguardo si osserva che la legittimazione ad agire:
- si identifica con un interesse sufficientemente differenziato e qualificato, tendente al conseguimento o al mantenimento di un bene della vita ritenuto dall’ordinamento meritevole di tutela al punto da assurgere al rango di situazione giuridica soggettiva qualificabile come diritto soggettivo ovvero interesse legittimo;
- presuppone la titolarità di siffatta qualificata posizione sostanziale.
La personalità dell’interesse azionato costituisce, dunque, la regola generale, in ossequio al principio generale che vieta la sostituzione processuale “ fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ” (art. 81 c.p.c.).
In questa ottica – in disparte le ben diverse questioni concernenti gli interessi diffusi ovvero le tassative forme di legittimazione popolare – personale può essere anche l’interesse, ontologicamente riferibile a una determinata collettività di soggetti, riferibile all’associazione che quella collettività in certo modo “rappresenta” e “tutela”.
Donde, il riconoscimento della legitimatio ad causam in capo a soggetti collettivi che rappresentano interessi di “ categorie ” ben individuate (professionisti, imprenditori, anche per settori merceologici di attività).
Al riguardo, costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui nel processo amministrativo per la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi è necessario che:
a) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie della associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati;
b) l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio; resta, infine, preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi, occorrendo un interesse concreto e attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso (Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9).
L’interesse azionato dall’associazione deve, dunque, essere:
- omogeneo, in quanto riferibile indistintamente al “gruppo” di soggetti di cui l’associazione è ente rappresentativo;
- comune ai singoli componenti del gruppo, senza che possa in tal guisa configurarsi qualsivoglia forma, anche solo potenziale, di conflitto tra essi componenti;
- e “diverso” rispetto a quello di cui è portatore il singolo appartenente alla “ categoria ” rappresentata.
Siffatta posizione sostanziale collettiva – differenziata rispetto a quella spettante ai singoli, sia uti cives che in quanto appartenenti a un determinato gruppo o categoria – deve altresì essere “ qualificata ”, id est in certa misura “coinvolta” dalle norme di attribuzione del potere oggetto di censura.
Pertanto, la potestà, regolamentare ovvero amministrativa, esercitata in attuazione di quelle norme, deve:
- afferire alle finalità istituzionali dell’ente collettivo;
- incidere sul suddetto interesse omogeneo di “categoria”, comune indistintamente alla platea dei membri di essa categoria, sì da escludersi già in nuce e in abstracto qualsivoglia conflitto di interesse “ endogeno ”.
In ossequio, infatti, ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 9 del 2 novembre 2015) la legittimazione ad agire delle associazioni rappresentative di interessi collettivi deve essere valutato in ordine:
- alla attinenza della questione dibattuta al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione; ciò che avviene allorquando la produzione degli effetti del provvedimento controverso “interessa” lo scopo istituzionale dell’ente collettivo, « e non la mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati » (cfr., altresì, Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6050);
- alla comunanza dell’interesse azionato (di cui si invoca tutela) a tutti gli associati, così da escludere che « vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi » e, in definitiva, la configurabilità di « conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015, n. 2150) » (Cons. Stato, Ad, Plen., n. 9 del 2015).
La legittimazione ad causam delle associazioni è, dunque, fondata sulla titolarità di un interesse collettivo geneticamente derivante da un processo di impersonificazione di interessi c.d. diffusi, ossia interessi omogeneamente distribuiti nella collettività o nella categoria di riferimento, sebbene giuridicamente latenti, in quanto non dotati, a livello individuale, di rilievo giuridico immediato in ragione dell’insussistenza del requisito della differenziazione che tradizionalmente qualifica la situazione giuridica dell’interesse legittimo (Cons. Stato, V, 9.3.1973, n. 253; Cass., S.U., 8.5.1978, n. 2207; Cons. Stato, A.P., 19.11.1979, n. 24).
Sulla questione si è nuovamente pronunciata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 6/2020, affermando che:
- la legittimazione delle associazioni e degli enti a tutela degli interessi collettivi ad agire nel giudizio amministrativo è stata riconosciuta dalla giurisprudenza negli anni passati per assicurare la protezione degli interessi “ diffusi ”, ossia “ adesposti ”, nascenti dall’esigenza di assicurare adeguata protezione a bisogni non riferibili al singolo (ad esempio in tema di ambiente) e rispetto ai quali quest’ultimo non possa dunque vantare un interesse differenziato azionabile in giudizio (§ 2.1 della parte “in diritto”);
- la « collettivizzazione dell’interesse diffuso » consentirebbe all’ente esponenziale di essere considerato titolare di un interesse legittimo di natura collettiva al medesimo imputabile, con una c.d. “entificazione” dell’interesse adesposta, altrimenti riferibile « ad una collettività, a una categoria più o meno ampia di soggetti o in generale a una formazione sociale, senza alcuna differenziazione tra i singoli che quella collettività o categoria compongono, e ciò in ragione del carattere sociale e non esclusivo del godimento o dell’utilità che dal bene materiale o immateriale, a quell’interesse correlato, i singoli possono trarre » (§ 4);
- l’interesse diffuso è un interesse sostanziale che « eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di “tutti” in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri », mentre l’interesse individuale del singolo « inteso quale componente individuale del più ampio interesse diffuso ”, non è tutelabile in giudizio perché non “ suscettibile di appropriazione individuale » (§ 6.1);
- l’interesse collettivo di cui l’ente esponenziale è titolare costituiste la « sintesi e non sommatoria dell’interesse di tutti gli appartenenti alla collettività o alla categoria », ed è soltanto dal medesimo azionabile in giudizio, per cui in ciò non può configurarsi alcuna deroga al divieto di sostituzione processuale previsto dall’art. 81 Cod. proc. civ. (§ 6.2);
- è possibile che in relazione alla singola vicenda contenziosa si prospetti la contemporanea presenza di interessi collettivi e di concorrenti interessi individuali coinvolti dall’esercizio del pubblico potere con la possibile prospettiva che la tutela dei primi non necessariamente si rifletta in un materiale ed effettivo vantaggio per tutti i singoli componenti della comunità o della categoria di riferimento;
- in questi casi, ossia qualora si rilevi la compresenza di interessi collettivi in capo all’ente associativo e di interessi individuali concorrenti, autonomamente azionabili, è necessario accertare in giudizio che l’ente esponenziale « non stia affiancandosi alle posizioni individuali di più soggetti nella difesa di un interesse che resta individuale pur se plurisoggettivo - il che potrebbe al più sorreggere una legittimazione al mero intervento - e che stia facendo valere un interesse proprio, di natura collettiva che può ben coesistere con più posizioni individuali » (§ 10.2);
- la verifica dell’esistenza nella controversia di un interesse collettivo postula l’identificazione di un interesse diffuso per sua natura adespota, in quanto riferito a beni suscettibili di fruizione collettiva e non esclusiva (come tale ontologicamente diverso ai beni individuali), e non di una “ posizione parallela ” di un interesse legittimo, comunque, ascrivibile anche in capo ai singoli componenti della collettività (sul punto, Consiglio di Stato, Sez V, 12 marzo 2019, n. 1640);
- il requisito dell’omogeneità è, dunque, proprio del solo “ interesse diffuso nella comunità o categoria rappresentata ” e non anche degli interessi legittimi individuali (ancora § 10.2);
- non è, quindi, necessario che la tutela dell’interesse collettivo “ ridondi anche in un materiale ed effettivo vantaggio per tutti i singoli componenti della comunità o della categoria ” poiché l’esistenza di un effettivo interesse collettivo riferibile in modo omogeneo a una categoria unitaria può essere escluso solo se presso quest’ultima “ è diffuso un interesse opposto ” (§ 10.3).
VII.5. Il Collegio osserva che, secondo quanto desumibile dai richiamati principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria, la legittimazione degli enti collettivi dipende dalla sussistenza di un interesse collettivo distinto in termini sostanziali da quello individuale, sebbene nella singola vicenda l’esercizio del potere pubblico possa ledere entrambi.
VII.5.1. La distinzione tra l’una e l’altra tipologia dipende dall’attitudine del bene della vita al quale l’interesse è connesso di essere suscettibile di appropriazione a opera del singolo o meno. L’interesse diffuso postula, infatti, l’impossibilità per il singolo di vantare una posizione differenziata rispetto al quisque de populo ; donde, la sua classificazione quale adespota.
VII.5.2. Per quei beni o utilità suscettibili di appropriazione individuale in quanto idonei a essere ascrivibili al patrimonio di un singolo o di alcuni singoli e dunque rimanere affidati alla sua, o loro, cura esclusiva, non si configurerebbe alcun interesse adespota.
VII.5.3. In alcuni casi è, tuttavia, possibile che la collettivizzazione dell’interesse diffuso e la sua imputazione a un ente esponenziale distinto dal singolo possano implicare il rischio di conflitti o, più in radice, è possibile rilevare che l’ente esponenziale « si sta affiancando alle posizioni individuali di più soggetti nella difesa di un interesse che resta individuale pur se plurisoggettivo » (§ 10.2, sopra citato). Donde, la necessità di accertare, di volta in volta, se sia configurabile un interesse autenticamente collettivo distinto da quelli individuali.
VII.5.4. Al riguardo, l’esistenza di un conflitto, attuale o potenziale, tra il singolo e l’ente collettivo può costituire un significativo indice del carattere non collettivo dell’interesse e che l’ente in realtà agisca in sostituzione di altri appartenenti alla categoria in sostegno della posizione di taluni di essi e in violazione del divieto di sostituzione processuale di cui all’art. 81 cod. proc. civ.. Il che comunque può avvenire quando a un interesse diffuso presso la categoria se ne contrapponga, simmetricamente, un altro di segno opposto ma di eguali caratteristiche in termini di imputazione sostanziale o ancora quando l’ente collettivo semplicemente pretenda di sostituirsi al singolo appartenente alla categoria medesima (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3173/2020).
VII.6. Con riguardo al caso in esame, occorre verificare, in ossequio ai richiamati principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria, se la ricorrente A.N.C.E. di TA possa ritenersi portatrice di un interesse diffuso e non riferibile al singolo, ossia di un interesse adesposta, come tale imputabile soltanto all’ente collettivo.
VII.6.1. Il T.A.R. ha ritenuto il ricorso integrato da motivi aggiunti coerente con l’interesse istituzionale (collettivo) proprio (e, quindi, non quale semplice sommatoria degli interessi dei singoli associati) dell’ente di categoria A.N.C.E., in considerazione della sua caratteristica di ente preposto alla tutela degli interessi delle imprese di costruzione allo “ scopo di promuovere lo sviluppo e il progresso del settore edile e affine e di provvedere alla tutela e all’assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni ” (art. 2 regolamento A.N.C.E. di TA).
VII.6.2. Il thema decidendum è, dunque, costituito dalla tutela della concorrenza poiché, in pratica, la ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati in ragione della loro, in tesi, idoneità a precludere l’accesso a quel determinato settore del mercato ad altre imprese potenzialmente interessate.
Donde, la necessità di verificare nel caso in esame se la concorrenza possa ritenersi un interesse diffuso in quanto connesso a un bene non suscettibile di appropriazione esclusiva e, quindi, legittimante l’azione in giudizio da parte di un’associazione di categoria.
VII.6.3. Sul punto occorre, anzitutto, chiarire che l’affidamento diretto di un appalto pubblico o di una concessione pubblica può essere contestata in giudizio da ciascuna impresa del settore che fosse potenzialmente interessata a concorrere per aggiudicarsi la commessa pubblica ( ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 22/02/2018, n. 1139; sez. III, 26/05/2016, n. 2228; sez. V, n. 5182/2015).
VII.6.3.1. Pertanto, il ricorso presentato dall’A.N.C.E., in quanto preordinato a lamentare un illegittimo (in tesi) affidamento diretto di lavori pubblici, poteva essere certamente proposto da qualsiasi altro operatore economico in possesso dei requisiti per ottenere l’affidamento del servizio idrico integrato o dei lavori pubblici in questione.
VII.7. Donde, il dubbio in ordine alla legittimazione dell’A.N.C.E. che, infatti, sarebbe eventualmente concorrente e non esclusivamente competente ad agire in giudizio per la tutela della concorrenza nella circostanza.
VII.7.1. Il riconoscimento, infatti, della legittimazione a impugnare gli atti in questione alle imprese operanti nel settore del mercato di riferimento costituisce un primo e significativo indice dell’impossibilità di considerare la tutela della concorrenza con riguardo al caso specifico un interesse diffuso e, quindi, legittimante, in tesi, l’imputazione del medesimo a un’associazione di categoria in quanto interesse adespota, ossia non azionabile in giudizio a opera di alcuna impresa.
VII.7.2. In tal senso, si è già espresso il Consiglio di Stato in un caso analogo, affermando che « Prova che si tratti di interessi legittimi plurimi e non di interessi diffusi adespoti, risiede nell’agevole constatazione che ciascuna delle imprese specializzate associate è certamente ammessa ad impugnare gli eventuali esiti deludenti della procedura di gara cui abbia partecipato, e a contestare l’aggiudicazione unitamente al bando, nella parte in cui quest’ultimo non ha dato il giusto e preteso rilievo al requisito specializzante, sì da ottenere, in via individuale ed esclusiva il godimento del bene della vita sperato.
L’avere semplicemente associato interessi (giuridicamente rilevanti) non comporta l’assunzione di una legittimazione sostitutiva. Come correttamente osservato dall’amministrazione, la circostanza che una controversia relativa agli interessi propri ed individuali dei singoli operatori economici, autonomamente tutelabili, possa, traslata su un piano associativo, riguardare la generalità degli appartenenti all’associazione alla quale i singoli operatori citati aderiscono, non ne fa, per ciò solo, una questione concernente un interesse collettivo, ove si tenga conto che sussiste una diversità “ontologica” dell’interesse collettivo rispetto all’interesse legittimo individuale o ai plurimi e seriali interessi legittimi individuali (A.P. n. 6/2020, cit.) » (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1467/2020).
VII.7.3. Occorre, dunque, verificare se l’A.N.C.E. sia legittimata a impugnare o soltanto a intervenire ad adiuvandum o ad opponendum .
VII.7.4. In favore della seconda delle due ipotesi prospettate depone un ulteriore indice particolarmente significativo, ossia quello della potenziale conflittualità di interessi tra operatori del medesimo settore.
VII.7.5. Con riguardo al caso in esame, la Hydro TA S.p.A. è stata costituita dalla AC S.p.A., Acque Carcaci del Fasano S.p.A., Acque di Casalotto S.p.A., Ama S.p.A., Consorzio Stabile Generali Infrastrutture, Sidi S.r.l. e Sielte S.p.A. con atto pubblico in notar Carlo Saggio del 21 aprile 2006, numero di repertorio 25683 e di raccolta 6987 e non è dato comprendere se e quali di siffatte società siano associate all’A.N.C.E. di TA che, a fronte dell’eccezione di inammissibilità del ricorso integrato da motivi aggiunti per difetto di legittimazione attiva, aveva l’onere di depositare tutti i documenti all’uopo utili, quali lo statuto, il regolamento e anche l’elenco delle imprese associate, onde consentire la verifica in ordine ai requisiti legittimanti la proposta azione giudiziaria con riguardo alla omogeneità degli interessi degli associati. Sennonché tra i documenti prodotti dalla ricorrente non figura il predetto elenco.
VII.7.6. Il che induce il Collegio a ritenere non soddisfatto un precipuo onere probatorio gravante sulla ricorrente, non essendo desumibile dagli atti offerti in comunicazione dalle parti se tra gli iscritti all’A.N.C.E. di TA vi siano imprese abilitate a eseguire i lavori oggetto di causa e tutte o talune delle società costituenti la Hydro TA S.p.A.. Infatti, l’art. 2 del regolamento dell’A.N.C.E. di TA chiarisce che l’ente “ assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ” (lett. a ) e “ sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l’accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di impresa e di altri idonei organismi ” (lett. e ). Il tenore testuale della richiamata clausola è alquanto indicativo della funzione istituzionale dell’A.N.C.E. di TA di rappresentare non tutte le imprese operanti nel settore delle costruzioni edili ma soltanto quelle associate, ossia iscritte all’associazione. Donde, la necessità di dimostrare in giudizio che tra le proprie associate vi fossero imprese o società abilitate a eseguire i controversi lavori pubblici.
VII.7.7. In secondo luogo, occorre precisare che l’azione promossa dall’A.N.C.E. di TA è preordinata all’annullamento di atti concernenti non soltanto l’affidamento di lavori edili, ma anche e soprattutto della gestione di un servizio rispetto al quale non è specificato alcun elemento legittimante l’iniziativa dell’ente ricorrente.
VII.7.8. Con la convenzione del 24 dicembre 2005 è stato, infatti, affidato il servizio idrico integrato che, nella sua complessità, comprende sia l’esecuzione dei lavori sia l’erogazione del servizio in tutti gli altri aspetti che, quindi, costituiscono parte integrante di un’obbligazione mista non scindibile in ragione di quanto originariamente previsto negli atti con i quali è stata scelta la modalità di affidamento. L’A.N.C.E., invece, rappresenta soltanto le imprese dedite al settore edile e non anche alla gestione del servizio idrico; donde la necessità di precisare nel ricorso quali lavori le proprie associate sarebbero state abilitate ad eseguire e la possibilità di affidamento separato a terzi di siffatti lavori in ragione della loro chiara scindibilità ed autonomia rispetto alla gestione del servizio idrico.
VII.7.9. In assenza, infatti, di un siffatto onere di allegazione, non soddisfatto nella circostanza, non è possibile riconoscere la legittimazione a contestare atti concernenti l’affidamento di un servizio idrico integrato a un’associazione che rappresenta operatori economici operanti soltanto in un settore del contratto pubblico in questione.
VII.8. Considerato, dunque, che: a) non si rileva l’esistenza di un interesse diffuso alla tutela della concorrenza nella circostanza, sussistendo, invece, un interesse legittimo individuale delle imprese interessate all’affidamento dei lavori oggetto del contratto in questione; b) l’associazione opera a tutela delle imprese associate e non è dato comprendere se tra le medesime ve ne siano talune abilitate a eseguire i lavori oggetto di causa (e quali tra gli stessi) e talune o tutte le società partecipanti alla costituzione della Hydro TA S.p.A.; c) anche a volere ritenere sussistente un interesse diffuso (il che non è) alla tutela della concorrenza sussisterebbe una chiara conflittualità con le imprese costituenti la Hydro TA S.p.A.; deve ritenersi l’A.N.C.E. S.p.A. legittimata a esperire un intervento adesivo ma non la proposizione di un autonomo ricorso.
VII.10. Trattandosi, quindi, di un’iniziativa preordinata alla tutela di un interesse non ascrivibile a un’intera categoria ma soltanto a talune imprese (peraltro, non è dato sapere se associate o meno) e che soltanto le stesse sono legittimate a far valere in giudizio, il ricorso integrato da motivi aggiunti non è ammissibile per carenza di legittimazione, avendo l’A.N.C.E. di TA agito in nome proprio per la cura di un interesse altrui, in violazione dell’art. 81 c.p.c..
VIII. – L’irricevibilità e il difetto di interesse a ricorrere.
VIII.1. Con i proposti appelli si ribadiscono le eccezioni di irricevibilità sollevate in relazione a taluni degli atti impugnati dall’A.N.C.E. con riferimento all’originaria Convenzione del 2005 e poi al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 521/Gab del 3.04.2024 di nomina del Commissario ad acta presso l’Assemblea Territoriale Idrica di TA.
VIII.2. Il T.A.R. aveva ritenuto l’eccezione infondata poiché in relazione all’originaria Convenzione del 2005 e agli atti a essa annessi l’impugnazione sarebbe stata meramente formale, in quanto proposta soltanto per l’occorrenza e « senza alcuna postulazione specifica dell’impatto della loro (neppur compiutamente) ipotizzata illegittimità sulla validità della Deliberazione del Commissario ad acta dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di TA n. 1 del 08.04.2024, come sono state le stesse parti intimate a riconoscere, più d’una volta, rilevando come “l’impugnazione di tali atti è inammissibile anche perché solo formale”. La eccezione non coglie dunque nel segno; sicché il Collegio limiterà il proprio esame con riguardo al ricorso principale, oltre che alla Deliberazione del Commissario ad acta dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di TA n. 1 del 08.04.2024, - e proprio perché occorre, in quanto atti da scrutinare necessariamente in ragione all’eccezione di cui al successivo punti I.4) della presente sentenza - soltanto al D.R. Reg. n. 521/Gab del 3.04.2024 con cui il Presidente della Regione Sicilia ha nominato il Commissario ad acta presso l’Assemblea Territoriale Idrica di TA, come citata nell’anzidetta gravata Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 08.04.2024 e al verbale di insediamento del Commissario ad acta del 4.04.2024 presso l’Assemblea Territoriale Idrica di TA ».
VIII.3. Il Collegio, anzitutto, rileva che, secondo quanto chiarito dall’A.N.C.E. di TA, “ con il ricorso introduttivo integrato da motivi aggiunti non si affatto è inteso (ri)mettere in discussione gli annosi rapporti pregressi tra l’ATI e la SI (o con il socio “privato HC) e la legittimità dell’originario affidamento, quanto e piuttosto contestare la legittimità della approvazione della convezione di “aggiornamento” e della convenzione medesima, nella misura in cui parte dei presupposti e contenuti della convenzione aggiornata sono sensibilmente diversi rispetto a quelli della convenzione originaria del 2005.
Dunque, non si contesta (né si potrebbe) l’affidamento a SI, ma la natura, per un verso, indeterminata (quanto agli interventi da affidare a SI) e, per altro verso, oltremodo novativa (quanto agli importi delle opere da affidare in via diretta al socio privato) delle previsioni della convezione aggiornata ”.
VIII.3.1. Non può, pertanto, ritenersi rimessa in discussione la Convenzione del 2005, né contestato l’originario affidamento del Servizio Idrico Integrato, essendo l’oggetto del contenzioso limitato soltanto alla Deliberazione del Commissario ad acta dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di TA n. 1 del 08.04.2024, pubblicata sull’Albo pretorio regionale dal 10.4.2024 al 26.4.2024, recante “ Approvazione relazioni ex art. 172, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e approvazione convenzione di gestione del SII aggiornata in ottemperanza alla sentenza n. 1257 del 13.12.2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ” e anche, con le precisazioni che seguiranno, al predetto Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 521/Gab del 3.4.2024 di nomina del Commissario ad acta presso l’Assemblea Territoriale Idrica di TA.
VIII.4. L’ulteriore profilo di irricevibilità dedotto con i motivi di appello in esame attiene alla tempestiva impugnazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana di nomina del Commissario ad acta pubblicato il 3 aprile 2024. Secondo le appellanti, infatti, il rito abbreviato di cui agli artt. 119 co. 1 lett. a ) e 120 c.p.a. onerava l’A.N.C.E. alla notifica del ricorso entro il 3 maggio 2024 o al più entro l’8 maggio 2024, dovendo ritenersi di certo tardiva la notificazione eseguita il 27 maggio 2024.
VIII.5. L’A.N.C.E. sostiene, invece, che il rito applicabile sarebbe quello previsto dall’art. 119 co. 1 lett. a ) c.p.a., ma non anche quello di cui all’art. 120 c.p.a. poiché l’impugnata deliberazione di aggiornamento della convenzione non costituirebbe atto inerente all’affidamento di alcun lavoro, servizio o fornitura e, quindi, la dimidiazione dei termini prevista dall’art. 119 co. 2 c.p.a. a eccezione di quello per la notifica consentirebbe la notificazione del ricorso entro il termine ordinario di 60 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto.
VIII.5.1. Inoltre, l’atto effettivamente lesivo e che, quindi, determinerebbe l’interesse a ricorrere non sarebbe il predetto decreto, ma l’approvazione dell’aggiornamento della Convenzione del 2005 avvenuta con la deliberazione del Commissario ad acta presso l’ATI TA n. 1 dell’8.4.2024, pubblicata sull’albo pretorio dal 10.4.2024 al 26.4.2024, rispetto alla quale il ricorso sarebbe certamente tempestivo.
VIII.6. Il Collegio osserva che l’art. 119 c.p.a. elenca al primo comma le controversie soggette al rito abbreviato poi disciplinato ai commi successivi statuenti, tra l’altro, il generale dimezzamento di tutti i termini processuali, salvo, in primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
VIII.6.1. Alla lettera a ) del comma 1 sono ricomprese le controversie relative a “ i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture ”, con la precisazione che in questi casi le disposizioni sul rito abbreviato trovano applicazione “ salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti ”.
VIII.6.2. L’art. 120 c.p.a., rubricato “ Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) ” (ossia proprio quelli concernenti “ gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici … i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture ”), prevede alcune regole specifiche, tra le quali quella del termine di 30 giorni per la notificazione del ricorso di primo grado, con applicazione contestuale del rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a..
VIII.6.3. Per cui alle controversie inerenti “ i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture ” di cui all’art. 119 comma 1 lettera a ) c.p.a. si applicano gli specifici termini dell’art. 120 c.p.a. e soltanto per quanto da quest’ultima norma non disciplinato, quelli previsti dall’art. 119 co. 2 c.p.a..
VIII.6.4. Donde, l’impossibilità di considerare il rito di cui all’art. 119 comma 1 lettera a ) c.p.a. diverso da quello previsto dall’art. 120 c.p.a., essendo le due disposizioni concorrenti alla disciplina del medesimo contenzioso in ragione di una relazione contraddistinta dalla prevalenza per specialità della seconda sulla prima.
VIII.6.5. Pertanto, tutti gli atti impugnati dovevano esserlo entro 30 giorni e non 60 giorni.
VIII.7. Il che rileva ai fini della decisione della controversia.
VIII.7.1. Come noto, l’art. 32 co. 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 prevede che “ A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 […] ”.
VIII.7.2. Secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, la richiamata disposizione normativa sostituisce gli oneri di pubblicità legale gravanti sull’Amministrazione regionale con la pubblicazione degli atti sul sito informatico della Regione (sull’idoneità della pubblicazione sul sito informatico della amministrazione procedente a fungere da strumento di conoscenza legale dell’atto pubblicato, si veda Cons. Stato, Sez. V, 20/3/2012, n. 1580; Sez. III, 8/10/2018, n. 5766; Sez. IV, 29/8/2017, n. 4093), ed è da tale momento che decorre il termine di 30 giorni ex art. 120 co. 5 c.p.a. (Consiglio di Stato sez. V, 11/12/2018, n. 7007; in tal senso anche Consiglio di Stato sez. III, 8/10/2018, n. 5766).
VIII.7.3. Il Legislatore siciliano dopo aver statuito – tramite il rinvio operato dall’art. 12, comma 2, della L. R. n. 5/2011, all’art. 32 della l. n. 69/2009 – l’adeguamento per le pubbliche amministrazioni insulari ( Regione, enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, enti locali territoriali o istituzionali, nonché enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, previsti dall’art. 1 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 ) agli obblighi di pubblicazione nei propri siti informatici di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ha sancito, in modo espresso, al successivo comma 3, che gli atti emanati dalla pubblica amministrazione (regionale) acquistano valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti (così ribadendo, in senso rafforzativo, quanto previsto dallo stesso art. 32 richiamato) e ne ha previsto, a tal fine, ogni opportuna forma di pubblicità.
VIII.7.4. L’articolo 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014, prevede, inoltre, che “ decreti presidenziali e i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana ”.
VIII.7.5. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è già espresso al riguardo, affermando che ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, tutti gli atti della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali o istituzionali, nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza sono pubblici e assumono valore legale con l’inserimento nei siti telematici degli enti e dalla data di detto inserimento decorre il termine per la loro impugnativa con il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (Adunanza delle Sezioni Riunite del 22 febbraio 2022, parere n. 115/2022).
VIII.7.6. I richiamati principi di diritto sono applicabili anche al caso in esame, e quindi il termine di 30 giorni previsto per il rito abbreviato in questione decorreva dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana di nomina del Commissario ad acta , ossia dal 3 aprile 2024.
VIII.7.7. Donde, la tardività dell’impugnazione proposta dall’A.N.C.E. con il ricorso notificato il 27 maggio 2024.
VIII.8. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo alla Deliberazione del Commissario ad acta dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di TA n. 1 del 08.04.2024, in quanto atto riconducibile a un ente costituito e controllato da enti locali.
VIII.8.1. Come noto, l’Assemblea Territoriale idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale è stata istituita dalla L.R. 11 agosto 2015 n. 19 che all’art. 3 ne disciplina la composizione con la partecipazione dei sindaci dei comuni ricompresi nell’A.T.O..
VIII.8.2. L’A.T.I., dunque, rientra nell’ambito degli enti di cui all’art. 1 L.R. n. 10/1991 (“ L’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell’Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi ”), poi abrogato dall’art. 35 L.R. 21 maggio 2019 n. 7 e sostituito dall’art. 1 della medesima legge regionale, secondo cui “ L’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza, di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell’Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi ”.
VIII.8.3. Considerato, dunque, che l’art. 12 co. 2 della L. R. n. 5/2011 dispone la soggezione dei soggetti di cui all’art. 1 L.R. 30 aprile 1991 n. 10 all’art. 32 della l. n. 69/2009 e che al co. 3 statuisce la regola secondo cui la pubblicazione sui siti telematici degli enti determina il valore legale di tutti gli atti della pubblicazione amministrazione, deve ritenersi che il termine per impugnare anche la predetta delibera decorreva dal giorno in cui è stato espletato siffatto adempimento, ossia dal 10 aprile 2024.
VIII.8.4. E invero, la conoscenza legale contemplata dall’art. 41 co. 2 c.p.a. per gli atti non suscettibili di notificazione individuale a partire dalla scadenza del termine di pubblicazione in tanto può operare in quanto siffatta vacatio sia “ prevista dalla legge o in base alla legge ”. Ma la richiamata legge regionale statuisce una regola differente determinando la conoscenza non dalla scadenza ma dalla pubblicazione.
VIII.8.5. Donde, l’irricevibilità dell’impugnazione anche in ordine alla deliberazione in questione.
VIII.9. Il Collegio rileva, comunque, che, quand’anche si ritenesse (ma non se rinviene ragione nel caso in esame) applicabile la predetta vacatio (nella fattispecie pubblicata sul c.d. Albo pretorio regionale dal 10.4.2024 al 26.4.2024), l’impugnazione della delibera in questione sarebbe tempestiva, ma inammissibile per carenza di interesse.
VIII.9.1. Con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 521/Gab del 3.04.2024 divenuto definitivo per tardiva impugnazione da parte dell’A.N.C.E. di TA è stata, infatti, nominata l’avv. Francesca Spedale, dipendente dell’Amministrazione regionale, quale Commissario ad acta presso l’Assemblea Territoriale Idrica di TA con il “ compito di provvedere in via sostitutiva:
• all’approvazione delle relazioni conclusive della verifica condotta dall’ATI ex art.172 T.U. Ambiente, necessaria alla definizione del perimetro delle gestioni da trasferire al RE UN d’Ambito, quale atto ritenuto propedeutico all’approvazione della convenzione aggiornata;
• all’approvazione, in ottemperanza delle sentenze del CGARS sopra citate, dell’aggiornamento della Convenzione stipulata in data 24.12.2005 (da Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 - TA Acque, oggi in liquidazione e Servizi Idrici Etnei S.p.a.), nel testo già sottoscritto dalla SI S.p.A. in segno di preventiva accettazione in data 16.10.2023 ed oggetto delle tre consecutive sedute dell’A.T.I. svoltesi i giorni 07, 20 e 28 dicembre 2023, dando mandato al Presidente dell’ATI di sottoscriverla ”.
VIII.9.2. Il tenore testuale del richiamato decreto è chiaramente indicativo di un mandato imperativo rispetto al quale il Commissario ad acta non aveva discrezionalità operativa né facoltà di scelta, dovendo soltanto eseguire quanto disposto dal Presidente della Regione Siciliana.
VIII.9.3. Pertanto, è siffatto decreto a costituire l’atto (a monte ipoteticamente) lesivo degli interessi di cui l’A.N.C.E. di TA si è dichiarata portatrice e non, invece, l’approvazione (a valle) dell’aggiornamento della Convenzione del 24 dicembre 2005 in quanto atto meramente esecutivo.
VIII.9.4. Più precisamente, l’impugnata deliberazione n. 1 del 8 aprile 2024 con la quale è stata aggiornata la Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato costituisce una decisione sostanzialmente dell’Amministrazione Regionale che ha ritenuto di servirsi di un Commissario ad acta per gli aspetti tecnici e burocratici necessari al raggiungimento di siffatto obiettivo. Al nominato Commissario ad acta , infatti, non è stata rimessa la discrezionalità di scegliere sull’approvazione o meno dell’aggiornamento della predetta Convenzione.
VIII.9.5. Pertanto, l’interesse a ricorrere si coglie in relazione al menzionato provvedimento regionale che ha determinato a monte la decisione poi formalizzata a valle dal Commissario ad acta .
VIII.9.6. Il che incide sull’ammissibilità della proposta impugnazione, poiché la definitività del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 521/Gab del 3.04.2024 di nomina del Commissario ad acta , per tardiva impugnazione, rende non utile per l’A.N.C.E. l’annullamento degli atti compiuti dal predetto Commissario ad acta , dovendo quest’ultimo, in forza del richiamato provvedimento di nomina, ripetere le medesime operazioni che hanno condotto all’approvazione dell’aggiornamento della Convenzione in questione.
VIII.9.7. Donde, l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti a valle posti in essere dal Commissario ad acta in ragione dell’irricevibilità dell’atto a monte di nomina del medesimo.
VIII.9.8. E invero, l’interesse a ricorrere – la cui ratio , comune a quella della legittimazione ad agire, è funzionale a evitare la proposizione di giudizi non utili per colui il quale agisce, in ossequio a un interesse di ordine pubblico processuale “ meta individuale ” volto a garantire efficienza ed efficacia al processo in conformità degli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 47 Carta UE – si identifica nella concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza a una lesione diretta e attuale dell’interesse protetto, a norma dell’art. 100 c.p.c. (Cons. Stato, sez VI, n. 1156 del 2016).
VIII.9.8.1. L’interesse ad agire, o legitimatio ad processum , costituisce un quid pluris rispetto alla legittimazione ad agire ( legitimatio ad causam ), in quanto postula:
- la lesione, concreta e attuale, di quell’interesse sostanziale, differenziato e qualificato, che in abstracto conferisce legittimazione ad agire;
- la effettiva utilitas ritraibile dalla invocata pronunzia; la tutela giurisdizionale deve costituire, infatti, il mezzo per il superamento della lamentata lesione alla propria sfera giuridica e il soddisfacimento dell’interesse sostanziale per la cui tutela si agisce in giudizio, stante il generale divieto di azioni emulative ovvero di abuso del processo; donde, l’indissolubile legame tra l’interesse del domandante (art. 100 c.p.c.) e la concreta utilitas scaturente dalla pronuncia giurisdizionale che al soddisfacimento di quell’interesse è teleologicamente preordinata. La decisione di accoglimento deve, infatti, assicurare un vantaggio, di talché « l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunziata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto » (Cass., sez. III, 12241/98).
VI.9.8.2. Indefettibili requisiti dell’interesse a ricorrere sono, dunque:
- la personalità, in quanto la utilitas ritraibile deve essere direttamente riconducibile alla sfera giuridica del ricorrente (e non di terzi);
- la attualità del vulnus , cioè la sussistenza di una lesione concreta non meramente ipotetica o futuribile, dipendente, dunque, dalla piena efficacia e dall’idoneità lesiva dell’atto impugnato;
- la concretezza della lesione sofferta, intesa come sua effettività e apprezzabilità.
VIII.9.8.3. Sulla consistenza dell’interesse al ricorso è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, affermando che: “ Il codice del processo amministrativo fa più volte riferimento, direttamente o indirettamente, all’interesse a ricorrere: all’art. 35, primo comma, lett. b) e c), all’art. 34, comma 3, all’art. 13, comma 4-bis e, in modo più sfumato, all’art. 7, primo comma, sembrando confermare, con l’accentuazione della dimensione sostanziale dell’interesse legittimo e l’arricchimento delle tecniche di tutela, la necessità di una verifica delle condizioni dell’azione (più) rigorosa. Verifica tuttavia da condurre pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, e al lume delle eventuali eccezioni di controparte o dei rilievi ex officio, prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito. Nel senso che, come è stato osservato, va verificato che “la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione” ma non anche che “abbia subito” una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite ” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 9 dicembre 2021, n. 22).
VIII.9.9. Con riguardo al caso in esame, quandunque si ritenesse tempestivamente impugnata la Deliberazione del Commissario ad acta dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di TA n. 1 del 08.4.2024, non sussisterebbe un concreto e attuale interesse a ottenerne l’annullamento in ragione della tardiva impugnazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 521/Gab del 3.4.2024.
VIII.9.10. In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 1257/2022 con riguardo proprio alla fattispecie in esame, avendo, infatti, chiarito che la Convenzione del 24 dicembre 2005 non può ritenersi travolta dall’annullamento disposto con la pronuncia n. 589/2006 poiché non erano state impugnate due deliberazioni del Consorzio ATO e cioè: « la deliberazione n. 7 del 23 dicembre 2005 con cui il Consorzio ATO ha preso atto delle “risultanze di aggiudicazione della gara per la selezione del socio privato della S.I.E. S.p.A. alla quale affidare il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di TA e l’esecuzione dei lavori connessi” e di recepimento ed approvazione delle “risultanze degli atti istruttori di gara che aggiudicano la stessa al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa AC”, nonché “proporre all’Assemblea dell’ATO l’affidamento del Servizio Idrico Integrato e l’esecuzione dei lavori connessi alla S.I.E. Spa una volta integrata la sua compagine con il socio privato sopra indicati, per il periodo di anni trenta e alle condizione di cui alla Convenzione di Gestione e a tutti gli altri atti approvati” e la delibera del 23 dicembre 2005 dell’assemblea dell’ATO, con la quale il Presidente è stato delegato ad affidare il servizio sottoscrivendone la convenzione ».
VIII.10. L’A.N.C.E. sostiene di avere acquisito contezza della lesività dei predetti atti soltanto con la pubblicazione della deliberazione di aggiornamento della Convenzione del 2005 disposta dal Commissario ad acta pubblicata sull’Albo pretorio regionale dal 10.04.2024 al 26.04.2024 e, quindi, anche il Decreto regionale di nomina del Commissario ad acta dovrebbe seguire le medesime tempistiche in ordine all’individuazione dies a quo per l’impugnazione.
VIII.10.1. Tuttavia, quand’anche si condividesse la predetta linea difensiva non potrebbe estendersi al Decreto regionale la vacatio ex art. 41 co. 2 c.p.a. invocata dall’A.N.C.E. poiché, da un lato, non vi è indicazione in atti né prova che ve ne sia stata alcuna (a differenza della deliberazione del Commissario ad acta di cui vi è un indizio sulla durata della pubblicazione) e, dall’altro, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 2, della L. R. n. 5/2011 e 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014, il dies a quo del termine di 30 giorni previsto per la proposizione del ricorso coinciderebbe, comunque, con il primo giorno di pubblicazione sul sito istituzionale, con conseguente possibile coincidenza al più con quello di pubblicazione della Deliberazione del Commissario ad acta dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di TA n. 1 del 08.4.2024, ossia con il 10 aprile 2024.
VIII.10.2. Donde, la scadenza del termine di impugnazione il 10 maggio 2024 e l’irricevibilità del ricorso notificato il 27 maggio 2024.
IX. – L’aggiornamento della Convenzione del 24 dicembre 2005.
IX.1. I rilievi esaminati sono sufficienti a definire il contenzioso tra le parti, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni di rito e di tutti i motivi di merito dedotti.
IX.2. Tuttavia, il Collegio ritiene di dover precisare alcuni profili dedotti in giudizio con riguardo al rispetto della concorrenza.
IX.3. La nuova Convenzione muove dal presupposto che:
- “ la delibera di approvazione del Piano d’ambito aggiornato nel 2020 è stata annullata dal CGARS e che occorre pertanto provvedere ad un nuovo aggiornamento del Piano d’ambito, da adeguare alla situazione fattuale, e che dovrà garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione ” (cfr. pag. 3);
- “ nelle more dell’aggiornamento del piano d’ambito da effettuare in occasione della prossima manovra tariffaria 2024/27, l’affidamento del 2005, oggi dichiarato ancora valido dal CGARS, resta basato sul Piano d’Ambito posto allora a base di gara, come aggiornato in sede di offerta; con la precisazione che ai fini della redazione del nuovo Piano d’ambito, l’ATI conferma tutti i contenuti sostanziali, gli obiettivi, le previsioni infrastrutturali e di qualità del servizio ed, in particolare, il montante dei lavori del Piano d’Ambito del 2020, la cui approvazione è stata annullata a causa della scelta di modalità di gestione, salvi i miglioramenti richiesti dall’ARERA o proposti dal RE UN, come saranno recepiti nel nuovo aggiornamento ”;
- “ ai fini dell’aggiornamento del Piano d’ambito nel corso del 2023 sarà effettuato uno studio di ottimizzazione delle fonti e l’individuazione delle infrastrutture di interconnessione e di quelle strategiche ai fini della ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica e per aumentare la resilienza del
sistema ” (cfr. pag. 4).
All’art. 2 bis co. 3 della Convenzione si precisa, quindi, che “ Al RE è inoltre affidata l’esecuzione diretta, attraverso il socio a ciò abilitato, dei lavori (progettazione e costruzione) connessi alla gestione del servizio idrico integrato della provincia di TA, il cui montante, si ottiene riproporzionando con la medesima percentuale, i lavori già affidati a seguito dell’offerta di gara, al nuovo montante dei lavori indicato nel Piano d’Ambito 2020, da aggiornare nel tempo al prezzario vigente per come previso dal punto 7 del paragrafo 12.2 del Disciplinare di gara ” e, all’art. 7 c. 2, che “ Le parti, nelle more dell’aggiornamento del Piano d’Ambito, secondo le indicazioni del CGA e nel rispetto della convenzione originaria, al fine di riproporzionare il montante dei lavori la cui esecuzione è affidata direttamente al gestore, nonché il montante del previsto cofinanziamento privato, in conformità a quanto indicato all’art. 2 bis, danno atto che:
- in sede di offerta gli interventi previsti ed aggiornati sulla scorta del piano d’ambito posto a base di gara ed approvato nel 2002 erano riportati nella tabella 1.1 contenuta nella relazione 2b Sez.1 dell’offerta, per un ammontare complessivo di 1.300 M€ di cui 810 M€, pari al 62,3% da eseguire direttamente. Nella stessa tabella d’offerta, l’importo del finanziamento privato era indicato in 510,8 M€, pari al 39,3%, da rendere disponibile per 194,1 M€ nei primi 3 anni, per 142,3 M€, nei successivi 6 anni e per 174,4 M€ nei restanti 21 anni della concessione;
- e convengono dunque di riproporzionare il montante dei lavori la cui esecuzione è affidata direttamente al gestore in base alle medesime percentuali d’offerta sopra indicate ed all’ultimo montante degli investimenti aggiornato come indicato nell’aggiornamento del Piano d’Ambito Rev. 01, trasmesso al DRAR con nota prot. 1230 del 19.12.2019 in € 2.234.961.354;
Conseguentemente:
- il montante dei lavori la cui esecuzione è affidata direttamente al gestore è, con riferimento al Piano d’Ambito del 2019, pari a € 1.392.552.844 (2.234.961.354 x 62,3%); montante che riferendosi ad opere deve essere nel tempo ragguagliato al prezziario vigente […] ”.
IX.4. L’A.N.C.E. di TA ritiene che la predetta Convenzione sia illegittima: a) per indeterminatezza e aleatorietà a fronte della mancanza di un Piano d’ambito aggiornato; b) per violazione dei principi di concorrenza, avendo disposto un affidamento diretto alla S.I.E. di un importo di lavori non ricompreso nel perimetro massimo previsto nella Convenzione del 2005 che non poteva superare € 850.000.000,00.
IX.4.1. Con il primo motivo si sostiene, infatti, che mancherebbe del tutto un Piano d’ambito in quanto quello esistente al momento della gara bandita nel 2005 non sarebbe più in vigore o sarebbe superato dalle sopravvenienze normative e dai provvedimenti giurisdizionali mentre quello successivamente aggiornato con la deliberazione n. 2 del 10 dicembre 2020 dell’A.T.I. TA sarebbe stato annullato con la sentenza n. 1258/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Pertanto, l’incertezza ingenerata dalla mancanza di un Piano d’ambito valido ed efficace sarebbe ostativa alla sottoscrizione del controverso aggiornamento della Convenzione.
IX.4.2. Con il secondo motivo si contesta, poi, l’importo dei lavori affidati alla S.I.E. in quanto “ nettamente superiore a quello iniziale ed esorbitante rispetto:
(i) all’importo originariamente previsto dal disciplinare della gara a doppio oggetto dal Consorzio ATO TA (max 850 M€);
(ii) all’importo offerto in sede di partecipazione dal TI AC (810 M€);
(iii) e perfino all’importo eventualmente risultante da un aggiornamento del valore dei lavori in affidamento diretto calcolato “sulla base dei tassi reali di inflazione” ai sensi del § 12.2 n. 7 del disciplinare (max 1.121 M€);
così di fatto violando le regole e sottraendo all’evidenza pubblica (e quindi a numerose piccole e medie imprese) centinaia di milioni di euro di lavori ”.
IX.5. Il Collegio, anzitutto, osserva che l’aggiornamento dell’originaria Convenzione del 24 dicembre 2005 è stata disposta in ottemperanza alla sentenza n. 1037/2021, avendo, infatti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la pronuncia della sentenza n. 1257/2022, precisato che: «a) S.I.E. ha titolo per gestire il servizio quale gestore unico dell’intero territorio catanese per un periodo di trent’anni (“ diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all’interno del perimetro amministrativo ” dei 58 comuni indicati nell’art. 11 della convenzione del 24 dicembre 2005), decurtato della parte già eseguita, nei termini su cui infra (punto 12.1). Così facendo si rispetta sia il contenuto del contratto e quindi il diritto soggettivo di S.I.E. che trova titolo nel medesimo, sia le regole di gara, in quanto S.I.E. gestisce il servizio oggetto della gara all’uopo indetta, non configurandosi quindi un problema di natura concorrenziale; b) con riguardo alle sopravvenienze, ai sensi dell’art. 151 comma 3 del d. lgs. n. 152 del 2006, « sono consentite ampie integrazioni, idonee a superare le precedenti previsioni convenzionali in forza di una disposizione di legge »; c) inoltre, « è la stessa convenzione (posta a base della gara vinta da Sie) a prevedere detta eventualità.
Ai sensi dell’art. 18 della medesima infatti “L’autorità d’ambito si riserva il diritto di variare il Programma degli Interventi, con la collaborazione tecnica del RE, per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l’Autorità d’Ambito comunica al RE la variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe, nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi, fissando al RE anche i tempi entro i quali la variante deve esse attuata” (comma 1).
D’altro canto “Fermo restando il raggiungimento degli obiettivi e degli standard di cui ai precedenti artt. 14 e 15, il RE può presentare all’Autorità d’Ambito domanda di variante al Programma degli Interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio, etc. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi” (comma 2).
E addirittura “Il RE può apportare varianti al modello gestionale dandone comunicazione all’Autorità d’Ambito” (comma 3). E ciò anche al fine di assicurare la conformità della convenzione agli schemi e agli oneri regolatori, anche tariffari, stabiliti dall’autorità di settore.
Ne deriva che è la stessa fonte contrattuale a legittimare gli interventi integrativi e modificativi dell’originaria regolamentazione del rapporto negoziale, senza necessità di valorizzare l’inserzione del disposto dell’art. 151 del d. lgs. n. 152 del 2006 sulla convenzione ai sensi dell’art. 1339 c.c. »; d) Circa il mutamento delle condizioni delle infrastrutture e l’asserito mutamento del piano delle opere infrastrutturali si evidenzia che il rapporto di lunga durata oggetto della convenzione del 2005, avente ad oggetto un affidamento trentennale, già regolamenta il rischio di sopravvenienze nella situazione di fatto e quindi anche nelle condizioni delle infrastrutture.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 8 della convenzione, i beni consegnati sono inventariati a cura del gestore, il quale provvederà pertanto a svolgere tale attività considerando la situazione esistente al momento della consegna.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 8 “in sede di prima revisione triennale saranno definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell’elenco descrittivo di cui al comma 1 o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del servizio”. La previsione, seppur dettata con riferimento alla prima revisione triennale, può ritenersi applicabile al caso qui in esame, essendo decorsi più di tre anni dalla stipulazione della convenzione.
Ai sensi dell’art. 14 il gestore accetta il piano d’ambito, che non può che riferirsi al piano d’ambito aggiornato, cioè a quello attualmente in essere.
A ciò si aggiunge che l’art. 18 consente di adattare la regolamentazione convenzionale del rapporto per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In particolare consente al gestore di proporre varianti “per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio, etc.”, con un’evidente ambito di applicazione descritto in modo esemplificativo e potenzialmente idoneo quindi ad essere interpretato in senso lato, come comprensivo di eventuali varianti derivanti da sopravvenienze aventi fonte nel piano d’ambito aggiornato o comunque funzionali ad assicurare una riduzione dei costi complessivi o il raggiungimento di migliori livelli del servizio rispetto a quelli che sarebbero raggiunti in mancanza della variante.
Eventuali ricadute sulla convenzione saranno quindi valutate dalle parti sulla base del principio di buona fede e di leale collaborazione »;
d) « In ragione di quanto sopra le sopravvenienze indicate da TI TA possono essere superate attraverso modifiche alla convenzione che le parti possono apportare nel rispetto del canone della buona fede e del principio di leale collaborazione, nell’ambito delle facoltà di variazione prevista dall’originaria convenzione e/o da disposizioni di legge »;
e) il Collegio, nell’esercizio della sua giurisdizione di merito, ha, quindi, statuito che « le stesse parti, portatrici dei rispettivi interessi, possano trovare il più equo contemperamento fra le opposte posizioni al fine di adattare il regolamento convenzionale già perfezionato alle sopravvenienze.
Il rapporto obbligatorio che si è instaurato fra Amministrazione regionale debitrice e società creditrice è informato al criterio della buona fede di cui all’art. 1175.
La clausola generale ivi contenuta contiene un canone relazionale che impone a entrambe le parti di comportarsi secondo correttezza, correttezza che vuole che vi sia un confronto continuo sugli aspetti controversi della vicenda, prima e al di là della tutela giurisdizionale, in modo che l’interlocuzione fra le parti porti al superamento delle problematiche nel più breve tempo possibile.
Ed è la stessa rilevanza ed essenzialità dell’interesse pubblico sotteso alla presente controversia a richiederlo (come già esposto sopra).
Il Collegio ritiene meritevole di attenzione l’esigenza di evitare che eventuali inerzie possano pregiudicare l’interesse pubblico o l’interesse della società affidataria, così da esporre l’erario ad eventuali ipotesi di responsabilità.
Le parti potranno quindi modificare la convenzione al fine di superare le tematiche derivanti dalle sopravvenienze intervenute nel tempo intercorso dal 24 dicembre 2005 a oggi, nei limiti di quanto sopra illustrato e nell’ambito delle facoltà di variazione prevista dall’originaria convenzione e/o da disposizioni di legge »;
f) « Quanto alla necessità di firmare una nuova convenzione si ritiene opportuno che si addivenga alla firma da parte dell’TI TA e di Sie di una convenzione che riproduca il contenuto della convenzione formata il 24 dicembre 2005, con le integrazioni rese necessarie in base a quanto sopra definito ».
IX.5.1. È, dunque, evidente che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana abbia ritenuto necessario l’adeguamento dell’originaria Convenzione del 24 dicembre 2005, riconoscendo alle parti un ampio margine di operatività pur sempre nel rispetto del canone della buona fede e tenuto conto dell’assenza di qualsivoglia responsabilità della S.I.E. S.p.A. per la mancata esecuzione del rapporto con l’A.T.I. TA.
IX.5.2. L’aggiornamento della predetta Convenzione non costituisce, dunque, una modifica arbitraria, ma applicazione e adempimento di una precisa regola sancita dal Giudice Amministrativo dell’ottemperanza nell’esercizio dei poteri connessi alla sua giurisdizione di merito.
IX.5.3. Circostanza, questa, particolarmente rilevante e meritevole di essere sottolineata e ribadita anche in questa sede.
IX.6. In secondo luogo, il Collegio osserva che il Piano d’ambito del 2020 è stato annullato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 1258/2022 soltanto in quanto un atto propedeutico a realizzare un affidamento in house del servizio ritenuto illegittimo a fronte della riconosciuta validità ed efficacia della Convenzione del 2005 fra l’A.T.I. e la S.I.E. e, quindi, non per l’illegittimità del suo intrinseco contenuto.
IX.6.1. Donde, la possibilità per l’A.T.I. TA e la S.I.E. S.p.A. di considerarne il contenuto per l’aggiornamento della Convenzione del 24 dicembre 2005, come accaduto nella circostanza e desumibile anche dagli artt. 7 e 7 bis della Convenzione aggiornata ove è contemplata una disciplina del Piano d’Ambito sebbene provvisoria.
IX.7. Con riguardo, poi, ai lavori da effettuare il Collegio rileva che, trattandosi dell’aggiornamento di una Convenzione preesistente, siffatti lavori non possono che coincidere con quelli originariamente previsti, ossia quelli indicati nell’allegato 2 al disciplinare di gara, ossia:
1) il sistema fognario e depurativo intercomunale di TA;
2) il sistema fognario e depurativo intercomunale di Misterbianco;
2) il sistema fognario e depurativo intercomunale di Acireale;
4) il sistema fognario e depurativo intercomunale di Mascali;
5) il sistema acquedottistico di TA;
6) gli interventi per la razionalizzazione del sistema di adduzione delle “ acque alte ” dell’Etna (cioè dei Comuni Etnei);
7) le opere necessarie al completamento della copertura del servizio idrico in una serie di Comuni (Caltagirone, etc.);
8) le opere necessarie al completamento della copertura del servizio di fognatura e depurazione e all’adeguamento al D.Lgs.n.152/2006 in una serie di Comuni (TA etc.) e collettori esterni in altri Comuni (Calatabiano etc.);
9) il rifacimento di sistemi acquedottistici comunali in una serie di Comuni (Biancavilla etc.).
IX.7.1. Come chiarito all’art. 2 bis della Convenzione aggiornata, al gestore è affidata l’esecuzione diretta dei lavori connessi alla gestione del servizio idrico integrato della provincia di TA il cui montante si ottiene riproporzionando con la medesima percentuale i lavori già affidati con l’offerta al nuovo montante dei lavori indicati nel Piano d’Ambito 2020 da aggiornare nel tempo al prezziario vigente, così come previsto dal punto 7 del paragrafo 12.2. del Disciplinare di gara.
IX.7.2. Dovendo considerare, infatti, le sopravvenienze anche di fatto dipendenti dal decorso del tempo, è stata attualizzata l’originaria somma offerta di € 810.000.000,00 in ragione del nuovo montante aggiornato.
IX.7.3. Più precisamente, considerato che l’offerta del R.T.I. AC S.p.A. (oggi Hydro TA) prevedeva la realizzazione di lavori in affidamento diretto per un importo totale di € 810.000.000,00 pari al 62,3% degli interventi previsti e aggiornati in base al piano d’ambito posto a base di gara e approvato nel 2002 per un ammontare di € 1.300.000.000,00, è stata ricalibrata la predetta somma prendendo in considerazione il nuovo importo complessivo dei lavori da eseguire secondo il Piano d’Ambito del 2019 pari a € 2.234.961.354 per poi calcolarne il 62,3% e ottenere la somma di € 1.392.552.844,00, la quale indica all’attualità il corrispondente degli € 810.000.000,00 originariamente offerti da attualizzare al prezziario vigente.
IX.7.4. Il ragionamento seguito dalle parti per l’aggiornamento della Convenzione del 24 dicembre 2005 appare logico e conforme al canone di buona fede che avrebbero dovuto osservare secondo quanto statuito dal giudice dell’ottemperanza, considerato che l’aumento del montante originariamente previsto di € 1.300.000.000,00 nel 2005 dopo oltre 10 anni a € 2.234.961.354,00 non è irrazionale, considerate le sopravvenienze concernenti, tra l’altro, l’aumento dei prezzi. E invero, dal confronto dei prezzi unitari indicati nei prezziari della Regione Siciliana nell’anno 2005 e nell’anno 2023 si rileva un significativo aumento determinato dall’inflazione, dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dal costo della manodopera dopo la pandemia.
IX.7.5. Non risulta, dunque, provata né la lamentata violazione della concorrenza, né una manifesta irrazionalità nella decisione seguita dall’A.T.I. TA e dalla S.I.E. S.p.A. con il controverso aggiornamento della Convenzione del 24 dicembre 2005.
X. – Le spese processuali.
X.1. La peculiare complessità delle questioni dedotte dalle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, accoglie gli appelli principali dell’Assemblea Territoriale Idrica di TA, della Servizi Idrici Etnei S.p.A. e della Hydro TA S.p.A. e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile il ricorso integrato da motivi aggiunti proposto dall’A.N.C.E. di TA.
Dichiara inammissibili gli appelli incidentali.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione Regionale e del Comune di TA.
Compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NN de AN, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
UR IO AS OL, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR IO AS OL | NN de AN |
IL SEGRETARIO