CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 237
CGARS
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso dell'A.N.C.E. di TA

    Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso integrato da motivi aggiunti proposto dall'A.N.C.E. di TA per carenza di legittimazione attiva e tardività dell'impugnazione.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso dell'A.N.C.E. di TA

    Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso integrato da motivi aggiunti proposto dall'A.N.C.E. di TA per carenza di legittimazione attiva e tardività dell'impugnazione.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso dell'A.N.C.E. di TA

    Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso integrato da motivi aggiunti proposto dall'A.N.C.E. di TA per carenza di legittimazione attiva e tardività dell'impugnazione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva

    Il Collegio ha ritenuto che l'interesse alla tutela della concorrenza non sia un interesse diffuso azionabile dall'associazione di categoria, ma un interesse legittimo individuale delle imprese potenzialmente interessate all'affidamento. Inoltre, l'associazione non ha dimostrato di rappresentare imprese qualificate per i lavori in questione né ha fornito prova dell'omogeneità degli interessi tra i propri associati.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il Collegio ha ritenuto che il rito applicabile fosse quello speciale di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., con termine di 30 giorni per la notifica del ricorso. La notifica effettuata in data successiva alla scadenza del termine ha comportato l'irricevibilità del ricorso. Inoltre, anche considerando la pubblicazione della deliberazione del Commissario ad acta, il termine per impugnare è decorso dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.

  • Accolto
    Imputabilità degli atti impugnati

    Il Collegio ha accolto l'eccezione, ritenendo che gli atti posti in essere dal Commissario ad acta siano imputabili all'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale ottimale di TA, in quanto organo straordinario operante in suo nome e per suo conto. La Presidenza della Regione Siciliana non ha, inoltre, formato oggetto di specifiche censure.

  • Accolto
    Imputabilità degli atti impugnati

    Il Collegio ha accolto l'eccezione, ritenendo che il Comune di TA non sia autore di alcuno degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Omessa notifica e tardività

    Il Collegio ha dichiarato inammissibili gli appelli incidentali per omessa notifica nei primi due giudizi e per tardività nel terzo, non essendo stati rispettati i termini per la proposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 237
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 237
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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