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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 18552/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinques co. 1 cpc la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo l'8.06.2020 al n. 18552/2020 R.G., Contr giusta istanza telematica depositata su il 4.06.2020, promossa da: Avv. NI D'NT (C.F.: , residente in [...]
Zanella 41, di seguito, per brevità: “AN”; difesa in proprio ex art. 86 cpc nonché anche rappresentata e difesa dall'avv. Antonio GIANCOLA del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Zanella 41, presso e nel proprio studio, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione;
-Parte TT -
contro
:
(C.F.: , nato a Controparte_2 C.F._2
Milano il 12.05.1967 e residente in [...], di seguito, per brevità:
“ ”; CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano GIUGNI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliato in Milano, via Morosini 40, presso e nello studio di detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato alla comparsa di costituzione;
-Parte Convenuta -
* * * OGGETTO: azione di rivendicazione - usucapione.
* * * CONCLUSIONI per l'TT:
“Piaccia a codesto Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, disposto ogni altro provvedimento necessario ovvero opportuno così statuire: 1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dare atto che oggetto della compravendita immobiliare dell'11 marzo 2005 rep. 183193, racc 20109 notaio da parte di Persona_1
pagina 1 di 23 NI D'VA è riferito all'appartamento in Milano, Via Zanella, 41 quarto piano fg 395 part 207, sub 36 nella sua nuova e attuale conformazione dovuta all'inglobamento in esso della sala originariamente facente parte del subalterno, 37 (comprendente la parte finale del salone così strutturato e lo ripostiglio/deposito utilizzato in via esclusiva da
, come da planimetria allegata (doc. 22) che evidenzia la detta porzione Persona_2 con la colorazione della relativa superficie, bene che presenta specifiche caratteristiche quali la pavimentazione in marmo, l'assenza di caloriferi, la presenza tra gli appartamenti così conformati di una porta blindata e pertanto condannare CP_2
a restituire il bene in discorso a parte attrice;
[...]
2) IN VIA SUBORDINATA: accertare che il bene sopra descritto è stato acquisito per usucapione a seguito dell'uso ininterrotto da parte del dante causa di NI D'VA dal 1985/86 al 2012 e pertanto condannare a restituire a Controparte_2 parte attrice il bene in discorso;
3) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto a parte attrice la proprietà del bene oggetto della controversia limitatamente allo ripostiglio/deposito utilizzato in via esclusiva dal Dott. Per_2 tenuto conto che la sua apertura è nella sala del subalterno 37 costituire una
[...] servitù di passaggio per consentire l'accesso al proprietario dello ripostiglio/deposito, con ogni conseguente statuizione circa le modalità per l'esercizio dell'accesso e disponendo le necessarie opere;
4) RESPINGERE le domande tutte di cui alla comparsa di costituzione avversaria ivi compresa la domanda riconvenzionale in quanto prive di fondamento;
5 CONDANNARE controparte alla rifusione delle spese. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che venga disposta ispezione ex art 118 c.p.c. negli appartamenti in discorso per accertare lo stato e l'ubicazione della pavimentazione, dei caloriferi e della porta blindata. Si deducono i seguenti capitoli di prova per testi e se ne chiede l'ammissione con i testi più avanti indicati: a) Vero che i coniugi e nel 1985 decisero di ampliare Persona_2 CP_3 il salone dell'appartamento al quarto piano dello stabile di Via Zanella, 41 di cui al subalterno 36 dagli stessi abitato con i tre figli inglobando in esso una frazione del confinante appartamento di cui al subalterno 37 in 2 modo da costituire un ampio salone;
b) Vero che i lavori furono progettati e diretti dall'arch. ed eseguiti Persona_3 da come risulta dai docc. 23-24 che si rammostrano all'interrogato; Controparte_4
c) Vero che la pavimentazione del nuovo ampio salone venne effettuata completando quella già esistente con la posa in opera di lastre di marmo fornite dai coniugi CP_5
e con altre lastre di marmo “Arabescato Orobico” di nuova fornitura le più
[...] simili alle esistenti;
d) Vero che il calorifero presente nella parte di cui al subalterno 37 accorpata all'appartamento abitato dai coniugi venne rimosso e fu installato un Controparte_5 calorifero di maggiori dimensione e portata nella parte del salone di pertinenza del subalterno 36;
pagina 2 di 23 e) Vero che la porzione dell'immobile di cui al subalterno 37 inglobata nell'appartamento abitato dai coniugi e è rimasta priva di calorifero;
Per_2 CP_5
f) Vero che in relazione alla nuova conformazione data ai due appartamenti quelli di cui ai subalterni 36 e 37 venne redatta nel novembre 1985 e presentata nel febbraio 1986 all'ufficio del catasto una nuova planimetria recante le modifiche apportate all'appartamento; g) Vero che nell'ampio salone realizzato venne edificato uno ripostiglio sulla parete confinante con il subalterno 37 nella sua nuova conformazione di circa un metro di larghezza chiuso da una porta;
h) Vero che lo ripostiglio di cui sopra è stato sempre utilizzato in via esclusiva dal Dott. come archivio per riporvi le proprie perizie e documenti e oggetti Persona_2 personali;
i) Vero che lo ripostiglio era chiuso da una porta sulla quale il Dott. Per_2 aveva apposto una targhetta con il proprio nome e una pipa e la cui chiave è
[...] sempre stata tenuta dallo stesso come da doc. 18 che si rammostra all'interrogato. l) Vero che in funzione del matrimonio di NI D'VA nel 1992 viene unificato l'appartamento di cui al subalterno 38 con la parte residua di cui al subalterno 37 ed eseguiti i lavori di ristrutturazione in particolare venne posizionata una pavimentazione a parquet ed una porta blindata tra la porzione del subalterno 37 e l'ampio salone dell'appartamento abitato dai coniugi;
Controparte_6
m) Vero che NI D'VA ha abitato l'appartamento così costituito di cui al capitolo sub l) dal 1992 al gennaio 2013 con il proprio nucleo famigliare;
n) Vero che l'appartamento così costituito di cui al cap. sub l) presenta due porte d'ingresso affiancate l'una all'altra; o) Vero che con il proprio testamento ha voluto attribuire l'immobile CP_3 indicato quale appartamento “attualmente occupato da mia figlia NI” determinandolo specificamente in ragione del fatto dell'occupazione; p) Vero che subito dopo la morte del padre intenzionato a Controparte_2 concedere in locazione l'appartamento di cui al cap. sub l) ad un collega, Dott. Per_4
chiese alla sorella di poter usufruire almeno parzialmente di quella parte del
[...] salone in quanto l'aspirante conduttore aveva necessità di uno spazio autonomo da destinare alla figlia ed al cane;
q) Vero che NI D'VA acconsentì alla richiesta del fratello in ragione della temporaneità della richiesta facendo eseguire un divisorio di spessore inferiore rispetto ai muri di confine con un 4 andamento ad L, non in modo lineare, come era prima nel 1985 in modo da conservare una parte, un piccolo ripostiglio.. Si indicano come testi: Avv. Loredana Miceli, Via Navarra Bernstein, 4 Milano;
Avv. Patrizia Grasso, Via Pavia, 6 Milano, SI.ra , Via Zanella, Parte_1
41 Milano c/o ; SI. , Via Mameli, 6 Milano;
Arch. Persona_5 Testimone_1
via Vallisneri , 11/C Milano;
Persona_3
Si chiede inoltre, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte, l'ammissione alla prova contraria con i testi sopra indicati”.
* * *
pagina 3 di 23 CONCLUSIONI per il Convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti dell'odierno convenuto, SI. in via principale e Controparte_2 subordinata, in quanto infondate in punto di fatto e di diritto, nonchè non provate, per tutti i motivi esposti in atti. IN VIA RICONVENZIONALE: previo accertamento della proprietà esclusiva in capo al SI. dell'intera superficie dell'appartamento Controparte_2 sito in Milano, Via Zanella n. 41 – IV piano, censito al NCEU di Milano al foglio 395, particella 207, subalterno 37, Zona Censuaria 2, Categoria A/3, Classe 5, vani 5, preso altresì atto della dichiarazione confessoria contenuta alla pagina 4 dell'atto introduttivo del presente giudizio, con la quale l'attrice ha confermato di avere tutt'ora nella propria disponibilità una porzione del predetto immobile destinata ad uso ripostiglio, condannare l'Avv. NI D'VA all'immediata restituzione all'avente diritto della predetta porzione immobiliare, previo ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi. Condannare altresì l'Avv. NI D'VA al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art.96 cpc, con determinazione secondo equità dell'entità del pregiudizio subito da parte del Dott. Controparte_2
In tutti i casi, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: previa rimessione della causa sul ruolo, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e della prova per testi così come dedotta dall'esponente nella seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc in data 16.07.2021, a mezzo delle circostanze che qui di seguito si trascrivono:
1) i coniugi erano proprietari di alcuni cespiti immobiliari, ivi Controparte_6 compresi tre appartamenti siti in Milano, Via Zanella n. 41, al piano quarto, tra loro confinanti;
2) In particolare, il SI. era esclusivo proprietario dell'unità Persona_2 immobiliare contraddistinta catastalmente al Foglio 395 – Particella 207 –Subalterno 36
- Categoria A/2-, mentre la SI.ra era esclusiva proprietaria dell'immobile CP_3 contraddistinto catastalmente al Foglio 395 –Particella 207 –Subalterno 37 - Categoria A/3. I coniugi erano altresì comproprietari, in ragione del 50% ciascuno, dell'unità immobiliare contraddistinta catastalmente al Foglio 395 – Particella 207 –Subalterno 38
- Categoria A/3;
3) Le suddette tre unità immobiliari venivano interessate nel corso degli anni da modifiche interne;
4) In particolare, nel corso dell'anno 1984 i coniugi demolivano il Controparte_6 muro divisorio insistente tra il subalterno 36 e il subalterno 37, ridimensionando il subalterno 37, ampliando il locale adibito a soggiorno facente capo al subalterno 36;
5) Nel corso dei predetti lavori, veniva altresì edificato un ripostiglio, veniva creato un collegamento interno tra i subalterni nn. 36 e 37 mediante porta blindata e venivano uniti i subalterni nn. 37 e 38;
6) Successivamente all'esecuzione dei predetti lavori, i coniugi Controparte_6 occuparono continuativamente - per tutta la loro residua vita - il subalterno n. 36, nonché
pagina 4 di 23 la porzione del subalterno n. 37 dagli stessi annessa al subalterno n. 36 allo scopo di implementare le dimensioni del locale soggiorno. E ciò, in un primo periodo unitamente ai propri tre figli e successivamente da soli;
7) Una volta uscita dalla casa dei genitori, la SI.ra NI D'VA – con il consenso dei genitori stessi - andava a vivere nell'appartamento adiacente, costituito di fatto da una porzione del subalterno n. 37 e dal collegato subalterno n. 38;
8) In data 01.01.2001 decedeva la SI.ra : veniva quindi reso pubblico CP_3 il testamento olografo redatto in vita dalla medesima, in virtù del quale la testatrice lasciava al marito l'usufrutto generale su tutti i propri beni immobili, destinava al figlio la nuda proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Milano, Via Controparte_2
Zanella 41, censita al NCEU di Milano al foglio 395, particella 207, subalterno 37, Categoria A/3, nonché la propria quota del 50% dell'immobile sito in Milano, Via Zanella n. 41 censito catastalmente al foglio 395 - particella 207 –subalterno 38, Categioria A/3;
9) Tutti i soggetti chiamati all'apertura del testamento della SI.ra CP_5 prestavano acquiescenza e adesione allo stesso, rinunciando ad ogni eventuale diritto di riduzione;
10) In data 11.03.2005, la SI.ra NI D'VA acquistava dal proprio padre, SI.
la nuda proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Zanella n. 41, Persona_2 censito al NCEU di Milano al foglio 395, particella 207, subalterno 36, così come da quest'ultimo acquistato in data 11.06.1962 a rogito Notaio – rep.n.9570, registrato Per_6
a Milano il 20.06.1962 al n.48270, serie A: l'attrice diveniva piena proprietaria del bene nell'anno 2012 dopo il decesso dell'usufruttuario; 11) Subito dopo il decesso del SI. il SI. Persona_2 Controparte_2 richiedeva in restituzione a sua sorella, NI D'VA, la porzione del subalterno 37 di sua proprietà, precedentemente utilizzata dai coniugi quale Controparte_6 ampliamento del locale soggiorno della casa coniugale, contraddistinta dal subalterno n. 36;
12) La SI.ra NI D'VA acconsentiva alla restituzione di detta porzione immobiliare in capo al legittimo proprietario SI. che ricostruiva il Controparte_2 muro divisorio tra i subalterni nn. 36 e 37 nell'originaria posizione, con conseguente ripristino della originaria consistenza dei due cespiti immobiliari appartenuti ai genitori;
13) In accordo tra i due fratelli, il SI. lasciava nella disponibilità Controparte_2 temporanea della sorella NI D'VA una piccola porzione immobiliare facente parte del proprio subalterno n. 37 ai fini dell'edificazione di un piccolo locale ripostiglio a margine del locale soggiorno del subalterno n. 36. Si indicano a testi: Su tutti i capitoli di prova: SI. residente in [...]; Testimone_2
SI.ra residente in [...]; Tes_3
Sui capitoli di prova nn.8-9-10 Notaio con studio in Pandino (CR), Via Milano n. 35/a; Persona_1
Sui capitoli di prova nn.11-12-13
pagina 5 di 23 Arch. , con studio in Milano, Via Donatello n.11. Tes_4
Alla luce di quanto sopra, l'esponente, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, insiste per l'ammissione della prova per testi così come dedotta nella propria memoria in data 16.07.2021, chiedendo di essere ammesso a prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti dalla controparte laddove ammessi, con i medesimi testi indicati nella predetta memoria”.
FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti AN con atto di citazione notificato il 28.05.2020 ha evocato in giudizio
, svolgendo le conclusioni sopra riportate, deducendo: CP_2
- i coniugi e , genitori delle odierne parti, Persona_2 CP_3 erano in vita proprietari di tre appartamenti, tra loro confinanti, siti al quarto piano dello stabile condominiale di Milano, via Zanella 41, censiti al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 395 particella 207, rispettivamente: , proprietario Persona_2 esclusivo del subalterno 36, , proprietaria esclusiva del subalterno 37, CP_3 entrambi i coniugi, comproprietari pro indiviso della quota del 50% cadauno del subalterno 38;
- nel 1984, i coniugi provvedevano a modificare la distribuzione interna dei tre appartamenti, ricavandone due appartamenti: una porzione del subalterno 37 è stata strutturalmente annessa all'immobile di cui al subalterno 36 al fine ottenere un ampliamento del soggiorno e la realizzazione di un locale ripostiglio;
la restante porzione del subalterno 37 è stata collegata ed annessa all'immobile di cui al subalterno 38;
- le due nuove unità immobiliari, così ottenute, sono state rese reciprocamente autonome e indipendenti sia sotto il profilo funzionale (riscaldamento) sia sotto il profilo strutturale, in quanto erano separate da un muro divisorio con il posizionamento di una porta blindata tra le stesse ed erano arredate con stili completamente differenti;
- nel 1986 ha aggiornato la scheda catastale del suo subalterno 37, CP_3 denunciando al Comune di Milano le modifiche strutturali effettuate;
- l'appartamento di cui al subalterno 36 nella nuova conformazione, comprensivo di una porzione del subalterno 37, è stato occupato dai coniugi ed utilizzato quale residenza familiare fino alla loro morte, avvenuta nel 2001, per , e nel 2012, per CP_3
; Persona_2
- l'appartamento di cui al subalterno 38 nella nuova conformazione, comprensivo di una porzione del subalterno 37, è stato occupato da AN dal 1992 al 2012, data in cui si trasferiva, in seguito alla morte del padre , nell'appartamento da Persona_2 questo in vita occupato (sub. 36), sopra descritto;
- con testamento olografo del 3.12.1998, disponeva, limitatamente CP_3 alle odierne parti in causa, a favore del marito l'usufrutto generale su Persona_2 tutti i suoi beni, a favore di AN la nuda proprietà della propria quota di comproprietà dell'unità immobiliare sita al secondo piano del medesimo stabile condominiale, adibita a studio legale, e a favore di la nuda proprietà della CP_2
pagina 6 di 23 propria quota di comproprietà del subalterno 38 e la nuda proprietà della sola porzione di subalterno 37 ad esso annessa dal 1984;
- con contratto di compravendita dell'11.03.2005 vendeva alla Persona_2 figlia AN, odierna TT, la nuda proprietà dell'appartamento da lui abitato, censito come subalterno 36, nello stato di fatto in cui questo versava all'atto del trasferimento, ovverosia comprensivo della porzione di subalterno 37 ad esso annessa fin dal 1984, come raffigurato nella planimetria allegata al rogito, riservandosi il diritto di usufrutto sullo stesso;
- in seguito del decesso del padre , titolare del diritto di Persona_2 usufrutto, avvenuto nel 2012, AN e divenivano pieni proprietari CP_2 degli immobili sopra descritti per consolidazione;
- a seguito del decesso paterno, AN, assecondando le richieste del Convenuto, acconsentiva a erigere temporaneamente un nuovo muro divisorio (di dimensioni ridotte rispetto al muro divisorio eretto nel 1984), in modo tale da consentire l'annessione all'appartamento di titolarità del Convenuto (sub. 38) di quella porzione del subalterno 37 fino a quel momento annessa al subalterno 36, fatta eccezione per il locale ripostiglio, rimasto strutturalmente unito al subalterno 36 e occupato da AN.
si è tempestivamente costituito ex art. 167 cpc, chiedendo il rigetto delle CP_2 domande attoree, deducendo:
- il subalterno 36 e il subalterno 37, prima del loro parziale accorpamento nel 1984, erano separati da un muro divisorio di confine e utilizzati, rispettivamente, come abitazione familiare della famiglia e come studio legale di Persona_7 [...]
; CP_3
- a seguito delle modifiche strutturali realizzate sui detti subalterni, nel 1986
[...]
ha comunicato al Comune di Milano gli interventi modificativi realizzati CP_3 all'interno del suo appartamento (sub. 37) e del contiguo appartamento del marito
(sub. 36), senza però modificarne la titolarità o i confini catastali, che Persona_2 sono rimasti immutati e graficamente segnalati nella nuova planimetria catastale mediante una linea tratteggiata e non più continua, stante l'avvenuta demolizione del precedente muro divisorio tra i due subalterni;
- , con testamento olografo del 1998, ha devoluto al figlio CP_3
la nuda proprietà dell'intero subalterno 37 (e non solo di una sua CP_2 porzione);
- al testamento della madre AN ha aderito e prestato acquiescenza;
- l'atto di compravendita con cui il padre ha trasmesso nel 2005 Persona_2 all'TT la nuda proprietà del subalterno 36 non ha ad oggetto il trasferimento anche dell'ulteriore porzione immobiliare controversa in causa e facente parte del subalterno 37, non avendone costui la titolarità: detto rogito non cita il subalterno 37 (o una sua porzione) ma, al contrario, indica i dati catastali del solo subalterno 36, come identificati nell'atto d'acquisto originario del 1962, e la planimetria ad esso allegata, in quanto successiva alle modifiche strutturali subite dall'immobile nel 1984, nel segnare il confine tra i due subalterni con una linea tratteggiata (e non continua), dà solo contezza di un fatto, ovverosia dell'avvenuto ampliamento dell'appartamento di cui al subalterno 36 pagina 7 di 23 mediante l'abbattimento del citato muro divisorio, senza che dalla planimetria siffatta possa desumersi anche il mutamento della titolarità della porzione del subalterno 37 ad esso accorpata;
- , in costanza di matrimonio, ovvero dal 1984 al 2001, ha Persona_2 occupato la porzione di subalterno 37, di esclusiva proprietà della moglie
[...]
e unita al subalterno 36, a titolo di detenzione, in forza della convivenza CP_3 derivante dal rapporto di coniugio, e non di possesso utile ad usucapionem;
- le parti, dopo la morte del padre , hanno eretto un nuovo muro Persona_2 divisorio in corrispondenza della linea di confine tra i due subalterni -dove sorgeva l'originario muro divisorio prima dell'unione dei subalterni 36 e 37 nel 1984- che sono pertanto tornati all'originaria consistenza, fatta eccezione per la porzione del subalterno 37 adibita a ripostiglio, rimasta nella disponibilità di AN, strutturalmente accorpata al subalterno 36, seppur di esclusiva proprietà di . CP_2
3. Svolgimento del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione, tenuta il 16.12.2020 nella forma della trattazione scritta, ritenuta l'incertezza dell'oggetto della domanda attorea, ha dichiarato la nullità della citazione ex art 164 cpc, fissando nuova prima udienza ex art. 183 cpc al
19.05.2021, altresì assegnando all'TT termine entro 10.02.2021 per l'integrazione della citazione, da questa ritualmente fruito, con sanatoria del vizio. A detta udienza, il Giudice, sentita la discussione, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori, da queste fruiti, rinviando la causa per la decisione sui mezzi istruttori eventualmente articolati all'udienza 25.11.2021, poi differita d'ufficio al 30.11.2021. A detta udienza, udita la discussione e le richieste istruttorie di entrambe le parti, il Giudice, ritenuti inammissibili e irrilevanti ai fini del decidere i capitoli di prova orale da queste formulati, ha rigettato con ordinanza riservata del 21.01.2022 le richieste prove orali, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.03.2023. A detta udienza, l'odierno Giudicante, nelle more subentrato al precedente, stante il carico del ruolo, ha rinviato la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 21.09.2023, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127ter cpc, ritualmente depositate dalle parti. Con ordinanza riservata del 27.09.2023, il Giudice, sulle conclusioni sopra riprodotte, ha assegnato alle parti i termini massimi per le memorie conclusionali ex art. 190 cpc (60 più
20 giorni), ritualmente depositate, trattenendo la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine. Successivamente, il Giudice, lette le comparse conclusive delle parti, con ordinanza riservata del 17.04.2024, ritenuto necessario sentire le parti a chiarimenti sullo stato dei luoghi, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, rinviando la causa all'udienza del 2.07.2024 per i detti chiarimenti e a seguire per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza, sentiti i chiarimenti delle parti sullo stato dei luoghi e dato atto che le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra riprodotte, il Giudice, con ordinanza riservata del 31.08.2024, comunicata il 3.09.2024, ha assegnato alle parti i richiesti termini ridotti per le memorie conclusionali ex art. 190 cpc (20 più 20 giorni), spirati rispettivamente il 23.09.2024 e il lunedì 14.10.2024, termini dalle parti pagina 8 di 23 regolarmente fruiti, trattenendo la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, quindi, a far data dal 15.10.2024.
4. Thema decidendum ed emergenze probatorie AN ha svolto contro le seguenti domande: CP_2
1) in via principale, una domanda diretta ad accertare l'acquisto del suo diritto di proprietà sulla porzione immobiliare, sita in Milano, Via Zanella, 41, quarto piano, censita al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 395 particella 207, subalterno 37, in rosso nella planimetria di cui al doc. 22 Att., qui appresso incollato, con condanna del Convenuto al rilascio della porzione di detta area rossa, nell'attualità posseduta da
, con l'eccezione della porzione adibita a ripostiglio, da lei occupata, CP_2 indicato nella planimetria di cui al doc. 4 Conv., pure di seguito incollata, deducendo di essere divenuta proprietaria della porzione immobiliare contornata in rossa per atto inter vivos, nella specie in forza di contratto di compravendita stipulato l'11.03.2005 con il padre , con cui il padre le ha venduto con riserva a sé dell'usufrutto la Persona_2 nuda proprietà dell'appartamento censito come subalterno 36 nello stato di fatto in cui si trovava, vale a dire comprensivo anche della porzione immobiliare di subalterno 37, qui rivendicata, alla data della vendita accorpata al subalterno 36, precisando che la nuda proprietà si è consolidata all'usufrutto al momento del decesso del padre, avvenuto nel 2012; 2) in via subordinata, una domanda diretta ad accertare il suo diritto di proprietà sulla stessa porzione immobiliare di sub 37 sopra indicata, delineata in rosso nella planimetria di cui al doc. 22 attoreo, con condanna del Convenuto al rilascio della porzione rivendicata, salvo solo il ripostiglio, già nel possesso attoreo, deducendo di avere acquistato la proprietà dell'area rivendicata in forza di acquisto a titolo originario, nella specie per intervenuta usucapione ventennale maturata dal proprio padre e venditore
, il quale ha posseduto la detta porzione uti condominus con la moglie Persona_2
dal 1985 sino alla morte del coniuge avvenuta nel 2001, e uti dominus _7 dalla morte della moglie sino al suo decesso, avvenuto nel 2012.
ha resistito, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e svolgendo in via CP_2 riconvenzionale: 3) una domanda di rivendicazione, diretta ad accertare il suo diritto di proprietà sulla porzione di unità immobiliare sita in Milano, via Zanella 41, censita al N.C.E.U del medesimo Comune al foglio 395, particella 207, subalterno 37, meglio indicata con freccia blu nella planimetria di cui al doc. 4 Convenuto, sotto incollata, porzione inclusa nel subalterno 37 e attualmente adibita a ripostiglio e detenuta sine titulo dall'TT, proprietaria dell'unità immobiliare confinante subalterno 36, con condanna dell'TT al rilascio del detto ripostiglio e condanna al ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'TT, deducendo di aver acquisto mortis causa la nuda proprietà dell'intero sub 37, inclusivo della porzione adibita a ripostiglio, per successione testamentaria della madre,
, con successiva consolidazione in nuda proprietà nel 2012 all'esito del CP_3 decesso dell'usufruttuario, , padre delle parti. Persona_2
pagina 9 di 23 AN ha, altresì, svolto contro , nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 CP_2 cpc, depositata il 18.06.2021, la seguente ulteriore domanda, svolta in aggiunta e in ulteriore subordine rispetto alle prime due: 4) nel denegato caso in cui la domanda sub 2 sia accolta dal Giudice limitatamente al vano adibito a ripostiglio, nella attuale disponibilità attorea, costituire in via coattiva una servitù di passaggio sul fondo di cui al subalterno 37, essendo la porta di ingresso al detto ripostiglio posizionata verso la sala di cui al subalterno 37.
(doc. 22 fasc. Att.) (doc. 4 fasc. Conv.) Il Tribunale sin d'ora, per chiarezza, evidenza che la domanda attorea n. 4, diretta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio per fondo in tesi intercluso, è inammissibile, in quanto svolta ampiamente oltre sia il termine per la proposizione delle domande attoree (citazione), sia anche oltre il termine per la formulazione delle domande svolte in via di reconventio reconventionis, spirato al più tardi alla prima udienza tenuta in trattazione scritta il 16.12.2020.
5. Emergenze probatorie e istanze di prova reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni Quanto alle emergenze probatorie, la causa è stata istruita con il compendio documentale offerto dalle parti. In particolare, le parti hanno prodotto, inter alia i seguenti documenti:
- rogito di acquisto della nuda proprietà di unità immobiliare adibita ad appartamento, di cui al sub 36alterno, stipulato l'11.03.2005 fra il padre e venditore e la figlia ed acquirente AN, odierna TT (doc. 1 fasc. Persona_2
Att.);
- rogito di acquisto della proprietà del subalterno 37 del 20.11.1962 da parte di
[...]
(doc. 1 fasc. Conv.); CP_3
- pubblicazione di testamento olografo di (doc. 2 fasc. Att.); CP_3
- denuncia di variazione catastale del 1986 relativa al subalterno 36 (doc. 3 fasc. Att.);
pagina 10 di 23 - CTU svolta nell'ambito della procedura esecutiva avente ad oggetto i subalterni 37 e 38 (doc. 4 fasc. Att.);
- planimetrie relative ai subalterni 36 e 37, attestanti la conformazione precedente e successiva al 1984 dei detti subalterni nonché l'attuale conformazione degli stessi (docc. 2, 3 e 4 fasc. Conv.);
- planimetria raffigurante contornata in rosso la porzione di subalterno 37 rivendicata dall'TT (doc. 22 fasc. Att.); Il Tribunale reputa che il compendo documentale offerto erte siano idonee a decidere la lite, onde le richieste istruttorie, sollecitate in sede di precisazioni delle parti, in particolare, per l'TT, l'ispezione ex art. 118 cpc dello stato dei luoghi, nonché, per entrambe le parti, la prova per testi sui capitoli di prova formulati, risultano allo stato non necessarie ai fini del decidere, stante la natura documentale della causa, vieppiù considerata la sostanziale convergenza delle prospettazioni fattuali delle parti circa lo stato storico ed attuale dei luoghi. Le istanze di prova orale e di ispezione, pertanto, già rigettate in fase istruttoria, debbono essere rigettate anche in questa fase.
6. Domanda attorea n. 1 e domanda riconvenzionale n. 3: diritto L'azione di rivendicazione è prevista e regolata dall'art. 948 cc, a mente del quale chiunque assuma di essere proprietario di un bene di cui non ha la materiale disponibilità può esperire contro colui che possiede o detiene detto bene il rimedio, avente natura petitoria e restitutoria, essendo diretta ad ottenere il riconoscimento giurisdizionale del proprio diritto di proprietà e, al contempo, a conseguire la restituzione della res. In materia di onere probatorio, per costante orientamento giurisprudenziale, incombe su chi agisce l'onere di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando il compimento dell'usucapione: «L'affermazione di carattere generale è che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1)
o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018)» (Cass. civ., sez. 2, sent. n. 28865 del 19.10.2021). In tale seconda ipotesi, pertanto, in combinato disposto con l'art. 1158 cc, grava sull'attore l'onere di provare di aver esercitato sulla res, anche attraverso i propri danti causa, un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà (c.d. possesso uti
pagina 11 di 23 dominus) in modo esclusivo, pacifico e continuativo per vent'anni, termine previsto dalla norma ai fini del verificarsi dell'usucapione. Inoltre, quanto alla distinzione tra azione di rivendica e azione di accertamento della proprietà, la Corte di legittimità ha sancito che, benchè ambedue tali rimedi siano diretti ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà esclusiva, la finalità restitutoria differenzia l'azione di rivendicazione dalla domanda di mero accertamento della proprietà, essendo quest'ultima unicamente volta ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato su un determinato bene e non ad ottenere il rilascio o la restituzione della res, che di conseguenza ben può trovarsi nella materiale disponibilità di colui che agisce: «in tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa» (Cass. civ., sez. 2, ord. n. 24050 del 3.08.2022); e ancora in materia di onere probatorio: «Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes"» (Cass. civ., sez. 2, sent. n. 1210 del 18.01.2017).
7. Domanda attorea n. 1: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze istruttoria di causa, la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà in capo a AN della porzione di appartamento di cui sub 37 contornata in rosso, in forza di acquisto a titolo derivativo, nella specie atto inter vivos, sia infondata e debba essere rigettata per i seguenti motivi. Quanto alla prospettazione attorea, AN ha dedotto di aver acquistato con rogito dell'11.03.2005 dal di lei padre la nuda proprietà dell'appartamento Persona_8 di cui al subalterno 36 -da lui a sua volta acquistato nel 1962- e su cui lo stesso si riservava il diritto di usufrutto (doc. 1 fasc. Att.). Secondo la ricostruzione attorea, il bene oggetto di trasferimento sarebbe da individuarsi nell'appartamento nella sua consistenza effettiva alla data del trasferimento, e, quindi, nell'unità immobiliare catastalmente identificata al sub. 36 e nella porzione di subalterno 37, che è stata materialmente accorpata al subalterno 36, in seguito agli interventi edilizi realizzati sui due appartamenti nel 1984 al fine di ricavare un ampliamento del salone dell'appartamento in uso ai coniugi
A sostegno di tale prospettazione, l'attrice ha sostenuto che la volontà di Per_2
di trasferire la porzione del mappale 37 di ricaverebbe dalla Persona_2 planimetria allegata al citato rogito, planimetria che di seguito si riproduce (doc. 1 Att.), evidenziando che la linea di confine tra il subalterno 36 e il subalterno 37, evidenziata con pagina 12 di 23 freccia rossa dal Giudice, essendo solo tratteggiata (e non continua), sarebbe indice della volontà di di trasferire alla figlia la nuda proprietà dell'appartamento CP_8
(sub. 36) nell'assetto fattuale in cui lo stesso versava in quel dato momento, e quindi comprensivo anche della porzione di subalterno 37 ad esso materialmente annessa e in questa sede rivendicata. Conseguentemente, l'TT sarebbe in tesi divenuta piena proprietaria dell'appartamento di cui al subalterno 36, più la porzione di subalterno 37 contornata in rosso, oggetto della domanda di accertamento, nella consistenza sopra descritta, per ricongiungimento del diritto di usufrutto alla nuda proprietà a seguito della morte del padre , avvenuta nel 2012. Per_2
(doc. 1 Att.) Il Tribunale evidenzia che proprio la piana lettura dell'atto pubblico di compravendita dell'11.03.2005 e la planimetria allegata al detto rogito, dimostrano, al contrario, di quanto sostenuto dall'TT, che il padre le ha trasferito solo ed unicamente Per_2 ciò di cui era proprietario alla data dell'11.03.2005, nella specie l'unità immobiliare di cui al subalterno 36: nella specie, nel rogito si dà atto del trasferimento da padre a figlia della nuda proprietà sull'unità immobiliare di cinque vani catastalmente identificata con riferimento al subalterno 36. Il subalterno 37 è indicato tra le coerenze a confine. Dalla planimetria si ricava con evidenza che l'appartamento trasferito ha appunto cinque vani e che il muro divisorio a confine con il sub 37 è stato demolito (quindi è rappresentato con una linea tratteggiata e non continua, secondo la convenzione delle planimetrie catastali), ma il subalterno 37 è, e rimane, “proprietà di terzi”. E del resto, non poteva essere diversamente, posto che sulla scorta delle stese prospettazioni dell'TT, nonchè della documentazione dalla stessa dimessa, si ricava che il sub 37, per l'intero, era nella proprietà esclusiva di , madre delle _7 odierne parti e coniuge di deceduta nel 2001, ed era stato dalla medesima Per_2 lasciato con testamento in usufrutto al marito mentre la nuda Persona_2 proprietà era stata lasciata al figlio (doc. 2 fasc. Att.). CP_2
Tanto si ricava in maniera limpida e convergente dai titoli di provenienza dei due subalterni 36 e 37, di tal che la domanda diretta ad accertare l'acquisto in capo a AN per atto inter vivos tra padre e figlia della proprietà della porzione Per_2 del sub 37 contornata in rosso, è radicalmente infondata e deve essere rigettata. pagina 13 di 23 Per completezza, pertanto, si evidenzia che le difese attoree volte a sostenere il contrario, e cioè la fondatezza della domanda n. 1, non sono idonee a pervenire a decisione diversa da quella sopra esposta. Difatti, con un primo argomento, l'TT ha valorizzato la circostanza che la planimetria allegata al suddetto rogito di compravendita del 2005, nell'identificare l'immobile oggetto di trasferimento, ricomprenderebbe anche l'area controversa, dal momento che la linea di confine tra i subalterni 36 e 37 sarebbe tratteggiata e non più continua, come invece appariva nel rogito del 1962, e che tale linea tratteggiata sarebbe segno della volontà di di trasferire l'appartamento di cui al subalterno 36 nello stato in cui questo si Per_2 trovava all'atto del trasferimento, e quindi comprensivo anche dell'area rivendicata. Tale deduzione risulta infondata dal momento che nella stessa planimetria, oltre la linea tratteggiata che rappresenta il muro divisorio demolito, si legge “proprietà di terzi”, dal che si ricava che giammai ha intesi vendere alla figlia la nuda Persona_2 proprietà anche della proprietà di terzi. Con un secondo argomento difensivo, AN ha sostenuto che la circostanza che nel 1984 i coniugi ed , il primo proprietario esclusivo Persona_2 _7 del sub. 36 e la seconda proprietaria esclusiva del sub 37, abbiano deciso di demolire un muro che separava i due appartamenti, procedendo materialmente all'accorpamento di parte del sub 37 al sub 36, poi abitando entrambi nel più grande appartamento così realizzato, è una circostanza fattuale del tutto irrilevante ai fini del decidere. Come è noto, difatti, la proprietà immobiliare si trasferisce per atto scritto di trasferimento inter vivos o mortis causa, e non già a mezzo dell'esecuzione di opere edili, demolendo muri o accorpando unità immobiliari di due diversi proprietari. E', dunque, evidente, ma considerate le difese di AN, è il caso di ribadirlo, che l'esecuzione di opere edili del tipo di demolizione/spostamenti muro e modifica impianto di riscaldamento, è un atto materiale che non ha comportato alcun trasferimento di proprietà da a _7
, il quale dunque non ha trasferito, né poteva farlo, a AN la Persona_2 nuda proprietà di un appartamento più grande di quello di cui disponeva, identificato dal solo subalterno 36. Con un terzo argomento difensivo, AN ha sostenuto che al momento dell'esecuzione delle opere edili del 1984, la madre , nonché _7 proprietaria del subalterno 37, avrebbe aggiornato la scheda catastale dell'appartamento di cui al sub 37, rendendolo più piccolo, e che da ciò si ricaverebbe il trasferimento di proprietà di parte del subalterno 37 da sé al D'NT padre, titolare all'epoca della proprietà del sub 36. Orbene, il Tribunale osserva che tale asserto è smentito in fatto dall'osservazione che la consistenza e i confini catastali del subalterno 37, per come raffigurati nella planimetria allegata alla denuncia di variazione catastale del 1986 in esito agli interventi edilizi (doc. 3 fasc. Att.), di seguito riportata, risultano completamente invariati rispetto alla planimetria allegata al rogito del 1962 (doc. 1 Conv.), come si ricava dalla disamina delle planimetrie prodotte dalle parti, con la precisazione che nel doc. 1 fasc. Conv., risalente al 1962, il subalterno ora 37 è indicato con subalterno 35 ed il subalterno ora 36 è indicato come subalterno 37, come anche pacifico tra le parti e come si ricava dall'elemento delle pagina 14 di 23 scale e del pianerottolo parte comune, che consente di accertare con assoluta precisione la piena sovrapponibilità, a livello catastale, del subalterno ora 37, nel 1962 e nel 1986.
(doc. 3 fasc. Att., scheda di variazione catastale subalterno 37 del 1986)
(doc. 1 fasc. Conv., planimetria allegata a rogito del 1962 di acquisto del subalterno ora 37). Con un quarto argomento difensivo, svolto nella seconda comparsa conclusionale di replica a pagina 2, l'TT ha sostenuto che l'usucapione di sarebbe maturata Per_2 anche prima del 1984, atteso che nel periodo compreso tra il 1962, anno di acquisto degli immobili, e il 1984, gli appartamenti sono stati così utilizzati: il subalterno 36 come abitazione familiare dei coniugi con i loro tre figli;
il subalterno 37 come studio professionale, svolgendo la professione di avvocato e CP_3 Per_2 quella di medico legale, odontoiatra e CTU;
il subalterno 38 come abitazione
[...] di madre di , fino al di lei decesso, avvenuto nel Persona_9 CP_3
1978. Si tratta di un argomento che introduce fatti nuovi mai dedotti in causa entro il pagina 15 di 23 termine per la cristallizzazione del thema decidendum, a tacere che si tratta di circostanze non provate e comunque irrilevanti in diritto. In conclusione, si ribadisce che non solo l'TT non ha né allegato, né provato, l'avvenuto trasferimento, in data successiva al 1962, della proprietà della porzione di subalterno 37, oggetto della presente domanda, da al marito CP_3 Per_2
se ne deduce che la porzione immobiliare rivendicata, consistendo in una
[...] porzione del subalterno 37, sia sempre stata di esclusiva titolarità di , CP_3 non vantando , fino al di lei decesso, avvenuto l'1.01.2001, alcun diritto reale Per_2 sul detto bene. Da tanto consegue che il rogito di compravendita dell'11.03.2005 (doc. 1 Att.), con cui ha trasferito alla figlia AN, odierna TT, la Persona_2 nuda proprietà del subalterno 36 non costituiva un titolo idoneo a trasferire la nuda proprietà anche dell'ulteriore porzione di subalterno 37, oggi rivendicata, non essendone costui proprietario e non potendo conseguentemente disporne. Alla luce di tanto, il Tribunale ritiene che AN non abbia fornito idonei elementi a sostegno dell'accertamento del suo diritto di proprietà sul bene rivendicato ex art. 948 cc, non avendo costei provato di esserne divenuta titolare in forza di un valido acquisto a titolo derivativo, né tantomeno avendo fornito la prova di un suo acquisto a titolo originario, onde la domanda attorea risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
8. Domanda attorea subordinata n. 2): diritto e decisione Quanto alla prospettazione attorea, si osserva che con questa domanda, svolta in via subordinata, l'TT ha chiesto al Tribunale di accertare l'intervenuto acquisto in capo a AN della proprietà della porzione di subalterno 37, contornata in rosso nel doc. 22 attoreo, in forza di intervenuta usucapione maturata dal padre nel Persona_2 periodo 1985-2012, deducendo che suo padre ha esercitato sulla porzione immobiliare rivendicata in proprietà un possesso uti dominus esclusivo, pacifico ed ininterrotto dal 1984 al 2012, data della sua morte, e che dopo la morte del padre, l'TT, prima nuda proprietaria, avendo consolidato la proprietà del subalterno 36 e della porzione di subalterno 37 in cui prima abitava il padre (che ne era usufruttuario), sarebbe andata a vivere nell'appartamento di cui al subalterno 36 più porzione del subalterno 37, subentrando al padre nel possesso anche di tale area contornata in rosso nel doc. 22 attoreo. La stessa TT ha tuttavia allegato di non avere più la disponibilità e il possesso dell'area contornata in rosso, fatta eccezione per un piccolo ripostiglio, atteso che dopo la morte del padre -su richiesta del fratello , proprietario del subalterno 37- ha CP_2 acconsentito a ripristinare il muro divisorio tra i subalterni 36 e 37. In fatto, il Tribunale rileva che risultano pacifica fra le parti, per essere stata dedotta da entrambe, le seguenti circostanze: a) è stata in vita proprietaria esclusiva dell'immobile di cui al CP_3 subalterno 37, comprensivo anche della porzione immobiliare rivendicata, circostanza anche documentalmente provata dal rogito d'acquisto del 1962 (doc. 1 fasc. Conv.); b) ha prima adibito l'appartamento di cui al subalterno 37 a studio _7 professionale fino al 1984/1985, quando una porzione del subalterno 37 è stata unita al subalterno 36, di proprietà esclusiva di , e adibito ad abitazione della coppia, Per_2
pagina 16 di 23 ed altra porzione è stata unità materialmente al subalterno 38, di cui entrambi i coniugi erano comproprietari al 50% cadauno, circostanza anche in parte documentalmente provata (doc. 3 fasc. Att.); c) i coniugi ed , abbiano utilizzato Persona_2 CP_3
l'appartamento (subalterno 36), così ampliato, quale residenza familiare, e ivi abbiano coabitato dal 1984 fino alla rispettiva morte, avvenuta per nel 2001, e CP_3 per nel 2012; Per_2
d) ha posseduto la porzione immobiliare rivendicata, per il Persona_2 periodo successivo al decesso di , in forza del diritto di usufrutto su tutti CP_3
i beni di quest'ultima, così come indicato nel di lei testamento (doc. 2 fasc. Att.); e) a partire dal decesso paterno, avvenuto il 28.05.2012, l'TT si è trasferita nell'appartamento prima abitato dal padre ma ha -su richiesta del fratello , CP_2 odierno Convenuto- trasferito al medesimo il possesso sull'area contornata in rosso, oggi rivendicata, che è stata materialmente riunita alla residua porzione di subalterno 37, di proprietà del Convenuto. Ora, sulla scorta delle risultanze probatorie emerse dall'istruttoria, il Tribunale reputa che l'TT non ha fornito idonei elementi a sostegno dell'avvenuto acquisto per usucapione della porzione immobiliare rivendicata, atteso che non ha provato di aver esercitato sul detto bene, alla data della domanda, anche attraverso suoi danti causa a titolo particolare od universale, inter vivos ovvero mortis causa, un possesso uti domina in modo esclusivo, pacifico e continuativo per il termine di vent'anni, previsto dall'art. 1158 cc per il verificarsi dell'usucapione, di tal che -alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto- la domanda attorea n. 2 è infondata per due distinte ed autonome rationes decidendi, e deve essere rigettata, per i seguenti due motivi.
8.a Carenza di allegazione e prova del subentro di AN nel possesso ad usucapionem di Persona_2
In primo luogo, il Tribunale evidenzia che AN non ha comunque neanche allegato, né, men che meno provato, a che titolo sarebbe subentrata nel possesso in tesi esercitato dal padre nell'area contornata in rosso nella planimetria di cui al doc. Persona_2
22 attoreo, oggetto della presente domanda di usucapione qui in esame. In particolare, AN nel corso dell'intero -e lungo- processo e in tutti i suoi articolati atti, non abbia mai allegato se ritenga di essere subentrata nel possesso paterno, mediante successione nel di lui possesso ex art. 1146 co. 1 cc, in quanto erede di quest'ultimo, o se mediante accessione nel di lui possesso ex art. 1146 co. 2 cc, in forza del contratto di trasferimento della nuda proprietà del subalterno 36, intercorso fra padre e Per_2
AN in data 11.03.2005. Quanto precede è già di per sé sufficiente ad escludere che sia provato un subentro di AN nel possesso esercitato dal padre. Solo ad abundantiam, pertanto, si osserva che ove, non si vede come, si possa superare tale carenza assertiva, e reputare che AN abbia inteso asserire di essere subentrata al padre mortis causa a titolo universale, orbene l'asserto sarebbe radicalmente infondato atteso che l'TT non ha in alcun modo provato di essere succeduta mortis causa a pagina 17 di 23 titolo universale a suo padre. In via alternativa, si osserva che ove, non si vede come, si possa superare tale carenza assertiva, e reputare che AN abbia inteso asserire di essere subentrata al padre a titolo particolare per l'atto inter vivos dell'11.03.2005, il subentro non vi è stato, sia perchè il detto rogito, come già scritto, prevede il trasferimento del possesso e della proprietà del solo subalterno 36, sia in quanto la stessa AN ha ammesso che ha perso la disponibilità materiale della porzione contornata in rosso oggetto di rivendica, avendo consentito al fratello ad edificare nuovamente il muro divisorio tra subalterno 36 e subalterno 37.
8.b Insussistenza di possesso utile ad usucapionem da parte di Persona_2
e di AN In secondo luogo, il Tribunale osserva che l'TT non ha provato che il suo asserito dante causa. , abbia esercitato sulla porzione immobiliare oggetto di Persona_2 causa (area contornata in rosso di cui alla planimetria sub doc. 22 fasc. Att.), un potere di fatto, qualificabile come possesso, autonomo e indipendente dal rapporto di coniugio che legava quest'ultimo ad , proprietaria esclusiva dell'intero subalterno 37, CP_3 per il periodo intercorrente tra il 1984 e il 2001, anno del di lei decesso. Difatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel qualificare il potere di fatto esercitato dal coniuge non proprietario sull'immobile adibito dal coniuge proprietario a residenza familiare quale mera detenzione qualificata (e non come possesso utile ad usucapionem), trovando tale potere di fatto la sua origine e ragion d'essere nel rapporto di coniugio intercorrente con il coniuge intestatario del bene, in assenza di atti volti a determinare l'interversione della detenzione in possesso ex art. 1141 co. 2 cc, nel caso di specie neppure allegati, accompagnati dall'acquiescenza del possessore. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità in materia di coniugio e di convivenza more uxorio: «Il compossesso non consiste nell'esercizio, solidaristico e comunitario, di un'unica signoria, rappresentando, piuttosto, la situazione della confluenza su di una stessa cosa di poteri plurimi, corrispondenti, nella loro estrinsecazione, ad altrettanti distinti diritti, di identico o di differente tipo. Ne consegue che il convivente "more uxorio" del soggetto possessore dell'immobile in cui risiede la famiglia di fatto, in ragione di tale sola convivenza, pur qualificata dalla stabilità della relazione e protetta dall'ordinamento, non è compossessore con quello, ma detentore autonomo dell'immobile stesso, che, dunque, non può usucapire» (Cass. civ., sez. 2, n. 9786 del 14.06.2012). Posto, quindi, che è pacifico che utilizzasse l'intero subalterno 37 quale CP_3 suo studio legale, prima di destinarne nel 1984 una sua porzione a residenza familiare, considerato altresì che l'ottenimento della disponibilità materiale di detta porzione da parte di risultava essere unicamente cagionato dall'esistenza del Persona_2 legame di coniugio con la proprietaria, il Tribunale ritiene che non è stato provato, per il periodo intercorrente tra il 1984 e il 2001, l'esercizio da parte di un Persona_2 potere di fatto, qualificabile come possesso, autonomo e indipendente dal detto rapporto, idoneo a configurare una situazione di compossesso sulla porzione immobiliare oggetto di causa o a determinare un'interversione della detenzione in possesso ex art. 1141 co. 2 cc, che avrebbe determinato il decorrere del termine per l'usucapione.
pagina 18 di 23 Del pari il Tribunale reputa pacifico, nonché documentalmente provato dal testamento di
, che, in seguito al decesso di quest'ultima, avvenuto il 1^.01. 2001, il CP_3 marito abbia continuato ad esercitare sulla detta porzione Persona_2 immobiliare un potere di fatto qualificabile come possesso di un diritto reale minore (sub specie, diritto di usufrutto) fino al di lui decesso, avvenuto il 28.05.2012, come tale inidoneo a fondare il suo preteso diritto ad usucapire la porzione immobiliare oggi rivendicata, in assenza di atti di interversione del possesso ex art. 1164 cc. Quanto al periodo dal 2012 ad oggi, comunque non utile al fine del compimento del ventennio, si rileva che la stessa TT ha dichiarato che dopo la morte del padre, su richiesta del fratello, ha perso la disponibilità del bene, salvo un piccolo ripostiglio, Da tanto discende che l'TT non ha fornito la prova che ella o il padre abbiamo usucapito la porzione immobiliare rivendicata, non avendo provato che in suo favore o del padre sia maturato il possesso utile ad usucapionem per il termine di venti anni previsto dall'art. 1158 cc
8.c Conclusioni Alla luce di tutto quanto scritto, il Tribunale reputa che AN non abbia fornito idonei a sostegno dell'accertamento del suo diritto di proprietà del bene rivendicato, non avendo costei dimostrato di aver esercitato sulla porzione immobiliare oggetto di causa, anche a mezzo del precedente dante causa, un potere di fatto qualificabile come possesso ad usucapionem per il termine di venti anni, onde la domanda attorea risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
9. Domanda riconvenzionale n. 3): decisione
ha svolto una domanda riconvenzionale di rivendica volta ad ottenere la CP_2 condanna di AN al rilascio della minore porzione di subalterno 37, inclusa nella porzione rivendicata da AN e contornata in rosso nel doc. 22 attoreo, adibita a locale ripostiglio, al momento occupata da AN, che vi accede dal suo appartamento di cui al sub. 36, deducendo di aver acquistato mortis causa la proprietà del suddetto bene per successione testamentaria di , madre delle odierne CP_3 parti nonché esclusiva proprietaria del bene. La detta porzione di sub. 37 oggetto della domanda di rivendica è stata individuata dalla parte Convenuta nella planimetria di cui al doc. 4 attoreo con la parola “ripostiglio”, come evidenziata nella freccia in rosso apposta nella planimetria in parola sotto riportata.
pagina 19 di 23
(doc. 4 fasc. Conv.)
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda riconvenzionale sia fondata e debba essere accolta per i seguenti motivi. In particolare, ha provato documentalmente di essere proprietario della CP_2 porzione immobiliare rivendicata mediante la produzione di:
- testamento olografo di del 3.12.1998 (doc. 2 fasc. Att.) con cui CP_3 la stessa ha devoluto al figlio inter alia la nuda proprietà del subalterno 37 CP_2 lasciando l'usufrutto di tutti i suoi beni al marito , deceduto in data Persona_2
28.05.2012;
- atto di compravendita del 20.11.1962, stipulato dinanzi al Notaio, dott. Per_10 con il quale la dante causa del Convenuto, , aveva
[...] CP_3 precedentemente acquistato la proprietà dell'unità immobiliare, catastalmente identificata al subalterno 37. Orbene, il Tribunale ritiene che il Convenuto abbia fornito la c.d. “probatio diabolica”, richiesta dall'art. 948 cc, in quanto ha provato documentalmente che la sua dante causa per testamento, , è stata proprietaria del subalterno 37, comprensivo CP_3 anche della porzione immobiliare oggetto di causa, per oltre 20 anni ovvero dal 20.11.1962 sino al di lei decesso, avvenuto l'1^.01.2001, ciò bastando a provare che costei era, al momento del decesso, l'effettiva proprietaria del suddetto bene per decorso del termine ventennale previsto dall'art. 1158 cc ai fini dell'usucapione degli immobili. Da tanto discende che il Convenuto il quale, agendo in giudizio per far accertare il suo diritto su un bene facente parte dell'asse ereditario relitto da , ha tenuto CP_3 un contegno idoneo a dimostrare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità relitta dalla madre ex art. 476 cc, pur in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso, con la conseguente assunzione da parte sua della qualità di suo erede, risulta essere, a parere dell'odierno Giudicante, titolare del diritto dominicale sulla porzione immobiliare rivendicata.
pagina 20 di 23 In proposito il Tribunale reputa non decisive le eccezioni sollevate dall'TT in ordine ad una diversa interpretazione delle volontà testamentarie della madre , CP_3 la quale non avrebbe lasciato al Convenuto la nuda proprietà dell'intero subalterno 37, ma solo della relativa porzione annessa fin dal 1984 al subalterno 38 al fine di creare un unico appartamento, occupato dal 1992 al 2012 dall'TT stessa, come deducibile dall'inciso
“attualmente occupato da mia figlia NI”, riferito al detto subalterno e volto in tesi a meglio identificare (e quindi delimitare) il bene oggetto della disposizione testamentaria. Invero appare più verosimile, nonché più coerente con il complesso delle disposizioni testamentarie, che la testatrice abbia voluto devolvere al figlio , odierno CP_2
Convenuto, l'intero subalterno 37, avendo costei puntualmente individuato il cespite immobiliare mediante il riferimento agli estremi del rogito originario di acquisto del detto subalterno, risalente al 1962, rinviando per relationem alla consistenza e alla distribuzione interna in cui l'immobile versava in quel dato momento, così come indicata in detto rogito, altresì definendo il bene delato “appartamento”, presumibilmente da intendersi quale sinonimo di subalterno/unità immobiliare. L'inciso sopra richiamato, ripetuto due volte in relazione sia alla sua quota di comproprietà sul subalterno 38, sia al suo diritto di proprietà su “l'appartamento” di cui al subalterno 37, sembrerebbe piuttosto dare contezza di una circostanza di fatto esistente al momento della redazione del testamento, datato 3.12.1998, ovverosia dell'occupazione da parte della figlia AN dell'appartamento, censito come subalterno 38, nella conformazione da esso assunta dopo le modifiche strutturali del 1984, conscia del fatto che la conformazione del subalterno 37, per come rappresentata nella planimetria allagata al rogito del 1962, non corrispondesse più al vigente stato di fatto dell'immobile; circostanza in ogni caso suffragata dalla stessa TT, che ha più volte dichiarato nel corso del giudizio di aver abitato nell'appartamento de quo dal 1992 al 2012. Si rileva altresì che l'TT in atto di citazione ha confessato di possedere tuttora il ripostiglio oggetto della domanda riconvenzionale, come si legge testualmente nell'atto di citazione alla pagina 4, secondo paragrafo: “Non avendo in quel momento la necessità di utilizzare lo spazio richiesto , ed in funzione dei rapporti familiari esistenti, la sottoscritta acconsenti per una parte trattenendo quello spazio necessario per una ripostiglio di cui aveva impellente bisogno”. Da quanto precede discende che anche la domanda di condanna al rilascio di tale porzione è fondata e deve essere accolta, come da dispositivo. Del pari è fondata la domanda di diretta alla condanna di AN al CP_2 ripristino dello stato dei luoghi relativamente al detto ripostiglio. In particolare, dalla planimetria di cui al doc. 4 fasc. convenuto si vede che la parete che separa il ripostiglio facente parte del subalterno 37 dal subalterno 36 è tratteggiata, potendosi dunque ricavare che tale parete sia stata demolita da AN per accedere al ripostiglio: tale parete, nella parte tratteggiata in planimetria, deve essere dunque ripristinata a spese e cura di AN, null'altro potendosi disporre a carico di AN, in assenza di allegazione e prova.
10. Spese di lite e domanda ex art. 96 cpc
pagina 21 di 23 Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale dell'TT su tutte le domande, che deve quindi essere condannata a rifondere le spese di lite del Convenuto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione di dette spese, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa ex art. 15 co. 3 cpc, si deve fare riferimento allo scaglione di valore massimo compreso tra € 52.000,01 e
€ 260.000,00, applicabile alle cause di valore indeterminabile di elevata complessità. Nella specie, avuto riguardo al tenore delle memorie e alle attività difensive svolte in causa, si reputano congrui i parametri medi previsti per le quattro fasi, pari a € 14.103,00 per compenso, oltre € 545,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria) per la domanda riconvenzionale svolta, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovute. Infine, il Tribunale reputa che non ricorrono i presupposti per la condanna dell'TT al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, risultando carente la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero l'elemento oggettivo (condotta abusiva del processo) e soggettivo (dolo o colpa grave), con conseguente rigetto dell'istanza sul punto avanzata dal Convenuto.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattesa e respinta, così decide: rigetta le domande attoree svolte in atto di citazione, in quanto infondate;
dichiara inammissibile la domanda subordinata svolta dall'TT nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, in quanto tardivamente svolta;
in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Convenuto, dichiara in capo a il diritto di proprietà esclusiva sulla Controparte_2 porzione immobiliare sita in Milano, via Zanella 41, censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 395, particella 207, subalterno 37, identificata nella area denominata
“ripostiglio”, nella planimetria di cui al doc. 4 Conv. riportata nel paragrafo 9 che precede, porzione nell'attualità occupata sine titulo dall'TT; per l'effetto, condanna NI D'NT al rilascio immediato, libera da persone e cose, in favore di
[...]
della porzione immobiliare sita in Milano, via Zanella 41, Controparte_2 censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 395, particella 207, subalterno 37, identificata nella area denominata “ripostiglio”, nella planimetria di cui al doc. 4 Conv. pagina 22 di 23 riportata nel paragrafo 9 della motivazione della sentenza, con condanna della stessa TT al ripristino dello stato dei luoghi ante occupazione, in particolare al ripristino della parete divisoria tra il ripostiglio e la confinante unità immobiliare di cui al subalterno 36 di NI D'NT; letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna NI D'NT a pagare in favore di a Controparte_2 titolo di rifusione integrale delle spese di lite la somma di € 14.103,00 per compenso, oltre ad € 545,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 10.02.2025. il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 23 di 23
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinques co. 1 cpc la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo l'8.06.2020 al n. 18552/2020 R.G., Contr giusta istanza telematica depositata su il 4.06.2020, promossa da: Avv. NI D'NT (C.F.: , residente in [...]
Zanella 41, di seguito, per brevità: “AN”; difesa in proprio ex art. 86 cpc nonché anche rappresentata e difesa dall'avv. Antonio GIANCOLA del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Zanella 41, presso e nel proprio studio, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione;
-Parte TT -
contro
:
(C.F.: , nato a Controparte_2 C.F._2
Milano il 12.05.1967 e residente in [...], di seguito, per brevità:
“ ”; CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano GIUGNI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliato in Milano, via Morosini 40, presso e nello studio di detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato alla comparsa di costituzione;
-Parte Convenuta -
* * * OGGETTO: azione di rivendicazione - usucapione.
* * * CONCLUSIONI per l'TT:
“Piaccia a codesto Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, disposto ogni altro provvedimento necessario ovvero opportuno così statuire: 1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dare atto che oggetto della compravendita immobiliare dell'11 marzo 2005 rep. 183193, racc 20109 notaio da parte di Persona_1
pagina 1 di 23 NI D'VA è riferito all'appartamento in Milano, Via Zanella, 41 quarto piano fg 395 part 207, sub 36 nella sua nuova e attuale conformazione dovuta all'inglobamento in esso della sala originariamente facente parte del subalterno, 37 (comprendente la parte finale del salone così strutturato e lo ripostiglio/deposito utilizzato in via esclusiva da
, come da planimetria allegata (doc. 22) che evidenzia la detta porzione Persona_2 con la colorazione della relativa superficie, bene che presenta specifiche caratteristiche quali la pavimentazione in marmo, l'assenza di caloriferi, la presenza tra gli appartamenti così conformati di una porta blindata e pertanto condannare CP_2
a restituire il bene in discorso a parte attrice;
[...]
2) IN VIA SUBORDINATA: accertare che il bene sopra descritto è stato acquisito per usucapione a seguito dell'uso ininterrotto da parte del dante causa di NI D'VA dal 1985/86 al 2012 e pertanto condannare a restituire a Controparte_2 parte attrice il bene in discorso;
3) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto a parte attrice la proprietà del bene oggetto della controversia limitatamente allo ripostiglio/deposito utilizzato in via esclusiva dal Dott. Per_2 tenuto conto che la sua apertura è nella sala del subalterno 37 costituire una
[...] servitù di passaggio per consentire l'accesso al proprietario dello ripostiglio/deposito, con ogni conseguente statuizione circa le modalità per l'esercizio dell'accesso e disponendo le necessarie opere;
4) RESPINGERE le domande tutte di cui alla comparsa di costituzione avversaria ivi compresa la domanda riconvenzionale in quanto prive di fondamento;
5 CONDANNARE controparte alla rifusione delle spese. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che venga disposta ispezione ex art 118 c.p.c. negli appartamenti in discorso per accertare lo stato e l'ubicazione della pavimentazione, dei caloriferi e della porta blindata. Si deducono i seguenti capitoli di prova per testi e se ne chiede l'ammissione con i testi più avanti indicati: a) Vero che i coniugi e nel 1985 decisero di ampliare Persona_2 CP_3 il salone dell'appartamento al quarto piano dello stabile di Via Zanella, 41 di cui al subalterno 36 dagli stessi abitato con i tre figli inglobando in esso una frazione del confinante appartamento di cui al subalterno 37 in 2 modo da costituire un ampio salone;
b) Vero che i lavori furono progettati e diretti dall'arch. ed eseguiti Persona_3 da come risulta dai docc. 23-24 che si rammostrano all'interrogato; Controparte_4
c) Vero che la pavimentazione del nuovo ampio salone venne effettuata completando quella già esistente con la posa in opera di lastre di marmo fornite dai coniugi CP_5
e con altre lastre di marmo “Arabescato Orobico” di nuova fornitura le più
[...] simili alle esistenti;
d) Vero che il calorifero presente nella parte di cui al subalterno 37 accorpata all'appartamento abitato dai coniugi venne rimosso e fu installato un Controparte_5 calorifero di maggiori dimensione e portata nella parte del salone di pertinenza del subalterno 36;
pagina 2 di 23 e) Vero che la porzione dell'immobile di cui al subalterno 37 inglobata nell'appartamento abitato dai coniugi e è rimasta priva di calorifero;
Per_2 CP_5
f) Vero che in relazione alla nuova conformazione data ai due appartamenti quelli di cui ai subalterni 36 e 37 venne redatta nel novembre 1985 e presentata nel febbraio 1986 all'ufficio del catasto una nuova planimetria recante le modifiche apportate all'appartamento; g) Vero che nell'ampio salone realizzato venne edificato uno ripostiglio sulla parete confinante con il subalterno 37 nella sua nuova conformazione di circa un metro di larghezza chiuso da una porta;
h) Vero che lo ripostiglio di cui sopra è stato sempre utilizzato in via esclusiva dal Dott. come archivio per riporvi le proprie perizie e documenti e oggetti Persona_2 personali;
i) Vero che lo ripostiglio era chiuso da una porta sulla quale il Dott. Per_2 aveva apposto una targhetta con il proprio nome e una pipa e la cui chiave è
[...] sempre stata tenuta dallo stesso come da doc. 18 che si rammostra all'interrogato. l) Vero che in funzione del matrimonio di NI D'VA nel 1992 viene unificato l'appartamento di cui al subalterno 38 con la parte residua di cui al subalterno 37 ed eseguiti i lavori di ristrutturazione in particolare venne posizionata una pavimentazione a parquet ed una porta blindata tra la porzione del subalterno 37 e l'ampio salone dell'appartamento abitato dai coniugi;
Controparte_6
m) Vero che NI D'VA ha abitato l'appartamento così costituito di cui al capitolo sub l) dal 1992 al gennaio 2013 con il proprio nucleo famigliare;
n) Vero che l'appartamento così costituito di cui al cap. sub l) presenta due porte d'ingresso affiancate l'una all'altra; o) Vero che con il proprio testamento ha voluto attribuire l'immobile CP_3 indicato quale appartamento “attualmente occupato da mia figlia NI” determinandolo specificamente in ragione del fatto dell'occupazione; p) Vero che subito dopo la morte del padre intenzionato a Controparte_2 concedere in locazione l'appartamento di cui al cap. sub l) ad un collega, Dott. Per_4
chiese alla sorella di poter usufruire almeno parzialmente di quella parte del
[...] salone in quanto l'aspirante conduttore aveva necessità di uno spazio autonomo da destinare alla figlia ed al cane;
q) Vero che NI D'VA acconsentì alla richiesta del fratello in ragione della temporaneità della richiesta facendo eseguire un divisorio di spessore inferiore rispetto ai muri di confine con un 4 andamento ad L, non in modo lineare, come era prima nel 1985 in modo da conservare una parte, un piccolo ripostiglio.. Si indicano come testi: Avv. Loredana Miceli, Via Navarra Bernstein, 4 Milano;
Avv. Patrizia Grasso, Via Pavia, 6 Milano, SI.ra , Via Zanella, Parte_1
41 Milano c/o ; SI. , Via Mameli, 6 Milano;
Arch. Persona_5 Testimone_1
via Vallisneri , 11/C Milano;
Persona_3
Si chiede inoltre, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte, l'ammissione alla prova contraria con i testi sopra indicati”.
* * *
pagina 3 di 23 CONCLUSIONI per il Convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti dell'odierno convenuto, SI. in via principale e Controparte_2 subordinata, in quanto infondate in punto di fatto e di diritto, nonchè non provate, per tutti i motivi esposti in atti. IN VIA RICONVENZIONALE: previo accertamento della proprietà esclusiva in capo al SI. dell'intera superficie dell'appartamento Controparte_2 sito in Milano, Via Zanella n. 41 – IV piano, censito al NCEU di Milano al foglio 395, particella 207, subalterno 37, Zona Censuaria 2, Categoria A/3, Classe 5, vani 5, preso altresì atto della dichiarazione confessoria contenuta alla pagina 4 dell'atto introduttivo del presente giudizio, con la quale l'attrice ha confermato di avere tutt'ora nella propria disponibilità una porzione del predetto immobile destinata ad uso ripostiglio, condannare l'Avv. NI D'VA all'immediata restituzione all'avente diritto della predetta porzione immobiliare, previo ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi. Condannare altresì l'Avv. NI D'VA al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art.96 cpc, con determinazione secondo equità dell'entità del pregiudizio subito da parte del Dott. Controparte_2
In tutti i casi, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: previa rimessione della causa sul ruolo, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e della prova per testi così come dedotta dall'esponente nella seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc in data 16.07.2021, a mezzo delle circostanze che qui di seguito si trascrivono:
1) i coniugi erano proprietari di alcuni cespiti immobiliari, ivi Controparte_6 compresi tre appartamenti siti in Milano, Via Zanella n. 41, al piano quarto, tra loro confinanti;
2) In particolare, il SI. era esclusivo proprietario dell'unità Persona_2 immobiliare contraddistinta catastalmente al Foglio 395 – Particella 207 –Subalterno 36
- Categoria A/2-, mentre la SI.ra era esclusiva proprietaria dell'immobile CP_3 contraddistinto catastalmente al Foglio 395 –Particella 207 –Subalterno 37 - Categoria A/3. I coniugi erano altresì comproprietari, in ragione del 50% ciascuno, dell'unità immobiliare contraddistinta catastalmente al Foglio 395 – Particella 207 –Subalterno 38
- Categoria A/3;
3) Le suddette tre unità immobiliari venivano interessate nel corso degli anni da modifiche interne;
4) In particolare, nel corso dell'anno 1984 i coniugi demolivano il Controparte_6 muro divisorio insistente tra il subalterno 36 e il subalterno 37, ridimensionando il subalterno 37, ampliando il locale adibito a soggiorno facente capo al subalterno 36;
5) Nel corso dei predetti lavori, veniva altresì edificato un ripostiglio, veniva creato un collegamento interno tra i subalterni nn. 36 e 37 mediante porta blindata e venivano uniti i subalterni nn. 37 e 38;
6) Successivamente all'esecuzione dei predetti lavori, i coniugi Controparte_6 occuparono continuativamente - per tutta la loro residua vita - il subalterno n. 36, nonché
pagina 4 di 23 la porzione del subalterno n. 37 dagli stessi annessa al subalterno n. 36 allo scopo di implementare le dimensioni del locale soggiorno. E ciò, in un primo periodo unitamente ai propri tre figli e successivamente da soli;
7) Una volta uscita dalla casa dei genitori, la SI.ra NI D'VA – con il consenso dei genitori stessi - andava a vivere nell'appartamento adiacente, costituito di fatto da una porzione del subalterno n. 37 e dal collegato subalterno n. 38;
8) In data 01.01.2001 decedeva la SI.ra : veniva quindi reso pubblico CP_3 il testamento olografo redatto in vita dalla medesima, in virtù del quale la testatrice lasciava al marito l'usufrutto generale su tutti i propri beni immobili, destinava al figlio la nuda proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Milano, Via Controparte_2
Zanella 41, censita al NCEU di Milano al foglio 395, particella 207, subalterno 37, Categoria A/3, nonché la propria quota del 50% dell'immobile sito in Milano, Via Zanella n. 41 censito catastalmente al foglio 395 - particella 207 –subalterno 38, Categioria A/3;
9) Tutti i soggetti chiamati all'apertura del testamento della SI.ra CP_5 prestavano acquiescenza e adesione allo stesso, rinunciando ad ogni eventuale diritto di riduzione;
10) In data 11.03.2005, la SI.ra NI D'VA acquistava dal proprio padre, SI.
la nuda proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Zanella n. 41, Persona_2 censito al NCEU di Milano al foglio 395, particella 207, subalterno 36, così come da quest'ultimo acquistato in data 11.06.1962 a rogito Notaio – rep.n.9570, registrato Per_6
a Milano il 20.06.1962 al n.48270, serie A: l'attrice diveniva piena proprietaria del bene nell'anno 2012 dopo il decesso dell'usufruttuario; 11) Subito dopo il decesso del SI. il SI. Persona_2 Controparte_2 richiedeva in restituzione a sua sorella, NI D'VA, la porzione del subalterno 37 di sua proprietà, precedentemente utilizzata dai coniugi quale Controparte_6 ampliamento del locale soggiorno della casa coniugale, contraddistinta dal subalterno n. 36;
12) La SI.ra NI D'VA acconsentiva alla restituzione di detta porzione immobiliare in capo al legittimo proprietario SI. che ricostruiva il Controparte_2 muro divisorio tra i subalterni nn. 36 e 37 nell'originaria posizione, con conseguente ripristino della originaria consistenza dei due cespiti immobiliari appartenuti ai genitori;
13) In accordo tra i due fratelli, il SI. lasciava nella disponibilità Controparte_2 temporanea della sorella NI D'VA una piccola porzione immobiliare facente parte del proprio subalterno n. 37 ai fini dell'edificazione di un piccolo locale ripostiglio a margine del locale soggiorno del subalterno n. 36. Si indicano a testi: Su tutti i capitoli di prova: SI. residente in [...]; Testimone_2
SI.ra residente in [...]; Tes_3
Sui capitoli di prova nn.8-9-10 Notaio con studio in Pandino (CR), Via Milano n. 35/a; Persona_1
Sui capitoli di prova nn.11-12-13
pagina 5 di 23 Arch. , con studio in Milano, Via Donatello n.11. Tes_4
Alla luce di quanto sopra, l'esponente, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, insiste per l'ammissione della prova per testi così come dedotta nella propria memoria in data 16.07.2021, chiedendo di essere ammesso a prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti dalla controparte laddove ammessi, con i medesimi testi indicati nella predetta memoria”.
FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti AN con atto di citazione notificato il 28.05.2020 ha evocato in giudizio
, svolgendo le conclusioni sopra riportate, deducendo: CP_2
- i coniugi e , genitori delle odierne parti, Persona_2 CP_3 erano in vita proprietari di tre appartamenti, tra loro confinanti, siti al quarto piano dello stabile condominiale di Milano, via Zanella 41, censiti al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 395 particella 207, rispettivamente: , proprietario Persona_2 esclusivo del subalterno 36, , proprietaria esclusiva del subalterno 37, CP_3 entrambi i coniugi, comproprietari pro indiviso della quota del 50% cadauno del subalterno 38;
- nel 1984, i coniugi provvedevano a modificare la distribuzione interna dei tre appartamenti, ricavandone due appartamenti: una porzione del subalterno 37 è stata strutturalmente annessa all'immobile di cui al subalterno 36 al fine ottenere un ampliamento del soggiorno e la realizzazione di un locale ripostiglio;
la restante porzione del subalterno 37 è stata collegata ed annessa all'immobile di cui al subalterno 38;
- le due nuove unità immobiliari, così ottenute, sono state rese reciprocamente autonome e indipendenti sia sotto il profilo funzionale (riscaldamento) sia sotto il profilo strutturale, in quanto erano separate da un muro divisorio con il posizionamento di una porta blindata tra le stesse ed erano arredate con stili completamente differenti;
- nel 1986 ha aggiornato la scheda catastale del suo subalterno 37, CP_3 denunciando al Comune di Milano le modifiche strutturali effettuate;
- l'appartamento di cui al subalterno 36 nella nuova conformazione, comprensivo di una porzione del subalterno 37, è stato occupato dai coniugi ed utilizzato quale residenza familiare fino alla loro morte, avvenuta nel 2001, per , e nel 2012, per CP_3
; Persona_2
- l'appartamento di cui al subalterno 38 nella nuova conformazione, comprensivo di una porzione del subalterno 37, è stato occupato da AN dal 1992 al 2012, data in cui si trasferiva, in seguito alla morte del padre , nell'appartamento da Persona_2 questo in vita occupato (sub. 36), sopra descritto;
- con testamento olografo del 3.12.1998, disponeva, limitatamente CP_3 alle odierne parti in causa, a favore del marito l'usufrutto generale su Persona_2 tutti i suoi beni, a favore di AN la nuda proprietà della propria quota di comproprietà dell'unità immobiliare sita al secondo piano del medesimo stabile condominiale, adibita a studio legale, e a favore di la nuda proprietà della CP_2
pagina 6 di 23 propria quota di comproprietà del subalterno 38 e la nuda proprietà della sola porzione di subalterno 37 ad esso annessa dal 1984;
- con contratto di compravendita dell'11.03.2005 vendeva alla Persona_2 figlia AN, odierna TT, la nuda proprietà dell'appartamento da lui abitato, censito come subalterno 36, nello stato di fatto in cui questo versava all'atto del trasferimento, ovverosia comprensivo della porzione di subalterno 37 ad esso annessa fin dal 1984, come raffigurato nella planimetria allegata al rogito, riservandosi il diritto di usufrutto sullo stesso;
- in seguito del decesso del padre , titolare del diritto di Persona_2 usufrutto, avvenuto nel 2012, AN e divenivano pieni proprietari CP_2 degli immobili sopra descritti per consolidazione;
- a seguito del decesso paterno, AN, assecondando le richieste del Convenuto, acconsentiva a erigere temporaneamente un nuovo muro divisorio (di dimensioni ridotte rispetto al muro divisorio eretto nel 1984), in modo tale da consentire l'annessione all'appartamento di titolarità del Convenuto (sub. 38) di quella porzione del subalterno 37 fino a quel momento annessa al subalterno 36, fatta eccezione per il locale ripostiglio, rimasto strutturalmente unito al subalterno 36 e occupato da AN.
si è tempestivamente costituito ex art. 167 cpc, chiedendo il rigetto delle CP_2 domande attoree, deducendo:
- il subalterno 36 e il subalterno 37, prima del loro parziale accorpamento nel 1984, erano separati da un muro divisorio di confine e utilizzati, rispettivamente, come abitazione familiare della famiglia e come studio legale di Persona_7 [...]
; CP_3
- a seguito delle modifiche strutturali realizzate sui detti subalterni, nel 1986
[...]
ha comunicato al Comune di Milano gli interventi modificativi realizzati CP_3 all'interno del suo appartamento (sub. 37) e del contiguo appartamento del marito
(sub. 36), senza però modificarne la titolarità o i confini catastali, che Persona_2 sono rimasti immutati e graficamente segnalati nella nuova planimetria catastale mediante una linea tratteggiata e non più continua, stante l'avvenuta demolizione del precedente muro divisorio tra i due subalterni;
- , con testamento olografo del 1998, ha devoluto al figlio CP_3
la nuda proprietà dell'intero subalterno 37 (e non solo di una sua CP_2 porzione);
- al testamento della madre AN ha aderito e prestato acquiescenza;
- l'atto di compravendita con cui il padre ha trasmesso nel 2005 Persona_2 all'TT la nuda proprietà del subalterno 36 non ha ad oggetto il trasferimento anche dell'ulteriore porzione immobiliare controversa in causa e facente parte del subalterno 37, non avendone costui la titolarità: detto rogito non cita il subalterno 37 (o una sua porzione) ma, al contrario, indica i dati catastali del solo subalterno 36, come identificati nell'atto d'acquisto originario del 1962, e la planimetria ad esso allegata, in quanto successiva alle modifiche strutturali subite dall'immobile nel 1984, nel segnare il confine tra i due subalterni con una linea tratteggiata (e non continua), dà solo contezza di un fatto, ovverosia dell'avvenuto ampliamento dell'appartamento di cui al subalterno 36 pagina 7 di 23 mediante l'abbattimento del citato muro divisorio, senza che dalla planimetria siffatta possa desumersi anche il mutamento della titolarità della porzione del subalterno 37 ad esso accorpata;
- , in costanza di matrimonio, ovvero dal 1984 al 2001, ha Persona_2 occupato la porzione di subalterno 37, di esclusiva proprietà della moglie
[...]
e unita al subalterno 36, a titolo di detenzione, in forza della convivenza CP_3 derivante dal rapporto di coniugio, e non di possesso utile ad usucapionem;
- le parti, dopo la morte del padre , hanno eretto un nuovo muro Persona_2 divisorio in corrispondenza della linea di confine tra i due subalterni -dove sorgeva l'originario muro divisorio prima dell'unione dei subalterni 36 e 37 nel 1984- che sono pertanto tornati all'originaria consistenza, fatta eccezione per la porzione del subalterno 37 adibita a ripostiglio, rimasta nella disponibilità di AN, strutturalmente accorpata al subalterno 36, seppur di esclusiva proprietà di . CP_2
3. Svolgimento del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione, tenuta il 16.12.2020 nella forma della trattazione scritta, ritenuta l'incertezza dell'oggetto della domanda attorea, ha dichiarato la nullità della citazione ex art 164 cpc, fissando nuova prima udienza ex art. 183 cpc al
19.05.2021, altresì assegnando all'TT termine entro 10.02.2021 per l'integrazione della citazione, da questa ritualmente fruito, con sanatoria del vizio. A detta udienza, il Giudice, sentita la discussione, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori, da queste fruiti, rinviando la causa per la decisione sui mezzi istruttori eventualmente articolati all'udienza 25.11.2021, poi differita d'ufficio al 30.11.2021. A detta udienza, udita la discussione e le richieste istruttorie di entrambe le parti, il Giudice, ritenuti inammissibili e irrilevanti ai fini del decidere i capitoli di prova orale da queste formulati, ha rigettato con ordinanza riservata del 21.01.2022 le richieste prove orali, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.03.2023. A detta udienza, l'odierno Giudicante, nelle more subentrato al precedente, stante il carico del ruolo, ha rinviato la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 21.09.2023, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127ter cpc, ritualmente depositate dalle parti. Con ordinanza riservata del 27.09.2023, il Giudice, sulle conclusioni sopra riprodotte, ha assegnato alle parti i termini massimi per le memorie conclusionali ex art. 190 cpc (60 più
20 giorni), ritualmente depositate, trattenendo la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine. Successivamente, il Giudice, lette le comparse conclusive delle parti, con ordinanza riservata del 17.04.2024, ritenuto necessario sentire le parti a chiarimenti sullo stato dei luoghi, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, rinviando la causa all'udienza del 2.07.2024 per i detti chiarimenti e a seguire per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza, sentiti i chiarimenti delle parti sullo stato dei luoghi e dato atto che le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra riprodotte, il Giudice, con ordinanza riservata del 31.08.2024, comunicata il 3.09.2024, ha assegnato alle parti i richiesti termini ridotti per le memorie conclusionali ex art. 190 cpc (20 più 20 giorni), spirati rispettivamente il 23.09.2024 e il lunedì 14.10.2024, termini dalle parti pagina 8 di 23 regolarmente fruiti, trattenendo la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, quindi, a far data dal 15.10.2024.
4. Thema decidendum ed emergenze probatorie AN ha svolto contro le seguenti domande: CP_2
1) in via principale, una domanda diretta ad accertare l'acquisto del suo diritto di proprietà sulla porzione immobiliare, sita in Milano, Via Zanella, 41, quarto piano, censita al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 395 particella 207, subalterno 37, in rosso nella planimetria di cui al doc. 22 Att., qui appresso incollato, con condanna del Convenuto al rilascio della porzione di detta area rossa, nell'attualità posseduta da
, con l'eccezione della porzione adibita a ripostiglio, da lei occupata, CP_2 indicato nella planimetria di cui al doc. 4 Conv., pure di seguito incollata, deducendo di essere divenuta proprietaria della porzione immobiliare contornata in rossa per atto inter vivos, nella specie in forza di contratto di compravendita stipulato l'11.03.2005 con il padre , con cui il padre le ha venduto con riserva a sé dell'usufrutto la Persona_2 nuda proprietà dell'appartamento censito come subalterno 36 nello stato di fatto in cui si trovava, vale a dire comprensivo anche della porzione immobiliare di subalterno 37, qui rivendicata, alla data della vendita accorpata al subalterno 36, precisando che la nuda proprietà si è consolidata all'usufrutto al momento del decesso del padre, avvenuto nel 2012; 2) in via subordinata, una domanda diretta ad accertare il suo diritto di proprietà sulla stessa porzione immobiliare di sub 37 sopra indicata, delineata in rosso nella planimetria di cui al doc. 22 attoreo, con condanna del Convenuto al rilascio della porzione rivendicata, salvo solo il ripostiglio, già nel possesso attoreo, deducendo di avere acquistato la proprietà dell'area rivendicata in forza di acquisto a titolo originario, nella specie per intervenuta usucapione ventennale maturata dal proprio padre e venditore
, il quale ha posseduto la detta porzione uti condominus con la moglie Persona_2
dal 1985 sino alla morte del coniuge avvenuta nel 2001, e uti dominus _7 dalla morte della moglie sino al suo decesso, avvenuto nel 2012.
ha resistito, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e svolgendo in via CP_2 riconvenzionale: 3) una domanda di rivendicazione, diretta ad accertare il suo diritto di proprietà sulla porzione di unità immobiliare sita in Milano, via Zanella 41, censita al N.C.E.U del medesimo Comune al foglio 395, particella 207, subalterno 37, meglio indicata con freccia blu nella planimetria di cui al doc. 4 Convenuto, sotto incollata, porzione inclusa nel subalterno 37 e attualmente adibita a ripostiglio e detenuta sine titulo dall'TT, proprietaria dell'unità immobiliare confinante subalterno 36, con condanna dell'TT al rilascio del detto ripostiglio e condanna al ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'TT, deducendo di aver acquisto mortis causa la nuda proprietà dell'intero sub 37, inclusivo della porzione adibita a ripostiglio, per successione testamentaria della madre,
, con successiva consolidazione in nuda proprietà nel 2012 all'esito del CP_3 decesso dell'usufruttuario, , padre delle parti. Persona_2
pagina 9 di 23 AN ha, altresì, svolto contro , nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 CP_2 cpc, depositata il 18.06.2021, la seguente ulteriore domanda, svolta in aggiunta e in ulteriore subordine rispetto alle prime due: 4) nel denegato caso in cui la domanda sub 2 sia accolta dal Giudice limitatamente al vano adibito a ripostiglio, nella attuale disponibilità attorea, costituire in via coattiva una servitù di passaggio sul fondo di cui al subalterno 37, essendo la porta di ingresso al detto ripostiglio posizionata verso la sala di cui al subalterno 37.
(doc. 22 fasc. Att.) (doc. 4 fasc. Conv.) Il Tribunale sin d'ora, per chiarezza, evidenza che la domanda attorea n. 4, diretta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio per fondo in tesi intercluso, è inammissibile, in quanto svolta ampiamente oltre sia il termine per la proposizione delle domande attoree (citazione), sia anche oltre il termine per la formulazione delle domande svolte in via di reconventio reconventionis, spirato al più tardi alla prima udienza tenuta in trattazione scritta il 16.12.2020.
5. Emergenze probatorie e istanze di prova reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni Quanto alle emergenze probatorie, la causa è stata istruita con il compendio documentale offerto dalle parti. In particolare, le parti hanno prodotto, inter alia i seguenti documenti:
- rogito di acquisto della nuda proprietà di unità immobiliare adibita ad appartamento, di cui al sub 36alterno, stipulato l'11.03.2005 fra il padre e venditore e la figlia ed acquirente AN, odierna TT (doc. 1 fasc. Persona_2
Att.);
- rogito di acquisto della proprietà del subalterno 37 del 20.11.1962 da parte di
[...]
(doc. 1 fasc. Conv.); CP_3
- pubblicazione di testamento olografo di (doc. 2 fasc. Att.); CP_3
- denuncia di variazione catastale del 1986 relativa al subalterno 36 (doc. 3 fasc. Att.);
pagina 10 di 23 - CTU svolta nell'ambito della procedura esecutiva avente ad oggetto i subalterni 37 e 38 (doc. 4 fasc. Att.);
- planimetrie relative ai subalterni 36 e 37, attestanti la conformazione precedente e successiva al 1984 dei detti subalterni nonché l'attuale conformazione degli stessi (docc. 2, 3 e 4 fasc. Conv.);
- planimetria raffigurante contornata in rosso la porzione di subalterno 37 rivendicata dall'TT (doc. 22 fasc. Att.); Il Tribunale reputa che il compendo documentale offerto erte siano idonee a decidere la lite, onde le richieste istruttorie, sollecitate in sede di precisazioni delle parti, in particolare, per l'TT, l'ispezione ex art. 118 cpc dello stato dei luoghi, nonché, per entrambe le parti, la prova per testi sui capitoli di prova formulati, risultano allo stato non necessarie ai fini del decidere, stante la natura documentale della causa, vieppiù considerata la sostanziale convergenza delle prospettazioni fattuali delle parti circa lo stato storico ed attuale dei luoghi. Le istanze di prova orale e di ispezione, pertanto, già rigettate in fase istruttoria, debbono essere rigettate anche in questa fase.
6. Domanda attorea n. 1 e domanda riconvenzionale n. 3: diritto L'azione di rivendicazione è prevista e regolata dall'art. 948 cc, a mente del quale chiunque assuma di essere proprietario di un bene di cui non ha la materiale disponibilità può esperire contro colui che possiede o detiene detto bene il rimedio, avente natura petitoria e restitutoria, essendo diretta ad ottenere il riconoscimento giurisdizionale del proprio diritto di proprietà e, al contempo, a conseguire la restituzione della res. In materia di onere probatorio, per costante orientamento giurisprudenziale, incombe su chi agisce l'onere di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando il compimento dell'usucapione: «L'affermazione di carattere generale è che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1)
o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018)» (Cass. civ., sez. 2, sent. n. 28865 del 19.10.2021). In tale seconda ipotesi, pertanto, in combinato disposto con l'art. 1158 cc, grava sull'attore l'onere di provare di aver esercitato sulla res, anche attraverso i propri danti causa, un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà (c.d. possesso uti
pagina 11 di 23 dominus) in modo esclusivo, pacifico e continuativo per vent'anni, termine previsto dalla norma ai fini del verificarsi dell'usucapione. Inoltre, quanto alla distinzione tra azione di rivendica e azione di accertamento della proprietà, la Corte di legittimità ha sancito che, benchè ambedue tali rimedi siano diretti ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà esclusiva, la finalità restitutoria differenzia l'azione di rivendicazione dalla domanda di mero accertamento della proprietà, essendo quest'ultima unicamente volta ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato su un determinato bene e non ad ottenere il rilascio o la restituzione della res, che di conseguenza ben può trovarsi nella materiale disponibilità di colui che agisce: «in tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa» (Cass. civ., sez. 2, ord. n. 24050 del 3.08.2022); e ancora in materia di onere probatorio: «Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes"» (Cass. civ., sez. 2, sent. n. 1210 del 18.01.2017).
7. Domanda attorea n. 1: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze istruttoria di causa, la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà in capo a AN della porzione di appartamento di cui sub 37 contornata in rosso, in forza di acquisto a titolo derivativo, nella specie atto inter vivos, sia infondata e debba essere rigettata per i seguenti motivi. Quanto alla prospettazione attorea, AN ha dedotto di aver acquistato con rogito dell'11.03.2005 dal di lei padre la nuda proprietà dell'appartamento Persona_8 di cui al subalterno 36 -da lui a sua volta acquistato nel 1962- e su cui lo stesso si riservava il diritto di usufrutto (doc. 1 fasc. Att.). Secondo la ricostruzione attorea, il bene oggetto di trasferimento sarebbe da individuarsi nell'appartamento nella sua consistenza effettiva alla data del trasferimento, e, quindi, nell'unità immobiliare catastalmente identificata al sub. 36 e nella porzione di subalterno 37, che è stata materialmente accorpata al subalterno 36, in seguito agli interventi edilizi realizzati sui due appartamenti nel 1984 al fine di ricavare un ampliamento del salone dell'appartamento in uso ai coniugi
A sostegno di tale prospettazione, l'attrice ha sostenuto che la volontà di Per_2
di trasferire la porzione del mappale 37 di ricaverebbe dalla Persona_2 planimetria allegata al citato rogito, planimetria che di seguito si riproduce (doc. 1 Att.), evidenziando che la linea di confine tra il subalterno 36 e il subalterno 37, evidenziata con pagina 12 di 23 freccia rossa dal Giudice, essendo solo tratteggiata (e non continua), sarebbe indice della volontà di di trasferire alla figlia la nuda proprietà dell'appartamento CP_8
(sub. 36) nell'assetto fattuale in cui lo stesso versava in quel dato momento, e quindi comprensivo anche della porzione di subalterno 37 ad esso materialmente annessa e in questa sede rivendicata. Conseguentemente, l'TT sarebbe in tesi divenuta piena proprietaria dell'appartamento di cui al subalterno 36, più la porzione di subalterno 37 contornata in rosso, oggetto della domanda di accertamento, nella consistenza sopra descritta, per ricongiungimento del diritto di usufrutto alla nuda proprietà a seguito della morte del padre , avvenuta nel 2012. Per_2
(doc. 1 Att.) Il Tribunale evidenzia che proprio la piana lettura dell'atto pubblico di compravendita dell'11.03.2005 e la planimetria allegata al detto rogito, dimostrano, al contrario, di quanto sostenuto dall'TT, che il padre le ha trasferito solo ed unicamente Per_2 ciò di cui era proprietario alla data dell'11.03.2005, nella specie l'unità immobiliare di cui al subalterno 36: nella specie, nel rogito si dà atto del trasferimento da padre a figlia della nuda proprietà sull'unità immobiliare di cinque vani catastalmente identificata con riferimento al subalterno 36. Il subalterno 37 è indicato tra le coerenze a confine. Dalla planimetria si ricava con evidenza che l'appartamento trasferito ha appunto cinque vani e che il muro divisorio a confine con il sub 37 è stato demolito (quindi è rappresentato con una linea tratteggiata e non continua, secondo la convenzione delle planimetrie catastali), ma il subalterno 37 è, e rimane, “proprietà di terzi”. E del resto, non poteva essere diversamente, posto che sulla scorta delle stese prospettazioni dell'TT, nonchè della documentazione dalla stessa dimessa, si ricava che il sub 37, per l'intero, era nella proprietà esclusiva di , madre delle _7 odierne parti e coniuge di deceduta nel 2001, ed era stato dalla medesima Per_2 lasciato con testamento in usufrutto al marito mentre la nuda Persona_2 proprietà era stata lasciata al figlio (doc. 2 fasc. Att.). CP_2
Tanto si ricava in maniera limpida e convergente dai titoli di provenienza dei due subalterni 36 e 37, di tal che la domanda diretta ad accertare l'acquisto in capo a AN per atto inter vivos tra padre e figlia della proprietà della porzione Per_2 del sub 37 contornata in rosso, è radicalmente infondata e deve essere rigettata. pagina 13 di 23 Per completezza, pertanto, si evidenzia che le difese attoree volte a sostenere il contrario, e cioè la fondatezza della domanda n. 1, non sono idonee a pervenire a decisione diversa da quella sopra esposta. Difatti, con un primo argomento, l'TT ha valorizzato la circostanza che la planimetria allegata al suddetto rogito di compravendita del 2005, nell'identificare l'immobile oggetto di trasferimento, ricomprenderebbe anche l'area controversa, dal momento che la linea di confine tra i subalterni 36 e 37 sarebbe tratteggiata e non più continua, come invece appariva nel rogito del 1962, e che tale linea tratteggiata sarebbe segno della volontà di di trasferire l'appartamento di cui al subalterno 36 nello stato in cui questo si Per_2 trovava all'atto del trasferimento, e quindi comprensivo anche dell'area rivendicata. Tale deduzione risulta infondata dal momento che nella stessa planimetria, oltre la linea tratteggiata che rappresenta il muro divisorio demolito, si legge “proprietà di terzi”, dal che si ricava che giammai ha intesi vendere alla figlia la nuda Persona_2 proprietà anche della proprietà di terzi. Con un secondo argomento difensivo, AN ha sostenuto che la circostanza che nel 1984 i coniugi ed , il primo proprietario esclusivo Persona_2 _7 del sub. 36 e la seconda proprietaria esclusiva del sub 37, abbiano deciso di demolire un muro che separava i due appartamenti, procedendo materialmente all'accorpamento di parte del sub 37 al sub 36, poi abitando entrambi nel più grande appartamento così realizzato, è una circostanza fattuale del tutto irrilevante ai fini del decidere. Come è noto, difatti, la proprietà immobiliare si trasferisce per atto scritto di trasferimento inter vivos o mortis causa, e non già a mezzo dell'esecuzione di opere edili, demolendo muri o accorpando unità immobiliari di due diversi proprietari. E', dunque, evidente, ma considerate le difese di AN, è il caso di ribadirlo, che l'esecuzione di opere edili del tipo di demolizione/spostamenti muro e modifica impianto di riscaldamento, è un atto materiale che non ha comportato alcun trasferimento di proprietà da a _7
, il quale dunque non ha trasferito, né poteva farlo, a AN la Persona_2 nuda proprietà di un appartamento più grande di quello di cui disponeva, identificato dal solo subalterno 36. Con un terzo argomento difensivo, AN ha sostenuto che al momento dell'esecuzione delle opere edili del 1984, la madre , nonché _7 proprietaria del subalterno 37, avrebbe aggiornato la scheda catastale dell'appartamento di cui al sub 37, rendendolo più piccolo, e che da ciò si ricaverebbe il trasferimento di proprietà di parte del subalterno 37 da sé al D'NT padre, titolare all'epoca della proprietà del sub 36. Orbene, il Tribunale osserva che tale asserto è smentito in fatto dall'osservazione che la consistenza e i confini catastali del subalterno 37, per come raffigurati nella planimetria allegata alla denuncia di variazione catastale del 1986 in esito agli interventi edilizi (doc. 3 fasc. Att.), di seguito riportata, risultano completamente invariati rispetto alla planimetria allegata al rogito del 1962 (doc. 1 Conv.), come si ricava dalla disamina delle planimetrie prodotte dalle parti, con la precisazione che nel doc. 1 fasc. Conv., risalente al 1962, il subalterno ora 37 è indicato con subalterno 35 ed il subalterno ora 36 è indicato come subalterno 37, come anche pacifico tra le parti e come si ricava dall'elemento delle pagina 14 di 23 scale e del pianerottolo parte comune, che consente di accertare con assoluta precisione la piena sovrapponibilità, a livello catastale, del subalterno ora 37, nel 1962 e nel 1986.
(doc. 3 fasc. Att., scheda di variazione catastale subalterno 37 del 1986)
(doc. 1 fasc. Conv., planimetria allegata a rogito del 1962 di acquisto del subalterno ora 37). Con un quarto argomento difensivo, svolto nella seconda comparsa conclusionale di replica a pagina 2, l'TT ha sostenuto che l'usucapione di sarebbe maturata Per_2 anche prima del 1984, atteso che nel periodo compreso tra il 1962, anno di acquisto degli immobili, e il 1984, gli appartamenti sono stati così utilizzati: il subalterno 36 come abitazione familiare dei coniugi con i loro tre figli;
il subalterno 37 come studio professionale, svolgendo la professione di avvocato e CP_3 Per_2 quella di medico legale, odontoiatra e CTU;
il subalterno 38 come abitazione
[...] di madre di , fino al di lei decesso, avvenuto nel Persona_9 CP_3
1978. Si tratta di un argomento che introduce fatti nuovi mai dedotti in causa entro il pagina 15 di 23 termine per la cristallizzazione del thema decidendum, a tacere che si tratta di circostanze non provate e comunque irrilevanti in diritto. In conclusione, si ribadisce che non solo l'TT non ha né allegato, né provato, l'avvenuto trasferimento, in data successiva al 1962, della proprietà della porzione di subalterno 37, oggetto della presente domanda, da al marito CP_3 Per_2
se ne deduce che la porzione immobiliare rivendicata, consistendo in una
[...] porzione del subalterno 37, sia sempre stata di esclusiva titolarità di , CP_3 non vantando , fino al di lei decesso, avvenuto l'1.01.2001, alcun diritto reale Per_2 sul detto bene. Da tanto consegue che il rogito di compravendita dell'11.03.2005 (doc. 1 Att.), con cui ha trasferito alla figlia AN, odierna TT, la Persona_2 nuda proprietà del subalterno 36 non costituiva un titolo idoneo a trasferire la nuda proprietà anche dell'ulteriore porzione di subalterno 37, oggi rivendicata, non essendone costui proprietario e non potendo conseguentemente disporne. Alla luce di tanto, il Tribunale ritiene che AN non abbia fornito idonei elementi a sostegno dell'accertamento del suo diritto di proprietà sul bene rivendicato ex art. 948 cc, non avendo costei provato di esserne divenuta titolare in forza di un valido acquisto a titolo derivativo, né tantomeno avendo fornito la prova di un suo acquisto a titolo originario, onde la domanda attorea risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
8. Domanda attorea subordinata n. 2): diritto e decisione Quanto alla prospettazione attorea, si osserva che con questa domanda, svolta in via subordinata, l'TT ha chiesto al Tribunale di accertare l'intervenuto acquisto in capo a AN della proprietà della porzione di subalterno 37, contornata in rosso nel doc. 22 attoreo, in forza di intervenuta usucapione maturata dal padre nel Persona_2 periodo 1985-2012, deducendo che suo padre ha esercitato sulla porzione immobiliare rivendicata in proprietà un possesso uti dominus esclusivo, pacifico ed ininterrotto dal 1984 al 2012, data della sua morte, e che dopo la morte del padre, l'TT, prima nuda proprietaria, avendo consolidato la proprietà del subalterno 36 e della porzione di subalterno 37 in cui prima abitava il padre (che ne era usufruttuario), sarebbe andata a vivere nell'appartamento di cui al subalterno 36 più porzione del subalterno 37, subentrando al padre nel possesso anche di tale area contornata in rosso nel doc. 22 attoreo. La stessa TT ha tuttavia allegato di non avere più la disponibilità e il possesso dell'area contornata in rosso, fatta eccezione per un piccolo ripostiglio, atteso che dopo la morte del padre -su richiesta del fratello , proprietario del subalterno 37- ha CP_2 acconsentito a ripristinare il muro divisorio tra i subalterni 36 e 37. In fatto, il Tribunale rileva che risultano pacifica fra le parti, per essere stata dedotta da entrambe, le seguenti circostanze: a) è stata in vita proprietaria esclusiva dell'immobile di cui al CP_3 subalterno 37, comprensivo anche della porzione immobiliare rivendicata, circostanza anche documentalmente provata dal rogito d'acquisto del 1962 (doc. 1 fasc. Conv.); b) ha prima adibito l'appartamento di cui al subalterno 37 a studio _7 professionale fino al 1984/1985, quando una porzione del subalterno 37 è stata unita al subalterno 36, di proprietà esclusiva di , e adibito ad abitazione della coppia, Per_2
pagina 16 di 23 ed altra porzione è stata unità materialmente al subalterno 38, di cui entrambi i coniugi erano comproprietari al 50% cadauno, circostanza anche in parte documentalmente provata (doc. 3 fasc. Att.); c) i coniugi ed , abbiano utilizzato Persona_2 CP_3
l'appartamento (subalterno 36), così ampliato, quale residenza familiare, e ivi abbiano coabitato dal 1984 fino alla rispettiva morte, avvenuta per nel 2001, e CP_3 per nel 2012; Per_2
d) ha posseduto la porzione immobiliare rivendicata, per il Persona_2 periodo successivo al decesso di , in forza del diritto di usufrutto su tutti CP_3
i beni di quest'ultima, così come indicato nel di lei testamento (doc. 2 fasc. Att.); e) a partire dal decesso paterno, avvenuto il 28.05.2012, l'TT si è trasferita nell'appartamento prima abitato dal padre ma ha -su richiesta del fratello , CP_2 odierno Convenuto- trasferito al medesimo il possesso sull'area contornata in rosso, oggi rivendicata, che è stata materialmente riunita alla residua porzione di subalterno 37, di proprietà del Convenuto. Ora, sulla scorta delle risultanze probatorie emerse dall'istruttoria, il Tribunale reputa che l'TT non ha fornito idonei elementi a sostegno dell'avvenuto acquisto per usucapione della porzione immobiliare rivendicata, atteso che non ha provato di aver esercitato sul detto bene, alla data della domanda, anche attraverso suoi danti causa a titolo particolare od universale, inter vivos ovvero mortis causa, un possesso uti domina in modo esclusivo, pacifico e continuativo per il termine di vent'anni, previsto dall'art. 1158 cc per il verificarsi dell'usucapione, di tal che -alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto- la domanda attorea n. 2 è infondata per due distinte ed autonome rationes decidendi, e deve essere rigettata, per i seguenti due motivi.
8.a Carenza di allegazione e prova del subentro di AN nel possesso ad usucapionem di Persona_2
In primo luogo, il Tribunale evidenzia che AN non ha comunque neanche allegato, né, men che meno provato, a che titolo sarebbe subentrata nel possesso in tesi esercitato dal padre nell'area contornata in rosso nella planimetria di cui al doc. Persona_2
22 attoreo, oggetto della presente domanda di usucapione qui in esame. In particolare, AN nel corso dell'intero -e lungo- processo e in tutti i suoi articolati atti, non abbia mai allegato se ritenga di essere subentrata nel possesso paterno, mediante successione nel di lui possesso ex art. 1146 co. 1 cc, in quanto erede di quest'ultimo, o se mediante accessione nel di lui possesso ex art. 1146 co. 2 cc, in forza del contratto di trasferimento della nuda proprietà del subalterno 36, intercorso fra padre e Per_2
AN in data 11.03.2005. Quanto precede è già di per sé sufficiente ad escludere che sia provato un subentro di AN nel possesso esercitato dal padre. Solo ad abundantiam, pertanto, si osserva che ove, non si vede come, si possa superare tale carenza assertiva, e reputare che AN abbia inteso asserire di essere subentrata al padre mortis causa a titolo universale, orbene l'asserto sarebbe radicalmente infondato atteso che l'TT non ha in alcun modo provato di essere succeduta mortis causa a pagina 17 di 23 titolo universale a suo padre. In via alternativa, si osserva che ove, non si vede come, si possa superare tale carenza assertiva, e reputare che AN abbia inteso asserire di essere subentrata al padre a titolo particolare per l'atto inter vivos dell'11.03.2005, il subentro non vi è stato, sia perchè il detto rogito, come già scritto, prevede il trasferimento del possesso e della proprietà del solo subalterno 36, sia in quanto la stessa AN ha ammesso che ha perso la disponibilità materiale della porzione contornata in rosso oggetto di rivendica, avendo consentito al fratello ad edificare nuovamente il muro divisorio tra subalterno 36 e subalterno 37.
8.b Insussistenza di possesso utile ad usucapionem da parte di Persona_2
e di AN In secondo luogo, il Tribunale osserva che l'TT non ha provato che il suo asserito dante causa. , abbia esercitato sulla porzione immobiliare oggetto di Persona_2 causa (area contornata in rosso di cui alla planimetria sub doc. 22 fasc. Att.), un potere di fatto, qualificabile come possesso, autonomo e indipendente dal rapporto di coniugio che legava quest'ultimo ad , proprietaria esclusiva dell'intero subalterno 37, CP_3 per il periodo intercorrente tra il 1984 e il 2001, anno del di lei decesso. Difatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel qualificare il potere di fatto esercitato dal coniuge non proprietario sull'immobile adibito dal coniuge proprietario a residenza familiare quale mera detenzione qualificata (e non come possesso utile ad usucapionem), trovando tale potere di fatto la sua origine e ragion d'essere nel rapporto di coniugio intercorrente con il coniuge intestatario del bene, in assenza di atti volti a determinare l'interversione della detenzione in possesso ex art. 1141 co. 2 cc, nel caso di specie neppure allegati, accompagnati dall'acquiescenza del possessore. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità in materia di coniugio e di convivenza more uxorio: «Il compossesso non consiste nell'esercizio, solidaristico e comunitario, di un'unica signoria, rappresentando, piuttosto, la situazione della confluenza su di una stessa cosa di poteri plurimi, corrispondenti, nella loro estrinsecazione, ad altrettanti distinti diritti, di identico o di differente tipo. Ne consegue che il convivente "more uxorio" del soggetto possessore dell'immobile in cui risiede la famiglia di fatto, in ragione di tale sola convivenza, pur qualificata dalla stabilità della relazione e protetta dall'ordinamento, non è compossessore con quello, ma detentore autonomo dell'immobile stesso, che, dunque, non può usucapire» (Cass. civ., sez. 2, n. 9786 del 14.06.2012). Posto, quindi, che è pacifico che utilizzasse l'intero subalterno 37 quale CP_3 suo studio legale, prima di destinarne nel 1984 una sua porzione a residenza familiare, considerato altresì che l'ottenimento della disponibilità materiale di detta porzione da parte di risultava essere unicamente cagionato dall'esistenza del Persona_2 legame di coniugio con la proprietaria, il Tribunale ritiene che non è stato provato, per il periodo intercorrente tra il 1984 e il 2001, l'esercizio da parte di un Persona_2 potere di fatto, qualificabile come possesso, autonomo e indipendente dal detto rapporto, idoneo a configurare una situazione di compossesso sulla porzione immobiliare oggetto di causa o a determinare un'interversione della detenzione in possesso ex art. 1141 co. 2 cc, che avrebbe determinato il decorrere del termine per l'usucapione.
pagina 18 di 23 Del pari il Tribunale reputa pacifico, nonché documentalmente provato dal testamento di
, che, in seguito al decesso di quest'ultima, avvenuto il 1^.01. 2001, il CP_3 marito abbia continuato ad esercitare sulla detta porzione Persona_2 immobiliare un potere di fatto qualificabile come possesso di un diritto reale minore (sub specie, diritto di usufrutto) fino al di lui decesso, avvenuto il 28.05.2012, come tale inidoneo a fondare il suo preteso diritto ad usucapire la porzione immobiliare oggi rivendicata, in assenza di atti di interversione del possesso ex art. 1164 cc. Quanto al periodo dal 2012 ad oggi, comunque non utile al fine del compimento del ventennio, si rileva che la stessa TT ha dichiarato che dopo la morte del padre, su richiesta del fratello, ha perso la disponibilità del bene, salvo un piccolo ripostiglio, Da tanto discende che l'TT non ha fornito la prova che ella o il padre abbiamo usucapito la porzione immobiliare rivendicata, non avendo provato che in suo favore o del padre sia maturato il possesso utile ad usucapionem per il termine di venti anni previsto dall'art. 1158 cc
8.c Conclusioni Alla luce di tutto quanto scritto, il Tribunale reputa che AN non abbia fornito idonei a sostegno dell'accertamento del suo diritto di proprietà del bene rivendicato, non avendo costei dimostrato di aver esercitato sulla porzione immobiliare oggetto di causa, anche a mezzo del precedente dante causa, un potere di fatto qualificabile come possesso ad usucapionem per il termine di venti anni, onde la domanda attorea risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
9. Domanda riconvenzionale n. 3): decisione
ha svolto una domanda riconvenzionale di rivendica volta ad ottenere la CP_2 condanna di AN al rilascio della minore porzione di subalterno 37, inclusa nella porzione rivendicata da AN e contornata in rosso nel doc. 22 attoreo, adibita a locale ripostiglio, al momento occupata da AN, che vi accede dal suo appartamento di cui al sub. 36, deducendo di aver acquistato mortis causa la proprietà del suddetto bene per successione testamentaria di , madre delle odierne CP_3 parti nonché esclusiva proprietaria del bene. La detta porzione di sub. 37 oggetto della domanda di rivendica è stata individuata dalla parte Convenuta nella planimetria di cui al doc. 4 attoreo con la parola “ripostiglio”, come evidenziata nella freccia in rosso apposta nella planimetria in parola sotto riportata.
pagina 19 di 23
(doc. 4 fasc. Conv.)
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda riconvenzionale sia fondata e debba essere accolta per i seguenti motivi. In particolare, ha provato documentalmente di essere proprietario della CP_2 porzione immobiliare rivendicata mediante la produzione di:
- testamento olografo di del 3.12.1998 (doc. 2 fasc. Att.) con cui CP_3 la stessa ha devoluto al figlio inter alia la nuda proprietà del subalterno 37 CP_2 lasciando l'usufrutto di tutti i suoi beni al marito , deceduto in data Persona_2
28.05.2012;
- atto di compravendita del 20.11.1962, stipulato dinanzi al Notaio, dott. Per_10 con il quale la dante causa del Convenuto, , aveva
[...] CP_3 precedentemente acquistato la proprietà dell'unità immobiliare, catastalmente identificata al subalterno 37. Orbene, il Tribunale ritiene che il Convenuto abbia fornito la c.d. “probatio diabolica”, richiesta dall'art. 948 cc, in quanto ha provato documentalmente che la sua dante causa per testamento, , è stata proprietaria del subalterno 37, comprensivo CP_3 anche della porzione immobiliare oggetto di causa, per oltre 20 anni ovvero dal 20.11.1962 sino al di lei decesso, avvenuto l'1^.01.2001, ciò bastando a provare che costei era, al momento del decesso, l'effettiva proprietaria del suddetto bene per decorso del termine ventennale previsto dall'art. 1158 cc ai fini dell'usucapione degli immobili. Da tanto discende che il Convenuto il quale, agendo in giudizio per far accertare il suo diritto su un bene facente parte dell'asse ereditario relitto da , ha tenuto CP_3 un contegno idoneo a dimostrare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità relitta dalla madre ex art. 476 cc, pur in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso, con la conseguente assunzione da parte sua della qualità di suo erede, risulta essere, a parere dell'odierno Giudicante, titolare del diritto dominicale sulla porzione immobiliare rivendicata.
pagina 20 di 23 In proposito il Tribunale reputa non decisive le eccezioni sollevate dall'TT in ordine ad una diversa interpretazione delle volontà testamentarie della madre , CP_3 la quale non avrebbe lasciato al Convenuto la nuda proprietà dell'intero subalterno 37, ma solo della relativa porzione annessa fin dal 1984 al subalterno 38 al fine di creare un unico appartamento, occupato dal 1992 al 2012 dall'TT stessa, come deducibile dall'inciso
“attualmente occupato da mia figlia NI”, riferito al detto subalterno e volto in tesi a meglio identificare (e quindi delimitare) il bene oggetto della disposizione testamentaria. Invero appare più verosimile, nonché più coerente con il complesso delle disposizioni testamentarie, che la testatrice abbia voluto devolvere al figlio , odierno CP_2
Convenuto, l'intero subalterno 37, avendo costei puntualmente individuato il cespite immobiliare mediante il riferimento agli estremi del rogito originario di acquisto del detto subalterno, risalente al 1962, rinviando per relationem alla consistenza e alla distribuzione interna in cui l'immobile versava in quel dato momento, così come indicata in detto rogito, altresì definendo il bene delato “appartamento”, presumibilmente da intendersi quale sinonimo di subalterno/unità immobiliare. L'inciso sopra richiamato, ripetuto due volte in relazione sia alla sua quota di comproprietà sul subalterno 38, sia al suo diritto di proprietà su “l'appartamento” di cui al subalterno 37, sembrerebbe piuttosto dare contezza di una circostanza di fatto esistente al momento della redazione del testamento, datato 3.12.1998, ovverosia dell'occupazione da parte della figlia AN dell'appartamento, censito come subalterno 38, nella conformazione da esso assunta dopo le modifiche strutturali del 1984, conscia del fatto che la conformazione del subalterno 37, per come rappresentata nella planimetria allagata al rogito del 1962, non corrispondesse più al vigente stato di fatto dell'immobile; circostanza in ogni caso suffragata dalla stessa TT, che ha più volte dichiarato nel corso del giudizio di aver abitato nell'appartamento de quo dal 1992 al 2012. Si rileva altresì che l'TT in atto di citazione ha confessato di possedere tuttora il ripostiglio oggetto della domanda riconvenzionale, come si legge testualmente nell'atto di citazione alla pagina 4, secondo paragrafo: “Non avendo in quel momento la necessità di utilizzare lo spazio richiesto , ed in funzione dei rapporti familiari esistenti, la sottoscritta acconsenti per una parte trattenendo quello spazio necessario per una ripostiglio di cui aveva impellente bisogno”. Da quanto precede discende che anche la domanda di condanna al rilascio di tale porzione è fondata e deve essere accolta, come da dispositivo. Del pari è fondata la domanda di diretta alla condanna di AN al CP_2 ripristino dello stato dei luoghi relativamente al detto ripostiglio. In particolare, dalla planimetria di cui al doc. 4 fasc. convenuto si vede che la parete che separa il ripostiglio facente parte del subalterno 37 dal subalterno 36 è tratteggiata, potendosi dunque ricavare che tale parete sia stata demolita da AN per accedere al ripostiglio: tale parete, nella parte tratteggiata in planimetria, deve essere dunque ripristinata a spese e cura di AN, null'altro potendosi disporre a carico di AN, in assenza di allegazione e prova.
10. Spese di lite e domanda ex art. 96 cpc
pagina 21 di 23 Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale dell'TT su tutte le domande, che deve quindi essere condannata a rifondere le spese di lite del Convenuto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione di dette spese, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa ex art. 15 co. 3 cpc, si deve fare riferimento allo scaglione di valore massimo compreso tra € 52.000,01 e
€ 260.000,00, applicabile alle cause di valore indeterminabile di elevata complessità. Nella specie, avuto riguardo al tenore delle memorie e alle attività difensive svolte in causa, si reputano congrui i parametri medi previsti per le quattro fasi, pari a € 14.103,00 per compenso, oltre € 545,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria) per la domanda riconvenzionale svolta, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovute. Infine, il Tribunale reputa che non ricorrono i presupposti per la condanna dell'TT al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, risultando carente la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero l'elemento oggettivo (condotta abusiva del processo) e soggettivo (dolo o colpa grave), con conseguente rigetto dell'istanza sul punto avanzata dal Convenuto.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattesa e respinta, così decide: rigetta le domande attoree svolte in atto di citazione, in quanto infondate;
dichiara inammissibile la domanda subordinata svolta dall'TT nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, in quanto tardivamente svolta;
in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Convenuto, dichiara in capo a il diritto di proprietà esclusiva sulla Controparte_2 porzione immobiliare sita in Milano, via Zanella 41, censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 395, particella 207, subalterno 37, identificata nella area denominata
“ripostiglio”, nella planimetria di cui al doc. 4 Conv. riportata nel paragrafo 9 che precede, porzione nell'attualità occupata sine titulo dall'TT; per l'effetto, condanna NI D'NT al rilascio immediato, libera da persone e cose, in favore di
[...]
della porzione immobiliare sita in Milano, via Zanella 41, Controparte_2 censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 395, particella 207, subalterno 37, identificata nella area denominata “ripostiglio”, nella planimetria di cui al doc. 4 Conv. pagina 22 di 23 riportata nel paragrafo 9 della motivazione della sentenza, con condanna della stessa TT al ripristino dello stato dei luoghi ante occupazione, in particolare al ripristino della parete divisoria tra il ripostiglio e la confinante unità immobiliare di cui al subalterno 36 di NI D'NT; letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna NI D'NT a pagare in favore di a Controparte_2 titolo di rifusione integrale delle spese di lite la somma di € 14.103,00 per compenso, oltre ad € 545,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 10.02.2025. il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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