TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/09/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3676 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Terralba Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Patrizia Frau, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. Denise Garau, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 02.12.2024, e , coniugatisi in San Parte_1 Parte_2
Nicolò D'Arcidano con rito concordatario il 23.04.2006, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione era nata, il
25.03.2009, la figlia;
(ii) di svolgere attività lavorativa, rispettivamente, come Persona_1 rivenditrice di tabacchi in Terralba, con reddito imponibile di euro 8.000,00 circa annui, e come muratore, con retribuzione di euro 22.000,00 circa annui;
(iii) di essere cointestatari di un conto
1 corrente acceso presso il Banco Posta di San Nicolò d'Arcidano e che la era Parte_1 titolare di una Poste Pay Evolution;
(iv) che era intestataria di un autoveicolo Parte_1
Fiat 500, immatricolato nel 2015, mentre era proprietario di una vettura Mercedes Parte_2 classe B e di una vettura Fiat Fiorino Qubo, entrambe immatricolate nel 2020; (v) che il reddito di era gravato dalle rate mensili (pari a euro 322,67 ciascuna) di finanziamento di euro Parte_2
27.135,64; (vi) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 10.03.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. del
10.03.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto della minore – Persona_1 sedicenne, la cui audizione è stata omessa in quanto manifestamente superflua ai fini della decisione
– di ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Nicolò D'Arcidano di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 2 – Parte II – Serie A– anno 2006, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in San Nicolò D'Arcidano, Via Colombo 56/b, costruita sopra
l'abitazione al piano terra dei genitori della , rimane assegnata alla Pt_1 [...] Per_
, la quale continuerà a dimorarvi unitamente alla figlia;
Parte_1
c) la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, dai quali continuerà a ricevere cura, educazione, istruzione, e con ciascuno dei quali dovrà continuare a mantenere rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2 d) i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
e) la minore rimarrà collocata con la madre, anche ai fini delle registrazioni anagrafiche;
f) il padre potrà tenerla con sé ogni qualvolta la minore lo vorrà, tenuto conto dell'età della medesima (quindicenne) e compatibilmente alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa minore ed agli impegni lavorativi del padre;
le festività: il 24 dicembre,
Natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, secondo il Per_ criterio dell'alternanza, tenuto conto del volere del minore;
per il periodo estivo , qualora lo vorrà, trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre;
Per_ g) contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante il Parte_2 versamento della somma di euro 250,00 mensili da corrispondersi alla Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., ricreative, sportive e di svago), previamente concordate e documentate, salvo quelle necessarie;
h) le parti convengono che l'assegno unico verrà percepito al 50% tra le stesse;
i) ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
j) la vettura Fiat 500, immatricolata nell'anno 2015 - Tg. FB315EK, intestata ed in uso alla
rimane nella disponibilità della stessa;
la vettura Mercedes classe B, Parte_1 immatricolata nel 2020 - Tg GL628NS, nonché la vettura Fiat Fiorino Qubo, immatricolata nell'anno 2020 Tg. EC899SK, entrambe intestate a , Parte_2 rimarranno nella disponibilità di quest'ultimo;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3676 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Terralba Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Patrizia Frau, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. Denise Garau, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 02.12.2024, e , coniugatisi in San Parte_1 Parte_2
Nicolò D'Arcidano con rito concordatario il 23.04.2006, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione era nata, il
25.03.2009, la figlia;
(ii) di svolgere attività lavorativa, rispettivamente, come Persona_1 rivenditrice di tabacchi in Terralba, con reddito imponibile di euro 8.000,00 circa annui, e come muratore, con retribuzione di euro 22.000,00 circa annui;
(iii) di essere cointestatari di un conto
1 corrente acceso presso il Banco Posta di San Nicolò d'Arcidano e che la era Parte_1 titolare di una Poste Pay Evolution;
(iv) che era intestataria di un autoveicolo Parte_1
Fiat 500, immatricolato nel 2015, mentre era proprietario di una vettura Mercedes Parte_2 classe B e di una vettura Fiat Fiorino Qubo, entrambe immatricolate nel 2020; (v) che il reddito di era gravato dalle rate mensili (pari a euro 322,67 ciascuna) di finanziamento di euro Parte_2
27.135,64; (vi) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 10.03.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. del
10.03.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, ormai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto della minore – Persona_1 sedicenne, la cui audizione è stata omessa in quanto manifestamente superflua ai fini della decisione
– di ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Nicolò D'Arcidano di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 2 – Parte II – Serie A– anno 2006, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in San Nicolò D'Arcidano, Via Colombo 56/b, costruita sopra
l'abitazione al piano terra dei genitori della , rimane assegnata alla Pt_1 [...] Per_
, la quale continuerà a dimorarvi unitamente alla figlia;
Parte_1
c) la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, dai quali continuerà a ricevere cura, educazione, istruzione, e con ciascuno dei quali dovrà continuare a mantenere rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2 d) i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
e) la minore rimarrà collocata con la madre, anche ai fini delle registrazioni anagrafiche;
f) il padre potrà tenerla con sé ogni qualvolta la minore lo vorrà, tenuto conto dell'età della medesima (quindicenne) e compatibilmente alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa minore ed agli impegni lavorativi del padre;
le festività: il 24 dicembre,
Natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, secondo il Per_ criterio dell'alternanza, tenuto conto del volere del minore;
per il periodo estivo , qualora lo vorrà, trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre;
Per_ g) contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante il Parte_2 versamento della somma di euro 250,00 mensili da corrispondersi alla Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., ricreative, sportive e di svago), previamente concordate e documentate, salvo quelle necessarie;
h) le parti convengono che l'assegno unico verrà percepito al 50% tra le stesse;
i) ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
j) la vettura Fiat 500, immatricolata nell'anno 2015 - Tg. FB315EK, intestata ed in uso alla
rimane nella disponibilità della stessa;
la vettura Mercedes classe B, Parte_1 immatricolata nel 2020 - Tg GL628NS, nonché la vettura Fiat Fiorino Qubo, immatricolata nell'anno 2020 Tg. EC899SK, entrambe intestate a , Parte_2 rimarranno nella disponibilità di quest'ultimo;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
3