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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Mirko Parentini, all'esito dell'udienza di discussione del 02/12/2025 alle ore 09:00 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1330/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74123 Taranto TA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240016630373000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1102/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato e ritualmente notificato, ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l'annullamento della cartella di pagamento n. 10620240016630373000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha intimato al ricorrente il pagamento per complessivi € 1.759,53 in relazione all'asserito omesso versamento del contributo unificato nella procedura iscritta al rg n. 334/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, chiedendo altresì la condanna delle controparti (agente della riscossione ed ente impositore) alla refusione delle spese di lite. Con un unico motivo il ricorrente assume che il maggior contributo unificato preteso dall'ente impositore, secondo il quale tale contributo dovrebbe calcolarsi non solo sull'intimazione di pagamento ma anche sulle cartelle portate ad esecuzione, sarebbe destituita di fondamento giuridico posto che l'unico atto impugnato dal ricorrente, come risultava chiaramente dal contenuto del ricorso, sarebbe stata l'intimazione essendo le cartelle richiamate solo quali atti presupposti. Richiamava, in successiva memoria depositata in corso di giudizio, Cassazione n. 26439 del 10.10.2024 la quale a suo dire avrebbe affermato il principio opposto, ovvero che nel caso di impugnazione di intimazione o comunque di atto esecutivo o prodromico all'esecuzione il contributo andrebbe calcolato sul valore complessivo dell'atto impugnato e non tenendo anche conto delle singole cartelle, poiché altrimenti si avrebbe avuto una duplicazione di tributo per lo stesso fatto generatore. L'ente impositore, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché, pur essendo stati ritualmente notificati al contribuente l'invito a regolarizzare il pagamento del contributo unificato, ritenuto dalla Cassazione autonomamente impugnabile, il contribuente non aveva provveduto alla relativa impugnazione con la conseguenza che la pretesa si sarebbe consolidata. Nel merito deduceva la correttezza giuridica della quantificazione
2 effettuata sulla base della somma dei contributi dovuti in relazione ai singoli atti impugnati. Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato la propria legittimazione passiva posto che il ricorrente farebbe valere solo l'infondatezza in sé del maggior contributo preteso dall'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25607 del 25/09/2024). Tale principio è stato ribadito anche in recente arresto della Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6769 del 14/03/2025) la quale ha escluso, sulla base di tale principio, che possano essere computati anche i contributi dovuti in relazione ad atti non impugnati ma di cui il Giudice abbia tenuto conto nella decisione. Preme osservare che nel ricorso, al quale si riferisce il maggior contributo oggetto della cartella, parte ricorrente – contrariamente a quanto esposto nel libello introduttivo del presente giudizio – non chiedeva il solo annullamento dell'intimazione ma anche delle numerose cartelle costituenti gli atti presupposti. D'altronde anche nel corpo del ricorso parte ricorrente non faceva valere solo asseriti vizi dell'intimazione ma anche delle singole cartelle (quale la prescrizione del tributo). Non pare superfluo riportare il contenuto delle conclusioni rassegnate:
3 In ragione del principio della ragione più liquida non vi è ragione di esaminare l'eccezione preliminare sollevata dall'ente impositore. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese di lite che si liquidano in euro 300,00 per ciascuna delle controparti, oltre accessori di legge. Genova 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mirko Parentini
4
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Mirko Parentini, all'esito dell'udienza di discussione del 02/12/2025 alle ore 09:00 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1330/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74123 Taranto TA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240016630373000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1102/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato e ritualmente notificato, ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l'annullamento della cartella di pagamento n. 10620240016630373000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha intimato al ricorrente il pagamento per complessivi € 1.759,53 in relazione all'asserito omesso versamento del contributo unificato nella procedura iscritta al rg n. 334/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, chiedendo altresì la condanna delle controparti (agente della riscossione ed ente impositore) alla refusione delle spese di lite. Con un unico motivo il ricorrente assume che il maggior contributo unificato preteso dall'ente impositore, secondo il quale tale contributo dovrebbe calcolarsi non solo sull'intimazione di pagamento ma anche sulle cartelle portate ad esecuzione, sarebbe destituita di fondamento giuridico posto che l'unico atto impugnato dal ricorrente, come risultava chiaramente dal contenuto del ricorso, sarebbe stata l'intimazione essendo le cartelle richiamate solo quali atti presupposti. Richiamava, in successiva memoria depositata in corso di giudizio, Cassazione n. 26439 del 10.10.2024 la quale a suo dire avrebbe affermato il principio opposto, ovvero che nel caso di impugnazione di intimazione o comunque di atto esecutivo o prodromico all'esecuzione il contributo andrebbe calcolato sul valore complessivo dell'atto impugnato e non tenendo anche conto delle singole cartelle, poiché altrimenti si avrebbe avuto una duplicazione di tributo per lo stesso fatto generatore. L'ente impositore, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché, pur essendo stati ritualmente notificati al contribuente l'invito a regolarizzare il pagamento del contributo unificato, ritenuto dalla Cassazione autonomamente impugnabile, il contribuente non aveva provveduto alla relativa impugnazione con la conseguenza che la pretesa si sarebbe consolidata. Nel merito deduceva la correttezza giuridica della quantificazione
2 effettuata sulla base della somma dei contributi dovuti in relazione ai singoli atti impugnati. Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato la propria legittimazione passiva posto che il ricorrente farebbe valere solo l'infondatezza in sé del maggior contributo preteso dall'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25607 del 25/09/2024). Tale principio è stato ribadito anche in recente arresto della Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6769 del 14/03/2025) la quale ha escluso, sulla base di tale principio, che possano essere computati anche i contributi dovuti in relazione ad atti non impugnati ma di cui il Giudice abbia tenuto conto nella decisione. Preme osservare che nel ricorso, al quale si riferisce il maggior contributo oggetto della cartella, parte ricorrente – contrariamente a quanto esposto nel libello introduttivo del presente giudizio – non chiedeva il solo annullamento dell'intimazione ma anche delle numerose cartelle costituenti gli atti presupposti. D'altronde anche nel corpo del ricorso parte ricorrente non faceva valere solo asseriti vizi dell'intimazione ma anche delle singole cartelle (quale la prescrizione del tributo). Non pare superfluo riportare il contenuto delle conclusioni rassegnate:
3 In ragione del principio della ragione più liquida non vi è ragione di esaminare l'eccezione preliminare sollevata dall'ente impositore. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese di lite che si liquidano in euro 300,00 per ciascuna delle controparti, oltre accessori di legge. Genova 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mirko Parentini
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