Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.694/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 694/2024 R.G. riservata in decisione in data 14.3.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BORDONI DEBORAH e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, Piazza Botta nr.3
RICORRENTE
E
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Dichiarare e pronunziare ai sensi dell'art. 330 c.c. la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. CP_1
nei confronti della figlia minore
[...] Persona_1
- Confermare l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, con residenza abituale presso la casa materna come indicato in sentenza di separazione personale dei coniugi.
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euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale, quale contributo al mantenimento della figlia
[...] minore, ivi comprese le spese extra assegno;
In Subordine:
Qualora non venisse accolta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., disporre ai sensi dell'art. 333 c.c. ogni idonea misura ablativa della responsabilità genitoriale del Sig. , che possa CP_1 tutelare al meglio l'interesse della figlia minore;
Persona_1
In ulteriore subordine:
Qualora non venisse accolte alcuna domanda ex art. 330 e 333 c.c., disporre l'affido super esclusivo di Per_1
alla madre, che potrà prendere ogni decisione inerente nell'interesse della figlia.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio dà atto che con sentenza non definitiva n. 68/2025 pubblicata in data 17.1.2025 è già stato pronunciato il divorzio tra le parti.
Va, inoltre, dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non comparso.
Sull'affido della figlia minore
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della figlia minore (nata il Persona_2
19.03.2010) va evidenziato che la madre, come già stabilito in occasione della separazione, ha chiesto la conferma dell'affido esclusivo a sé deducendo il totale disinteresse, sia materiale che morale, del padre nei confronti della figlia con la quale avrebbe del tutto interrotto ogni rapporto sin dal 2022 (v. verbale di udienza del
28.5.2024 e sentenza di separazione doc. n. 4). La ricorrente ha domandato, altresì, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Quanto alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, alla luce degli elementi sopra evidenziati, si reputa che la stessa vada accolta.
Difatti, alla luce della documentazione agli atti e anche delle dichiarazioni rese dalla minore agli assistenti sociali, sono emersi plurimi elementi di prova inconfutabili sul disinteresse del genitore verso la figlia manifestato nel corso degli anni ed ulteriormente confermato dal suo contegno processuale nel presente giudizio;
il resistente, difatti, non ha negli ultimi cinque anni intrattenuto con la figlia un rapporto affettivo, non si è mai concretamente attivato per incontrarla né ha provveduto al suo mantenimento per come stabilito nella sentenza di separazione - inducendo la ricorrente ad agire per il recupero degli arretrati del mantenimento dovuto e a formulare richiesta di pagamento diretto al datore di lavoro del resistente (v. doc. n. 5, 6, 7) - dimostrando disinteresse anche nel presente procedimento.
pagina 2 di 5 Le circostanze riferite sono, del resto, state confermate dal Servizio Sociale del comune di Pavia che ha in ogni caso riscontrato la serenità della minore e il desiderio della stessa di non incontrare più il padre.
Tanto premesso, va rilevato che, a norma dell'art.330 c.c. il Tribunale può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola, trascura i doveri o abusa dei poteri inerenti alla responsabilità genitoriale con grave pregiudizio per il figlio;
secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, del resto, si rende necessario un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale non già al fine di sanzionare il genitore inadempiente bensì al fine di scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore e che, dunque, si protraggano ulteriormente nel tempo le conseguenze del suo comportamento inadempiente con grave pregiudizio per il figlio ravvisabile quando la condotta genitoriale, come nel caso di specie, si pone in contrasto con i doveri genitoriali, non avendo il genitore mai partecipato alla cura e all'educazione della figlia e non essendo mai stato presente né moralmente né materialmente nella sua vita con grave pregiudizio per il suo sereno sviluppo psico-fisico (v. Cass. Sez. VI 18.6.2018 n. 15949).
Nel caso in esame, senza dubbio, si è in presenza di una condotta abbandonica del resistente sia sotto il profilo materiale che morale, protrattasi per un arco temporale considerevole, sintomatica di un palese disinteresse e rifiuto della figlia, della quale il genitore si è totalmente disinteressato per come è emerso anche dal contegno processuale.
Tale violazione dei doveri genitoriali, di grave pregiudizio per l'equilibrato sviluppo della personalità della minore, ha inevitabilmente compromesso il suo percorso evolutivo, avendo la minore ormai irreversibilmente risentito dell'assoluta carenza della figura genitoriale paterna.
Ad avviso del Collegio, pertanto, è necessario nell'interesse della minore, la quale vive in un contesto ambientale sereno, escludere il conferimento di un potere al padre che, sulla base di quanto esposto, potrebbe seriamente compromettere il suo sereno processo formativo.
Va, conseguentemente, dichiarato decaduto il padre dalla responsabilità genitoriale e disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre prevedendosi che la ricorrente possa adottare tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute della minore e richiedere in via autonoma il rilascio
/ rinnovo del passaporto valido per l'espatrio (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Nulla va, allo stato, previsto in merito agli incontri padre-figlia che potranno eventualmente riprendere, laddove il primo ne faccia richiesta e valutata la loro rispondenza al desiderio e al superiore interesse della minore, esclusivamente presso uno spazio neutro.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia.
Invero, come a più riprese ribadito dalla Suprema Corte, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.330 c.c. “hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna
pagina 3 di 5 valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole” (v. Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile
2007 n 16559).
Pertanto la madre, convivendo con la figlia, provvederà direttamente al suo mantenimento attraverso la cura ed il sostentamento della predetta, mentre va posto a carico del padre, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al riguardo, va evidenziato che la ricorrente ha chiesto che venga previsto un assegno omnicomprensivo di ogni spesa da porre a carico del resistente dell'importo di euro 500,00.
Orbene, nella determinazione dell'assegno per il figlio, l'articolo 337 ter c.c. pone al primo posto "le attuali esigenze del figlio". Tale scelta legislativa è indice del fatto che l'assegno va in primo luogo parametrato a quelle che sono le esigenze di spesa riguardanti il figlio, effettuando una quantificazione che attualizzi tutto ciò che periodicamente, di solito in ragione di mese, occorre pagare per far fronte alle esigenze del figlio minore. Sebbene
l'assegno di mantenimento non si basi solo sulle esigenze del figlio, ma anche su tutti gli altri parametri previsti all'articolo 337 ter c.c., la scelta primaria del legislatore determina l'effetto di attribuire all'assegno di mantenimento indiretto un carattere peculiare che si può chiamare di “omnicomprensività ordinaria”. Valorizzare l'aspetto omnicomprensivo dell'assegno di mantenimento risponde ad un'esigenza non solo di utilità sociale, ma anche di sicurezza per le parti le quali non dovranno affrontare una serie infinita di richieste, rifiuti, incomprensioni, recriminazioni, a cui tante volte, spesso, si assiste laddove l'assegno di mantenimento sia non definito nel suo ammontare, ma definito solo in parte e in parte delineato con riferimento ad ambigue formule.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori, va evidenziato che il resistente è regolarmente impiegato, come comprovato dalla richiesta di pagamento diretto indirizzata al datore di lavoro del primo, ex art. 473bis.37 cpc, a seguito della quale il contributo al mantenimento posto a carico del sig. CP_1 viene versato direttamente dalla società IMPRESA OS SPA (v. doc. n. 7).
La ricorrente, invece, è priva di stabile occupazione e, oltre al mantenimento per la figlia, percepisce l'importo mensile di euro 199,00 a titolo di assegno unico e universale;
la stessa, inoltre, ha precisato di vivere in locazione insieme alla figlia minore e di corrispondere un canone mensile di euro 330,00 (v. verbale di udienza del
28.5.2024).
Orbene, ritiene il Collegio che alla luce delle evidenze indicate, quanto alla misura del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della figlia, considerate le aumentate esigenze della stessa e che gli oneri quotidiani di cura gravano esclusivamente sulla madre, allo stato disoccupata, sia congrua all'attualità la somma mensile omnicomprensiva di ogni spesa di € 500,00 (cinquecento/00). Tale somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza n. 68/2025, pubblicata in data 17.1.2025, con cui è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore CP_1 Persona_2
(nata il [...]) e per l'effetto, la affida esclusivamente alla madre la quale potrà Parte_1 esercitare tutti i poteri inerenti alla responsabilità genitoriale, secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che l'eventuale ripresa degli incontri padre- figlia avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno onnicomprensivo di €
500,00 (cinquecento/00). Detta somma andrà automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 3.200,00 per CP_1 Parte_1 compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 6/5/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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