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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/12/2024, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 142/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
(C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. Parte_6 C.F._6
(C.F. ; Parte_7 C.F._7
(C.F ); Parte_8 C.F._8
(C.F. ); Parte_9 C.F._9
(C.F. ; Parte_10 C.F._10
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_11 C.F._11 dall' avv. Righetti Edoardo ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore, come da procura in atti;
- RICORRENTI -
contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti. RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 05.03.2024 Pt_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 [...]
, Parte_12 Parte_8 Parte_9
, e hanno
[...] Parte_10 Parte_11 convenuto in giudizio il Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis:
In via principale
- previa disapplicazione delle norme disciplinanti la Carta elettronica del docente, limitatamente alla parte in cui escludono i docenti con contratti a tempo determinato dall'erogazione della suddetta Carta,
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la disapplicazione dell'art. 1, comma
121, della L. 107/2015 nella parte in cui non riconosce il diritto dei ricorrenti, docenti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare a favore dei singoli ricorrenti il proprio diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 nelle modalità attuative previste dalla P.a. per ogni anno scolastico prestato in servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto o comunque per il tempo pari o superiore ai giorni di servizio necessari per il riconoscimento dell'annualità scolastica e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare il diritto di , , Parte_1 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 ad usufruire anche in qualità di docenti con contratti a tempo determinato, del beneficio economico previsto dalla “Cartaelettronica del docente” di Euro 500,00 per ogni anno scolastico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi, anche per gli anni pregressi e, per l'effetto,
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 2.000,00 o della maggiore o minore Parte_1 somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2019/2020; 2021/2022;
2022/2023; 2023/2024, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio
2 economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di
[...] della somma di Euro 2.500,00 o della maggiore o minore somma Pt_3 che verrà accertata per gli aa.ss. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di
[...]
della somma di Euro 2.000,00 o della maggiore o minore Parte_4 somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023; 2023/2024, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 2.000,00 o della maggiore o Parte_6 minore somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 2.000,00 o della Parte_7 maggiore o minore somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2019/2020;
2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di
[...]
della somma di Euro 1.000,00 o della maggiore o minore Parte_8 somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2021/2022; 2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 1.000,00 o della maggiore o Parte_9 minore somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2022/2023; 2023/2024, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 1.500,00 o della maggiore o Parte_10 minore somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2020/2021; 2021/2022;
2023/2024, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico
3 per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 1.500,00 o della maggiore o minore Parte_11 somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- accertare e dichiarare il diritto di e di Parte_2 Parte_5
a ricevere il beneficio economico previsto dalla “Carta elettronica
[...] del docente” di Euro 500,00 per ogni anno scolastico, durante il quale hanno svolto servizio con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto o per tutto il tempo pari o superiore ai giorni necessari per il riconoscimento dell'annualità scolastica, precedente a quello in cui sono state assunte in prova e confermate in ruolo con contratto a tempo indeterminato e, per l'effetto,
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 2.000,00 o della maggiore o minore Parte_2 somma che verrà accertataper gli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 1.000,00 o della maggiore o Parte_5 minore somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del processo sostenute dai ricorrenti, comprensive di compensi legali, spese generali, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei legali procuratori che se ne dichiarano antistatari.”
I ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato ciascuno per le annualità dedotte in ricorso, come da documentazione prodotta ed allegata (doc.ti 1,2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 e 25) e come da elenco:
1. per gli a.s. 2019-2020,2020-2021,2021-2022,2022-2023 e Parte_1
2023-2024;
4 2. per gli a.s. 2018-2019,2019-2020,2020-2021,2021-2022 e Parte_3
2022-2023;
3. per gli a.s.2020-2021,2021-2022,2022-2023 e 2023-2024; Parte_4
4. per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021- Parte_6
2022,2022-2023 e 2023-2024;
5. per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021- Parte_7
2022, 2022-2023 e 2023-2024;
6. per gli a.s. 2021-2022,2022-2023 e 2023-2024; Parte_8
7. per gli a.s.2022-2023 e 2023-2024; Parte_9
8. per gli a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e Parte_10
2023-2024;
9. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022,2022-2023 e 2023- Parte_11
2024.
Il ricorrente ha dedotto di essere attualmente assunto Parte_2 con contratto a tempo indeterminato e di aver precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente per gli anni scolastici
2019-2020, 2020-2021,2021-2022 e 2022-2023.
La ricorrente ha dedotto di essere attualmente Parte_5 assunta con contratto a tempo indeterminato e di aver precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.
I ricorrenti hanno dedotto che per gli anni prestati in servizio non è stato loro concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Con il presente ricorso lamentavano l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio sul solo presupposto di essere e di essere stati titolari di contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, chiedevano l'accertamento del diritto al beneficio economico per gli anni scolastici come da elenco che segue:
1. per gli a.s. 2019-2020,2021-2022,2022-2023 e 2023-2024; Parte_1
2. per gli a.s 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022- Parte_2
2023;
3. per gli a.s. 2018-2019,2019-2020; 2020-2021,2021-2022 e Parte_3
2022-2023;
4. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022, 2022-2023 e 2023- Parte_4
2024;
5. per gli a.s. 2019-2020 e 2020-2021; Parte_5
5 6. per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021,2021- Parte_6
2022,2022-2023;
7. per gli a.s. 2019-2020,2020-2021,2021-2022 Parte_7
e 2022-2023;
8. per gli a.s. 2021-2022 e 2022-2023; Parte_8
9. per gli a.s. 2022-2023 e 2023-2024; Parte_9
10. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022 e 2023-2024; Parte_13
11. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022 e 2022-2023; Parte_11
All' udienza del 17 dicembre 2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto in giudizio. CP_1
La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 17.12.2024 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta a questo giudice attiene il riconoscimento del diritto in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, diversamente riconosciuto ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
6 l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Per espressa previsione legislativa i docenti precari rimanevano pertanto esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sul punto si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea (proprio in relazione al contrasto tra la normativa interna sopra richiamata e la clausola 4 dell' Accordo Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE, CEEP- recepito con Direttiva 1999/70/CE) rilevando come: “la clausola 4 al punto 1 dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all' accordo quadro CES, UNICE CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell' importo di euro CP_1
500;00 all' anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all' aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”(Ord. CGUE sez. 6 del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2).
La CGUE, valorizzando il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”, ha affermato quindi che non vi può essere una
7 discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l'identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario.
Con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche il Consiglio di
Stato, rilevando che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, non formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a tempo determinato in quanto in contrasto con i principi di non discriminazione e buon andamento della
Pubblica Amministrazione secondo i canoni costituzionali di cui agli artt. 3,
35 e 97 Cost.
8 Per l'effetto è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015,
e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il CP_3
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Il quadro giurisprudenziale sopra delineato, integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del
27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Per quanto attiene la domanda relativa all' a.s. 2023/2024, per i ricorrenti:
, , e Parte_4 Parte_9 Parte_10 Pt_1
si deve parimenti riconoscere il diritto ad ottenere la carta
[...] elettronica del docente, in quanto titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30.06.2024 (doc.11 pag. 17 per doc. Pt_4
21 pag. 5 per doc. 23 pag. 27 per ) per le stesse ragioni Pt_9 Parte_10 già ampiamente illustrate nella parte che precede e nonostante l'art. 15 co. 1 D.L.69/23 preveda che il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (ovvero con scadenza al 31.08).
A ciò consegue l'accoglimento della domanda e l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici come dedotti in ricorso con la conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione del docente detta carta (o CP_1 strumento equipollente) per poterne fruire nel prosieguo e nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva e della serialità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatari0.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
9 - accerta il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a disposizione di ciascun ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna la parte resistente a rimborsare ai ricorrenti in solido le spese di lite che liquida complessivi in euro 5.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Piacenza, 17 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Camilla Milani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
(C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. Parte_6 C.F._6
(C.F. ; Parte_7 C.F._7
(C.F ); Parte_8 C.F._8
(C.F. ); Parte_9 C.F._9
(C.F. ; Parte_10 C.F._10
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_11 C.F._11 dall' avv. Righetti Edoardo ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore, come da procura in atti;
- RICORRENTI -
contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti. RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 05.03.2024 Pt_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 [...]
, Parte_12 Parte_8 Parte_9
, e hanno
[...] Parte_10 Parte_11 convenuto in giudizio il Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis:
In via principale
- previa disapplicazione delle norme disciplinanti la Carta elettronica del docente, limitatamente alla parte in cui escludono i docenti con contratti a tempo determinato dall'erogazione della suddetta Carta,
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la disapplicazione dell'art. 1, comma
121, della L. 107/2015 nella parte in cui non riconosce il diritto dei ricorrenti, docenti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare a favore dei singoli ricorrenti il proprio diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 nelle modalità attuative previste dalla P.a. per ogni anno scolastico prestato in servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto o comunque per il tempo pari o superiore ai giorni di servizio necessari per il riconoscimento dell'annualità scolastica e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare il diritto di , , Parte_1 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 ad usufruire anche in qualità di docenti con contratti a tempo determinato, del beneficio economico previsto dalla “Cartaelettronica del docente” di Euro 500,00 per ogni anno scolastico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi, anche per gli anni pregressi e, per l'effetto,
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 2.000,00 o della maggiore o minore Parte_1 somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2019/2020; 2021/2022;
2022/2023; 2023/2024, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio
2 economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di
[...] della somma di Euro 2.500,00 o della maggiore o minore somma Pt_3 che verrà accertata per gli aa.ss. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di
[...]
della somma di Euro 2.000,00 o della maggiore o minore Parte_4 somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023; 2023/2024, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 2.000,00 o della maggiore o Parte_6 minore somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 2.000,00 o della Parte_7 maggiore o minore somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2019/2020;
2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di
[...]
della somma di Euro 1.000,00 o della maggiore o minore Parte_8 somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2021/2022; 2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 1.000,00 o della maggiore o Parte_9 minore somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2022/2023; 2023/2024, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 1.500,00 o della maggiore o Parte_10 minore somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2020/2021; 2021/2022;
2023/2024, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico
3 per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 1.500,00 o della maggiore o minore Parte_11 somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- accertare e dichiarare il diritto di e di Parte_2 Parte_5
a ricevere il beneficio economico previsto dalla “Carta elettronica
[...] del docente” di Euro 500,00 per ogni anno scolastico, durante il quale hanno svolto servizio con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto o per tutto il tempo pari o superiore ai giorni necessari per il riconoscimento dell'annualità scolastica, precedente a quello in cui sono state assunte in prova e confermate in ruolo con contratto a tempo indeterminato e, per l'effetto,
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 2.000,00 o della maggiore o minore Parte_2 somma che verrà accertataper gli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 1.000,00 o della maggiore o Parte_5 minore somma che verrà accertata per gli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021, oltre interessi come per legge, a titolo di beneficio economico per la formazione delle ricorrenti mediante le modalità stabilite dai DPCM attuativi;
- condannare l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del processo sostenute dai ricorrenti, comprensive di compensi legali, spese generali, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei legali procuratori che se ne dichiarano antistatari.”
I ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, con contratto a tempo determinato ciascuno per le annualità dedotte in ricorso, come da documentazione prodotta ed allegata (doc.ti 1,2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 e 25) e come da elenco:
1. per gli a.s. 2019-2020,2020-2021,2021-2022,2022-2023 e Parte_1
2023-2024;
4 2. per gli a.s. 2018-2019,2019-2020,2020-2021,2021-2022 e Parte_3
2022-2023;
3. per gli a.s.2020-2021,2021-2022,2022-2023 e 2023-2024; Parte_4
4. per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021- Parte_6
2022,2022-2023 e 2023-2024;
5. per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021- Parte_7
2022, 2022-2023 e 2023-2024;
6. per gli a.s. 2021-2022,2022-2023 e 2023-2024; Parte_8
7. per gli a.s.2022-2023 e 2023-2024; Parte_9
8. per gli a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e Parte_10
2023-2024;
9. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022,2022-2023 e 2023- Parte_11
2024.
Il ricorrente ha dedotto di essere attualmente assunto Parte_2 con contratto a tempo indeterminato e di aver precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente per gli anni scolastici
2019-2020, 2020-2021,2021-2022 e 2022-2023.
La ricorrente ha dedotto di essere attualmente Parte_5 assunta con contratto a tempo indeterminato e di aver precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.
I ricorrenti hanno dedotto che per gli anni prestati in servizio non è stato loro concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Con il presente ricorso lamentavano l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio sul solo presupposto di essere e di essere stati titolari di contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, chiedevano l'accertamento del diritto al beneficio economico per gli anni scolastici come da elenco che segue:
1. per gli a.s. 2019-2020,2021-2022,2022-2023 e 2023-2024; Parte_1
2. per gli a.s 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022- Parte_2
2023;
3. per gli a.s. 2018-2019,2019-2020; 2020-2021,2021-2022 e Parte_3
2022-2023;
4. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022, 2022-2023 e 2023- Parte_4
2024;
5. per gli a.s. 2019-2020 e 2020-2021; Parte_5
5 6. per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021,2021- Parte_6
2022,2022-2023;
7. per gli a.s. 2019-2020,2020-2021,2021-2022 Parte_7
e 2022-2023;
8. per gli a.s. 2021-2022 e 2022-2023; Parte_8
9. per gli a.s. 2022-2023 e 2023-2024; Parte_9
10. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022 e 2023-2024; Parte_13
11. per gli a.s. 2020-2021,2021-2022 e 2022-2023; Parte_11
All' udienza del 17 dicembre 2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto in giudizio. CP_1
La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 17.12.2024 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta a questo giudice attiene il riconoscimento del diritto in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, diversamente riconosciuto ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
6 l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Per espressa previsione legislativa i docenti precari rimanevano pertanto esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sul punto si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea (proprio in relazione al contrasto tra la normativa interna sopra richiamata e la clausola 4 dell' Accordo Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE, CEEP- recepito con Direttiva 1999/70/CE) rilevando come: “la clausola 4 al punto 1 dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all' accordo quadro CES, UNICE CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell' importo di euro CP_1
500;00 all' anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all' aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”(Ord. CGUE sez. 6 del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2).
La CGUE, valorizzando il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”, ha affermato quindi che non vi può essere una
7 discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l'identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario.
Con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche il Consiglio di
Stato, rilevando che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, non formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a tempo determinato in quanto in contrasto con i principi di non discriminazione e buon andamento della
Pubblica Amministrazione secondo i canoni costituzionali di cui agli artt. 3,
35 e 97 Cost.
8 Per l'effetto è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015,
e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il CP_3
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Il quadro giurisprudenziale sopra delineato, integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del
27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Per quanto attiene la domanda relativa all' a.s. 2023/2024, per i ricorrenti:
, , e Parte_4 Parte_9 Parte_10 Pt_1
si deve parimenti riconoscere il diritto ad ottenere la carta
[...] elettronica del docente, in quanto titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30.06.2024 (doc.11 pag. 17 per doc. Pt_4
21 pag. 5 per doc. 23 pag. 27 per ) per le stesse ragioni Pt_9 Parte_10 già ampiamente illustrate nella parte che precede e nonostante l'art. 15 co. 1 D.L.69/23 preveda che il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (ovvero con scadenza al 31.08).
A ciò consegue l'accoglimento della domanda e l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici come dedotti in ricorso con la conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione del docente detta carta (o CP_1 strumento equipollente) per poterne fruire nel prosieguo e nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva e della serialità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatari0.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
9 - accerta il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a disposizione di ciascun ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna la parte resistente a rimborsare ai ricorrenti in solido le spese di lite che liquida complessivi in euro 5.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Piacenza, 17 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Camilla Milani
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