CASS
Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 24/01/2024, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NU CL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIBUNALE di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2972 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 22/11/2023 Il Preside e RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'8 febbraio 2023, il Giudice di pace di Roma aveva condannato SE NU IO in ordine al reato di lesioni personali, commesso in danno di ET Fabio. Avverso la sentenza di condanna, l'imputato proponeva appello e, successivamente, in data 17 marzo 2023, depositava la remissione della querela presentata dalla persona offesa e la relativa accettazione. Con ordinanza emessa il 19 maggio 2023, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, dichiarava l'inammissibilità del gravame, per genericità dei motivi. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per l'intervenuta remissione di querela. 3. Deve essere premesso che il reato contestato non è procedibile d'ufficio e l'appello era stato proposto tempestivamente. Tanto premesso, il ricorso risulta fondato, atteso che, per la giurisprudenza di questa Corte, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del termine per proporre impugnazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata e, conseguentemente, il reato deve essere dichiarato estinto. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, devono essere poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2972 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 22/11/2023 Il Preside e RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'8 febbraio 2023, il Giudice di pace di Roma aveva condannato SE NU IO in ordine al reato di lesioni personali, commesso in danno di ET Fabio. Avverso la sentenza di condanna, l'imputato proponeva appello e, successivamente, in data 17 marzo 2023, depositava la remissione della querela presentata dalla persona offesa e la relativa accettazione. Con ordinanza emessa il 19 maggio 2023, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, dichiarava l'inammissibilità del gravame, per genericità dei motivi. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per l'intervenuta remissione di querela. 3. Deve essere premesso che il reato contestato non è procedibile d'ufficio e l'appello era stato proposto tempestivamente. Tanto premesso, il ricorso risulta fondato, atteso che, per la giurisprudenza di questa Corte, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del termine per proporre impugnazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata e, conseguentemente, il reato deve essere dichiarato estinto. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, devono essere poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore