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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3473/2023 tra le parti:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO GONNELLI Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Figline e C.F._2
Incisa AL (FI), Piazza della Costituzione n. 99 ATTORE
e
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore dott. , con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. NICCOLO' NICCOLI VALLESI (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio del suo difensore, in Firenze, Via XX Settembre n. 78 CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - In via istruttoria, per
l'ammissione de mezzi istruttori di cui alle memorie (seconda e terza) ex art. 183, comma 6, cpc, in atti, ed in particolare per le prove per testi a “prova” e “controprova” ivi indicate - Nel merito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale di in persona del suo legale rappresentane, in Controparte_1 relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto assicurativo di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la medesima, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma dovuta pari all'indennizzo dovuto ai sensi di polizza a pari ad euro 26.000,00 o a quella maggiore o minore somma pagina 1 di 7 che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria per le causali tutte di cui in premessa”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia al Tribunale di Firenze, G.U., respingere la domanda attrice avanzata nei confronti di
. a) Quanto al danno al contenuto, di proprietà di , poiché totalmente CP_1 Parte_1 indennizzato con il pagamento della somma di €.3315,00 avvenuto il 06/06/2012. b) Quanto alla ripetizione della somma di €.26.000,00 per quanto l'attore avrebbe corrisposto alla madre CP_3
, per inoperatività della garanzia assicurativa come sopra eccepita e motivata, ed in ogni caso
[...] per avere l'attore indennizzato la madre per danni all'immobile in assenza di un suo diritto per essere
l'evento - incendio imputabile a causa del fortuito e/o forza maggiore. Vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 dovuto a seguito dell'incendio verificatosi in data 30 aprile 2021, presso l'immobile sito in Vaglia, Via
Poggio Capanne n. 21. In particolare, l'attore ha contestato il grave inadempimento contrattuale della convenuta, evidenziando: - che, per effetto dell'atto di donazione del 20 luglio 2020, registrato a
Firenze il 23 luglio 2020 al n. 25906 e trascritto al R.P. 27523, da parte della sig.ra Persona_1 madre del sig. quest'ultimo è titolare del diritto di usufrutto relativo alla “porzione del Parte_1 fabbricato posto in Comune di Vaglia, Via Poggio Capanne, 21, e precisamente l'appartamento al piano seminterrato composto da tre vani compresa la cucina oltre servizi e accessori”; che l'attore risiede stabilmente presso l'alloggio predetto;
- che, in data 30 aprile 2021, nell'appartamento de quo si
è sviluppato un incendio;
- che i Vigili del Fuoco sino intervenuti provvedendo a domare le fiamme ed a bonificare i locali, redigendo apposito verbale;
- che, stando a quanto verbalizzato, “lo stato dei luoghi non ha consentito di individuare con assoluta certezza la causa scatenante dell'evento che potrebbe essere compatibile con quanto dichiarato dal richiedente al nostro arrivo (fulminazione) e comunicatoci durante il percorso in itinere..”; - che l'incendio ha danneggiato non solo i beni personali del sig. ma anche le strutture murarie dell'immobile; - che l'attore è titolare della Parte_1 polizza assicurativa n. 1/52753/148/167497179, stipulata con a Controparte_1 copertura del rischio incendio per i danni al contenuto dell'alloggio, nonché per i danni a terzi;
- che il sig. ha provveduto a denunciare il sinistro al proprio assicuratore, che ha conseguentemente Pt_1 pagina 2 di 7 aperto il sinistro n. 1-8101-2021-0653972; - che l'odierna convenuta, solo dopo vari solleciti e l'introduzione di un procedimento di mediazione, ha corrisposto la somma di euro 3.315,00, a titolo di indennizzo per il danno al contenuto dell'abitazione; - che il detto importo è stato accettato dall'attore a mero titolo di acconto sul maggior dovuto, quantificato nella misura di euro 8.220,00 in base alla stima effettuata dallo - che ha negato il risarcimento dei danni CP_4 Controparte_1 al fabbricato, eccependo l'inoperatività della polizza azionata;
- che, a seguito della richiesta di risarcimento avanzata dalla sig.ra quale proprietaria dello stabile danneggiato, il sig. Persona_1
è giunto ad un accordo transattivo con la medesima ed ha corrisposto in suo favore Parte_1
l'importo di euro 26.000,00.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, stante l'infondatezza delle argomentazioni di controparte.
Nello specifico, la società convenuta ha anzitutto rilevato la correttezza dell'indennizzo già corrisposto per il danno al contenuto dell'appartamento, evidenziando l'erroneità della quantificazione operata dal sig. fronte di quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione. Pt_1
ha inoltre ribadito l'inoperatività della garanzia per i danni subiti dalle Controparte_1 strutture murarie, in quanto la sig.ra non può essere considerata un soggetto terzo, essendo la Per_1 nuda proprietaria dell'alloggio e non essendo l'assicurato né proprietario, né locatario, del dell'appartamento attinto dall'incendio. A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 4 marzo 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia fondata nei limiti qui di seguito esposti.
1. Anzitutto, occorre rammentare come, in punto di ripartizione degli oneri probatori, gli arresti della
Suprema Corte chiariscano che incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa e del pregiudizio derivante dal primo, mentre spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo (Cass n.
1558/2018; n. 7749/2020). La Corte di cassazione, sempre sul punto, ha specificato che “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso
pagina 3 di 7 previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previ-sti dalla polizza. È noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (Cass. n. 1558/2018).
2. Venendo al caso concreto, risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che il sig. Pt_1 ha sottoscritto con il contratto n. 1/52753/148/167497179,
[...] Controparte_1 comprendente la garanzia per i danni da incendio e che, in data 20 aprile 2021, un sinistro di tale natura si è verificato nell'immobile oggetto della copertura assicurativa (cfr. docc. 3 e 6 di parte attrice).
L'oggetto del contendere attiene, invece, all'operatività della garanzia per i danni a terzi, nonché alla quantificazione dell'indennizzo dovuto per i danneggiamenti riportati dai beni contenuti nell'alloggio investito dal fenomeno combustivo.
3. Orbene, per quanto riguarda il primo degli aspetti sopra menzionati, è anzitutto opportuno rilevare che il consulente d'ufficio, ing. all'esito delle operazioni peritali effettuate nel Persona_2 contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “l'innesco dell'incendio è da ritenersi da un elettrodomestico o attrezzatura generica collegato alla rete elettrica per mezzo di prolunghe e/o multi
pagina 4 di 7 prese che sono andati distrutti nel sinistro.”. Il CTU ha quindi escluso che il sinistro de quo possa essere stato causato dall'azione diretta di un fulmine, sottolineando come non vi sia traccia dell'azione meccanica esercitata dal suddetto fenomeno atmosferico. Le conclusioni cui è pervenuto l'ing. risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della Per_2 relazione e della logicità delle argomentazioni. Conseguentemente, non colgono nel segno le argomentazioni di parte convenuta, fondate sulla natura del diritto di usufrutto vantato dall'attore sull'appartamento di Via Poggio capanne 21, posto che l'evento lesivo di cui si discute non ha tratto origine dall'abitazione dell'assicurato, definita dal glossario contenuto nel fascicolo informativo come:
“i locali adibiti a civile abitazione di proprietà dell'Assicurato […]” (cfr. doc. 2 di parte convenuta, pag. 12 di 20), bensì da un elettrodomestico o da altra attrezzatura elettrica, di proprietà dell'attore, contenuta all'interno dell'abitazione. Parimenti, sono prive di rilievo le osservazioni riguardanti l'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo esclusa l'azione diretta di un fulmine e, quindi, la sussistenza del caso fortuito. Di contro, l'operatività della garanzia assicurativa per cui è causa è chiaramente riconducibile al disposto di cui all'art. 3.1.1, lett. a), n. 1, delle condizioni generali di polizza, ai sensi del quale: “La garanzia opera, nei limiti dello specifico Massimale prescelto, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da Incendio, fumo, Esplosione e
Scoppio: 1) delle Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, anche quando siano state portate in alberghi o in analoghe strutture;
” (cfr. doc. 2 di parte convenuta, pag. 16 di 82). Infine, non è condivisibile la prospettazione offerta da secondo cui la sig.ra Controparte_1 Per_1 non può essere considerata un soggetto terzo rispetto all'assicurato. Stando a quanto riportato
[...] nel già richiamato glossario del fascicolo informativo, l'assicurato è il “soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione”, ovvero “la persona fisica, che abbia la residenza anagrafica presso
l'Abitazione, proprietaria o locataria della stessa;
i suoi Familiari conviventi.” (cfr. doc. 2 di parte convenuta, pag. 12 di 20). Pertanto, essendo pacifico, oltre che documentalmente provato, che il sig.
e la sig.ra non sono conviventi, quest'ultima deve certamente ritenersi Parte_1 Persona_1 terza rispetto all'assicurato. Difatti, a prescindere dalla natura del diritto vantato dalla Per_1 sull'appartamento ove risiede il di lei figlio, è di tutta evidenza che l'interesse sussistente in capo alla medesima, quale proprietaria dell'immobile sinistrato, differisce nettamente da quello protetto dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile azionata dall'odierno attore.
4. Accertata l'operatività della garanzia denominata “danni a terzi da incendio”, è ora necessario esaminare l'entità dell'indennizzo liquidabile a seguito della verificazione del rischio assicurato. Sul punto, è anzitutto opportuno sottolineare che l'unico vincolo contrattualmente previsto in relazione alla garanzia in esame è costituito dal massimale di polizza, pari ad euro 150.000,00 (cfr. doc. 1 di parte pagina 5 di 7 convenuta). In secondo luogo, è bene rammentare che “La responsabilità civile - contrattuale, così come aquiliana - è improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 16601 del
2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale.” (Cass. n. 33537/2022). Di conseguenza, al fine di determinare l'indennizzo dovuto dalla compagnia convenuta, si deve fare riferimento alla stima operata dal consulente d'ufficio riguardo ai danni riportati dal fabbricato allo stato d'uso. Controparte_1
è quindi tenuta alla corresponsione della somma di euro 11.551,68. 5. In ultimo, occorre
[...] quantificare l'importo indennizzabile per il danneggiamento dei beni dell'attore a seguito del sinistro.
A tal proposito, è opportuno sottolineare che la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. 3041/2007). Ciò posto, in relazione alla garanzia denominata “danni ai beni”, oltre all'ammontare della somma assicurata, pari ad euro 30.000,00, deve farsi applicazione di quanto stabilito dall'art. 12.2 delle CGA, che stabilisce: “La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici seguenti criteri relativamente a: […] b) beni anche parzialmente elettrici ed elettronici, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l'Indennizzo non può superare il triplo del valore che avevano al momento del Sinistro;
c) capi di vestiario e biancheria della casa eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, Oggetti speciali, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del Sinistro senza l'applicazione del criterio del Valore a nuovo.” (cfr. doc. 2 di parte convenuta, pag. 66 di 82).
In considerazione di quanto previsto dalla pattuizione appena richiamata, posto che il sig. Pt_1 nulla ha provato in merito all'effettiva data di acquisto dei beni danneggiati, l'indennizzo deve
[...] essere determinato sulla scorta della valutazione allo stato d'uso effettuata dall'ing. il quale Per_2 ha stimato il pregiudizio in esame nella misura di euro 4.450,00. Da tale somma deve essere detratto l'importo di euro 3.315,00, già corrisposto ante causam dalla compagnia convenuta (cfr. doc. 9 di parte attrice). pagina 6 di 7 è quindi tenuta al pagamento del residuo, pari ad euro 1.135,00. Controparte_1
6. In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea in punto di quantum, si giustifica la compensazione totale delle spese di lite in ossequio all'orientamento per cui «va ravvisata la reciproca soccombenza anche in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento» (Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 169/2019; da ultimo, anche Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
Le spese per la consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea;
2) condanna al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Pt_1 della somma di euro 12.686,68, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al
[...] soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
4) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Firenze, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3473/2023 tra le parti:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO GONNELLI Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Figline e C.F._2
Incisa AL (FI), Piazza della Costituzione n. 99 ATTORE
e
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore dott. , con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. NICCOLO' NICCOLI VALLESI (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio del suo difensore, in Firenze, Via XX Settembre n. 78 CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - In via istruttoria, per
l'ammissione de mezzi istruttori di cui alle memorie (seconda e terza) ex art. 183, comma 6, cpc, in atti, ed in particolare per le prove per testi a “prova” e “controprova” ivi indicate - Nel merito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale di in persona del suo legale rappresentane, in Controparte_1 relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto assicurativo di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la medesima, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma dovuta pari all'indennizzo dovuto ai sensi di polizza a pari ad euro 26.000,00 o a quella maggiore o minore somma pagina 1 di 7 che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria per le causali tutte di cui in premessa”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia al Tribunale di Firenze, G.U., respingere la domanda attrice avanzata nei confronti di
. a) Quanto al danno al contenuto, di proprietà di , poiché totalmente CP_1 Parte_1 indennizzato con il pagamento della somma di €.3315,00 avvenuto il 06/06/2012. b) Quanto alla ripetizione della somma di €.26.000,00 per quanto l'attore avrebbe corrisposto alla madre CP_3
, per inoperatività della garanzia assicurativa come sopra eccepita e motivata, ed in ogni caso
[...] per avere l'attore indennizzato la madre per danni all'immobile in assenza di un suo diritto per essere
l'evento - incendio imputabile a causa del fortuito e/o forza maggiore. Vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 dovuto a seguito dell'incendio verificatosi in data 30 aprile 2021, presso l'immobile sito in Vaglia, Via
Poggio Capanne n. 21. In particolare, l'attore ha contestato il grave inadempimento contrattuale della convenuta, evidenziando: - che, per effetto dell'atto di donazione del 20 luglio 2020, registrato a
Firenze il 23 luglio 2020 al n. 25906 e trascritto al R.P. 27523, da parte della sig.ra Persona_1 madre del sig. quest'ultimo è titolare del diritto di usufrutto relativo alla “porzione del Parte_1 fabbricato posto in Comune di Vaglia, Via Poggio Capanne, 21, e precisamente l'appartamento al piano seminterrato composto da tre vani compresa la cucina oltre servizi e accessori”; che l'attore risiede stabilmente presso l'alloggio predetto;
- che, in data 30 aprile 2021, nell'appartamento de quo si
è sviluppato un incendio;
- che i Vigili del Fuoco sino intervenuti provvedendo a domare le fiamme ed a bonificare i locali, redigendo apposito verbale;
- che, stando a quanto verbalizzato, “lo stato dei luoghi non ha consentito di individuare con assoluta certezza la causa scatenante dell'evento che potrebbe essere compatibile con quanto dichiarato dal richiedente al nostro arrivo (fulminazione) e comunicatoci durante il percorso in itinere..”; - che l'incendio ha danneggiato non solo i beni personali del sig. ma anche le strutture murarie dell'immobile; - che l'attore è titolare della Parte_1 polizza assicurativa n. 1/52753/148/167497179, stipulata con a Controparte_1 copertura del rischio incendio per i danni al contenuto dell'alloggio, nonché per i danni a terzi;
- che il sig. ha provveduto a denunciare il sinistro al proprio assicuratore, che ha conseguentemente Pt_1 pagina 2 di 7 aperto il sinistro n. 1-8101-2021-0653972; - che l'odierna convenuta, solo dopo vari solleciti e l'introduzione di un procedimento di mediazione, ha corrisposto la somma di euro 3.315,00, a titolo di indennizzo per il danno al contenuto dell'abitazione; - che il detto importo è stato accettato dall'attore a mero titolo di acconto sul maggior dovuto, quantificato nella misura di euro 8.220,00 in base alla stima effettuata dallo - che ha negato il risarcimento dei danni CP_4 Controparte_1 al fabbricato, eccependo l'inoperatività della polizza azionata;
- che, a seguito della richiesta di risarcimento avanzata dalla sig.ra quale proprietaria dello stabile danneggiato, il sig. Persona_1
è giunto ad un accordo transattivo con la medesima ed ha corrisposto in suo favore Parte_1
l'importo di euro 26.000,00.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, stante l'infondatezza delle argomentazioni di controparte.
Nello specifico, la società convenuta ha anzitutto rilevato la correttezza dell'indennizzo già corrisposto per il danno al contenuto dell'appartamento, evidenziando l'erroneità della quantificazione operata dal sig. fronte di quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione. Pt_1
ha inoltre ribadito l'inoperatività della garanzia per i danni subiti dalle Controparte_1 strutture murarie, in quanto la sig.ra non può essere considerata un soggetto terzo, essendo la Per_1 nuda proprietaria dell'alloggio e non essendo l'assicurato né proprietario, né locatario, del dell'appartamento attinto dall'incendio. A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 4 marzo 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia fondata nei limiti qui di seguito esposti.
1. Anzitutto, occorre rammentare come, in punto di ripartizione degli oneri probatori, gli arresti della
Suprema Corte chiariscano che incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa e del pregiudizio derivante dal primo, mentre spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo (Cass n.
1558/2018; n. 7749/2020). La Corte di cassazione, sempre sul punto, ha specificato che “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso
pagina 3 di 7 previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previ-sti dalla polizza. È noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (Cass. n. 1558/2018).
2. Venendo al caso concreto, risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che il sig. Pt_1 ha sottoscritto con il contratto n. 1/52753/148/167497179,
[...] Controparte_1 comprendente la garanzia per i danni da incendio e che, in data 20 aprile 2021, un sinistro di tale natura si è verificato nell'immobile oggetto della copertura assicurativa (cfr. docc. 3 e 6 di parte attrice).
L'oggetto del contendere attiene, invece, all'operatività della garanzia per i danni a terzi, nonché alla quantificazione dell'indennizzo dovuto per i danneggiamenti riportati dai beni contenuti nell'alloggio investito dal fenomeno combustivo.
3. Orbene, per quanto riguarda il primo degli aspetti sopra menzionati, è anzitutto opportuno rilevare che il consulente d'ufficio, ing. all'esito delle operazioni peritali effettuate nel Persona_2 contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “l'innesco dell'incendio è da ritenersi da un elettrodomestico o attrezzatura generica collegato alla rete elettrica per mezzo di prolunghe e/o multi
pagina 4 di 7 prese che sono andati distrutti nel sinistro.”. Il CTU ha quindi escluso che il sinistro de quo possa essere stato causato dall'azione diretta di un fulmine, sottolineando come non vi sia traccia dell'azione meccanica esercitata dal suddetto fenomeno atmosferico. Le conclusioni cui è pervenuto l'ing. risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della Per_2 relazione e della logicità delle argomentazioni. Conseguentemente, non colgono nel segno le argomentazioni di parte convenuta, fondate sulla natura del diritto di usufrutto vantato dall'attore sull'appartamento di Via Poggio capanne 21, posto che l'evento lesivo di cui si discute non ha tratto origine dall'abitazione dell'assicurato, definita dal glossario contenuto nel fascicolo informativo come:
“i locali adibiti a civile abitazione di proprietà dell'Assicurato […]” (cfr. doc. 2 di parte convenuta, pag. 12 di 20), bensì da un elettrodomestico o da altra attrezzatura elettrica, di proprietà dell'attore, contenuta all'interno dell'abitazione. Parimenti, sono prive di rilievo le osservazioni riguardanti l'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo esclusa l'azione diretta di un fulmine e, quindi, la sussistenza del caso fortuito. Di contro, l'operatività della garanzia assicurativa per cui è causa è chiaramente riconducibile al disposto di cui all'art. 3.1.1, lett. a), n. 1, delle condizioni generali di polizza, ai sensi del quale: “La garanzia opera, nei limiti dello specifico Massimale prescelto, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da Incendio, fumo, Esplosione e
Scoppio: 1) delle Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, anche quando siano state portate in alberghi o in analoghe strutture;
” (cfr. doc. 2 di parte convenuta, pag. 16 di 82). Infine, non è condivisibile la prospettazione offerta da secondo cui la sig.ra Controparte_1 Per_1 non può essere considerata un soggetto terzo rispetto all'assicurato. Stando a quanto riportato
[...] nel già richiamato glossario del fascicolo informativo, l'assicurato è il “soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione”, ovvero “la persona fisica, che abbia la residenza anagrafica presso
l'Abitazione, proprietaria o locataria della stessa;
i suoi Familiari conviventi.” (cfr. doc. 2 di parte convenuta, pag. 12 di 20). Pertanto, essendo pacifico, oltre che documentalmente provato, che il sig.
e la sig.ra non sono conviventi, quest'ultima deve certamente ritenersi Parte_1 Persona_1 terza rispetto all'assicurato. Difatti, a prescindere dalla natura del diritto vantato dalla Per_1 sull'appartamento ove risiede il di lei figlio, è di tutta evidenza che l'interesse sussistente in capo alla medesima, quale proprietaria dell'immobile sinistrato, differisce nettamente da quello protetto dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile azionata dall'odierno attore.
4. Accertata l'operatività della garanzia denominata “danni a terzi da incendio”, è ora necessario esaminare l'entità dell'indennizzo liquidabile a seguito della verificazione del rischio assicurato. Sul punto, è anzitutto opportuno sottolineare che l'unico vincolo contrattualmente previsto in relazione alla garanzia in esame è costituito dal massimale di polizza, pari ad euro 150.000,00 (cfr. doc. 1 di parte pagina 5 di 7 convenuta). In secondo luogo, è bene rammentare che “La responsabilità civile - contrattuale, così come aquiliana - è improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 16601 del
2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale.” (Cass. n. 33537/2022). Di conseguenza, al fine di determinare l'indennizzo dovuto dalla compagnia convenuta, si deve fare riferimento alla stima operata dal consulente d'ufficio riguardo ai danni riportati dal fabbricato allo stato d'uso. Controparte_1
è quindi tenuta alla corresponsione della somma di euro 11.551,68. 5. In ultimo, occorre
[...] quantificare l'importo indennizzabile per il danneggiamento dei beni dell'attore a seguito del sinistro.
A tal proposito, è opportuno sottolineare che la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. 3041/2007). Ciò posto, in relazione alla garanzia denominata “danni ai beni”, oltre all'ammontare della somma assicurata, pari ad euro 30.000,00, deve farsi applicazione di quanto stabilito dall'art. 12.2 delle CGA, che stabilisce: “La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici seguenti criteri relativamente a: […] b) beni anche parzialmente elettrici ed elettronici, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l'Indennizzo non può superare il triplo del valore che avevano al momento del Sinistro;
c) capi di vestiario e biancheria della casa eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, Oggetti speciali, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del Sinistro senza l'applicazione del criterio del Valore a nuovo.” (cfr. doc. 2 di parte convenuta, pag. 66 di 82).
In considerazione di quanto previsto dalla pattuizione appena richiamata, posto che il sig. Pt_1 nulla ha provato in merito all'effettiva data di acquisto dei beni danneggiati, l'indennizzo deve
[...] essere determinato sulla scorta della valutazione allo stato d'uso effettuata dall'ing. il quale Per_2 ha stimato il pregiudizio in esame nella misura di euro 4.450,00. Da tale somma deve essere detratto l'importo di euro 3.315,00, già corrisposto ante causam dalla compagnia convenuta (cfr. doc. 9 di parte attrice). pagina 6 di 7 è quindi tenuta al pagamento del residuo, pari ad euro 1.135,00. Controparte_1
6. In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea in punto di quantum, si giustifica la compensazione totale delle spese di lite in ossequio all'orientamento per cui «va ravvisata la reciproca soccombenza anche in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento» (Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 169/2019; da ultimo, anche Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
Le spese per la consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea;
2) condanna al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Pt_1 della somma di euro 12.686,68, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al
[...] soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
4) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Firenze, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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