Articolo 6 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 ottobre 1982
Art. 6.
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 448 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Per i delitti previsti dall' articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, puo' procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame".
Entrata in vigore il 13 ottobre 1982
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