Sentenza 25 gennaio 2022
Decreto cautelare 21 aprile 2022
Ordinanza cautelare 20 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/01/2022, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00126/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2020, proposto da
DA LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del decreto di determinazione del trattamento economico di cui al “Foglio M_D GCIV REG2020 0017646 11-03-2020”, emesso in data 11.03.2020 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, 3° Reparto – 6^ Divisione, notificato al ricorrente in data 13.08.2020 in allegato al “Foglio M_D GCIV REG2020 0047604 13-08-2020”, che nel definire il trattamento economico spettante al Sig. LO DA, con riferimento all'art. 11, comma VI, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94/2017, fissava l'assegno ad personam riassorbibile (detto anche assegno di riordino) in euro 6.104,96;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad esigere detto assegno nella misura di € 7.800,00 (corrispondenti ad € 650,00 x 12 mensilità), con effetto a valere sulla 13^ mensilità, per effetto del combinato disposto ex art. 11, comma VI, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 e art. 2262-bis, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 11, comma I, lettera a), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173;
per la rettifica e/o l'annullamento di tutti gli atti presupposti, prodromici, connessi e consequenziali in conflitto con la vigente normativa e lesivi della sfera patrimoniale del ricorrente, con particolare riferimento al “ Foglio M_D GMIL REG2020 0336596 07-09-2020 ”;
nonché per la condanna dell'amministrazione resistente a riformare l'impugnato decreto di determinazione del trattamento economico spettante al Sig. LO DA e a liquidargli quanto indebitamente trattenuto fino alla data di adeguamento della retribuzione mensile alle vigenti disposizioni in materia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. I. Gigante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – che con verbale BL/S n. 20 del 11/01/2019 è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio Marina Militare, e idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa – ha impugnato il decreto di determinazione del trattamento economico di cui al “ Foglio M_D GCIV REG2020 0017646 11-03-2020 ”, emesso in data 11.03.2020 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, 3° Reparto – 6^ Divisione, notificato al ricorrente in data 13.08.2020, che nel definire il trattamento economico a lui spettante, con riferimento all’art. 11, comma VI, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94/2017, ha fissato l’assegno ad personam riassorbibile in € 6.104,96.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 2262–bis, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’art. 11, comma I, lettera a), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173; 3 e 97 Cost. e 41 della Carta di Nizza; 1, 2, 3 e 10-bis l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione si è costituita con atto depositato in data 3.11.2020.
All’udienza pubblica del 19.1.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, prende atto il Collegio dell’avvenuta corresponsione, da parte dell’Amministrazione, delle somme richieste dal ricorrente.
Per tali ragioni, in conformità alla relativa richiesta di parte ricorrente, formulata all’odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, legati alla natura particolarmente tecnica delle questioni oggetto del presente giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO