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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1475/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1475 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'esito dell'udienza dell'30.5.22 vertente
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il 03.011976, ivi residente Parte_1 C.F._1 alla c.da Streppara n. 1/A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'
Avv.to Mario Morrone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Sant'Agata de' Goti
(BN) alla via Santisi n. 01;
-attore-
E
(P. , con sede in Milano alla Via Gaetano Negri Controparte_1 PartitaIVA_1
n.1, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale per notar rep. n. 13183, raccolta n. Persona_1
6905 del 26/07/2016, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e IZ IA
Raimondi, elettivamente domiciliata in Airola alla Via Sandro Pertini n. 46, presso lo studio dell'avvocato Nicolina Tirino;
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.05.25, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.04.22, regolarmente notificato, , premettendo di essere Parte_1 proprietario di una serie di immobili in virtù di un atto di donazione del 10.08.99, citava in giudizio la società lamentando l'illegittima ed abusiva occupazione di detti immobili da parte CP_1 della convenuta che, in modo arbitrario e senza autorizzazione, installava una linea telefonica a servizio di terzi che, oltre ad intralciare la coltivazione dei propri fondi, determinava una notevole riduzione del valore dei propri immobili.
In particolare, deduceva di essere proprietario e possessore di un fabbricato e di due terreni, identificati in Catasto al Foglio 10, p.lle 268, 403 (ex p.lla 266) e 404, tutti collocati nel Comune di
Reino alla contrada Streppara, e che, per la realizzazione della suddetta opera, costituita da 3 pali in legno a sostegno di un cavo aereo lungo 62 m, la società convenuta non aveva mai corrisposto alcuna indennità.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'illiceità della condotta descritta e condannarsi la al CP_1 pagamento di un'indennità per l'occupazione abusiva e al risarcimento del danno da deprezzamento della proprietà, da quantificarsi nella misura di € 6.925,40, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Costituitasi in giudizio con memoria del 28.06.22, la società eccepiva il mancato CP_1 esperimento del tentativo di mediazione e della procedura di negoziazione assistita, nonché la prescrizione dell'azione risarcitoria, in quanto i pali di cui si discute erano stati allocati sul terreno attoreo da oltre un ventennio senza che venisse mai lamentato alcun danno.
Nel merito, invece, evidenziava l'infondatezza sia della domanda principale, in quanto l'attore non aveva mai avanzato alcuna contestazione o richiesto un indennizzo alla società per l'allocazione di detti manufatti, sia di quella risarcitoria, stante l'assenza della prova del nesso causale e del danno- conseguenza.
Infine, sosteneva che la controparte non poteva vantare alcuna pretesa in quanto la avrebbe CP_1 usucapito il diritto di servitù di utilizzo dell'impianto.
Istruita la causa con la CTU ed assegnato il fascicolo alla scrivente in data 5.09.24, all'udienza figurata del 30.05.25, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per assenza del procedimento di mediazione, non avendo l'attrice richiesto, né quale effetto della domanda di occupazione senza titolo né in negatoria servitutis, la rimozione della palificazione ma solamente l'accertamento dell'illegittimità della condotta della a fini risarcitori e, come tale, la domanda non rientra CP_1 nei casi di mediazione obbligatoria. Neppure è meritevole di condivisione l'eccezione di improcedibilità per assenza del procedimento di negoziazione assistita, in quanto la controversia di cui è causa esula dall'ambito di applicazione dello stesso, avendo ad oggetto risarcimento del danno per illecito aquiliano.
Ed invero, l'art. 3 del D.L. 132/14, convertito con modificazione dalla L.10 novembre 2014 n. 162, prevede l'obbligo di invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita soltanto in due casi, e cioè per le azioni di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per la riscossione di crediti di importo pari o inferiore a 50.000 euro, purché non rientrino in materie già soggette a mediazione obbligatoria.
Nel caso in esame, trattandosi di una pretesa avente ad oggetto la declaratoria di inesistenza del diritto della convenuta ad occupare porzione della proprietà fondiaria dell'istante con tre CP_1 pali telefonici installati in difetto di qualsivoglia pregressa intesa negoziale o di un provvedimento amministrativo autoritativo, nonché della invocata condanna della convenuta al correlato risarcimento dei danni patiti, non si ritiene che l'azionata domanda rientri tra le materie per le quali la legge prescrive l'esperimento della procedura di negoziazione assistita ai fini della procedibilità.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria stante la natura di illecito permanente della condotta posta in essere dalla (cfr., in tal senso, Cass. CP_1 sent. n. 17570/08, ord. n. 19294/06, sent. n. 3153/98, n. 9726/91, n. 2724/91, n. 8065/90), che si protrae fino a quando non venga rimosso l'impianto o ne cessi l'utilizzo, atteso che la mancanza del consenso del proprietario ovvero dei titoli autorizzativi determina, come già detto, il verificarsi di un illecito a carattere permanente.
Passando al merito, è noto che la normativa in materia di installazione di impianti di telecomunicazione esercitati dallo Stato o dai concessionari prevede una netta distinzione tra gli attraversamenti aerei e quelli con appoggio su proprietà altrui, prescrivendo, solo per questi ultimi, il rispetto di particolari formalità per la costituzione delle relative servitù.
Ciò posto, va rilevato che la normativa applicabile al caso in esame è rappresentata dagli artt. 90, 91
e 92 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
L'art. 90, comma 1, del citato decreto, riconosce, esplicitamente, carattere di pubblica utilità agli impianti di telecomunicazione e alle connesse opere accessorie da esercitarsi dallo Stato e dai concessionari agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione.
Secondo, poi, il successivo art. 91, recentemente modificato dal D.L. n. 77 del 201, art. 40, comma
5 bis, convertito con L. n. 108 del 2021, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma 3) e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4).
Tuttavia, l'art. 92 dispone che “Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166”.
La disciplina distingue, dunque, le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario – in mancanza del consenso del proprietario – il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92).
Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass.
15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti “di cui sopra”.
Con effetto solo dal 31.7.2021, il comma 2 bis della norma (art. 91) qualifica come ulteriore limitazione della proprietà anche la facoltà del concessionario di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica.
Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.
Trattasi di disposizione innovativa, che trova applicazione non per qualsiasi intervento, ma – specificamente – solo per quelli di adeguamento tecnologico della rete di accesso.
È invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza appoggio siano posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998; Cass.
12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 124681998; Cass. 12467/1998; Cass. 2505/1998; Cass. 4517/2021).
Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico
(ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988).
È con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù telefonica di “passaggio con appoggio”, sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma “un diritto reale di uso” rientrante “tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni”.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie, per l'installazione della palificazione messa in opera per il passaggio della linea telefonica, insistente sulle particelle di parte attrice, non risulta che sia stato acquisito il preventivo assenso della stessa né risulta essere stata attivata una specifica procedura ablatoria prevista dalla legge.
Nel caso di specie, l'attore, che ha documentalmente provato di essere proprietario (cfr. atto notarile di donazione del 10.08.1999 e visure catastali) dei terreni sui quali insistono i pali e i cavi aerei di cui si discute, ha dedotto, anche tramite perizia di parte, come la palificazione per cui è causa all'interno del proprio fondo sia stata realizzata per portare la linea telefonica a terzi.
Di contro, la ha contestato solo genericamente tale circostanza e, pur potendo agevolmente CP_1 dimostrare in via documentale il fatto che sarebbe stata l'attrice a richiedere l'installazione della linea telefonica, ha provato che ciò sia avvenuto con il preventivo consenso della proprietaria, né risulta che sia stata avviata e terminata la procedura ablatoria prevista dalla legge.
Deriva da quanto detto che l'imposizione della servitù è avvenuta illegittimamente, in quanto gli appezzamenti di terreno dell'attore risultano, effettivamente, interessati dall'attraversamento di apparecchiature elettroniche funzionali ad impianti di telecomunicazione (anche) a servizio di terze utenze, e che le stesse sono state realizzate in assenza di un titolo di servitù volontaria ovvero di altro provvedimento autorizzativo.
Ed invero, il consulente ha riscontrato la presenza di quattro pali della in legno che CP_1 attraversavano trasversalmente sia il terreno utilizzato come uliveto e coltivato ad ortaggi, che l'area antistante l'abitazione del dei quali soltanto uno risultava essere a servizio delle utenze del Pt_1
Gli altri tre pali, aventi 7 m di altezza e 15 cm di diametro, non forniscono utenza telefonica Pt_1 al fabbricato di parte attrice ma a terzi, sorreggono circa 63 metri di cavi aerei e sono così posizionati: il primo palo, posizionato a nord-est dell'abitazione del dista circa 15 metri dalla Pt_1 stessa e ricade sulla p.lla 403; il secondo, posizionato a sud, difronte il prospetto principale dell'immobile, dista circa 15 metri dallo stesso e ricade a limite del confine della p.lla 404; il terzo risulta posizionato a nord-ovest dell'abitazione e dista circa 31 metri dal secondo.
Va altresì evidenziato che, ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, la costituzione della servitù di telefonia può avvenire solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo e, per l'effetto, la società concessionaria del servizio non può invocare la disciplina dell'art. 1032 c. c. in tema di costituzione di servitù coattive, la cui tipicità (“numerus clausus”) non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati (ex multis Cass. S.U. 16 gennaio 1986 n. 207).
Non è, quindi, meritevole di condivisione l'eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata dalla
, dal momento che per potere usucapire un diritto di servitù in danno del fondo attoreo CP_1
avrebbe dovuto dedurre la titolarità di un fondo a cui vantaggio imporre il peso, essendo CP_1 indefettibile il requisito della predialità per la configurabilità di una servitù.
Pertanto, stante l'assenza di qualunque deduzione sull'esistenza del preteso fondo dominante, detta eccezione deve essere rigettata.
Da tutto quanto sopra ne consegue che la società deve essere condannata al pagamento di un'indennità in favore dell'attore, quantificata, come da CTU, in € 181,00.
Passando alla domanda di risarcimento del danno per equivalente, l'attore ha dedotto in citazione che la presenza della linea telefonica rende difficoltosa la coltivazione, riducendo la superficie di utilizzo, e deprezza l'immobile in conseguenza di una minore appetibilità commerciale. In particolare, lamenta che la presenza della linea telefonica, tenuto conto anche della fascia di rispetto, ha creato e crea intralcio alla lavorazione del fondo sul quale vengono coltivati ortaggi, ulivi, viti, determina una evidente diminuzione di valore per la proprietà attorea che deve sopportare
"un peso", stante peraltro la presenza di uno dei cavi a circa 10 metri dall'abitazione, ed impedisce la realizzazione di una recinzione al fine di consentire l'accesso del personale incaricato per le dovute ispezioni, manutenzioni e sostituzioni di pali, tiranti e cavi.
Orbene, va evidenziato che con sentenza n. 36645/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel solco di altri precedenti della Suprema Corte (Cass. nn. 13071/2018, 11203/2019, 7280/2021,
14268/2021, 33027/2021), hanno chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene, il mancato godimento sia diretto (come quello nel caso di specie lamentato) che indiretto non attiene all'area del lucro cessante derivante dall'occupazione subita, bensì a quella del danno emergente che il proprietario ha subito per il fatto di essere stato privato dell'oggetto del suo diritto. In particolare, quando la lesione attinge il contenuto della proprietà, il danno risarcibile deve essere rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere - in modo pieno ed esclusivo - che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva.
In tal senso, tuttavia, è richiesta a carico dell'attore l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del godimento perso e, ove, tale allegazione sia contestata dal convenuto costituito, la prova dello specifico godimento perso, che potrà essere assolta anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, co, 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici, per le quali l'attore dovrà allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa.
L'interpretazione delle Sezioni Unite conforta, quindi, la tesi di questo Tribunale secondo cui il danno da occupazione sine titulo, non atteggiandosi con elementi di estraneità al sistema della responsabilità civile, non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidere con l'evento dannoso, che
è, viceversa, solamente un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e
2056 c.c., è pur sempre un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto direttamente o indirettamente godere del bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo o locarlo a prezzo superiore alla media.
Nel caso di specie, a fronte di un'allegazione alquanto generica in citazione (cfr. Cass. nn.
10141/2021, 6618/2018 per la necessità della specificità dell'allegazione, al pari di quanto avviene per la contestazione), la ha contestato l'esistenza di un danno-conseguenza in capo CP_1 all'attrice all'infuori della mera occupazione.
Pertanto, sarebbe stato onere dell'attore provare, anche in via presuntiva, l'esistenza di conseguenze serie ed apprezzabili a danno del diritto di proprietà di cui è titolare (S.U. n. 26972/2008 secondo cui non sono risarcibili i danni c.d. bagatellari, consistenti in disagi, fastidi, disappunti, dovendo il danno-conseguenza prodotto essere serio e superare una soglia minima di gravità tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza;
cfr. App. Napoli
18.11.2020 Ruta c. ), cosa, invece, non avvenuta se sol si considera che: dalla produzione CP_1 fotografica versata in atti dallo stesso attore e dai rilevi realizzati dal CTU, i terreni non appaiono del tutto coltivabili e, anche ove lo sono, i pali si trovano per lo più in punti ove non cresce vegetazione e non è, di conseguenza, impedita la coltivazione/lavorazione (peraltro, non vi è traccia di vigneti, essendo il fondo in parte utilizzato come uliveto e coltivato ad ortaggi); pure laddove la palificazione è più centrata essa occupa, come, del resto, indicato in citazione, pochissimo spazio in termini di diametro (15 cm), al punto che, secondo un criterio di preponderanza dell'evidenza, non può dirsi limitata la coltivazione;
all'infuori di meri disagi, la lavorazione della terra non ha, quindi, ricevuto un danno dalla presenza della palificazione;
in ordine, poi, al danno da deprezzamento del bene, neanche risulta allegata la ragione (all'infuori della mera occupazione) del deprezzamento, né risulta dimostrato un deterioramento fisico o giuridico dell'immobile per effetto della condotta della convenuta (Cass. n. 16585/2019), né tantomeno che l'attore, il quale ha denunciato una minore appetibilità delle sue proprietà, aveva intenzione di vendere i terreni o aveva ricevuto proposte in tal senso;
peraltro, il palo ubicato in prossimità della propria abituazione e i cui cavi sono ad essa collegati, risulta essere a servizio delle utenze dell'attore, come constatato dal CTU, mentre alcuna richiesta può essere avanzata a fronte del fatto di dover di consentire l'accesso agli operatori ai fini manutentivi, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 91 che impone al proprietario del fondo di sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4).
La domanda di risarcimento va, quindi, rigettata.
Quanto alle spese di lite, considerata la parziale reciproca soccombenza (S.U. n. 32061/2022) e, altresì, il recente intervento nomofilattico sul punto, esse vanno compensate integralmente.
Per le medesime ragioni, anche le spese di CTU vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara illegittima ed abusiva l'occupazione da parte di della proprietà di parte CP_1 attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento in favore di della somma di € 181,00 a CP_1 Parte_1 titolo di indennità, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. compensa integralmente le spese di CTU.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 2.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1475 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'esito dell'udienza dell'30.5.22 vertente
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il 03.011976, ivi residente Parte_1 C.F._1 alla c.da Streppara n. 1/A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'
Avv.to Mario Morrone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Sant'Agata de' Goti
(BN) alla via Santisi n. 01;
-attore-
E
(P. , con sede in Milano alla Via Gaetano Negri Controparte_1 PartitaIVA_1
n.1, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale per notar rep. n. 13183, raccolta n. Persona_1
6905 del 26/07/2016, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e IZ IA
Raimondi, elettivamente domiciliata in Airola alla Via Sandro Pertini n. 46, presso lo studio dell'avvocato Nicolina Tirino;
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.05.25, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.04.22, regolarmente notificato, , premettendo di essere Parte_1 proprietario di una serie di immobili in virtù di un atto di donazione del 10.08.99, citava in giudizio la società lamentando l'illegittima ed abusiva occupazione di detti immobili da parte CP_1 della convenuta che, in modo arbitrario e senza autorizzazione, installava una linea telefonica a servizio di terzi che, oltre ad intralciare la coltivazione dei propri fondi, determinava una notevole riduzione del valore dei propri immobili.
In particolare, deduceva di essere proprietario e possessore di un fabbricato e di due terreni, identificati in Catasto al Foglio 10, p.lle 268, 403 (ex p.lla 266) e 404, tutti collocati nel Comune di
Reino alla contrada Streppara, e che, per la realizzazione della suddetta opera, costituita da 3 pali in legno a sostegno di un cavo aereo lungo 62 m, la società convenuta non aveva mai corrisposto alcuna indennità.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'illiceità della condotta descritta e condannarsi la al CP_1 pagamento di un'indennità per l'occupazione abusiva e al risarcimento del danno da deprezzamento della proprietà, da quantificarsi nella misura di € 6.925,40, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Costituitasi in giudizio con memoria del 28.06.22, la società eccepiva il mancato CP_1 esperimento del tentativo di mediazione e della procedura di negoziazione assistita, nonché la prescrizione dell'azione risarcitoria, in quanto i pali di cui si discute erano stati allocati sul terreno attoreo da oltre un ventennio senza che venisse mai lamentato alcun danno.
Nel merito, invece, evidenziava l'infondatezza sia della domanda principale, in quanto l'attore non aveva mai avanzato alcuna contestazione o richiesto un indennizzo alla società per l'allocazione di detti manufatti, sia di quella risarcitoria, stante l'assenza della prova del nesso causale e del danno- conseguenza.
Infine, sosteneva che la controparte non poteva vantare alcuna pretesa in quanto la avrebbe CP_1 usucapito il diritto di servitù di utilizzo dell'impianto.
Istruita la causa con la CTU ed assegnato il fascicolo alla scrivente in data 5.09.24, all'udienza figurata del 30.05.25, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per assenza del procedimento di mediazione, non avendo l'attrice richiesto, né quale effetto della domanda di occupazione senza titolo né in negatoria servitutis, la rimozione della palificazione ma solamente l'accertamento dell'illegittimità della condotta della a fini risarcitori e, come tale, la domanda non rientra CP_1 nei casi di mediazione obbligatoria. Neppure è meritevole di condivisione l'eccezione di improcedibilità per assenza del procedimento di negoziazione assistita, in quanto la controversia di cui è causa esula dall'ambito di applicazione dello stesso, avendo ad oggetto risarcimento del danno per illecito aquiliano.
Ed invero, l'art. 3 del D.L. 132/14, convertito con modificazione dalla L.10 novembre 2014 n. 162, prevede l'obbligo di invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita soltanto in due casi, e cioè per le azioni di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per la riscossione di crediti di importo pari o inferiore a 50.000 euro, purché non rientrino in materie già soggette a mediazione obbligatoria.
Nel caso in esame, trattandosi di una pretesa avente ad oggetto la declaratoria di inesistenza del diritto della convenuta ad occupare porzione della proprietà fondiaria dell'istante con tre CP_1 pali telefonici installati in difetto di qualsivoglia pregressa intesa negoziale o di un provvedimento amministrativo autoritativo, nonché della invocata condanna della convenuta al correlato risarcimento dei danni patiti, non si ritiene che l'azionata domanda rientri tra le materie per le quali la legge prescrive l'esperimento della procedura di negoziazione assistita ai fini della procedibilità.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria stante la natura di illecito permanente della condotta posta in essere dalla (cfr., in tal senso, Cass. CP_1 sent. n. 17570/08, ord. n. 19294/06, sent. n. 3153/98, n. 9726/91, n. 2724/91, n. 8065/90), che si protrae fino a quando non venga rimosso l'impianto o ne cessi l'utilizzo, atteso che la mancanza del consenso del proprietario ovvero dei titoli autorizzativi determina, come già detto, il verificarsi di un illecito a carattere permanente.
Passando al merito, è noto che la normativa in materia di installazione di impianti di telecomunicazione esercitati dallo Stato o dai concessionari prevede una netta distinzione tra gli attraversamenti aerei e quelli con appoggio su proprietà altrui, prescrivendo, solo per questi ultimi, il rispetto di particolari formalità per la costituzione delle relative servitù.
Ciò posto, va rilevato che la normativa applicabile al caso in esame è rappresentata dagli artt. 90, 91
e 92 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
L'art. 90, comma 1, del citato decreto, riconosce, esplicitamente, carattere di pubblica utilità agli impianti di telecomunicazione e alle connesse opere accessorie da esercitarsi dallo Stato e dai concessionari agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione.
Secondo, poi, il successivo art. 91, recentemente modificato dal D.L. n. 77 del 201, art. 40, comma
5 bis, convertito con L. n. 108 del 2021, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma 3) e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4).
Tuttavia, l'art. 92 dispone che “Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166”.
La disciplina distingue, dunque, le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario – in mancanza del consenso del proprietario – il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92).
Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass.
15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti “di cui sopra”.
Con effetto solo dal 31.7.2021, il comma 2 bis della norma (art. 91) qualifica come ulteriore limitazione della proprietà anche la facoltà del concessionario di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica.
Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.
Trattasi di disposizione innovativa, che trova applicazione non per qualsiasi intervento, ma – specificamente – solo per quelli di adeguamento tecnologico della rete di accesso.
È invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza appoggio siano posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998; Cass.
12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 124681998; Cass. 12467/1998; Cass. 2505/1998; Cass. 4517/2021).
Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico
(ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988).
È con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù telefonica di “passaggio con appoggio”, sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma “un diritto reale di uso” rientrante “tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni”.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie, per l'installazione della palificazione messa in opera per il passaggio della linea telefonica, insistente sulle particelle di parte attrice, non risulta che sia stato acquisito il preventivo assenso della stessa né risulta essere stata attivata una specifica procedura ablatoria prevista dalla legge.
Nel caso di specie, l'attore, che ha documentalmente provato di essere proprietario (cfr. atto notarile di donazione del 10.08.1999 e visure catastali) dei terreni sui quali insistono i pali e i cavi aerei di cui si discute, ha dedotto, anche tramite perizia di parte, come la palificazione per cui è causa all'interno del proprio fondo sia stata realizzata per portare la linea telefonica a terzi.
Di contro, la ha contestato solo genericamente tale circostanza e, pur potendo agevolmente CP_1 dimostrare in via documentale il fatto che sarebbe stata l'attrice a richiedere l'installazione della linea telefonica, ha provato che ciò sia avvenuto con il preventivo consenso della proprietaria, né risulta che sia stata avviata e terminata la procedura ablatoria prevista dalla legge.
Deriva da quanto detto che l'imposizione della servitù è avvenuta illegittimamente, in quanto gli appezzamenti di terreno dell'attore risultano, effettivamente, interessati dall'attraversamento di apparecchiature elettroniche funzionali ad impianti di telecomunicazione (anche) a servizio di terze utenze, e che le stesse sono state realizzate in assenza di un titolo di servitù volontaria ovvero di altro provvedimento autorizzativo.
Ed invero, il consulente ha riscontrato la presenza di quattro pali della in legno che CP_1 attraversavano trasversalmente sia il terreno utilizzato come uliveto e coltivato ad ortaggi, che l'area antistante l'abitazione del dei quali soltanto uno risultava essere a servizio delle utenze del Pt_1
Gli altri tre pali, aventi 7 m di altezza e 15 cm di diametro, non forniscono utenza telefonica Pt_1 al fabbricato di parte attrice ma a terzi, sorreggono circa 63 metri di cavi aerei e sono così posizionati: il primo palo, posizionato a nord-est dell'abitazione del dista circa 15 metri dalla Pt_1 stessa e ricade sulla p.lla 403; il secondo, posizionato a sud, difronte il prospetto principale dell'immobile, dista circa 15 metri dallo stesso e ricade a limite del confine della p.lla 404; il terzo risulta posizionato a nord-ovest dell'abitazione e dista circa 31 metri dal secondo.
Va altresì evidenziato che, ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, la costituzione della servitù di telefonia può avvenire solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo e, per l'effetto, la società concessionaria del servizio non può invocare la disciplina dell'art. 1032 c. c. in tema di costituzione di servitù coattive, la cui tipicità (“numerus clausus”) non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati (ex multis Cass. S.U. 16 gennaio 1986 n. 207).
Non è, quindi, meritevole di condivisione l'eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata dalla
, dal momento che per potere usucapire un diritto di servitù in danno del fondo attoreo CP_1
avrebbe dovuto dedurre la titolarità di un fondo a cui vantaggio imporre il peso, essendo CP_1 indefettibile il requisito della predialità per la configurabilità di una servitù.
Pertanto, stante l'assenza di qualunque deduzione sull'esistenza del preteso fondo dominante, detta eccezione deve essere rigettata.
Da tutto quanto sopra ne consegue che la società deve essere condannata al pagamento di un'indennità in favore dell'attore, quantificata, come da CTU, in € 181,00.
Passando alla domanda di risarcimento del danno per equivalente, l'attore ha dedotto in citazione che la presenza della linea telefonica rende difficoltosa la coltivazione, riducendo la superficie di utilizzo, e deprezza l'immobile in conseguenza di una minore appetibilità commerciale. In particolare, lamenta che la presenza della linea telefonica, tenuto conto anche della fascia di rispetto, ha creato e crea intralcio alla lavorazione del fondo sul quale vengono coltivati ortaggi, ulivi, viti, determina una evidente diminuzione di valore per la proprietà attorea che deve sopportare
"un peso", stante peraltro la presenza di uno dei cavi a circa 10 metri dall'abitazione, ed impedisce la realizzazione di una recinzione al fine di consentire l'accesso del personale incaricato per le dovute ispezioni, manutenzioni e sostituzioni di pali, tiranti e cavi.
Orbene, va evidenziato che con sentenza n. 36645/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel solco di altri precedenti della Suprema Corte (Cass. nn. 13071/2018, 11203/2019, 7280/2021,
14268/2021, 33027/2021), hanno chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene, il mancato godimento sia diretto (come quello nel caso di specie lamentato) che indiretto non attiene all'area del lucro cessante derivante dall'occupazione subita, bensì a quella del danno emergente che il proprietario ha subito per il fatto di essere stato privato dell'oggetto del suo diritto. In particolare, quando la lesione attinge il contenuto della proprietà, il danno risarcibile deve essere rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere - in modo pieno ed esclusivo - che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva.
In tal senso, tuttavia, è richiesta a carico dell'attore l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del godimento perso e, ove, tale allegazione sia contestata dal convenuto costituito, la prova dello specifico godimento perso, che potrà essere assolta anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, co, 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici, per le quali l'attore dovrà allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa.
L'interpretazione delle Sezioni Unite conforta, quindi, la tesi di questo Tribunale secondo cui il danno da occupazione sine titulo, non atteggiandosi con elementi di estraneità al sistema della responsabilità civile, non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidere con l'evento dannoso, che
è, viceversa, solamente un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e
2056 c.c., è pur sempre un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto direttamente o indirettamente godere del bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo o locarlo a prezzo superiore alla media.
Nel caso di specie, a fronte di un'allegazione alquanto generica in citazione (cfr. Cass. nn.
10141/2021, 6618/2018 per la necessità della specificità dell'allegazione, al pari di quanto avviene per la contestazione), la ha contestato l'esistenza di un danno-conseguenza in capo CP_1 all'attrice all'infuori della mera occupazione.
Pertanto, sarebbe stato onere dell'attore provare, anche in via presuntiva, l'esistenza di conseguenze serie ed apprezzabili a danno del diritto di proprietà di cui è titolare (S.U. n. 26972/2008 secondo cui non sono risarcibili i danni c.d. bagatellari, consistenti in disagi, fastidi, disappunti, dovendo il danno-conseguenza prodotto essere serio e superare una soglia minima di gravità tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza;
cfr. App. Napoli
18.11.2020 Ruta c. ), cosa, invece, non avvenuta se sol si considera che: dalla produzione CP_1 fotografica versata in atti dallo stesso attore e dai rilevi realizzati dal CTU, i terreni non appaiono del tutto coltivabili e, anche ove lo sono, i pali si trovano per lo più in punti ove non cresce vegetazione e non è, di conseguenza, impedita la coltivazione/lavorazione (peraltro, non vi è traccia di vigneti, essendo il fondo in parte utilizzato come uliveto e coltivato ad ortaggi); pure laddove la palificazione è più centrata essa occupa, come, del resto, indicato in citazione, pochissimo spazio in termini di diametro (15 cm), al punto che, secondo un criterio di preponderanza dell'evidenza, non può dirsi limitata la coltivazione;
all'infuori di meri disagi, la lavorazione della terra non ha, quindi, ricevuto un danno dalla presenza della palificazione;
in ordine, poi, al danno da deprezzamento del bene, neanche risulta allegata la ragione (all'infuori della mera occupazione) del deprezzamento, né risulta dimostrato un deterioramento fisico o giuridico dell'immobile per effetto della condotta della convenuta (Cass. n. 16585/2019), né tantomeno che l'attore, il quale ha denunciato una minore appetibilità delle sue proprietà, aveva intenzione di vendere i terreni o aveva ricevuto proposte in tal senso;
peraltro, il palo ubicato in prossimità della propria abituazione e i cui cavi sono ad essa collegati, risulta essere a servizio delle utenze dell'attore, come constatato dal CTU, mentre alcuna richiesta può essere avanzata a fronte del fatto di dover di consentire l'accesso agli operatori ai fini manutentivi, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 91 che impone al proprietario del fondo di sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4).
La domanda di risarcimento va, quindi, rigettata.
Quanto alle spese di lite, considerata la parziale reciproca soccombenza (S.U. n. 32061/2022) e, altresì, il recente intervento nomofilattico sul punto, esse vanno compensate integralmente.
Per le medesime ragioni, anche le spese di CTU vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara illegittima ed abusiva l'occupazione da parte di della proprietà di parte CP_1 attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento in favore di della somma di € 181,00 a CP_1 Parte_1 titolo di indennità, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. compensa integralmente le spese di CTU.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 2.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano