CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20241 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20241 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, per quanto qui interessa, ha confermato la declaratoria di responsabilità di LO RR in ordine al reato di furto in abitazione in danno di BI BR a lui ascritto in rubrica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando i seguenti vizi motivazionali: i) travisamento della prova, per avere la sentenza impugnata affermato che l'imputato era stato visto da VA AL uscire dalla finestra posteriore dell'abitazione della persona offesa, circostanza in realtà mai riferita dal VA;
íi) illogicità dell'asserzione secondo cui l'imputato, pur non avendo rubato i due televisori mancanti dall'abitazione della persona offesa, così ammettendo la sussistenza di un precedente furto ad opera di ignoti, sarebbe stato sicuramente autore del furto dei beni alimentari in questione;
iii) insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., tenuto conto del precedente furto ad opera di ignoti ai quali ricondurre l'effrazione in contestazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente alla contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e inammissibilità del ricorso nel resto. 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Quanto ai primi due motivi in punto di responsabilità, la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata è priva di incongruenze o di aporie logiche, avendo chiarito che l'imputato era stato visto uscire dalla finestra posteriore dell'abitazione della persona offesa da VA AL e che, poco dopo, lo stesso imputato era stato bloccato da VA IN e HI TT, i quali lo avevano visto provenire dall'abitazione indicata con in mano delle buste e che, alle richieste dei due, l'imputato aveva abbandonato le buste 2 per poi darsi alla fuga. Il contenuto delle buste (generi alimentari e oggetti vari) era stato riconosciuto dalla persona offesa. VA IN e HI TT conoscevano bene il RR, tanto da avere riferito immediatamente il suo nome ("LO") ai Carabinieri, riconoscendolo poi anche in sede di individuazione fotografica. 3. Non vi è spazio in questa sede per rivalutare le emergenze fattuali ricostruite dai giudici di merito, né sussiste alcun effettivo travisamento della prova, atteso che l'argomentazione offerta dalla Corte di appello dà conto di quanto effettivamente riferito dall'informatore VA IN (trattandosi di giudizio celebrato con giudizio abbreviato), secondo cui altro soggetto (VA AL) aveva visto una persona uscire dalla finestra di BI BR, e che tale persona era stata poco dopo riconosciuta dai due informatori. Pertanto, la riconducibilità al ricorrente del furto in disamina non deriva da alcun travisamento della prova, quanto da risultanze probatorie di natura dichiarativa, plausibilmente corroborate da prove logiche che neanche sono state confutate in sede di appello, e che sono state, piuttosto, radicalmente elise dalla riscontrata inveridicità del presunto alibi addotto dall'imputato, superato dai giudicanti in considerazione delle ulteriori prove acquisite (il riferimento è all'audizione della donna che il RR aveva detto di avere incontrato in Roma in quei giorni e che lo aveva, invece, smentito in sede processuale). In definitiva, l'esauriente analisi del compendio probatorio ha consentito ai giudici territoriali di offrire una plausibile spiegazione in ordine alla responsabilità del prevenuto quale autore del furto in disamina, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità. 4. Per quanto attiene alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., anche in questo caso non ci si può discostare da quanto accertato in sede di merito. Vero che è stato ritenuto che la mancanza dei due televisori dall'abitazione della BI fosse riconducibile ad un precedente furto ad opera di ignoti;
ma con riferimento al furto in disamina, è stato congruamente accertato dai Carabinieri che l'avvolgibile della finestra dalla quale era stato visto uscire il RR era stato forzato, il che ha giustificato l'attribuibilità della circostanza aggravante in questione all'autore del furto per cui si procede, secondo un ragionamento non illogico né arbitrario, come tale incensurabile in Cassazione. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1° marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20241 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, per quanto qui interessa, ha confermato la declaratoria di responsabilità di LO RR in ordine al reato di furto in abitazione in danno di BI BR a lui ascritto in rubrica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando i seguenti vizi motivazionali: i) travisamento della prova, per avere la sentenza impugnata affermato che l'imputato era stato visto da VA AL uscire dalla finestra posteriore dell'abitazione della persona offesa, circostanza in realtà mai riferita dal VA;
íi) illogicità dell'asserzione secondo cui l'imputato, pur non avendo rubato i due televisori mancanti dall'abitazione della persona offesa, così ammettendo la sussistenza di un precedente furto ad opera di ignoti, sarebbe stato sicuramente autore del furto dei beni alimentari in questione;
iii) insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., tenuto conto del precedente furto ad opera di ignoti ai quali ricondurre l'effrazione in contestazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente alla contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e inammissibilità del ricorso nel resto. 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Quanto ai primi due motivi in punto di responsabilità, la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata è priva di incongruenze o di aporie logiche, avendo chiarito che l'imputato era stato visto uscire dalla finestra posteriore dell'abitazione della persona offesa da VA AL e che, poco dopo, lo stesso imputato era stato bloccato da VA IN e HI TT, i quali lo avevano visto provenire dall'abitazione indicata con in mano delle buste e che, alle richieste dei due, l'imputato aveva abbandonato le buste 2 per poi darsi alla fuga. Il contenuto delle buste (generi alimentari e oggetti vari) era stato riconosciuto dalla persona offesa. VA IN e HI TT conoscevano bene il RR, tanto da avere riferito immediatamente il suo nome ("LO") ai Carabinieri, riconoscendolo poi anche in sede di individuazione fotografica. 3. Non vi è spazio in questa sede per rivalutare le emergenze fattuali ricostruite dai giudici di merito, né sussiste alcun effettivo travisamento della prova, atteso che l'argomentazione offerta dalla Corte di appello dà conto di quanto effettivamente riferito dall'informatore VA IN (trattandosi di giudizio celebrato con giudizio abbreviato), secondo cui altro soggetto (VA AL) aveva visto una persona uscire dalla finestra di BI BR, e che tale persona era stata poco dopo riconosciuta dai due informatori. Pertanto, la riconducibilità al ricorrente del furto in disamina non deriva da alcun travisamento della prova, quanto da risultanze probatorie di natura dichiarativa, plausibilmente corroborate da prove logiche che neanche sono state confutate in sede di appello, e che sono state, piuttosto, radicalmente elise dalla riscontrata inveridicità del presunto alibi addotto dall'imputato, superato dai giudicanti in considerazione delle ulteriori prove acquisite (il riferimento è all'audizione della donna che il RR aveva detto di avere incontrato in Roma in quei giorni e che lo aveva, invece, smentito in sede processuale). In definitiva, l'esauriente analisi del compendio probatorio ha consentito ai giudici territoriali di offrire una plausibile spiegazione in ordine alla responsabilità del prevenuto quale autore del furto in disamina, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità. 4. Per quanto attiene alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., anche in questo caso non ci si può discostare da quanto accertato in sede di merito. Vero che è stato ritenuto che la mancanza dei due televisori dall'abitazione della BI fosse riconducibile ad un precedente furto ad opera di ignoti;
ma con riferimento al furto in disamina, è stato congruamente accertato dai Carabinieri che l'avvolgibile della finestra dalla quale era stato visto uscire il RR era stato forzato, il che ha giustificato l'attribuibilità della circostanza aggravante in questione all'autore del furto per cui si procede, secondo un ragionamento non illogico né arbitrario, come tale incensurabile in Cassazione. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1° marzo 2023