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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2268/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
15/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ROSATO FRANCA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ROSATO FRANCA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare lo
1 scioglimento del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per il suo parere in data 24.4.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/05/2009 da (nata a [...]
VALDOBBIADENE (TV) il 15/03/1984) e (nato ad [...] il Parte_2
05/02/1977), iscritto al n. 1, Parte I, Ufficio 1, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO alle seguenti condizioni:
• Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio Per_1
congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi come specificato nel piano genitoriale indicato in ricorso, a cui le parti si richiamano.
• come previsto nel “piano genitoriale” sopra indicato avrà facoltà di tenere con sé il figlio Parte_2 Per_1
tenuto conto dei preminenti interessi, delle esigenze e dei desideri dello stesso e nel contempo delle reciproche esigenze dei genitori, secondo i seguenti turni di responsabilità:
2 - un fine settimana alternato, dall'uscita della scuola del venerdì alla domenica alle ore 16:00 quando lo riaccompagnerà presso la residenza della madre, e in orario più flessibile durante il periodo estivo;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando ogni anno con la madre la settimana che va dal 23 dicembre alle ore
9.00 al 30 dicembre con quella che va dal 30 dicembre alle ore 9.00 al 6 gennaio alle ore 20.00; il genitore a cui spetterà la settimana comprensiva di Natale potrà concedere all'altro (ove non passi le vacanze lontano da casa) di trascorrere con il minore la vigilia dalle 16.00 sino al mattino successivo alle ore 11.00;
- durante le vacanze pasquali metà delle stesse, alternando ogni anno con la madre il periodo che ricomprende il giorno di
Pasqua;
- durante le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche consecutive: i coniugi si impegnano a concordare, ove possibile, il calendario delle vacanze estive entro il 30 maggio di ogni anno programmandolo di anno in anno secondo gli impegni reciproci e le esigenze del minore.
• In ogni caso, i genitori avranno cura di darsi reciproca comunicazione di qualsiasi informazione riguardante il figlio minore che avessero appreso da colloqui individuali con gli insegnati o da visite mediche o attività sportive a cui l'altro/a non avesse partecipato nonché avranno premura di comunicare tutti gli spostamenti che comportino allontanamento o pernottamento al di fuori dell'ambito di residenza con indicazione del luogo di destinazione.
• Entrambi i genitori garantiscono la puntualità ed il rispetto di quanto concordato ed in caso di eccezionali disguidi si impegnano ad avvisare l'altro genitore tramite tempestiva comunicazione. Qualsiasi diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori con riferimento al calendario sopra delineato in considerazione delle esigenze lavorative dei medesimi, nonché degli impegni scolastici, sportivi e di vita sociale del figlio.
• corrisponderà, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio l'assegno mensile di Euro Parte_2 Per_1
300,00, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
• Le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo il Protocollo Per_1
in materia di Diritto di Famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso. I genitori dovranno comunque concordare e preventivare l'uno all'altra e viceversa ogni spesa straordinaria prima di affrontarla e comunicarla all'altro genitore entro il mese dell'esborso ed il rimborso dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi. Spese straordinarie che, se non
3 contestate in termini, andranno rimborsate nella misura del 50% al genitore che le ha sostenute entro i 15 giorni dalla presentazione della ricevuta e mai compensate.
• Con l'adempimento di quanto sopra le parti danno atto di aver regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali sorti in occasione e in conseguenza del loro matrimonio.
• Resta inteso che l'A.U. (assegno unico) per il figlio dovrà essere erogato (quindi percepito) interamente al 100% Per_1
dalla signora . Parte_1
• Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
• I ricorrenti fin da ora dichiarano la loro volontà di rinunciare all'impugnazione della sentenza prestando sin da ora piena, totale ed esplicita acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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