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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IA LB, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Lucca;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Raffaele Gargiulo, che, con requisitoria scritta del 22/11/2025, ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Lucca in diversa composizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza dell'i luglio 2025, depositata il 2 luglio 2025, il Tribunale di Lucca, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse del condannato LB QI volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: a) il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Figline Valdarno in data 6 marzo 2007, in relazione al quale il predetto è stato condannato con sentenza del Tribunale di Firenze del 25 luglio 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3276 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 10/12/2025 2007, irrevocabile il 26 settembre 2007; b) i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi in Lucca tra il giugno ed il dicembre del 2006, in relazione ai quali ha riportato condanna con sentenza della Corte di Appello di Firenze del 12 dicembre 2016, irrevocabile il 18 luglio 2019. 2. LB QI propone, con l'assistenza degli avv. Giovanni Biagi e Federico Febbo, ricorso per cassazione lamentando la mancanza e l'illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. I difensori evidenziano come i fatti storici oggetto di accertamento nell'ambito dei due procedimenti sopra menzionati risultano emersi nell'ambito di un'unica attività di indagine. Più in particolare, il delitto per il quale il QI ha riportato la più remota delle due condanne sopra menzionate ha rappresentato uno «degli episodi satellitari» accertati nell'ambito di un'opera investigativa finalizzata a raccogliere riscontri alla più articolata attività di indagine oggetto di verifica nel secondo dei detti procedimenti. Rimarcano come entrambe le sentenze abbiano accertato la commissione da parte del ricorrente di reati offensivi dello stesso bene giuridico, consumati in ambiti territoriali limitrofi, con modalità analoghe ed all'interno di un ristrettissimo recinto temporale. Rappresentano che lo stesso Tribunale di Lucca, nel diverso procedimento penale n. 6849/06 R.G.N.R., definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7 aprile 2010, allegata anche al presente ricorso, ha già riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i delitti in esso contestati (diversi episodi di acquisto e cessione di non modiche quantità di cocaina, avvenuti in Lucca dal dicembre del 2006 al 7 marzo 2007) e quello oggetto di accertamento nel procedimento di cui al superiore punto a). Lamentano, sulla scorta di ciò, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, fondato su una mera ed apodittica clausola di stile dalla quale non è possibile evincere alcuna analisi critica degli elementi offerti al giudizio, nonché la sua tenuta sotto il profilo della coerenza logica, derivante dall'aver trascurato ogni considerazione sul già avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra fattispecie ex art. 73 d.P.R. 309/90 consumate nell'identico contesto spazio- temporale. 3) Il Procuratore generale ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Evidenzia in via preliminare che, con memoria depositata in vista della celebrazione dell'udienza camerale innanzi al Tribunale di Lucca, la difesa del QI aveva effettivamente allegato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nel procedimento penale n. 6849/06 R.G.N.R. dal G.U.P. del Tribunale di Lucca con la quale è stata già riconosciuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 in quella sede contestati e quelli oggetto della 2 sentenza di cui al superiore punto a). Rappresenta che il Tribunale di Lucca ha trascurato di considerare le motivazioni in forza delle quali, nel corpo della appena richiamata sentenza di patteggiarnento, il giudice ha in quel caso reputato sussistente un unico disegno criminoso idoneo ad avvincere reati della stessa specie, commessi in un contesto temporale parzialmente coincidente. Rimarca che, in tal modo, il Tribunale si è posto in contrasto con il principio di diritto secondo il quale il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal valutare il riconoscimento operato in sede di cognizione con riguardo ad episodi analoghi. Ritiene, pertanto, sussistente la denunciata carenza motivazionale che inficia il provvedimento impugnato e che ne impone l'annullamento, con rinvio al Tribunale di Lucca per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre rammentare che, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01), il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o anche solo in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Di conseguenza, in un'ipotesi del genere, qualora non ritenga di accogliere la domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare specificamente la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; in senso conforme: n. 20471 del 2001, Rv. 219529, n. 19358 del 2012, Rv. 252781). 3. Il Tribunale di Lucca non ha fatto buon governo dei principi appena enunciati, poiché non ha tenuto conto della circostanza, ritualmente portata alla sua cognizione, che tra il fatto giudicato con la pronuncia irrevocabile del Tribunale di Firenze irrevocabile il 26 settembre 2007, commesso il 6 marzo 2007, indicato al superiore punto a), e quelli oggetto del procedimento definito con sentenza di applicazione della pena del 7 aprile 2010, consumati nel medesimo ambito territoriale ed anche in contesto temporale immediatamente precedente, è stata già riconosciuta in sede di cognizione la continuazione. I 3 A detto riconoscimento consegue, in capo al giudice dell'esecuzione, un più penetrante obbligo motivazionale. Questi deve, infatti, esplicitare le ragioni per le quali non abbia considerato la parziale coincidenza temporale (in relazione al mese di dicembre 2006) e, comunque, la vicinanza temporale tra i delitti già avvinti dal vincolo della continuazione e quelli della stessa specie giudicati con la sentenza sub b), non potendosi limitare ad affermare, ricorrendo ad una motivazione ai limiti dell'apparenza, «che non si ravvisano concreti elementi idonei a dimostrare un'iniziale unicità del disegno criminoso tra i vari episodi oggetto di condanna penale». 4. Alla luce di quanto evidenziato, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013), che procederà alla rivalutazione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. che, libera nell'esito, sia operata in conformità al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca. Così deciso il 10/12/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Raffaele Gargiulo, che, con requisitoria scritta del 22/11/2025, ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Lucca in diversa composizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza dell'i luglio 2025, depositata il 2 luglio 2025, il Tribunale di Lucca, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse del condannato LB QI volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: a) il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Figline Valdarno in data 6 marzo 2007, in relazione al quale il predetto è stato condannato con sentenza del Tribunale di Firenze del 25 luglio 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3276 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 10/12/2025 2007, irrevocabile il 26 settembre 2007; b) i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi in Lucca tra il giugno ed il dicembre del 2006, in relazione ai quali ha riportato condanna con sentenza della Corte di Appello di Firenze del 12 dicembre 2016, irrevocabile il 18 luglio 2019. 2. LB QI propone, con l'assistenza degli avv. Giovanni Biagi e Federico Febbo, ricorso per cassazione lamentando la mancanza e l'illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. I difensori evidenziano come i fatti storici oggetto di accertamento nell'ambito dei due procedimenti sopra menzionati risultano emersi nell'ambito di un'unica attività di indagine. Più in particolare, il delitto per il quale il QI ha riportato la più remota delle due condanne sopra menzionate ha rappresentato uno «degli episodi satellitari» accertati nell'ambito di un'opera investigativa finalizzata a raccogliere riscontri alla più articolata attività di indagine oggetto di verifica nel secondo dei detti procedimenti. Rimarcano come entrambe le sentenze abbiano accertato la commissione da parte del ricorrente di reati offensivi dello stesso bene giuridico, consumati in ambiti territoriali limitrofi, con modalità analoghe ed all'interno di un ristrettissimo recinto temporale. Rappresentano che lo stesso Tribunale di Lucca, nel diverso procedimento penale n. 6849/06 R.G.N.R., definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7 aprile 2010, allegata anche al presente ricorso, ha già riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i delitti in esso contestati (diversi episodi di acquisto e cessione di non modiche quantità di cocaina, avvenuti in Lucca dal dicembre del 2006 al 7 marzo 2007) e quello oggetto di accertamento nel procedimento di cui al superiore punto a). Lamentano, sulla scorta di ciò, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, fondato su una mera ed apodittica clausola di stile dalla quale non è possibile evincere alcuna analisi critica degli elementi offerti al giudizio, nonché la sua tenuta sotto il profilo della coerenza logica, derivante dall'aver trascurato ogni considerazione sul già avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra fattispecie ex art. 73 d.P.R. 309/90 consumate nell'identico contesto spazio- temporale. 3) Il Procuratore generale ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Evidenzia in via preliminare che, con memoria depositata in vista della celebrazione dell'udienza camerale innanzi al Tribunale di Lucca, la difesa del QI aveva effettivamente allegato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nel procedimento penale n. 6849/06 R.G.N.R. dal G.U.P. del Tribunale di Lucca con la quale è stata già riconosciuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 in quella sede contestati e quelli oggetto della 2 sentenza di cui al superiore punto a). Rappresenta che il Tribunale di Lucca ha trascurato di considerare le motivazioni in forza delle quali, nel corpo della appena richiamata sentenza di patteggiarnento, il giudice ha in quel caso reputato sussistente un unico disegno criminoso idoneo ad avvincere reati della stessa specie, commessi in un contesto temporale parzialmente coincidente. Rimarca che, in tal modo, il Tribunale si è posto in contrasto con il principio di diritto secondo il quale il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal valutare il riconoscimento operato in sede di cognizione con riguardo ad episodi analoghi. Ritiene, pertanto, sussistente la denunciata carenza motivazionale che inficia il provvedimento impugnato e che ne impone l'annullamento, con rinvio al Tribunale di Lucca per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre rammentare che, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01), il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o anche solo in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Di conseguenza, in un'ipotesi del genere, qualora non ritenga di accogliere la domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare specificamente la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; in senso conforme: n. 20471 del 2001, Rv. 219529, n. 19358 del 2012, Rv. 252781). 3. Il Tribunale di Lucca non ha fatto buon governo dei principi appena enunciati, poiché non ha tenuto conto della circostanza, ritualmente portata alla sua cognizione, che tra il fatto giudicato con la pronuncia irrevocabile del Tribunale di Firenze irrevocabile il 26 settembre 2007, commesso il 6 marzo 2007, indicato al superiore punto a), e quelli oggetto del procedimento definito con sentenza di applicazione della pena del 7 aprile 2010, consumati nel medesimo ambito territoriale ed anche in contesto temporale immediatamente precedente, è stata già riconosciuta in sede di cognizione la continuazione. I 3 A detto riconoscimento consegue, in capo al giudice dell'esecuzione, un più penetrante obbligo motivazionale. Questi deve, infatti, esplicitare le ragioni per le quali non abbia considerato la parziale coincidenza temporale (in relazione al mese di dicembre 2006) e, comunque, la vicinanza temporale tra i delitti già avvinti dal vincolo della continuazione e quelli della stessa specie giudicati con la sentenza sub b), non potendosi limitare ad affermare, ricorrendo ad una motivazione ai limiti dell'apparenza, «che non si ravvisano concreti elementi idonei a dimostrare un'iniziale unicità del disegno criminoso tra i vari episodi oggetto di condanna penale». 4. Alla luce di quanto evidenziato, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013), che procederà alla rivalutazione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. che, libera nell'esito, sia operata in conformità al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca. Così deciso il 10/12/2025