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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8712 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 26.11.2025, nella causa iscritta al n. R.G. 19234/23, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: opposizione ad avvisi di addebito tramite intimazione di pagamento
T R A
rappr. e dif. dall'avv. N. De Vito, con Parte_1 cui elettivamente domicilia come in atti opponente
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti U. Gaeta e F. M. Guglielmi come in atti convenuta
Fatto e Diritto Con ricorso ritualmente introdotto, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver avuto notizia in occasione della notifica di una intimazione di pagamento n. 07120239030101080/000, notificata in data 18/09/2023, della esistenza di 30 avvisi di addebito di cui ai numeri indicati in ricorso e nell'atto opposto aventi ad oggetto omessi contributi IVS e che affermava non essere dovuti perché mai notificati e comunque perché relativi a periodi per i quali era ormai maturata la prescrizione. Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità, invalidità, illegittimità degli avvisi perché mai notificati e/o, comunque, perché affetti da nullità per i motivi indicati in ricorso. Si costituiva il concessionario con memoria depositata in data 19/02/2024. Ribadiva la propria estraneità ai fatti e concludeva per il rigetto del ricorso. In via preliminare instava per il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, chiedeva integrarsi il contraddittorio con l'INPS. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, prima innanzi al sottoscritto giudicante dopo numerosi rinvii della trattazione tutti disposti dal GOP in supplenza sul ruolo nel periodo dal febbraio 2024 al luglio 2025, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
********** Rileva preliminarmente il giudicante come la domanda così come proposta debba essere rigettata. Osserva infatti il giudicante come la Suprema Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite abbia affermato che: In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass., Sez. U, 8 marzo 2022 n. 7514). Con specifico riferimento alla inoperatività degli artt. 102 e 107 del c.p.c. e, dunque, in ordine alla impossibilità da parte del giudice adito di disporre l'integrazione del contradditorio la S.C., con la sentenza in esame, in parte motiva, ha specificato che: la proposizione nei confronti
2 del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. Rileva, allora, questo Tribunale come il presente giudizio, introdotto nei confronti del solo concessionario Controparte_1
, debba essere rigettato per non essere sussistente la sua
[...] legittimazione a contraddire.
La decisione che non entra nel merito delle pretese contributive azionate con gli avvisi impugnati, unitamente all'intervento recente delle S.U. (rispetto al deposito del ricorso), consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Napoli, 26 novembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 26.11.2025, nella causa iscritta al n. R.G. 19234/23, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: opposizione ad avvisi di addebito tramite intimazione di pagamento
T R A
rappr. e dif. dall'avv. N. De Vito, con Parte_1 cui elettivamente domicilia come in atti opponente
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti U. Gaeta e F. M. Guglielmi come in atti convenuta
Fatto e Diritto Con ricorso ritualmente introdotto, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver avuto notizia in occasione della notifica di una intimazione di pagamento n. 07120239030101080/000, notificata in data 18/09/2023, della esistenza di 30 avvisi di addebito di cui ai numeri indicati in ricorso e nell'atto opposto aventi ad oggetto omessi contributi IVS e che affermava non essere dovuti perché mai notificati e comunque perché relativi a periodi per i quali era ormai maturata la prescrizione. Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità, invalidità, illegittimità degli avvisi perché mai notificati e/o, comunque, perché affetti da nullità per i motivi indicati in ricorso. Si costituiva il concessionario con memoria depositata in data 19/02/2024. Ribadiva la propria estraneità ai fatti e concludeva per il rigetto del ricorso. In via preliminare instava per il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, chiedeva integrarsi il contraddittorio con l'INPS. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, prima innanzi al sottoscritto giudicante dopo numerosi rinvii della trattazione tutti disposti dal GOP in supplenza sul ruolo nel periodo dal febbraio 2024 al luglio 2025, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
********** Rileva preliminarmente il giudicante come la domanda così come proposta debba essere rigettata. Osserva infatti il giudicante come la Suprema Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite abbia affermato che: In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass., Sez. U, 8 marzo 2022 n. 7514). Con specifico riferimento alla inoperatività degli artt. 102 e 107 del c.p.c. e, dunque, in ordine alla impossibilità da parte del giudice adito di disporre l'integrazione del contradditorio la S.C., con la sentenza in esame, in parte motiva, ha specificato che: la proposizione nei confronti
2 del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. Rileva, allora, questo Tribunale come il presente giudizio, introdotto nei confronti del solo concessionario Controparte_1
, debba essere rigettato per non essere sussistente la sua
[...] legittimazione a contraddire.
La decisione che non entra nel merito delle pretese contributive azionate con gli avvisi impugnati, unitamente all'intervento recente delle S.U. (rispetto al deposito del ricorso), consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Napoli, 26 novembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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