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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4114/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 con l'Avv. R. Sparpaglione e l'Avv. S. Sparpaglione, elettivamente domiciliati presso lo Studio dei difensori in Milano, via Podgora n. 4
- RICORRENTI -
contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Filosti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Fontana n. 22
- RESISTENTE - contro
(P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Primerano del Foro di Milano e l'Avv. Carbonetti del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via E. Panzacchi n. 6
- RESISTENTE -
e contro
P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_3
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: tempo tuta, pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti FATTO con ricorso depositato in data 28 marzo 2024, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – la datrice di lavoro , nonché – in via Controparte_1 solidale ex art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003 – e Controparte_2 [...] er sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Accertare e dichiarare che il tempo impiegato giornalmente dai Ricorrenti per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo e come tale da retribuirsi sotto specie di lavoro straordinario. Per l'effetto, condannare ed in via solidale e Controparte_4 Controparte_2
a corrispondere ai Ricorrenti la somma di €. 8.262,38 a tale Controparte_3 titolo o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta all'esito dell'istruttoria In via subordinata, qualora non fosse riconosciuto quale orario straordinario, accertare e dichiarare che il tempo impiegato giornalmente dai Ricorrenti per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro e raggiungere il magazzino è qualificabile come orario di lavoro effettivo ordinario e come tale retribuibile. Per l'effetto, condannare ed in via solidale e Controparte_4 Controparte_2 a corrispondere ai Ricorrenti la somma di €. 6.355,84 a titolo Controparte_3 di differenze retributive o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ex articolo 432 cpc”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese siccome infondate in fatto e in
[...] diritto, e chiedendone l'integrale rigetto;
in particolare, la convenuta così concludeva:
“IN VIA PRELIMINARE
Si chiede di disporsi la riunione per connessione del presente giudizio pendente al ruolo n. 4114/2024, con i seguenti giudizi:
− R.G. 10297/2023 avanti il Tribunale di Milano, nella persona della Dott. Riccardo Atanasio, prossima udienza chiamata per il giorno 1 ottobre 2024 ore 9:30
In ogni caso, sempre IN VIA PRELIMINARE
- Accertato e dichiarato che la società resistente applica il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni (in luogo del CCNL Assologistica), dichiarare inammissibile il ricorso poiché le conclusioni rassegnate rinviano ad una disciplina estranea alla datrice di lavoro;
- Accertare e dichiarare che in data 1 gennaio 2013 vi è stata l'abrogazione dell'articolo. 5, Sezione Prima, del CCNL Assologistica – sezione “ARMONIZZAZIONE CCNL MERCI – CCNL ASSOLOGISTICA 12.04.2012 – e di conseguenza dichiarare inammissibile il ricorso poiché fondato su norma non più in vigore e per tale tamquam non esset
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE
2 - Accertare e dichiarare la mancanza di legittimità attiva dei ricorrenti per il periodo dall'inizio del rapporto di lavoro e sino alla sottoscrizione della verbale di conciliazione in sede sindacale per le ragioni di cui alla lettera a) della presente memoria;
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare quanti e quali indumenti venivano indossati dai ricorrenti;
- Accertare e dichiarare la congruità/non congruità del minutaggio indicato dai ricorrenti per le attività di vestizione e di svestizione giornaliera;
CP_
- Accertare e dichiarare che la ha sempre correttamente retribuito tutte le ore prestate dai ricorrenti;
CP_
- Accertare e dichiarare che non vi era “eterodirezione” da parte della e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di “tempo tuta”; Per l'effetto di quanto accertato
- Rigettare integralmente la domanda dei ricorrenti poiché priva di ogni fondamento nel merito, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge
IN VIA SUBORDINATA E IN OGNI CASO;
nella denegata, non creduta, ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Accertare e dichiarare il tempo effettivo che i ricorrenti impiegavano per le operazioni di CP_ vestizione e svestizione dei DPI esclusivamente forniti dalla e non anche quei capi di abbigliamento non obbligatori e personali;
- Dopo aver accertato e dichiarato l'effettivo “tempo tuta”, accertare e dichiarare la quantità delle eventuali ore prestate dai ricorrenti a tale titolo da retribuire come lavoro ordinario e quella da retribuire come lavoro straordinario, e, in tale ultimo caso, accertare e dichiarare quale maggiorazione applicare ai sensi del CCNL Logistica, sezione Cooperative;
CP_
- Accertare e dichiarare che, ai sensi del regolamento interno di , le ore di lavoro straordinario non concorrono ai fini del computo del TFR nonché delle mensilità aggiuntive quali 13esima e 14esima”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando le avverse Controparte_2 pretese siccome infondate in fatto e in diritto, e chiedendone l'integrale rigetto;
in particolare, la convenuta domandava:
“In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 29, 2° comma D.Lgs. 276/2003 relativamente a tutte le domande proposte dai ricorrenti relativamente al periodo antecedente al 1° maggio 2019 (data di inizio dell'appalto) e per l'effetto rigettare le stesse.
In via principale, nel merito: con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della natura retributiva del cd. tempo-tuta, rigettare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa che precede, le domande tutte formulate dai ricorrenti nei confronti di Controparte_2
e, in ogni caso, ridurle secondo giustizia ed equità per tutti i motivi espressi in narrativa.
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, e salvo gravame, accertare e dichiarare, in ogni caso, per i motivi meglio specificati nel corpo della presente memoria, che la è tenuta a garantire, manlevare e/o tenere indenne Controparte_3 [...] dalle domande formulate dai ricorrenti, in relazione a qualsiasi pregiudizio di CP_2 carattere economico - ivi incluse le spese del presente giudizio - e/o somma a qualsivoglia titolo
3 dovuta che quest'ultima fosse tenuta a pagare ai ricorrenti in forza della responsabilità solidale e, per l'effetto, condannare la a corrispondere a Controparte_3 Controparte_2 un importo pari alle somme che quest'ultima dovesse eventualmente corrispondere ai ricorrenti”.
Con vittoria delle spese di lite.
Pur regolarmente citata, non si Controparte_3 costituiva in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 9 gennaio 2025, il
Giudice invitava alla discussione e, all'esito, decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno prestato attività lavorativa in Parte_1 Parte_2 favore di , quali soci Controparte_1 lavoratori, dall'1 aprile 2018 al 31 marzo 2022, operando presso il magazzino refrigerato di (doc. 3, fascicolo ricorrenti) di Controparte_2 [...]
, da ultimo, in forza di un contratto di appalto stipulato – con Parte_3 decorrenza 1 maggio 2019, per servizi di movimentazione merci e logistica, nell'ambito dell'industria alimentare del freddo – tra quest'ultima e
[...]
(doc. 4, fascicolo ricorrenti) che ne aveva affidato Controparte_3
l'esecuzione alla datrice di lavoro qui convenuta (doc. 6, fascicolo ricorrenti).
Entrambi i ricorrenti sono stati assunti da Controparte_1
come operai inquadrati al V livello del C.C.N.L. Logistica,
[...]
Trasporto, Merci e Spedizione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato della durata di 39 ore settimanali (docc.
2-2bis, fascicolo ricorrente).
*
1.1. Con il presente procedimento, e Parte_1 Parte_2 deducono di esser stati adibiti allo svolgimento della propria prestazione nell'ambito di un magazzino del freddo che “costringe i Lavoratori addetti al magazzino a lavorare rimanendo stabilmente all'interno di celle frigorifere con temperatura costante da 0 a 3,6 gradi centigradi, con l'ovvia necessità di doversi dotare dell'abbigliamento idoneo a sopportare otto ore di continua esposizione al gelo” (pag. 3, ricorso).
4 Affermano, pertanto, di aver diritto – per l'intera durata del rapporto intercorso con – di vedersi retribuito il Controparte_1 tempo dedicato alla vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, e quantificano il tempo necessario alle suddette operazioni in complessivi 40 minuti di lavoro straordinario al giorno, in ragione della necessità di provvedervi quattro volte in ciascun turno di lavoro, anche tenuto conto della pausa pranzo.
Concludono, pertanto, come sopra precisato.
*** * ***
2. Prima di procedere con l'esame delle domande attoree, debbono essere vagliate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta ex datrice di lavoro.
***
2.1. ha eccepito la Controparte_1 carenza di legittimità attiva dei ricorrenti per il periodo compreso tra l'inizio del rapporto di lavoro e la data di sottoscrizione dei verbali di conciliazione prodotti in atti (cfr. docc. 4, fascicolo ). CP_1
L'eccezione è infondata.
*
2.1.1. Costituendosi in giudizio, la convenuta ha prodotto copia di due verbali di conciliazione sottoscritti, rispettivamente, il 17 dicembre 2019 da e il Parte_2
26 novembre 2020 da . Parte_1
Nei suddetti verbali di conciliazione, effettivamente, i ricorrenti hanno dichiarato di “rinuncia[re] nei confronti di e delle sue Società Controparte_4 committenti e a tutte le azioni Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2 ed alle domande eventualmente proposte con ricorso, nonché ad ogni altra pretesa, ragione o diritto comunque connessi e/o collegati, anche in via indiretta e di quelle che eventualmente risultassero obbligate in solido negli ultimi cinque anni, a tutte le azioni ed alle domande eventualmente proposte con ricorso, nonché ad ogni altra pretesa, ragione o diritto comunque connessi e/o collegati, anche in via indiretta e relativamente al periodo intercorso tra l'inizio del rapporto di lavoro con
[...]
ad oggi” (docc. 4, fascicolo ). Controparte_4 CP_1
Entrambi i verbali di conciliazione, tuttavia, risultano nulli per due distinti ordini di ragioni.
*
5 2.1.2. In primo luogo, come noto, per la validità di una transazione è necessaria la sussistenza della res litigiosa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16 luglio 2003, n.11142; Cass.
Civ., Sez. III, 3 aprile 2003, n. 5139).
D'altronde, “l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione – quale strumento negoziale di prevenzione di una lite – è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 gennaio 2005, n. 690).
Orbene, nel caso di specie, le transazioni fanno espresso riferimento alla
“controversia tra le Parti, avente ad oggetto: 1) corresponsione differenze retributive relative alla paga oraria;
2) corresponsione ore straordinario, 13esima e 14esima mensilità, ferie, permessi, 3) riconoscimento scatti di anzianità; 4) corresponsione di ristorni e premi di produttività, a seguito del quale ha preso atto che le Parti sono pervenute alla definizione transattiva della vertenza nei seguenti termini”, e precisano che “le Parti dichiarano di rinunziare senza riserve e/o condizioni all'azione, al diritti e a tutti gli atti relativi al giudizio di cui alla lettera (d) delle premesse e alle domande ivi contenute, accettando reciprocamente le rinunce della controparte e dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, derivante, dedotta, deducibile, connessa, vicaria od anche solo occasionata dai pregressi rapporti contrattuali tra loro intercorsi, fatto salvo quanto maturato a titolo di retribuzione ancora da corrispondere e le competenze di fine rapporto da parte di Le Parti Controparte_4 accettano, reciprocamente, le rispettive rinunce” (docc. 4, fascicolo ). CP_1
Sennonché, è pacifico che non vi fosse – all'epoca della sottoscrizione delle conciliazioni – nessun giudizio pendente tra le parti e, d'altronde, non esiste alcuna lettera “d” nelle premesse delle stesse (le premesse sono solo tre, numerate da (a) a
(c) – cfr. docc. 4, fascicolo ). CP_1
Mancando la res litigiosa, le suddette conciliazioni risultano nulle per assenza di causa, elemento essenziale ex art. 1965 c.c.
*
2.1.3. Ferma la portata assorbente di quanto appena osservato, a mero titolo esaustivo, si evidenzia altresì quanto segue.
6 Pacifico tra le parti, entrambi i verbali di conciliazione sono stati sottoscritti dai lavoratori presso il luogo di lavoro, ossia presso “la sede operativa della Controparte_4
CP
presso il magazzino di Mairano…” (docc. 4, fascicolo ).
[...] CP_1
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che la transazione “non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”; ciò in quanto “nel sistema normativo sopra descritto [n.d.e. quello di cui all'art. 2113 c.c.], la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 15 aprile 2024, n. 10065).
I luoghi selezionati dal Legislatore all'art. 2113 c.c. hanno, dunque, carattere tassativo e non ammettono equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione, sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale.
Senz'altro vero che lo stesso Supremo Collegio – pur ritenendo che la sede della conciliazione non sia elemento meramente formale, bensì requisito funzionale in quanto volto a garantire che “la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975; in questo stesso senso, Cass.
Civ., Sez. Lav., 5 settembre 2023, n. 25796) – ha altresì affermato che, “se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto. In tal caso la stipula del verbale di conciliazione in una sede diversa da quella sindacale… non produce alcun effetto invalidante sulla transazione” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975).
Tuttavia, anche qualora si ritenesse di aderire al suddetto orientamento (che, invero, non pare condivisibile in ragione della specialità dell'art. 2113 c.c. e della ratio che vi è sottesa), deve rammentarsi che il Giudice di Legittimità ha, comunque, precisato che – qualora la conciliazione sia conclusa in una sede diversa da quella
“protetta” – l'onere della prova grava sul datore di lavoro chiamato a dimostrare che,
7 nonostante la sede “non protetta”, il lavoratore ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte, grazie all'effettiva assistenza sindacale (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975).
Come noto, d'altronde, al rappresentante sindacale è richiesto un ruolo attivo, non meramente formale e/o burocratico, così che deve risultare provato che lo stesso abbia utilmente consigliato il lavoratore sugli aspetti convenienti e lo abbia, altresì, preavvertito degli effetti dell'atto e della irreversibilità degli stessi (cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 aprile 2002, n. 4730).
Nel caso di specie, tuttavia, Controparte_1
non ha né allegato né offerto di provare che – a dispetto del luogo
[...] di formalizzazione – le conciliazioni prodotte in atti sono state sottoscritte con piena consapevolezza circa la portata delle rinunzie ivi cristallizzate: la convenuta si è limitata a postulare, in via oltremodo generica, che i lavoratori sarebbero stati “resi edotti dal rappresentante sindacale” (pag. 10, memoria ). CP_1
***
2.2. si duole dell'erronea Controparte_1 applicazione della sezione di riferimento del . Controparte_7
L'eccezione è priva di pregio.
*
2.2.1. Assume la convenuta che “la difesa avversa erra nel riferire che il CCNL CP_ Assologistica sia quello applicato/applicabile per il caso in specie dal momento che applica ai soci lavoratori – ed è palese in ogni documento versato in atti – il CCNL Logistica Trasporto merci e spedizioni. In particolare, a pagina 13 del ricorso la difesa avversa afferma che quegli ulteriori 40 minuti (considerata una media di 10 minuti a vestizione\svestizione) dovranno essere considerati lavoro straordinario, così come stabilito dall'art. 13, Parte Generale, del CCNL di riferimento, ove si legge che “è considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali stabiliti dagli artt. 9 e 11 della presente sezione” (cfr. ns. doc. 7, CCNL 2021). L'errore di controparte è, a parere di chi scrive, macroscopico. L'articolo citato da parte avversa, infatti, non risulta essere il 13 (che fra l'altro disciplina l'indennità di cassa e maneggio di denaro) ma il 5 della sezione “ARMONIZZAZIONE CCNL MERCI – CCNL ASSOLOGISTICA CP_ 12.04.2012”, che nulla a che fare con il contratto collettivo applicato dalla e dunque non è applicabile nel caso di specie… Che controparte chieda che nel caso in specie siano applicate –
8 laddove riconosciuto sia il tempo tuta che la qualifica di orario straordinario per il medesimo – le CP_ maggiorazioni previste dal CCNL Assologistica non applicato dalla rileva sotto altro punto di vista. Nel CCNL applicato dalla resistente, infatti, vi sono differenti previsioni che analizzano l'orario di lavoro straordinario che va remunerato con maggiorazioni differenti in base a criteri – anche temporali nell'arco della settimana – differenti. In alcuni casi lo straordinario viene riconosciuto con maggiorazioni del 20% (articolo 9 CCNL Logistica e Trasporti) in altri con maggiorazione del 30% (articolo 13 CCNL Logistica e Trasporti); ciò stante anche nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse dovuto il tempo tuta le conclusioni rassegnate da controparte risulterebbero inficiate per indeterminatezza. Il vizio pocanzi enunciato, sorretto da valida motivazione, determina ipso iure – a parere di chi scrive – che sul quantum la domanda avversa debba in ogni caso essere rigettata poiché il criterio di calcolo corretto non è né determinato né certo.
Tutte le somme come calcolate dai ricorrenti – anche per questo motivo – vengono contestate senza necessità di argomentazioni ulteriori essendo evidente il macroscopico errore in cui la difesa avversa è incorsa” (pagg. 12-13, memoria ). CP_1
*
2.2.2. Orbene, è evidente che l'eventuale accoglimento della domanda attorea non potrebbe che determinare il calcolo delle eventuali differenze spettanti ai lavoratori in ossequio alla contrattazione collettiva di riferimento e alle maggiorazioni, volta per volta, pertinenti.
Deve escludersi, tuttavia, che l'errata quantificazione attorea possa determinare le conseguenze invocate dalla datrice di lavoro: la domanda dei lavoratori risulta del tutto conforme alle prescrizioni di legge avuto particolare riguardo ai profili dell'individuazione del petitum e della relativa causa petendi;
l'eventuale errore di calcolo potrà, al più, rilevare sotto il profilo di una parziale soccombenza.
*** * ***
3. Ciò posto, passando alle questioni oggetto di causa, si osserva quanto segue.
*
3.1. Il tema del riconoscimento del diritto alla retribuzione del cosiddetto “tempo divisa”, ossia del tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli indumenti di lavoro, è già stata oggetto di numerose pronunzie di questo Tribunale, espressive di un orientamento che si ritiene – in questa sede – di condividere e confermare.
9 Sul punto, infatti, si deve considerare che l'art. 1 D. Lgs 66/2003 definisce come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
L'Unione Europea, proprio con riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, ha già precisato che deve intendersi per tale quel periodo “in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 1); al contrario, è considerato periodo di riposo quello “che non rientra nell'orario di lavoro”
(Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 2); coerentemente, pertanto, la Corte di Giustizia,
“…per quanto attiene alla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88,… ha più volte affermato che tale direttiva definisce detta nozione includendovi qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività o delle proprie funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, e che tale nozione va intesa in opposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due nozioni esclude l'altra (sentenze Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, punto 48; Dellas e a., C-14/04,
EU:C:2005:728, punto 42, nonché ordinanze Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, punto 24, e
Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, punto 42)” e ha ritenuto che “…la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva
2003/88 (v., in tal senso, sentenza Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, punto 50).” (CGUE,
Sez. III, 10 settembre 2015, C-266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato
Comisiones obreras (CC.OO.) contro , Controparte_8 [...]
, pt. 25 e 37). Controparte_9
In tale quadro normativo e giurisprudenziale si inserisce anche l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale si considera “orario di lavoro”, in quanto tempo messo a disposizione del datore, non soltanto quello impiegato nell'esecuzione di attività complesse o assorbenti confacenti alle mansioni contrattualmente richieste, bensì anche quel tempo in cui il lavoratore è, comunque, genericamente a “disposizione” della parte datoriale, nell'esclusivo interesse della stessa.
Con specifico riferimento alla questione per cui è causa, in particolare, il Supremo
Collegio ha ritenuto che, “ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica:
10 in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2003, n. 15734; cfr. anche Cass. Civ.,
Sez. Lav., 8 settembre 2006, n. 19273).
L'orientamento appena espresso può considerarsi consolidato, costituendo ormai dato acquisito che, “nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia
UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1352); sul punto, del resto, anche la Corte
d'Appello di Milano ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
pertanto sussiste un diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa” (C.d.A. Milano, Sezione Lavoro, 26 febbraio 2019, n. 24).
Dunque, elemento essenziale ai fini del riconoscimento della sussistenza del potere di etero-organizzazione datoriale è che vi sia una stretta correlazione tra l'espletamento della prestazione lavorativa e la necessità di indossare uno specifico indumento da lavoro;
perché possa ricorrere la messa a disposizione delle energie lavorative, pertanto, non è dirimente che il datore abbia imposto espressamente una determinata divisa da lavoro, ma è sufficiente che la stessa sia richiesta dalla tipologia e dalla natura delle mansioni di assegnazione e che il lavoratore sia, conseguentemente, tenuto a indossare sul lavoro un abbigliamento particolare e/o diverso da quello che, altrimenti, potrebbe impiegare per le esigenze quotidiane di vita.
Il rilievo risulta ancor più dirimente ove gli indumenti necessari allo svolgimento delle mansioni spieghino, altresì, funzione di dispositivo di protezione individuale: in
11 tal caso, la vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro risulta strettamente correlata all'esigenza di salvaguardare la salute dei dipendenti, obbligo sancito dall'art. 2087 c.c.: “il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 24 maggio 2018, n. 12935 - ordinanza).
*
3.2. Sull'individuazione degli indumenti utili ai fini del riconoscimento del diritto in parola, si osserva quanto segue.
L'art. 74 D. Lgs. n. 81/2008 qualifica come dispositivo di protezione individuale
“qualsiasi attrezzatura” che il lavoratore deve indossare per proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, ivi compreso ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, alla suddetta definizione deve essere data un'interpretazione estensiva proprio in quanto finalizzata alla salvaguardia del bene primario della salute;
lo stesso elenco dei dispositivi di protezione individuale di cui all'VIII Allegato del D. Lgs. 81/2008, d'altronde, è meramente “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, a conferma del contenuto aperto – in ottica funzionale e teleologica – della categoria in questione.
In questa prospettiva, il Supremo Collegio non ha ritenuto rilevante “…la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dall'art. 4, comma 5 del D.L.gs. n. 626 del 1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui all'art. 18, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008, cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017); la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi
12 e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 21 giugno 2019, n. 16749 - ordinanza).
In epoca più recente, peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c. intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute ed è a carico del datore di lavoro l'obbligo di fornire e di mantenere in stato di efficienza gli indumenti di lavoro inquadrabili in tale categoria” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza, 3 marzo 2020, n.
5748).
In parte motiva, il Supremo Collegio ha osservato: “…19. l'interpretazione data dalla
Corte di merito al citato art. 40, volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (art. 32
Cost.); 20. l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore
“contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.; 21. lo stesso
D.Lgs. n. 81 del 2008, (seppure non applicabile ratione temporis) contiene nell'allegato VIII un
“Elenco” espressamente definito “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, che costituisce la conferma del contenuto necessariamente “aperto” della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame”. Il Giudice di Legittimità ha, altresì, precisato che “parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento
13 di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017)”, ciò in quanto “la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo”.
Ecco, dunque, che “27. questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs.
n. 626 del 1994, come “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie…”.
*** * ***
4. Definito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ritiene il giudicante che i ricorrenti abbiano provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto qui invocato, posto che l'istruttoria (1) ha pienamente confermato le deduzioni di cui all'atto introduttivo.
***
4.1. In primo luogo, si è potuto accertare che i lavoratori impiegati presso il magazzino refrigerato di indossano, sul lavoro, plurimi indumenti per Pt_3 proteggersi dal freddo.
*
4.1.1. In particolare, i testimoni hanno riferito: “…Presso lavoro nel reparto CP_2 deposito e sono preparatore degli ordini, ossia un pickerista. Si tratta di generi alimentari custoditi in un magazzino refrigerato, intorno ai 2.5°-3°. Normalmente, il mio orario di lavoro è di otto ore, il lunedì e mercoledì dalle 8.00, e gli altri giorni alle 7.00; preciso, tuttavia, che lavoriamo spesso
14 molte ore di più. La pausa pranzo è dalle 12.30 alle 13.30. I ricorrenti hanno sempre osservato i miei stessi orari di lavoro che erano gli stessi quando c'era . Durante l'attività lavorativa CP_1 indosso la giacca che ci ha dato la società, si tratta di una giacca termica predisposta per quell'ambiente; indosso, inoltre, due calze, una calzamaglia, un pantalone, t-shirt, maglia termica, tre felpe e una quarta con il cappuccio, sciarpa, guanti e cappello. Durante tutto l'anno, devo sempre indossare tutti questi indumenti per lavorare perché la temperatura costante è quella che ho riferito.
ci aveva detto di indossare il giaccone termico sempre e sopra tutto perché non volevano CP_1 vestiti diversi dai loro” (teste ; “presso sono pickerista, mi occupo di preparare Tes_1 CP_2 le merci, si tratta di alimenti che devono essere conservati in un ambiente inferiore a 4°. Il mio orario di lavoro è dalle 8.00 alle 17.00, con pausa dalle 12.30 alle 13.30. I ricorrenti osservano il mio stesso orario di lavoro nel mio stesso posto. Per lavorare indosso: calzamaglia, pantaloni, due calze, scarpe antifortunistiche, tre maglie termiche, più tre felpe, la quarta con il cappuccio, il giubbotto della società, guanti, cappello e sciarpa” (teste ). Tes_2
Oltremodo eloquente la deposizione del teste carrellista presso il sito di TE
: “a lavoro nel magazzino del fresco, nel reparto deposito. Reparto fresco significa Pt_3 Pt_3 temperatura controllata, da 0 a 4 gradi. I ricorrenti lavorano anche loro nel reparto deposito, ma mentre io sono carrellista, loro sono pickeristi: loro preparano gli ordini, mentre io metto in locazione il bancale che arriva in deposito... Durante il turno di lavoro indosso calze, calzamaglia, pantaloni di una tuta, maglia intima, maglia termica, pile, salopette e giubbotto, guanti, passamontagna, scaldacollo e cappellino, e scarpe infortunistiche. Mi vesto così anche perché, lavorando su un mezzo, percepisco più freddo. mi ha consegnato il giubbotto, la salopette e le scarpe CP_1 antinfortunistiche, ma io indosso tutto il resto perché salopette e giubbotto non sono abbastanza per proteggersi dal freddo, sarebbe come indossare una tuta da neve senza nulla sotto. non ci CP_1 ha mai dato particolari istruzioni su cosa indossare, ci ha detto solo di indossare i dispositivi di protezione che ci ha consegnato. Per quello che vedo, i ricorrenti indossano i dispositivi di , CP_1 non posso sapere se indossano sotto altro…”.
Dunque, tutti i dipendenti escussi hanno confermato che all'interno del magazzino refrigerato – ove operano i ricorrenti – la temperatura oscilla tra 0 e 4° C
e che, per resistere a quelle temperature per l'intera durata del turno, è indispensabile indossare indumenti idonei a proteggere dal freddo, ulteriori rispetto a quelli forniti dall'azienda, per quanto con alcune differenziazioni in ragione delle specifiche mansioni svolte.
15 D'altronde, è documentale che Controparte_1
abbia imposto – come indicato nel DVR – l'utilizzo di dispositivi
[...] di protezione individuale atti a contrastare il rischio termico: dunque, oltre a scarpe antinfortunistiche S1P, indumenti ad alta visibilità e guanti per rischio meccanico, altresì “indumenti termici di protezione contro il freddo” (cfr. pag. 8 – doc. 14, fascicolo resistente).
*
4.1.2. Vero che il teste – responsabile d'area per Tes_3 [...]
– ha dichiarato: “in ragione delle mie funzioni, giravo Controparte_1 più stabilimenti: indicativamente, passavo da due volte alla settimana e vi restavo per tutto il CP_2 giorno;
all'epoca di , io ero dipendente di Quando ero presente, verificavo con il CP_1 CP_3 capo impianto la gestione del personale, le fatture, la funzionalità dei carrelli a noleggio e tenevo i rapporti con il cliente. Entravo dentro il magazzino, mettendo scarpe e giubbotto. Dentro il magazzino potevo stare da un'ora a cinque ore. Nel magazzino ci sono 3°-4°. Non mi sono mai occupato di sicurezza e prevenzione. So che c'erano degli indumenti appositi che dovevano essere indossati durante l'orario di lavoro, i lavoratori firmavano un documento di consegna dei DPI: per i pickeristi erano giubbotto, scarpe, guanti, scaldacollo e felpa;
si tratta degli stessi indumenti che indossavo io quando entravo in magazzino, la temperatura, d'altronde, è sempre quella. Non so se, sotto, i lavoratori indossassero altri indumenti…”.
Si tratta, tuttavia, con ogni evidenza, di un lavoratore chiamato a svolgere funzioni che necessitavano di una permanenza saltuaria e limitata all'interno del magazzino, con la conseguenza che la sua esperienza – con le correlate esigenze di protezione – non può essere in alcun modo paragonata a quella di operai chiamati a lavorare tutti i giorni, per l'intero turno di lavoro, in un contesto di prolungata esposizione al freddo.
Senz'altro, il teste – ex capo filiale di per – Tes_6 Pt_3 Controparte_2 ha dichiarato: “il magazzino di è un magazzino di generi alimentari a temperatura Pt_3 controllata positiva, ossia da 0° a 4°. Le attività di handling all'interno del magazzino sono effettuate da personale di la supervisione delle attività è Controparte_4 effettuata da personale di I turni del personale di Controparte_2 Controparte_4 sono di otto ore;
il personale lavora sempre all'interno del magazzino. Il personale di
[...] aveva una timbratrice prima della porta di accesso al Controparte_4
16 magazzino;
tutte le altre porte sono controllate da un badge di mera sicurezza di CP_2
Per lavorare in magazzino, i lavoratori di dovevano
[...] Controparte_4 avere un giubbotto per quelle temperature, il giubbino ad alta visibilità e le scarpe antinfortunistiche
(come anche i dipendenti di;
qualcuno poteva avere una cuffia per Controparte_2 proteggersi il capo, i carrellisti anche i guanti (i pickeristi no, perché li avrebbe intralciati), però non era necessario. Io accedevo al magazzino, vi trascorrevo diverso tempo: nei momenti più impegnativi, sono arrivato a fermarmi anche 4/5 ore;
di media mi fermavo un'ora, però dipendeva molto dalle situazioni. Indipendentemente da quanto mi fermavo, in magazzino mi vestivo sempre uguale”.
Si tratta, nondimeno, di una deposizione generica: il testimone non ha chiarito con che frequenza sarebbe stato costretto a permanere in magazzino per più ore, ammettendo peraltro che la media era di “un'ora”.
Da ultimo, il teste – referente, per presso l'ufficio Tes_5 Controparte_2 partenze e arrivi della filiale di – ha riferito: “il mio orario di lavoro è 8.30-18.00. Pt_3
Lavoro presso l'ufficio partenze di che si trova al piano terra, fuori dal magazzino. Il Pt_3 magazzino è refrigerato, è un magazzino di ricevimento freschi con un solo tipo di temperatura che deve essere entro i 4°, il magazzino è tra il 2° e i 4°, direi più prossimo ai 4°. In magazzino lavorano i dipendenti della cooperativa. La timbratrice della cooperativa è in magazzino, all'ingresso della parte refrigerata... Gli operai che lavorano nel magazzino hanno come DPI obbligatori delle scarpe antinfortunistiche e delle giacche ad alta visibilità; l'importante è che abbiano un indumento che sia visibile: sono i DPI che devo utilizzare anche io quando accedo al magazzino. Non so cosa indossano sotto questa giacca ad alta visibilità. Nel periodo di mi capitava di andare in CP_1 magazzino e di fermarmi 30 minuti o anche un'ora e mezza, in passato c'è stato un periodo in cui potevo anche fermarmi per otto ore”.
L'esame complessivo delle suddette deposizioni non consente di ritenere smentito l'assunto attoreo.
Si tratta, difatti, di dichiarazioni inidonee a confutare l'accertata necessità – per i lavoratori addetti al magazzino refrigerato – di indossare vestiario aggiuntivo per sopportare l'esposizione a basse temperature per l'intera durata del turno, preservando l'organismo dal rischio termico: di indossare, quindi, tenuto conto delle mansioni svolte e del pericolo di cui si discute, indumenti protettivi riconducibili alla nozione di dispositivi di protezione individuale per come sopra precisata.
17 Si tratta, peraltro, con ogni evidenza, di abbigliamento che mai avrebbe potuto essere indossato prima di arrivare sul posto di lavoro, pena il rischio di incorrere nello shock termico opposto.
*
4.1.3. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, si ritiene accertato il diritto dei ricorrenti di veder computato nell'orario di lavoro, per l'intera durata del rapporto intercorso con , il tempo di Controparte_1 vestizione e svestizione impiegato per indossare gli indumenti da lavoro, trattandosi di obbligo disciplinato dalla parte datoriale e derivante da superiori esigenze di igiene e sicurezza proprie dell'attività lavorativa.
***
4.2. Ciò posto, l'istruttoria ha consentito anche di verificare che il tempo impiegato dai dipendenti di Controparte_1 per le operazioni di vestizione e svestizione non è mai stato retribuito.
*
4.2.1. Sul punto, i testi hanno così riferito: “tutto quello che ho detto sopra lo indosso nel nostro spogliatoio. Lo spogliatoio è al piano di sopra, dal magazzino allo spogliatoio ci sono quattro rampe di scale, più un gradino. [Il Giudice invita il teste a guardare le rampe di accesso al piano dell'Ufficio Giudiziario]. Sono rampe più o meno simili, 10/12 gradini per rampa. Al mattino quando arrivo non timbro subito perché per timbrare mi devo prima mettere i dispositivi di sicurezza, o meglio, per accedere alla sala dello spogliatoio, uso il badge della che mi apre il CP_2 tornello, poi salgo, mi cambio, scendo, ritimbro con il cartellino di per passare il secondo CP_2 tornello e andare verso il magazzino. Arrivato al magazzino, timbro il cartellino di lavoro che è quello di , entro le 6.00, perché devo iniziare alle 6.00, la timbratrice si trova dentro il CP_1 magazzino. La mezz'ora di pausa la faccio in mensa, ma prima mi spoglio. Quindi, timbro il badge di , poi quello di per uscire dal magazzino;
vado nello spogliatoio per CP_1 CP_2 togliere almeno salopette e giubbotto;
poi, vado in mensa a mangiare;
torno in spogliatoio per rivestirmi e, infine, torno giù, passo il tornello di e poi ritimbro per . A fine turno, CP_2 CP_1 tutto uguale al contrario: alle 14.30 timbro il cartellino di e, poi, vado su a cambiarmi;
il CP_1 tempo che ci metto a cambiarmi è un problema mio. Anche i ricorrenti, prima di pranzare, si tolgono i dispositivi di protezione;
in mensa, infatti, li vedo senza. Non è che ci abbia dato CP_1 indicazioni particolari, ma posto che la timbratrice è nel magazzino del freddo, è evidente che – per
18 poter iniziare il turno – mi devo necessariamente cambiare prima. Al lavoro, normalmente, arrivo con i miei abiti: me li tolgo, indosso calzamaglia, calze, tuta, maglia intima, maglia termica e tutto il resto;
diciamo che ci metto circa 20 minuti anche perché non è che devo correre. Di sera ci metto meno, perché spogliarsi è più veloce e gli abiti normali da indossare dopo sono meno, direi 15 minuti circa. In pausa pranzo, serviranno circa 7/8 minuti per il cambio complessivo. Non sarebbe possibile stare per tutto il turno con i soli dispositivi di protezione dati da , perché sarebbe CP_1 troppo freddo. Prima di mangiare, passo dallo spogliatoio perché non è igienico portare le giacche in mensa;
non è possibile lasciare la giacca in sala carrelli perché si dovrebbe passare in una parte troppo fredda, ossia la cella, il corridoio che separa i due magazzini” (teste ; “lo TE spogliatoio si trova al primo piano sopra il magazzino: il magazzino è sotterraneo, sopra ci sono gli spogliatoi e la mensa che sono collegati da quattro rampe di scale. Ci sono due tornelli, il primo è quello di che dà accesso all'impianto, prima di andare allo spogliatoio dalle quattro rampe. CP_2
Dopo aver timbrato il badge di si salgono le rampe, si passa davanti alla mensa e si va nello CP_2 spogliatoio, ci si cambia, si torna giù e si prende il corridoio per andare in magazzino: prima della porta del magazzino, c'è una stanza con un piccolo corridoio dove timbriamo il badge della cooperativa. Nel periodo di , qui si timbrava il badge di . Per andare in pausa CP_1 CP_1 pranzo si ri-timbra e si fa il percorso al contrario, passando prima dallo spogliatoio per togliere quello che abbiamo addosso e prendere lo zainetto per andare nella sala mensa. Alla fine della pausa pranzo, stessa cosa, prima ci si riveste e poi si torna in magazzino. A fine turno, prima si timbra e poi ci si sveste. Alla fine del turno, una volta cambiati, si timbra anche l'uscita con il badge di per uscire proprio dall'impianto” (teste ; “sono indumenti che indosso nello CP_2 Tes_1 spogliatoio. Lo spogliatoio si trova al piano superiore, una sorta di piano rialzato, facciamo quattro rampe di scale per raggiungerlo. [Il Giudice invita il testimone a guardare la rampa di scale di accesso al piano dell'Ufficio]. Le rampe del magazzino sono quasi uguali. Per raggiungere lo spogliatoio, prima delle rampe, bisogna timbrare in un tornello di dopo essermi cambiato, CP_2 torno giù, giro dall'altra parte e timbro per entrare nel magazzino, questa timbratura è di
. Confermo che la timbratrice di è fuori dall'ambiente refrigerato, dove c'è la
CP_1 CP_1 porta di accesso al magazzino. Per la pausa pranzo, timbro da , esco, risalgo le quattro
CP_1 rampe, mi spoglio nello spogliatoio e poi vado in mensa a mangiare;
preciso che la mensa è praticamente davanti alle scale, mentre lo spogliatoio è spostato in un corridoio a sinistra. Finito di mangiare, torno in spogliatoio, indosso gli indumenti, scendo le scale, ri-timbro per ed
CP_1 entro in magazzino. A fine turno, timbro , esco, faccio le scale, mi spoglio e poi, per uscire,
CP_1
19 scendo e timbro al tornello di ha detto che era obbligatorio indossare il giubbotto CP_2 CP_1 che ci era stato fornito” (teste ) Tes_2
Le deposizioni appena richiamate risultano coerenti con quanto riferito anche dal teste : “…presso l'impianto c'era uno spogliatoio, per raggiungerlo bisognava salire una Tes_3 scala, composta da due rampe;
salite le rampe c'era a sinistra lo spogliatoio e a destra la sala ristoro.
Presso l'impianto ci sono due tornelli: uno all'ingresso di quella scala, per accedere agli spogliatoi e, poi, un altro per accedere al magazzino. Entrambi i tornelli rilevano le presenze per CP_2
aveva un rilevatore di presenze all'interno del magazzino: essendo all'interno del CP_1 magazzino, questa timbratura veniva fatta dopo che i lavoratori avevano indossato gli indumenti di lavoro che ho prima indicato. Preciso che l'accesso al magazzino è possibile anche tramite un'altra porta con badge di che, però, non rileva la presenza. L'orario di lavoro dei pickeristi variava CP_2
a seconda degli ordini e delle missioni date: l'orario di entrata veniva organizzato in funzione degli ordini inviati da E' vero che ogni due ore dobbiamo prendere 10 minuti fuori dal freddo, CP_2 ma non timbro e non mi cambio: alcuni fumano, alcuni riposano, altri vanno in bagno”.
Nello stesso senso la deposizione del teste “gli operai del magazzino hanno Tes_5 uno spogliatoio al primo piano dello stesso stabile;
preciso che faccio raramente le scale che portano al piano dello spogliatoio, ma sono sicuro che le rampe sono quattro. [Il Giudice invita il testimone a guardare la rampa di scale di accesso al piano dell'Ufficio]. Le rampe del magazzino sono quasi uguali, saranno al massimo un paio di gradini di meno. Al piano di sopra c'è anche il locale mensa: arrivando su dalle scale, c'è prima la mensa e poi lo spogliatoio”.
Il teste , dal canto suo, ha dichiarato: “non ero solito frequentare la mensa perché Tes_6 avevamo locali separati, la frequentavo in occasione di audit: non posso sapere cosa indossassero sotto, ma, per quello che vedevo, in mensa, i lavoratori di CP_1 Controparte_4 toglievano solo il giubbotto. Ho visto dei lavoratori arrivare già vestiti in auto, quindi, quando timbravano avevano già indossato gli abiti di lavoro”.
*
4.2.2. Dunque, la retribuzione dei ricorrenti è sempre stata commisurata al tempo di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa all'interno del magazzino, in ragione degli orari risultanti dalle timbrature effettuate solo dopo aver indossato gli indumenti protettivi, all'inizio del turno, e prima di dismetterli, dopo la fine del turno: operazioni di vestizione e svestizione compiute, quattro volte al giorno, nello spogliatoio sito al primo piano del magazzino di . Pt_3
20 Sussiste, pertanto, il diritto dei ricorrenti di vedere retribuito il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, in quanto mai remunerato.
***
4.3. Sulla quantificazione del tempo che deve essere – a tal titolo – retribuito, si osserva quanto segue.
*
4.3.1. Con precipuo riferimento alle operazioni di vestizione a inizio turno e di svestizione a fine turno, si ritiene ragionevole la prospettazione di parte attrice che ha chiesto il riconoscimento di 10 minuti per ciascun cambio;
è provato, d'altronde, che i ricorrenti – per provvedere alla vestizione/svestizione presso agli spogliatoi aziendali – debbono salire le rampe di scale, accedere agli spogliatoi, indossare/dismettere gli indumenti da lavoro (ossia plurimi capi di vestiario, tra i quali, calzamaglie, uno o più paia di calze pesanti, maglie termiche, felpe, sciarpe, cappelli, pantaloni e guanti), scendere le rampe di scale e raggiungere la timbratrice.
La suddetta quantificazione, peraltro, prima ancora che per un dato di comune esperienza, pare equa anche in considerazione di quanto già statuito in precedenti giurisprudenziali in materia (cfr. Trib. Milano, Sez. Lav., 6 marzo 2012, n. 1011; Trib.
Milano, Sez. Lav., 2 aprile 2012, n. 1062; Trib. Milano, Sez. Lav., 9 giugno 2012, n.
3020; Trib. Milano, Sez. Lav., 18 luglio 2012, n. 3101; App. Milano, Sez. Lav., 22 gennaio 2019, n. 132; App. Milano, 21 ottobre 2019, n. 1834).
*
4.3.2. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, tuttavia, non si ritiene di poter riconoscere il medesimo tempo per le operazioni di vestizione/svestizione effettuate, prima e dopo la pausa pranzo.
Da un lato, non risulta plausibile che i lavoratori – prima di iniziare la pausa pranzo – dismettano tutti gli indumenti di lavoro (come, per esempio, le calzamaglie, le doppie calze, le magliette termiche e simili), risultando più verosimile che gli stessi si limitino a togliere solo quelli di maggior ingombro e/o a più elevata protezione termica.
E' una considerazione, questa, che ha trovato conferma nell'istruttoria svolta:
“vado nello spogliatoio per togliere almeno salopette e giubbotto... In pausa pranzo, serviranno circa
7/8 minuti per il cambio complessivo... Prima di mangiare, passo dallo spogliatoio perché non è
21 igienico portare le giacche in mensa;
non è possibile lasciare la giacca in sala carrelli perché si dovrebbe passare in una parte troppo fredda, ossia la cella, il corridoio che separa i due magazzini”
(teste ; “…per quello che vedevo, in mensa, i lavoratori di TE Controparte_4 toglievano solo il giubbotto” (teste ).
[...] Tes_6
Dall'altro, come opportunamente evidenziato dal difensore di CP_2
in sede di discussione, in pausa pranzo i lavoratori sono comunque costretti a
[...] compiere il tragitto fino al piano dello spogliatoio perché è lo stesso della mensa: “Al piano di sopra c'è anche il locale mensa: arrivando su dalle scale, c'è prima la mensa e poi lo spogliatoio” (teste ; “…mi spoglio nello spogliatoio e poi vado in mensa a mangiare;
Tes_5 preciso che la mensa è praticamente davanti alle scale, mentre lo spogliatoio è spostato in un corridoio a sinistra” (teste ): il tempo impiegato per risalire al piano superiore, allora, Tes_2 non può farsi rientrare nel “tempo tuta”.
Per questi motivi
, avuto specifico riguardo alla fruizione delle pause pranzo, si ritiene congruo riconoscere 3 minuti per ciascuna operazione svolta in entrata e in uscita dal magazzino refrigerato, dovendosi necessariamente tener conto del solo tempo necessario per togliere gli indumenti più ingombranti – o, comunque, la protezione più esterna – una volta raggiunto il piano della mensa.
***
4.4.
Per questi motivi
, Controparte_1 deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti la retribuzione a tal titolo spettante, da quantificarsi, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale, in ragione di complessivi 26 minuti al giorno.
*** * ***
5. Tenuto conto dell'orario di lavoro dei ricorrenti, pari a 39 ore settimanali (cfr. docc.
2-2bis, fascicolo ricorrenti), il tempo tuta dovrà essere retribuito con la maggiorazione contrattualmente dovuta per il lavoro straordinario.
***
5.1. contesta il diritto dei Controparte_1 lavoratori di veder retribuito il tempo tuta quale lavoro straordinario.
Afferma, nello specifico, che “L'orario di lavoro per le Cooperative per il personale non viaggiante è dunque disciplinato dall'art. 9 Sez. Speciale, a mente del quale Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale
22 (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi. Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'articolo 9 del presente CCNL (…) Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata (È IN QUESTA FATTISFECIE CHE RIENTRA
LA DELTA), si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative (…) Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi (…) (doc.
9)” (pag. 7, memoria ). CP_1
***
5.2. Le argomentazioni difensive debbono essere disattese.
*
5.2.1. Vero che l'art. 9, co. 4, C.C.N.L. dispone che, “per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali” (doc.
7, fascicolo ricorrenti).
Come si evince dal complessivo tenore dell'art. 9 C.C.N.L., tuttavia, si tratta di una disposizione destinata a regolare le ipotesi – transitorie e saltuarie – in cui la variazione della prestazione oraria è correlata a specifiche e contingenti esigenze produttive (“…qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi… l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi… Sono comunque fatti salvi i diversi accordi aziendali sottoscritti alla data odierna con le organizzazioni sindacali firmatarie dei presente accordo funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia
23 delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali la stagionalità e i picchi produttivi, è elevato a dodici mesi” – doc. 7, fascicolo ricorrenti).
*
5.2.3. Nel caso di specie, tuttavia, l'orario di lavoro risulta ampliato – in via strutturale e, dunque, continuativa – in ragione della necessità di far fronte, in ogni singolo turno, a un'attività intrinsecamente correlata alla natura della prestazione e, dunque, ineliminabile;
non vi è modo, pertanto, di fare applicazione di una previsione che considera la media delle ore di lavoro complessivamente svolte, per determinarne una regolamentazione economica che guarda all'andamento tendenzialmente ciclico dei picchi di produttività.
Per questi motivi
, si ritiene che debba farsi applicazione delle previsioni ordinarie in materia di straordinario feriale diurno che prevede una maggiorazione del 30%
(cfr. doc. 7, fascicolo ricorrenti).
Ai fini della quantificazione di quanto in concreto spettante in ragione del suddetto accertamento, nel prosieguo del giudizio, verrà disposta CTU tecnico- contabile.
*
5.2.4. A mero titolo esaustivo, da ultimo, deve rilevarsi che
[...]
invoca un meccanismo di compensazione (“…le Controparte_1 eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi…”) che non ha mai, prima d'ora, applicato e che – per le caratteristiche che gli son proprie – non può trovare attuazione ex post.
*** * ***
6. Del pagamento delle somme così quantificate dovranno altresì rispondere, in via solidale ex art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003, per il periodo coperto dal relativo contratto di appalto, e Controparte_2 Controparte_3
*
6.1. Al riguardo, pare sufficiente evidenziare come sia pacifica la sussistenza di un contratto di appalto tra e Controparte_2 Controparte_3
(cap. 1, memoria;
capp. 4 e 16, memoria ), e come risulti
[...] CP_1 CP_3 documentalmente provato il subappalto tra quest'ultima (espressamente definita
24 “appaltatore”) e (cfr. doc. 6, Controparte_1 fascicolo . CP_2
Il fatto che il contratto tra e Controparte_3 [...]
sia stato definito “contratto di Controparte_1 affidamento” e che nello stesso sia specificato che la prima “riveste il ruolo di
Rappresentante Comune della “Rete di Impresa” denominata “Strategy”, costituita in data
16.02.2016, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito e previsto dall'articolo 3, comma 4 ter e ss.
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33
e successive modificazioni, e persegue la propria attività imprenditoriale per il tramite delle imprese aderenti alla predetta Rete di Impresa” e che “nell'ambito del “contratto di Rete” e per quanto concerne l'affidamento dei servizi oggetto dei contratti di Appalto l'affidamento dei medesimi alle
Società retiste” (cfr. doc. 6, fascicolo , non è dirimente. CP_2
E' documentale che bbia “sottoscritto con Controparte_3 il Committente contratto di appalto avente ad oggetto la gestione e l'esecuzione Controparte_2 continuativa dei depositi, dei servizi di scarico e di carico e movimentazione merci alimentari con gestione dei bancali presso la… filiale sita in Mairano di Casaletto Lodigiano…” (cfr. doc. 6, fascicolo;
le tre convenute, dunque, hanno dato vita a un'operazione CP_2 sostanzialmente riconducibile allo schema di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
*
6.2. Sul punto, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che la previsione in commento “…è volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamento dei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass. n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il e tra e consorziate, in CP_10 CP_10 virtù del quale il primo agisce quale mandatario delle seconde, non può non rendere il committente solidalmente responsabile D. Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le “appaltatrici” vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all'art. 29, cit., al fine di preservarli dal
25 rischio dell'inadempimento del proprio datore di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 dicembre
2021, n. 40782).
Principi, quelli appena richiamati, che si ritengono applicabili anche al caso di specie.
*
6.3.
Considerato che
l'appalto – avente decorrenza 1 maggio 2019 – è pacificamente cessato a far tempo dal 31 marzo 2022 (cfr. cap. 17, memoria CP_2 doc. 6, fascicolo , e che il presente ricorso è stato depositato in data 28 marzo CP_2
2024, nessuna decadenza può esser maturata per i crediti spettanti agli odierni ricorrenti in esecuzione dell'appalto medesimo.
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6. Spese al definitivo.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro impiegato dai ricorrenti, per l'intera durata del rapporto di lavoro intercorso con
, deve essere computato Controparte_1 nell'orario di lavoro, trattandosi di obbligo disciplinato dalla parte datoriale e derivante da superiori esigenze di igiene e sicurezza proprie dell'attività lavorativa.
Accerta e dichiara, conseguentemente, il diritto dei ricorrenti di vedere retribuito il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro.
Per l'effetto, condanna a Controparte_1 corrispondere ai ricorrenti la retribuzione a tal titolo spettante, da quantificarsi in base all'inquadramento contrattuale di ciascuno e in ragione di complessivi 26 minuti per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, tenuto conto della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario.
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione e liquidazione di quanto spettante ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive su tutti gli istituti contrattuali, in ragione del suddetto accertamento, nonché per le conseguenti condanne anche in via solidale.
26 Spese al definitivo.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Chiara COLOSIMO
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel corso del giudizio sono stati sentiti i testi e di parte ricorrente, i testi Tes_1 Tes_2
e della resistente , e i testi Tes_3 TE Controparte_1 e della resistente Tes_5 Tes_6 Controparte_2