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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 29 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7905 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Maletto, Viale Lazio n. 51, ed elettivamente domiciliato in Bronte, C.le Aida n. 6, presso lo studio dell'avv.
TO AN CI, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier LuigiTomaselli, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
08.08.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000591046 (prot. n. CP_
.2100.10/07/2024.0525812), notificata in data 23.07.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2019 e con le quali veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.227,70, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di CP_ spese, e relativa all'atto di accertamento n. .2100.11/01/2022.0013520 del 11/01/2022,
1 Parte ricorrente eccepiva l'omessa motivazione;
deduceva la sua carenza di legittimazione passiva, poiché con scrittura privata di cessione quote del 24.05.2019 egli aveva ceduto alla sig.ra , che CP_2 acquistava, le sue quote pari al 50% del capitale sociale del valore nominale di € 5.000,00, della società
che rilevava anche la sua posizione all'interno dell'organigramma sociale;
che con tale scrittura CP_3 privata era stato anche espressamente previsto che l'acquirente si assumeva l'obbligo e le responsabilità per i debiti e le spese della società contratti sin dall'inizio della sua costituzione;
che tale atto era stato comunicato sia all'Agenzia delle Entrate (prot. di ricezione n. 19052412284216950), sia alla CCIAA di Catania (prot. n.
45861/2019 del 27.05.2019) ai fini della pubblicità nei confronti dei terzi. Precisava che tali circostanze erano CP_ state portate a conoscenza dell' con gli scritti difensivi trasmessi a seguito della notifica dell'atto di accertamento, cui era stato anche allegato il verbale di assemblea del 06.06.2019, con cui il sig. CP_4 era stato nominato amministratore unico della società e che alla data della notifica dell'atto di CP_3 accertamento non ricopriva più la carica di legale rappresentante della citata società.
Eccepiva, inoltre, “la decadenza maturata in capo all'istituto previdenziale per non aver notificato l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata nei termini previsti, a pena di decadenza, dall'art. 14 della Legge n. 689/1981; ed infatti, l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata non è stata notificata, a sua volta, entro il termine perentorio di
90 giorni dal momento in cui l'accertamento sarebbe divenuto definitivo.”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) In via preliminare e cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva di tutti i provvedimenti e sanzioni impugnati con tutte le conseguenze di Legge;
2) Nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti:
ACCOGLIERE il ricorso e, per l'effetto, ANNULLARE tutti i provvedimenti impugnati e tutte le sanzioni accessorie e provvedimenti connessi;
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione, degli atti di accertamento ivi indicati per il mancato esame delle memorie difensive avverso l'atto di accertamento, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto di accertamento ivi indicato, dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
4) Dichiarare che le somme accertate e richieste con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato non sono dovute dall'odierno ricorrente;
5) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in capo
CP_ all' per la violazione del termine stabilito dall'art. 14 della Legge n. 689/1981; 6) Accertare e dichiarare
CP_ che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' sede di Catania o ad altri Enti;
7) Annullare e
CP_ privare di ogni effetto giuridico l'atto di accertamento prot. n. .2100.11/01/2022.0013520 del 11/01/2022,
CP_ l'ingiunzione di pagamento n. OI-000591046 protocollo .2100.10/07/2024.0525812, notificata a mezzo posta in data 23.07.2024, oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. 8) In estremo subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, irrogare la sanzione nel suo minimo edittale;
9) In ogni caso, CONDANNARE la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale contestava tutti i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia INPS 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con provvedimento del 10.02.2025, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa veniva chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante e con ordinanza del 15.09.2025 differita all'udienza del 29.10.2025, che svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va ritenuta non fondata l'eccezione di carenza di titolarità della carica al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione, dell'atto di accertamento o del verificarsi dei fatti, risolvendosi in una carenza di legittimazione del ricorrente, sul presupposto che con scrittura privata di cessione quote del
24.05.2019 era cessato anche dalla carica di amministratore.
Tale eccezione deve ritenersi infondata, avendo la Corte di Cassazione (Penale, Sez. III, 14.01.2019 n. 1511;
Id. Cass. Pen., Sez III 11.01.2019 n. 17695) precisato che “… il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D. Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015,
Rv. 264031). Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (Sez. 3, n. 34619 del 23/06/2010, , Rv. 248332; Sez. 3, n. 5416 Per_2 del 07/11/2002, Soriano, Rv. 223372; Sez. 3, n. 33141 del 10/04/2002, Rv. 222252). In tale ambito, Per_3 tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d. l. n. 463 del 1983, resta pertanto
3 colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473; Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, Per_4
Assirelli, Rv. 259741). L'imputato, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell'art. 2 d. l. 12 settembre 1983,
n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ. (Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Lazzari, Rv. 273335).
6. Nel caso di specie, il ricorrente, che ha ricevuto la diffida di pagamento, sostiene di non essere più tenuto al pagamento perché estraneo alla compagine sociale, avendo cessato la carica di legale rappresentante, e, comunque, di non poter adempiere perché orami estraneo alla stessa. L'assunto difensivo è privo di pregio sotto tutti i profili. Esso è contrario ai principi richiamati in quanto resta tenuto al pagamento colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Quanto al profilo dell'impossibilità a provvedere al pagamento, egli poteva, ai fini della causa di non punibilità, adempiere secondo lo schema civilistico di cui all'art. 1180 cod. civ. ovvero sollecitare l'adempimento a terzi (nuovi amministratori), circostanza questa neppure allegata.”
Nel caso di specie le violazioni sono relativi al periodo 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019 e
05/2019, quindi allorquando il ricorrente ricopriva ancora la carica di legale amministratore della società
obbligata in solido. CP_3
Ne consegue che il ricorrente deve ritenersi dotato di legittimazione passiva e legittimo destinatario dell'ordinanza ingiunzione e della relativa sanzione, a nulla rileva in questa sede l'accollo dei debiti anche pregressi della società da parte dell'acquirente, avendo rilevanza meramente interna ai contraenti. CP_ In ogni caso, alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-
0111 del 21/02/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
4 L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto sia del contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di CP_1 resistere ulteriormente nonché l'infondatezza dell'eccezioni formulate dal ricorrente (ex plurimus: difetto di motivazione: è sufficiente rammentare la Cassazione Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020; quanto alla decadenza ex art. 14 L. 689/81, si rileva che il termine di 90 giorni si riferisce alla notifica dell'atto di accertamento dal momento in cui è commessa la violazione e non alla notifica dell'ordinanza ingiunzione, che può essere notificata nel termine di prescrizione), le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 08.08.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 29.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 29 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7905 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Maletto, Viale Lazio n. 51, ed elettivamente domiciliato in Bronte, C.le Aida n. 6, presso lo studio dell'avv.
TO AN CI, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier LuigiTomaselli, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
08.08.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000591046 (prot. n. CP_
.2100.10/07/2024.0525812), notificata in data 23.07.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2019 e con le quali veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.227,70, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di CP_ spese, e relativa all'atto di accertamento n. .2100.11/01/2022.0013520 del 11/01/2022,
1 Parte ricorrente eccepiva l'omessa motivazione;
deduceva la sua carenza di legittimazione passiva, poiché con scrittura privata di cessione quote del 24.05.2019 egli aveva ceduto alla sig.ra , che CP_2 acquistava, le sue quote pari al 50% del capitale sociale del valore nominale di € 5.000,00, della società
che rilevava anche la sua posizione all'interno dell'organigramma sociale;
che con tale scrittura CP_3 privata era stato anche espressamente previsto che l'acquirente si assumeva l'obbligo e le responsabilità per i debiti e le spese della società contratti sin dall'inizio della sua costituzione;
che tale atto era stato comunicato sia all'Agenzia delle Entrate (prot. di ricezione n. 19052412284216950), sia alla CCIAA di Catania (prot. n.
45861/2019 del 27.05.2019) ai fini della pubblicità nei confronti dei terzi. Precisava che tali circostanze erano CP_ state portate a conoscenza dell' con gli scritti difensivi trasmessi a seguito della notifica dell'atto di accertamento, cui era stato anche allegato il verbale di assemblea del 06.06.2019, con cui il sig. CP_4 era stato nominato amministratore unico della società e che alla data della notifica dell'atto di CP_3 accertamento non ricopriva più la carica di legale rappresentante della citata società.
Eccepiva, inoltre, “la decadenza maturata in capo all'istituto previdenziale per non aver notificato l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata nei termini previsti, a pena di decadenza, dall'art. 14 della Legge n. 689/1981; ed infatti, l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata non è stata notificata, a sua volta, entro il termine perentorio di
90 giorni dal momento in cui l'accertamento sarebbe divenuto definitivo.”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) In via preliminare e cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva di tutti i provvedimenti e sanzioni impugnati con tutte le conseguenze di Legge;
2) Nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti:
ACCOGLIERE il ricorso e, per l'effetto, ANNULLARE tutti i provvedimenti impugnati e tutte le sanzioni accessorie e provvedimenti connessi;
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione, degli atti di accertamento ivi indicati per il mancato esame delle memorie difensive avverso l'atto di accertamento, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto di accertamento ivi indicato, dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
4) Dichiarare che le somme accertate e richieste con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato non sono dovute dall'odierno ricorrente;
5) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in capo
CP_ all' per la violazione del termine stabilito dall'art. 14 della Legge n. 689/1981; 6) Accertare e dichiarare
CP_ che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' sede di Catania o ad altri Enti;
7) Annullare e
CP_ privare di ogni effetto giuridico l'atto di accertamento prot. n. .2100.11/01/2022.0013520 del 11/01/2022,
CP_ l'ingiunzione di pagamento n. OI-000591046 protocollo .2100.10/07/2024.0525812, notificata a mezzo posta in data 23.07.2024, oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. 8) In estremo subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, irrogare la sanzione nel suo minimo edittale;
9) In ogni caso, CONDANNARE la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale contestava tutti i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia INPS 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con provvedimento del 10.02.2025, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa veniva chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante e con ordinanza del 15.09.2025 differita all'udienza del 29.10.2025, che svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va ritenuta non fondata l'eccezione di carenza di titolarità della carica al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione, dell'atto di accertamento o del verificarsi dei fatti, risolvendosi in una carenza di legittimazione del ricorrente, sul presupposto che con scrittura privata di cessione quote del
24.05.2019 era cessato anche dalla carica di amministratore.
Tale eccezione deve ritenersi infondata, avendo la Corte di Cassazione (Penale, Sez. III, 14.01.2019 n. 1511;
Id. Cass. Pen., Sez III 11.01.2019 n. 17695) precisato che “… il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D. Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015,
Rv. 264031). Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (Sez. 3, n. 34619 del 23/06/2010, , Rv. 248332; Sez. 3, n. 5416 Per_2 del 07/11/2002, Soriano, Rv. 223372; Sez. 3, n. 33141 del 10/04/2002, Rv. 222252). In tale ambito, Per_3 tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d. l. n. 463 del 1983, resta pertanto
3 colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473; Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, Per_4
Assirelli, Rv. 259741). L'imputato, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell'art. 2 d. l. 12 settembre 1983,
n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ. (Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Lazzari, Rv. 273335).
6. Nel caso di specie, il ricorrente, che ha ricevuto la diffida di pagamento, sostiene di non essere più tenuto al pagamento perché estraneo alla compagine sociale, avendo cessato la carica di legale rappresentante, e, comunque, di non poter adempiere perché orami estraneo alla stessa. L'assunto difensivo è privo di pregio sotto tutti i profili. Esso è contrario ai principi richiamati in quanto resta tenuto al pagamento colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Quanto al profilo dell'impossibilità a provvedere al pagamento, egli poteva, ai fini della causa di non punibilità, adempiere secondo lo schema civilistico di cui all'art. 1180 cod. civ. ovvero sollecitare l'adempimento a terzi (nuovi amministratori), circostanza questa neppure allegata.”
Nel caso di specie le violazioni sono relativi al periodo 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019 e
05/2019, quindi allorquando il ricorrente ricopriva ancora la carica di legale amministratore della società
obbligata in solido. CP_3
Ne consegue che il ricorrente deve ritenersi dotato di legittimazione passiva e legittimo destinatario dell'ordinanza ingiunzione e della relativa sanzione, a nulla rileva in questa sede l'accollo dei debiti anche pregressi della società da parte dell'acquirente, avendo rilevanza meramente interna ai contraenti. CP_ In ogni caso, alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-
0111 del 21/02/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
4 L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto sia del contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di CP_1 resistere ulteriormente nonché l'infondatezza dell'eccezioni formulate dal ricorrente (ex plurimus: difetto di motivazione: è sufficiente rammentare la Cassazione Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020; quanto alla decadenza ex art. 14 L. 689/81, si rileva che il termine di 90 giorni si riferisce alla notifica dell'atto di accertamento dal momento in cui è commessa la violazione e non alla notifica dell'ordinanza ingiunzione, che può essere notificata nel termine di prescrizione), le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 08.08.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 29.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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