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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 11230/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa AR NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 11230/2017 avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendente
TRA
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Napoli, via Sermoneta, n. 24, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Mario
Fiore, Palazzo Brancaccio, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Mancini, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Fimmanò e Antonio Cimmino giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore in riassunzione
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Modena, via San Carlo, n. 16, quale mandataria di in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caserta, via Giotto, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Foggia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
NONCHÉ
(C.F. .Iva n. .E.A. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., con sede legale in Bologna, Piazza Sergio Vieira De Mello, n. 6, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caserta, via Giotto, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di
Foggia che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.; cessionaria interventrice ex art. 111 c.p.c.
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_5 rappresentante p.t., con sede in Napoli, via Santa Brigida, n. 39, ivi elettivamente domiciliata, Piazza Piedigrotta, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria De Simone che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.;
cessionaria interventrice ex art. 111 c.p.c.
NONCHÉ
(P.Iva .F. ) in persona del Controparte_5 P.IVA_6 P.IVA_7 curatore p.t., con sede in Napoli, Piazza Pilastri, n. 18; convenuto contumace
NONCHÉ
(P. Iva in persona del curatore p.t., con sede in Controparte_6 P.IVA_8
Casoria (NA), S.S. Sannitica, km 8.600; convenuto contumace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.11.2017, la società e il Controparte_6
Sig. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della predetta società, Parte_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la Controparte_2 società esponendo: (i) che, con missiva datata 9.06.2017, indirizzata alla Controparte_5 società e al legale rappresentante, ritenuti fideiussori della la banca Controparte_5 comunicava la revoca delle linee di credito detenute dalla correntista, rappresentando, altresì, lo scoperto del c/c n. 1251787 per € 130.000,00 nonché il per il anticipi su fatture e/o RI.BA. Parte_2 sul c/c anticipi n. 1251792 di € 700.000,00, evidenziando, ancora, l'estinzione del c/c anticipi n.
1251793; (ii) che, con successiva comunicazione data 10.07.2017, la banca comunicava l'esposizione debitoria dei garanti pari ad € 209.314,59, quale saldo debitore del c/c n. 1251787, ed € 275.352,57, quale debito relativo a n. 59 RI.BA anticipate, scadute e insolute, nonché il recesso dal contratto di c/c predetto;
(iii) che, con pec datata 24.07.2017, richiedevano alla banca la consegna della documentazione bancaria riferibile ai contratti contestati nonché afferente alle garanzie prestate dagli attori, ai sensi dell'art. 119 Tub;
(iv) che la banca riscontrava la richiesta in data 25.07.2017, richiedendo il pagamento di € 960,00 per le copie degli estratti del c/c n. 1251787, e di avere a propria volta riscontrato tale comunicazione, evidenziando che la disponibilità dell'Istituto a fronte di un corrispettivo monetario così rilevante equivalesse ad un asserito rifiuto o comunque ad una forma di ostruzionismo nel garantire il diritto del presunto titolare;
(v) che le parti concordavano la consegna della documentazione su supporto informatico a fronte del pagamento di € 200,00 e che, ciononostante, la banca consegnava solo parzialmente gli estratti conto della Controparte_5
e non anche la documentazione relativa alla garanzia prestata.
[...]
Tanto premesso, la e il sig. in proprio e nella qualità di legale Controparte_6 Parte_1 rappresentante della prima, chiedevano, in via principale: 1. accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere tutta la documentazione relativa alla garanzia prestata, ex art. 119 Tub;
2. Accertare e dichiarare che l'istituto bancario durante lo svolgimento del rapporto avrebbe violato i dati personali del cliente attraverso le segnalazioni non autorizzate nei confronti di terzi soggetti nonché accessi non autorizzati agli stessi;
3. Accertare e dichiarare l'illegittima sospensione delle linee di credito degli asseriti fideiussori e, dunque, la condanna della banca al risarcimento danni cagionati dall'illegittima violazione nell'uso dei dati personali, anche in relazione alla segnalazione in Crif;
4. La condanna della banca alla consegna della documentazione relativa ai rapporti estinti, ancora in essere e alla presunta garanzia prestata;
5. Accertare e dichiarare che il non avrebbe mai sottoscritto alcuna Pt_1 garanzia fideiussoria in favore della e, di conseguenza, che non era Controparte_5 debitore della 6. Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento Controparte_2 avanzata dall'istituto di credito e la condanna dello stesso al risarcimento del danno da quantificarsi a mezzo CTU o in via equitativa. In subordine, ove dovesse risultare un contratto di garanzia validamente sottoscritto da in proprio e/o nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
gli attori chiedevano: (i) l'accertamento della violazione dei principi di buona Controparte_6 fede e correttezza da parte della nel corso del rapporto e, per l'effetto, dichiarare nulla o CP_2 inefficace la garanzia prestata;
(ii) l'accertamento dell'estinzione e/o nullità dell'obbligazione fideiussoria, ex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.; (iii) in caso di accertata sussistenza di un contratto autonomo di garanzia, accertare e dichiarare il diritto del garante di opporre l'exceptio doli generalis
e la nullità del contratto per illiceità, per contrarietà a norme imperative, ex art. 1418 co 2 c.c.
In via ulteriormente subordinata, in caso di accertata esistenza di un valido contratto di garanzia, gli attori eccepivano l'illegittima applicazione al contratto di conto corrente di tassi di interesse convenzionali, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite in forma scritta, capitalizzazione trimestrale, usura, giorni valuta e, per l'effetto, l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti della banca. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, gli attori chiedevano disporsi CTU contabile per la quantificazione dei danni richiesti nonché volta alla verifica dell'effettivo dare e avere tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 9.04.2018, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., deducendo Controparte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avverse, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, la banca convenuta, producendo il contratto di fideiussione omnibus del 30.12.2016, prestata da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_6
e da per l'importo massimo di € 1.200.000,00, eccepiva l'infondatezza della Parte_3 presunta inesistenza della garanzia. Per quanto riguarda la dedotta estinzione dell'obbligazione degli attori, ai sensi degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., la banca evidenziava non solo l'inesistenza di qualsiasi violazione della clausola generale di buona fede e correttezza ma anche che la prescrizione contenuta all'art. 5 del contratto di fideiussione, per cui i garanti avevano l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice, rendeva infondate le avverse eccezioni. In ogni caso, aggiungeva la convenuta, gli attori sono stati soci della fino al Controparte_5
24.11.2016, allorquando cedevano le proprie quote di partecipazione a e, pertanto, Parte_3 non può affermarsi che gli stessi potevano ignorare l'esposizione debitoria della società garantita. La banca deduceva, ancora, l'insussistenza di qualsivoglia diritto di ottenere “tutta” la documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la società correntista, dovendosi escludere che il garante possa considerarsi cliente ai fini dell'esercizio del diritto di ottenere copia della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 Tub.
La banca, ancora, riteneva che il contratto sottoscritto dagli attori dovesse essere qualificato quale contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che i garanti non possono opporre alcuna eccezione afferente il rapporto garantito, salva l'ipotesi della nullità per contrasto con norma imperativa. Ne deriva che, secondo la prospettazione dell'istituto di credito, alcuna CTU può essere disposta rispetto alle eccezioni proposte in ordine alla presunta applicazione di interessi anatocistici, cms, variazione dei tassi applicati e giorni valuta. In merito, infine, alla dedotta segnalazione in
Centrale Rischi delle posizioni attoree, la banca rappresentava che la stessa non è mai stata comunicata alla Banca d'Italia.
Alla prima udienza fissata in data 10.05.2018, gli attori, per il tramite dei procuratori costituiti, davano atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della e il giudizio veniva Controparte_5 dichiarato interrotto ai sensi degli artt. 43 co 3 L. Fall. e 300 c.p.c.
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 303 c.p.c., depositato nel fascicolo telematico in data
22.06.2018, la e in proprio e nella qualità di legale rappresentante Controparte_6 Parte_1 della società, riassumevano il giudizio nei confronti della banca e del fallimento CP_5
che benché ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. All'udienza fissata
[...] in data 10.12.2018, il Tribunale disponeva l'esibizione delle copie in originale del contratto di fideiussione da parte della banca, concedendo altresì i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
La causa subiva diversi rinvii per l'avvicendarsi dei Giudici sul ruolo e, nelle more, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato nel fascicolo telematico in data 15.11.2019, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di cessionaria dei crediti Controparte_3 oggetto del presente giudizio, inseriti nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione intervenuta con la cedente come pubblicata sulla G.U. dell'8.08.2019, foglio Controparte_2 inserzioni n. 93.
Con ordinanza depositata in data 14.07.2020, il Tribunale, non condividendo quanto affermato dalla banca convenuta, ritenendo, di contro, che il diritto alla consegna dei contratti stipulati con il garantito spetti anche al garante, accoglieva parzialmente la richiesta di esibizione formulata dagli attori ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinando all'istituto di credito l'esibizione dei contratti di c/c n. 1251787, il contratto di per anticipo fatture e/o RI.BA. di € 700.000,00 a valere sul c/c anticipi n. Parte_2
1251793, dei relativi estratti conto nonché l'esibizione in originale delle fideiussioni oggetto di causa., fissando all'uopo l'udienza del 23.02.2021 e riservando all'esito di provvedere sulle richieste
CTU. All'udienza del 23.02.2021, la cessionaria provvedeva parzialmente all'esibizione disposta, producendo copia del contratto del c/c n. 1251787 e i relativi estratti conto, rilevando che il contratto di conto anticipi n. 1251793 non era stato ancora rinvenuto e che era stato richiesto alla cedente
[...]
Alla medesima udienza, gli attori davano atto dell'intervenuto fallimento della CP_2
e il giudizio veniva dichiarato nuovamente interrotto ex artt. 43 co 4 L.fall. e Controparte_6
300 c.p.c.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 4.03.2021, il giudizio veniva riassunto dall'attore Pt_1 nei confronti della banca convenuta, della cessionaria e delle procedure fallimentari,
[...]
e Controparte_5 Controparte_6
Con ordinanza depositata in data 27.02.2023, il Tribunale ammetteva la CTU contabile. Depositato
l'elaborato peritale, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 7.08.2024, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_4 qualità di cessionaria dei crediti oggetto del giudizio, inseriti nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione intervenuta con la cedente come pubblicata sulla G.U. del Controparte_3
20.12.2022 n. 147 – Parte II, facendo proprie tutte le difese spiegate, con vittoria di spese di lite.
Disposta l'integrazione della CTU, depositato l'elaborato peritale integrativo, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 17.06.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in data 16.09.2025,
l'interventrice ccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_4 passiva in relazione alle attività ante-cessione, perfezionatasi in data 5.08.2022 e pubblicata in G.U. in data 20.12.2022. Con la stessa comparsa, l'interventrice deduceva l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta, evidenziando l'omessa produzione, da parte degli attori, dei documenti contrattuali e contabili.
Con la comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in data 18.09.2025, Parte_1 eccepiva il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità da parte di
[...] dei rapporti, non avendo la stessa fornito alcuna prova in tal senso. Controparte_4
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente magistrato è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 18.10.2019 giusto decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile – area concorsuale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora, in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata con la comparsa conclusionale ex art. 190 co 1 c.p.c. dall'attore in riassunzione con riferimento alla posizione di cessionaria del credito. Controparte_4
È noto che rispetto alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la disciplina dettata dall'art. 58
TUB, dispone che l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla
Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, mediante conclusione di contratto di cessione in blocco del 5.08.2022 tra la cedente e la Controparte_3 cessionaria costituisce una facilitazione per le banche e Controparte_4 più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
Ed infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. Trib. Forlì, 6.06.2022, n. 565). Ciò è tanto vero che il tenore letterale dell'art. 58 T.U.B. al comma 4 espressamente prevede che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.".
Ne deriva che ai fini dell'efficacia della cessione non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione o notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
La Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla prova della legittimazione attiva in materia di cessione in blocco dei crediti, ha avuto modo di precisare che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020).
Ciò posto, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, va osservato che, con l'atto di intervento depositato in data 7.08.2024, l'interventrice ha provveduto a documentare non solo la precedente cessione intervenuta tra la e la (cfr. All. 1, atto di Controparte_2 Controparte_3 intervento di del 7.08.2024, Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 agosto 2019) ma anche la successiva CP_4 pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale – parte II – ove risulta che
[...]
(…) comunica che, con contratto di cessione sottoscritto in data Controparte_4
5 agosto 2022 ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (come successivamente modificato, il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto da (…) con efficacia Controparte_3 economica dalle ore 00.01 del 1° aprile 2022 e con efficacia giuridica in data 14 dicembre 2022, i crediti che, alla data del 22 luglio 2022 (o alla diversa data specificata con riferimento al relativo criterio) rispettavano tutti i seguenti criteri: (…) avviso di cessione (TX19AAB9121) pubblicato nel
Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 93 dell'8 agosto 2019 (cfr. All. 2, atto di intervento di del 7.08.2024, avviso di cessione pubblicato in CP_4
G.U. del 20.12.2022 n. 147 – Parte II).
Proprio il riferimento alla cessione dei crediti pubblicata nel Foglio Inserzioni della G.U. n. 93 dell'8.08.2019 smentisce in radice quanto dedotto dall'attore, consentendo di affermare che tra i crediti ceduti rientri anche il credito oggetto di causa (adeguatamente documentato già attraverso la prima cessione intervenuta tra e la . Controparte_2 Controparte_3
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).
2. Sul merito.
Nel merito, le domande sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
Per comodità espositiva, verranno affrontate separatamente le questioni di nullità fatte valere dalle parti.
2.1 Sull'onere della prova
Con la comparsa depositata nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Controparte_4 ha dedotto l'inammissibilità delle domande proposte per non avere gli attori prodotto la documentazione relativa ai rapporti in contestazione.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Basti in questa sede evidenziare che, nel caso in cui il correntista dimostri di aver azionato in tempo utile lo strumento di cui all'art. 119 co 4 Tub, deve trovare accoglimento la richiesta di emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca ed avente ad oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto. Nella fattispecie in esame, gli attori hanno sufficientemente dimostrato di avere diligentemente richiesto alla banca, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la documentazione afferente ai rapporti contestati, ai sensi dell'art. 119 co 4 Tub (cfr. All. doc. 2, atto di citazione) e che, ciononostante, l'istituto bancario non ha provveduto a fornire tutta la documentazione dagli stessi richiesta. Ne deriva necessariamente che alcuna contestazione può essere mossa nei confronti degli attori in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova su di essi gravante, dovendosi considerare le domande svolte pienamente ammissibili, anche alla luce del parziale assolvimento, da parte della banca, dell'ordine di esibizione disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
2.2 Sulle fideiussioni
La convenuta ha dedotto l'improponibilità delle questioni sollevate dagli attori, Controparte_2 qualificando le fideiussioni prestare dalla in bonis e da in proprio Controparte_6 Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante della società, come contratti autonomi di garanzia.
Come già osservato dal Tribunale con l'ordinanza depositata in data 27.02.2023, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata per le causali di cui in motivazione.
Con la comparsa di costituzione e risposta, la banca ha prodotto il contratto di fideiussione omnibus
n. 20500554 per l'importo pari ad € 1.200.000,00 rilasciato a favore delle obbligazioni contratte dalla da parte della dal legale rappresentante di questa, Controparte_5 Controparte_6 anche in proprio, e da (cfr. All. 2, contratto di fideiussione, comparsa Parte_1 Parte_3 di costituzione e risposta . Nel corpo della fideiussione è espressamente previsto Controparte_2 che i fideiussori sono tenuti a pagare alla Banca quanto dovuto immediatamente a semplice richiesta scritta (cfr. All. 2, contratto di fideiussione, art. 7, comparsa di costituzione e risposta CP_2
. Orbene, a parere del Tribunale tale clausola non determina la qualificazione del negozio come
[...] contratto autonomo di garanzia. Ed invero, in linea generale va ricordato che il carattere distintivo del contratto autonomo di garanzia è costituito dall'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall'art. 1945
c.c. (cfr. Cass. n.16213 del 31.07.2015).
L'utilizzo dell'espressione “a prima richiesta” può, infatti, indicare la volontà delle parti di corredare la fideiussione della clausola solve et repete, ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. SS.UU. n.3947 del 18.02.2010 n. 3947). Detto altrimenti, per qualificare un rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia non è sufficiente la previsione di una clausola di pagamento a prima richiesta (su cui ha, invece, fatto perno la convenuta al fine di avvalorare la propria tesi), occorrendo altri indici che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma rispetto all'obbligazione garantita ed insensibile alle vicende di questa. Nel caso di specie, militano a favore della qualificazione del contratto in esame in termini di fideiussione, piuttosto che di contratto autonomo di garanzia, i seguenti indici: a) la circostanza che il contratto in atti non prevede in alcuna parte la rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni o l'esclusione di tale facoltà in capo ai garanti;
b) la previsione della decadenza del beneficio del termine estesa al fideiussore ("L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore"), segno della mancanza di autonomia e separatezza tra obbligazione principale e obbligazione del garante;
c) l'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul garantito, emergente dalla previsione dell'art. 7 ("Il/I fideiussore / fideiussori è/sono tenuto /tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio"); d) il nomen iuris attribuito all'atto negoziale in questione, circostanza questa che, pur non essendo di per sé decisiva
(dovendosi prendere in considerazione soprattutto il contenuto del contratto che, per quanto appena esposto, depone nel senso dell'assenza di autonomia), costituisce pur sempre un elemento di interpretazione, peraltro favorevole al garante ai sensi dell'art. 1370 c.c., trattandosi di garanzia prestata su moduli predisposti dalla Banca.
In definitiva, come già anticipato, devono ritenersi ammissibili le eccezioni sollevate dal fideiussore in ordine ai rapporti garantiti.
2.3 Sulla capitalizzazione trimestrale.
Nella fattispecie in esame il contratto di c/c n. 1251787 è stato stipulato il 23.12.2004 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000.
Per i contratti sottoscritti successivamente alla adozione della delibera CICR del 20.04.2000, è previsto che la capitalizzazione trimestrale è legittima se nel contratto è indicata la pari periodicità
(cd. clausola di reciprocità) per gli interessi attivi e passivi. L'art. 120 Tub è stato, poi, ulteriormente modificato dalla legge. n. 147/2013 (ossia dalla legge finanziaria del 2014) che, con decorrenza dall'1.01.2014, modificava il comma 2 lettera b) della norma richiamata statuendo quanto segue: il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. La norma ha così introdotto un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d. anatocismo), innovando rispetto alla norma originaria che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità – solitamente trimestrale.
A seguito della novella dell'art. 120 T.U.B. era sorto poi il dubbio se il nuovo divieto fosse già entrato in vigore al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità n. 147/2013) oppure se fosse necessario attendere l'emanazione di nuova delibera da parte del CICR. Nell'incertezza della giurisprudenza di merito, questo Tribunale ha ritenuto che la norma fosse autosufficiente, sicché ai fini dell'applicazione della novella non era necessario attendere l'emanazione della delibera da parte del CICR.
In sintesi, facendo applicazione del testo dell'art. 120 TUB come novellato dalla legge n. 147/2013, gli interessi venivano conteggiati con la periodicità pattuita tra il cliente e la banca, ma divenivano esigibili solo alla fine del rapporto, ossia alla chiusura di tutte le partite. La norma ha subito una ulteriore modifica nel 2016 innovando rispetto alla regola della pari periodicità per la quale viene fissato il termine minimo non inferiore ad un anno di conteggio degli interessi debitori e creditori, conteggio da effettuarsi il 31 dicembre di ciascun anno ed in ogni caso al termine del rapporto qualora intervenga anteriormente.
Ciò posto, con riferimento al rispetto della clausola di pari periodicità degli interessi attivi e passivi, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che la clausola di reciprocità non è rispettata ove il tasso effettivo creditore coincida con il tasso nominale, perché tale coincidenza rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo (cfr. Cass. n. 4321/2022).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato la coincidenza tra il tasso nominale creditore e il tasso effettivo creditore, sicché correttamente è giunto alla conclusione di scorporare dal saldo finale del rapporto, gli interessi addebitati dall'istituto bancario a titolo di capitalizzazione trimestrale (cfr. CTU, p. 13, seconda ipotesi di calcolo).
2.4. Sullo ius variandi
Lo ius variandi è il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari. Il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs. 1.9.1993
n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del
D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Lo ius variandi nei contratti bancari è regolamentato attualmente dall'art. 118 TUB, il cui testo attuale prevede dei requisiti formali: a) l'inserimento nel contratto della clausola che attribuisce alla banca, o all'intermediario finanziario, la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e che nei contratti a tempo indeterminato deve essere accompagnata dalla specifica approvazione per iscritto del cliente b) L'inserimento nella comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario dell'espressa formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” allo scopo di richiamare l'attenzione del cliente;
c) La comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario deve avvenire per iscritto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
d) La comunicazione di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni contrattuali deve avvenire da parte dell'intermediario con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista operatività della modifica, e la modifica si intende approvata se il cliente entro il termine previsto per la sua operatività non recede dal contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'inefficacia della modifica;
e) L'indicazione sufficientemente specifica nella comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole al cliente del giustificato motivo. La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche praticata dalla banca in violazione delle modalità prescritte dal legislatore è inefficace.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il perito nominato, nel rispetto del quesito sottoposto, ha evidenziato che, sebbene la banca abbia esercitato, nel corso del rapporto di c/c n. 1251787, il potere dello ius variandi modificando i tassi ma nel rispetto delle condizioni pattuite, pertanto, non ha applicato tassi peggiorativi rispetto a quelli pattuiti (cfr. CTU, p. 14).
2.5 Sull'usura
Preliminarmente va evidenziato che l'indagine è stata condotta dal perito esclusivamente con riguardo alla c.d. usura originaria e con esclusione della c.d. usura sopravvenuta, atteso l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 19.10.2017, n. 24675, pronunciatesi in tema di mutuo e le cui conclusioni possono essere estese in via analogica ai contratti di conto corrente (cfr. nello stesso senso cfr. Corte d'Appello Perugia, 25.07.2022, n. 392 secondo la quale: Le clausole contrattuali in cui vengono fissati gli interessi non sono nulle o inefficaci nel caso in cui il relativo tasso - pattuito anteriormente all'entrata in vigore della legge anti-usura o successivamente per un tasso non superiore a tale soglia, risultante al momento della stipula -, supera poi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura; né la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia, contraria al dovere di buonafede nell'esecuzione del contratto).
Ciò posto, l'esperto nominato non ha accertato alcun superamento del tasso soglia di riferimento per il contratto di conto corrente n. 1251787 (cfr. CTU, p. 23).
2.6 Sul conto anticipi n. 1251793
L'ausiliario del Tribunale ha evidenziato che il conto anticipi n. 1251793 incide sul ricalcolo del conto corrente n. 1251787 (cfr. CTU, p. 7), sicché, in considerazione dell'omessa produzione della documentazione afferente il conto anticipi, il Tribunale ha disposto consulenza tecnica integrativa per l'espunzione delle competenze e spese addebitate, in caso di mancata regolamentazione dello stesso anche all'interno del contratto di c/c.
Invero, la norma di cui all'art. 117 Tub impone l'obbligo dell'osservanza della forma scritta del contratto bancario (comma 1) e la consegna di copia al cliente (comma 3).
Nel caso di specie, come rilevato nel corso del giudizio, la sebbene colpita Controparte_2 dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., non ha provveduto a depositare la documentazione afferente il conto anticipi.
Il Consulente nominato, nel riscontrare che alcuna regolamentazione delle competenze e delle spese relative al conto anticipi sono state previste all'interno del contratto di conto corrente ordinario, in ossequio al quesito sottoposto dal Tribunale ha provveduto all'espunzione delle stesse dal saldo del c/c.
In definitiva, sulla scorta di tutte le esposte argomentazioni, nonché di tutte le illustrate ragioni di fatto e di diritto, il consulente del Tribunale, che si è attenuto ai criteri e ai quesiti indicati dal Giudice, nell'elaborato – scevro da vizi e da incongruenze logica - è stato appurato che il saldo del rapporto di c/c n. 1251787 è pari ad € 55.079,20 a credito per la correntista.
2.7 Sulla domanda di risarcimento del danno
Gli attori, contestando la violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte della banca, hanno chiesto condannarsi la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da quantificarsi in corso di causa, anche per effetto dell'illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
La domanda non può trovare accoglimento.
In disparte il rilievo per cui non è stata provata l'effettiva segnalazione da parte della CP_2
bisogna ulteriormente considerare che non è stato assolto l'onere probatorio in merito al danno
[...] patrimoniale lamentato, non avendo offerto alcun elemento di natura documentale, né alcuna prova costituenda in relazione al danno richiesto che, perciò, non può essere riconosciuto.
In merito al presunto danno non patrimoniale, non può non rilevarsi che lo stesso deve essere adeguatamente provato dal danneggiato che deve dimostrare la propria buona fede, la colpa del creditore e l'esistenza del danno, oltre che il nesso di causalità tra colpa e danno.
Nella fattispecie in esame, gli attori non hanno articolato alcun mezzo probatorio diretto a dimostrare che l'asserita segnalazione in Centrale Rischi abbia leso la propria immagine o abbia determinato difficoltà di accesso al credito o di permanenza sul mercato, con la conseguenza che la domanda di risarcimento genericamente articolata non è meritevole di accoglimento.
Medesime considerazioni valgono con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno derivante dalla richiesta di pagamento, considerata illegittima dagli attori.
3.Sulle spese di lite.
In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, le spese di lite possono essere compensate integralmente.
Parimenti le spese della compiuta CTU, già liquidate in € 6.000,00 con decreto del 22.04.2024 nonché in € 1.545,80 per l'incarico integrativo, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa AR NO, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 11230/2017 avente ad oggetto CONTRATTI
BANCARI, pendente tra – attore in riassunzione – e in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. – convenuta - nonché in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. – interventrice ex art. 111 c.p.c. - nonché Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t. – nonché in
[...] Controparte_5 persona del curatore p.t. – convenuto contumace – nonché in Controparte_6 persona del curatore p.t. – convenuto contumace - ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'attore in riassunzione, non è debitore nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi;
Compensa integralmente le spese di lite;
Pone le spese di CTU già liquidate in € 6.000,00 con decreto del 22.04.2024 nonché in € 1.545,80 con decreto del 6.11.2025 per l'incarico integrativo, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.12.2025
Il Giudice
AR NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa AR NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 11230/2017 avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendente
TRA
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Napoli, via Sermoneta, n. 24, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Mario
Fiore, Palazzo Brancaccio, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Mancini, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Fimmanò e Antonio Cimmino giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore in riassunzione
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Modena, via San Carlo, n. 16, quale mandataria di in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caserta, via Giotto, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Foggia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
NONCHÉ
(C.F. .Iva n. .E.A. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., con sede legale in Bologna, Piazza Sergio Vieira De Mello, n. 6, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caserta, via Giotto, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di
Foggia che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.; cessionaria interventrice ex art. 111 c.p.c.
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_5 rappresentante p.t., con sede in Napoli, via Santa Brigida, n. 39, ivi elettivamente domiciliata, Piazza Piedigrotta, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria De Simone che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.;
cessionaria interventrice ex art. 111 c.p.c.
NONCHÉ
(P.Iva .F. ) in persona del Controparte_5 P.IVA_6 P.IVA_7 curatore p.t., con sede in Napoli, Piazza Pilastri, n. 18; convenuto contumace
NONCHÉ
(P. Iva in persona del curatore p.t., con sede in Controparte_6 P.IVA_8
Casoria (NA), S.S. Sannitica, km 8.600; convenuto contumace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.11.2017, la società e il Controparte_6
Sig. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della predetta società, Parte_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la Controparte_2 società esponendo: (i) che, con missiva datata 9.06.2017, indirizzata alla Controparte_5 società e al legale rappresentante, ritenuti fideiussori della la banca Controparte_5 comunicava la revoca delle linee di credito detenute dalla correntista, rappresentando, altresì, lo scoperto del c/c n. 1251787 per € 130.000,00 nonché il per il anticipi su fatture e/o RI.BA. Parte_2 sul c/c anticipi n. 1251792 di € 700.000,00, evidenziando, ancora, l'estinzione del c/c anticipi n.
1251793; (ii) che, con successiva comunicazione data 10.07.2017, la banca comunicava l'esposizione debitoria dei garanti pari ad € 209.314,59, quale saldo debitore del c/c n. 1251787, ed € 275.352,57, quale debito relativo a n. 59 RI.BA anticipate, scadute e insolute, nonché il recesso dal contratto di c/c predetto;
(iii) che, con pec datata 24.07.2017, richiedevano alla banca la consegna della documentazione bancaria riferibile ai contratti contestati nonché afferente alle garanzie prestate dagli attori, ai sensi dell'art. 119 Tub;
(iv) che la banca riscontrava la richiesta in data 25.07.2017, richiedendo il pagamento di € 960,00 per le copie degli estratti del c/c n. 1251787, e di avere a propria volta riscontrato tale comunicazione, evidenziando che la disponibilità dell'Istituto a fronte di un corrispettivo monetario così rilevante equivalesse ad un asserito rifiuto o comunque ad una forma di ostruzionismo nel garantire il diritto del presunto titolare;
(v) che le parti concordavano la consegna della documentazione su supporto informatico a fronte del pagamento di € 200,00 e che, ciononostante, la banca consegnava solo parzialmente gli estratti conto della Controparte_5
e non anche la documentazione relativa alla garanzia prestata.
[...]
Tanto premesso, la e il sig. in proprio e nella qualità di legale Controparte_6 Parte_1 rappresentante della prima, chiedevano, in via principale: 1. accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere tutta la documentazione relativa alla garanzia prestata, ex art. 119 Tub;
2. Accertare e dichiarare che l'istituto bancario durante lo svolgimento del rapporto avrebbe violato i dati personali del cliente attraverso le segnalazioni non autorizzate nei confronti di terzi soggetti nonché accessi non autorizzati agli stessi;
3. Accertare e dichiarare l'illegittima sospensione delle linee di credito degli asseriti fideiussori e, dunque, la condanna della banca al risarcimento danni cagionati dall'illegittima violazione nell'uso dei dati personali, anche in relazione alla segnalazione in Crif;
4. La condanna della banca alla consegna della documentazione relativa ai rapporti estinti, ancora in essere e alla presunta garanzia prestata;
5. Accertare e dichiarare che il non avrebbe mai sottoscritto alcuna Pt_1 garanzia fideiussoria in favore della e, di conseguenza, che non era Controparte_5 debitore della 6. Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento Controparte_2 avanzata dall'istituto di credito e la condanna dello stesso al risarcimento del danno da quantificarsi a mezzo CTU o in via equitativa. In subordine, ove dovesse risultare un contratto di garanzia validamente sottoscritto da in proprio e/o nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
gli attori chiedevano: (i) l'accertamento della violazione dei principi di buona Controparte_6 fede e correttezza da parte della nel corso del rapporto e, per l'effetto, dichiarare nulla o CP_2 inefficace la garanzia prestata;
(ii) l'accertamento dell'estinzione e/o nullità dell'obbligazione fideiussoria, ex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.; (iii) in caso di accertata sussistenza di un contratto autonomo di garanzia, accertare e dichiarare il diritto del garante di opporre l'exceptio doli generalis
e la nullità del contratto per illiceità, per contrarietà a norme imperative, ex art. 1418 co 2 c.c.
In via ulteriormente subordinata, in caso di accertata esistenza di un valido contratto di garanzia, gli attori eccepivano l'illegittima applicazione al contratto di conto corrente di tassi di interesse convenzionali, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite in forma scritta, capitalizzazione trimestrale, usura, giorni valuta e, per l'effetto, l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti della banca. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, gli attori chiedevano disporsi CTU contabile per la quantificazione dei danni richiesti nonché volta alla verifica dell'effettivo dare e avere tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 9.04.2018, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., deducendo Controparte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avverse, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, la banca convenuta, producendo il contratto di fideiussione omnibus del 30.12.2016, prestata da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_6
e da per l'importo massimo di € 1.200.000,00, eccepiva l'infondatezza della Parte_3 presunta inesistenza della garanzia. Per quanto riguarda la dedotta estinzione dell'obbligazione degli attori, ai sensi degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., la banca evidenziava non solo l'inesistenza di qualsiasi violazione della clausola generale di buona fede e correttezza ma anche che la prescrizione contenuta all'art. 5 del contratto di fideiussione, per cui i garanti avevano l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice, rendeva infondate le avverse eccezioni. In ogni caso, aggiungeva la convenuta, gli attori sono stati soci della fino al Controparte_5
24.11.2016, allorquando cedevano le proprie quote di partecipazione a e, pertanto, Parte_3 non può affermarsi che gli stessi potevano ignorare l'esposizione debitoria della società garantita. La banca deduceva, ancora, l'insussistenza di qualsivoglia diritto di ottenere “tutta” la documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la società correntista, dovendosi escludere che il garante possa considerarsi cliente ai fini dell'esercizio del diritto di ottenere copia della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 Tub.
La banca, ancora, riteneva che il contratto sottoscritto dagli attori dovesse essere qualificato quale contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che i garanti non possono opporre alcuna eccezione afferente il rapporto garantito, salva l'ipotesi della nullità per contrasto con norma imperativa. Ne deriva che, secondo la prospettazione dell'istituto di credito, alcuna CTU può essere disposta rispetto alle eccezioni proposte in ordine alla presunta applicazione di interessi anatocistici, cms, variazione dei tassi applicati e giorni valuta. In merito, infine, alla dedotta segnalazione in
Centrale Rischi delle posizioni attoree, la banca rappresentava che la stessa non è mai stata comunicata alla Banca d'Italia.
Alla prima udienza fissata in data 10.05.2018, gli attori, per il tramite dei procuratori costituiti, davano atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della e il giudizio veniva Controparte_5 dichiarato interrotto ai sensi degli artt. 43 co 3 L. Fall. e 300 c.p.c.
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 303 c.p.c., depositato nel fascicolo telematico in data
22.06.2018, la e in proprio e nella qualità di legale rappresentante Controparte_6 Parte_1 della società, riassumevano il giudizio nei confronti della banca e del fallimento CP_5
che benché ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. All'udienza fissata
[...] in data 10.12.2018, il Tribunale disponeva l'esibizione delle copie in originale del contratto di fideiussione da parte della banca, concedendo altresì i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
La causa subiva diversi rinvii per l'avvicendarsi dei Giudici sul ruolo e, nelle more, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato nel fascicolo telematico in data 15.11.2019, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di cessionaria dei crediti Controparte_3 oggetto del presente giudizio, inseriti nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione intervenuta con la cedente come pubblicata sulla G.U. dell'8.08.2019, foglio Controparte_2 inserzioni n. 93.
Con ordinanza depositata in data 14.07.2020, il Tribunale, non condividendo quanto affermato dalla banca convenuta, ritenendo, di contro, che il diritto alla consegna dei contratti stipulati con il garantito spetti anche al garante, accoglieva parzialmente la richiesta di esibizione formulata dagli attori ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinando all'istituto di credito l'esibizione dei contratti di c/c n. 1251787, il contratto di per anticipo fatture e/o RI.BA. di € 700.000,00 a valere sul c/c anticipi n. Parte_2
1251793, dei relativi estratti conto nonché l'esibizione in originale delle fideiussioni oggetto di causa., fissando all'uopo l'udienza del 23.02.2021 e riservando all'esito di provvedere sulle richieste
CTU. All'udienza del 23.02.2021, la cessionaria provvedeva parzialmente all'esibizione disposta, producendo copia del contratto del c/c n. 1251787 e i relativi estratti conto, rilevando che il contratto di conto anticipi n. 1251793 non era stato ancora rinvenuto e che era stato richiesto alla cedente
[...]
Alla medesima udienza, gli attori davano atto dell'intervenuto fallimento della CP_2
e il giudizio veniva dichiarato nuovamente interrotto ex artt. 43 co 4 L.fall. e Controparte_6
300 c.p.c.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 4.03.2021, il giudizio veniva riassunto dall'attore Pt_1 nei confronti della banca convenuta, della cessionaria e delle procedure fallimentari,
[...]
e Controparte_5 Controparte_6
Con ordinanza depositata in data 27.02.2023, il Tribunale ammetteva la CTU contabile. Depositato
l'elaborato peritale, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 7.08.2024, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_4 qualità di cessionaria dei crediti oggetto del giudizio, inseriti nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione intervenuta con la cedente come pubblicata sulla G.U. del Controparte_3
20.12.2022 n. 147 – Parte II, facendo proprie tutte le difese spiegate, con vittoria di spese di lite.
Disposta l'integrazione della CTU, depositato l'elaborato peritale integrativo, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 17.06.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in data 16.09.2025,
l'interventrice ccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_4 passiva in relazione alle attività ante-cessione, perfezionatasi in data 5.08.2022 e pubblicata in G.U. in data 20.12.2022. Con la stessa comparsa, l'interventrice deduceva l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta, evidenziando l'omessa produzione, da parte degli attori, dei documenti contrattuali e contabili.
Con la comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in data 18.09.2025, Parte_1 eccepiva il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità da parte di
[...] dei rapporti, non avendo la stessa fornito alcuna prova in tal senso. Controparte_4
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente magistrato è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 18.10.2019 giusto decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile – area concorsuale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora, in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata con la comparsa conclusionale ex art. 190 co 1 c.p.c. dall'attore in riassunzione con riferimento alla posizione di cessionaria del credito. Controparte_4
È noto che rispetto alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la disciplina dettata dall'art. 58
TUB, dispone che l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla
Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, mediante conclusione di contratto di cessione in blocco del 5.08.2022 tra la cedente e la Controparte_3 cessionaria costituisce una facilitazione per le banche e Controparte_4 più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
Ed infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. Trib. Forlì, 6.06.2022, n. 565). Ciò è tanto vero che il tenore letterale dell'art. 58 T.U.B. al comma 4 espressamente prevede che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.".
Ne deriva che ai fini dell'efficacia della cessione non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione o notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
La Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla prova della legittimazione attiva in materia di cessione in blocco dei crediti, ha avuto modo di precisare che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020).
Ciò posto, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, va osservato che, con l'atto di intervento depositato in data 7.08.2024, l'interventrice ha provveduto a documentare non solo la precedente cessione intervenuta tra la e la (cfr. All. 1, atto di Controparte_2 Controparte_3 intervento di del 7.08.2024, Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 agosto 2019) ma anche la successiva CP_4 pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale – parte II – ove risulta che
[...]
(…) comunica che, con contratto di cessione sottoscritto in data Controparte_4
5 agosto 2022 ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (come successivamente modificato, il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto da (…) con efficacia Controparte_3 economica dalle ore 00.01 del 1° aprile 2022 e con efficacia giuridica in data 14 dicembre 2022, i crediti che, alla data del 22 luglio 2022 (o alla diversa data specificata con riferimento al relativo criterio) rispettavano tutti i seguenti criteri: (…) avviso di cessione (TX19AAB9121) pubblicato nel
Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 93 dell'8 agosto 2019 (cfr. All. 2, atto di intervento di del 7.08.2024, avviso di cessione pubblicato in CP_4
G.U. del 20.12.2022 n. 147 – Parte II).
Proprio il riferimento alla cessione dei crediti pubblicata nel Foglio Inserzioni della G.U. n. 93 dell'8.08.2019 smentisce in radice quanto dedotto dall'attore, consentendo di affermare che tra i crediti ceduti rientri anche il credito oggetto di causa (adeguatamente documentato già attraverso la prima cessione intervenuta tra e la . Controparte_2 Controparte_3
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).
2. Sul merito.
Nel merito, le domande sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
Per comodità espositiva, verranno affrontate separatamente le questioni di nullità fatte valere dalle parti.
2.1 Sull'onere della prova
Con la comparsa depositata nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Controparte_4 ha dedotto l'inammissibilità delle domande proposte per non avere gli attori prodotto la documentazione relativa ai rapporti in contestazione.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Basti in questa sede evidenziare che, nel caso in cui il correntista dimostri di aver azionato in tempo utile lo strumento di cui all'art. 119 co 4 Tub, deve trovare accoglimento la richiesta di emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca ed avente ad oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto. Nella fattispecie in esame, gli attori hanno sufficientemente dimostrato di avere diligentemente richiesto alla banca, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la documentazione afferente ai rapporti contestati, ai sensi dell'art. 119 co 4 Tub (cfr. All. doc. 2, atto di citazione) e che, ciononostante, l'istituto bancario non ha provveduto a fornire tutta la documentazione dagli stessi richiesta. Ne deriva necessariamente che alcuna contestazione può essere mossa nei confronti degli attori in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova su di essi gravante, dovendosi considerare le domande svolte pienamente ammissibili, anche alla luce del parziale assolvimento, da parte della banca, dell'ordine di esibizione disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
2.2 Sulle fideiussioni
La convenuta ha dedotto l'improponibilità delle questioni sollevate dagli attori, Controparte_2 qualificando le fideiussioni prestare dalla in bonis e da in proprio Controparte_6 Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante della società, come contratti autonomi di garanzia.
Come già osservato dal Tribunale con l'ordinanza depositata in data 27.02.2023, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata per le causali di cui in motivazione.
Con la comparsa di costituzione e risposta, la banca ha prodotto il contratto di fideiussione omnibus
n. 20500554 per l'importo pari ad € 1.200.000,00 rilasciato a favore delle obbligazioni contratte dalla da parte della dal legale rappresentante di questa, Controparte_5 Controparte_6 anche in proprio, e da (cfr. All. 2, contratto di fideiussione, comparsa Parte_1 Parte_3 di costituzione e risposta . Nel corpo della fideiussione è espressamente previsto Controparte_2 che i fideiussori sono tenuti a pagare alla Banca quanto dovuto immediatamente a semplice richiesta scritta (cfr. All. 2, contratto di fideiussione, art. 7, comparsa di costituzione e risposta CP_2
. Orbene, a parere del Tribunale tale clausola non determina la qualificazione del negozio come
[...] contratto autonomo di garanzia. Ed invero, in linea generale va ricordato che il carattere distintivo del contratto autonomo di garanzia è costituito dall'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall'art. 1945
c.c. (cfr. Cass. n.16213 del 31.07.2015).
L'utilizzo dell'espressione “a prima richiesta” può, infatti, indicare la volontà delle parti di corredare la fideiussione della clausola solve et repete, ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. SS.UU. n.3947 del 18.02.2010 n. 3947). Detto altrimenti, per qualificare un rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia non è sufficiente la previsione di una clausola di pagamento a prima richiesta (su cui ha, invece, fatto perno la convenuta al fine di avvalorare la propria tesi), occorrendo altri indici che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma rispetto all'obbligazione garantita ed insensibile alle vicende di questa. Nel caso di specie, militano a favore della qualificazione del contratto in esame in termini di fideiussione, piuttosto che di contratto autonomo di garanzia, i seguenti indici: a) la circostanza che il contratto in atti non prevede in alcuna parte la rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni o l'esclusione di tale facoltà in capo ai garanti;
b) la previsione della decadenza del beneficio del termine estesa al fideiussore ("L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore"), segno della mancanza di autonomia e separatezza tra obbligazione principale e obbligazione del garante;
c) l'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul garantito, emergente dalla previsione dell'art. 7 ("Il/I fideiussore / fideiussori è/sono tenuto /tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio"); d) il nomen iuris attribuito all'atto negoziale in questione, circostanza questa che, pur non essendo di per sé decisiva
(dovendosi prendere in considerazione soprattutto il contenuto del contratto che, per quanto appena esposto, depone nel senso dell'assenza di autonomia), costituisce pur sempre un elemento di interpretazione, peraltro favorevole al garante ai sensi dell'art. 1370 c.c., trattandosi di garanzia prestata su moduli predisposti dalla Banca.
In definitiva, come già anticipato, devono ritenersi ammissibili le eccezioni sollevate dal fideiussore in ordine ai rapporti garantiti.
2.3 Sulla capitalizzazione trimestrale.
Nella fattispecie in esame il contratto di c/c n. 1251787 è stato stipulato il 23.12.2004 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000.
Per i contratti sottoscritti successivamente alla adozione della delibera CICR del 20.04.2000, è previsto che la capitalizzazione trimestrale è legittima se nel contratto è indicata la pari periodicità
(cd. clausola di reciprocità) per gli interessi attivi e passivi. L'art. 120 Tub è stato, poi, ulteriormente modificato dalla legge. n. 147/2013 (ossia dalla legge finanziaria del 2014) che, con decorrenza dall'1.01.2014, modificava il comma 2 lettera b) della norma richiamata statuendo quanto segue: il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. La norma ha così introdotto un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d. anatocismo), innovando rispetto alla norma originaria che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità – solitamente trimestrale.
A seguito della novella dell'art. 120 T.U.B. era sorto poi il dubbio se il nuovo divieto fosse già entrato in vigore al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità n. 147/2013) oppure se fosse necessario attendere l'emanazione di nuova delibera da parte del CICR. Nell'incertezza della giurisprudenza di merito, questo Tribunale ha ritenuto che la norma fosse autosufficiente, sicché ai fini dell'applicazione della novella non era necessario attendere l'emanazione della delibera da parte del CICR.
In sintesi, facendo applicazione del testo dell'art. 120 TUB come novellato dalla legge n. 147/2013, gli interessi venivano conteggiati con la periodicità pattuita tra il cliente e la banca, ma divenivano esigibili solo alla fine del rapporto, ossia alla chiusura di tutte le partite. La norma ha subito una ulteriore modifica nel 2016 innovando rispetto alla regola della pari periodicità per la quale viene fissato il termine minimo non inferiore ad un anno di conteggio degli interessi debitori e creditori, conteggio da effettuarsi il 31 dicembre di ciascun anno ed in ogni caso al termine del rapporto qualora intervenga anteriormente.
Ciò posto, con riferimento al rispetto della clausola di pari periodicità degli interessi attivi e passivi, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che la clausola di reciprocità non è rispettata ove il tasso effettivo creditore coincida con il tasso nominale, perché tale coincidenza rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo (cfr. Cass. n. 4321/2022).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato la coincidenza tra il tasso nominale creditore e il tasso effettivo creditore, sicché correttamente è giunto alla conclusione di scorporare dal saldo finale del rapporto, gli interessi addebitati dall'istituto bancario a titolo di capitalizzazione trimestrale (cfr. CTU, p. 13, seconda ipotesi di calcolo).
2.4. Sullo ius variandi
Lo ius variandi è il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari. Il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs. 1.9.1993
n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del
D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Lo ius variandi nei contratti bancari è regolamentato attualmente dall'art. 118 TUB, il cui testo attuale prevede dei requisiti formali: a) l'inserimento nel contratto della clausola che attribuisce alla banca, o all'intermediario finanziario, la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e che nei contratti a tempo indeterminato deve essere accompagnata dalla specifica approvazione per iscritto del cliente b) L'inserimento nella comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario dell'espressa formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” allo scopo di richiamare l'attenzione del cliente;
c) La comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario deve avvenire per iscritto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
d) La comunicazione di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni contrattuali deve avvenire da parte dell'intermediario con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista operatività della modifica, e la modifica si intende approvata se il cliente entro il termine previsto per la sua operatività non recede dal contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'inefficacia della modifica;
e) L'indicazione sufficientemente specifica nella comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole al cliente del giustificato motivo. La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche praticata dalla banca in violazione delle modalità prescritte dal legislatore è inefficace.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il perito nominato, nel rispetto del quesito sottoposto, ha evidenziato che, sebbene la banca abbia esercitato, nel corso del rapporto di c/c n. 1251787, il potere dello ius variandi modificando i tassi ma nel rispetto delle condizioni pattuite, pertanto, non ha applicato tassi peggiorativi rispetto a quelli pattuiti (cfr. CTU, p. 14).
2.5 Sull'usura
Preliminarmente va evidenziato che l'indagine è stata condotta dal perito esclusivamente con riguardo alla c.d. usura originaria e con esclusione della c.d. usura sopravvenuta, atteso l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 19.10.2017, n. 24675, pronunciatesi in tema di mutuo e le cui conclusioni possono essere estese in via analogica ai contratti di conto corrente (cfr. nello stesso senso cfr. Corte d'Appello Perugia, 25.07.2022, n. 392 secondo la quale: Le clausole contrattuali in cui vengono fissati gli interessi non sono nulle o inefficaci nel caso in cui il relativo tasso - pattuito anteriormente all'entrata in vigore della legge anti-usura o successivamente per un tasso non superiore a tale soglia, risultante al momento della stipula -, supera poi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura; né la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia, contraria al dovere di buonafede nell'esecuzione del contratto).
Ciò posto, l'esperto nominato non ha accertato alcun superamento del tasso soglia di riferimento per il contratto di conto corrente n. 1251787 (cfr. CTU, p. 23).
2.6 Sul conto anticipi n. 1251793
L'ausiliario del Tribunale ha evidenziato che il conto anticipi n. 1251793 incide sul ricalcolo del conto corrente n. 1251787 (cfr. CTU, p. 7), sicché, in considerazione dell'omessa produzione della documentazione afferente il conto anticipi, il Tribunale ha disposto consulenza tecnica integrativa per l'espunzione delle competenze e spese addebitate, in caso di mancata regolamentazione dello stesso anche all'interno del contratto di c/c.
Invero, la norma di cui all'art. 117 Tub impone l'obbligo dell'osservanza della forma scritta del contratto bancario (comma 1) e la consegna di copia al cliente (comma 3).
Nel caso di specie, come rilevato nel corso del giudizio, la sebbene colpita Controparte_2 dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., non ha provveduto a depositare la documentazione afferente il conto anticipi.
Il Consulente nominato, nel riscontrare che alcuna regolamentazione delle competenze e delle spese relative al conto anticipi sono state previste all'interno del contratto di conto corrente ordinario, in ossequio al quesito sottoposto dal Tribunale ha provveduto all'espunzione delle stesse dal saldo del c/c.
In definitiva, sulla scorta di tutte le esposte argomentazioni, nonché di tutte le illustrate ragioni di fatto e di diritto, il consulente del Tribunale, che si è attenuto ai criteri e ai quesiti indicati dal Giudice, nell'elaborato – scevro da vizi e da incongruenze logica - è stato appurato che il saldo del rapporto di c/c n. 1251787 è pari ad € 55.079,20 a credito per la correntista.
2.7 Sulla domanda di risarcimento del danno
Gli attori, contestando la violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte della banca, hanno chiesto condannarsi la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da quantificarsi in corso di causa, anche per effetto dell'illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
La domanda non può trovare accoglimento.
In disparte il rilievo per cui non è stata provata l'effettiva segnalazione da parte della CP_2
bisogna ulteriormente considerare che non è stato assolto l'onere probatorio in merito al danno
[...] patrimoniale lamentato, non avendo offerto alcun elemento di natura documentale, né alcuna prova costituenda in relazione al danno richiesto che, perciò, non può essere riconosciuto.
In merito al presunto danno non patrimoniale, non può non rilevarsi che lo stesso deve essere adeguatamente provato dal danneggiato che deve dimostrare la propria buona fede, la colpa del creditore e l'esistenza del danno, oltre che il nesso di causalità tra colpa e danno.
Nella fattispecie in esame, gli attori non hanno articolato alcun mezzo probatorio diretto a dimostrare che l'asserita segnalazione in Centrale Rischi abbia leso la propria immagine o abbia determinato difficoltà di accesso al credito o di permanenza sul mercato, con la conseguenza che la domanda di risarcimento genericamente articolata non è meritevole di accoglimento.
Medesime considerazioni valgono con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno derivante dalla richiesta di pagamento, considerata illegittima dagli attori.
3.Sulle spese di lite.
In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, le spese di lite possono essere compensate integralmente.
Parimenti le spese della compiuta CTU, già liquidate in € 6.000,00 con decreto del 22.04.2024 nonché in € 1.545,80 per l'incarico integrativo, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa AR NO, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 11230/2017 avente ad oggetto CONTRATTI
BANCARI, pendente tra – attore in riassunzione – e in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. – convenuta - nonché in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. – interventrice ex art. 111 c.p.c. - nonché Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t. – nonché in
[...] Controparte_5 persona del curatore p.t. – convenuto contumace – nonché in Controparte_6 persona del curatore p.t. – convenuto contumace - ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'attore in riassunzione, non è debitore nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi;
Compensa integralmente le spese di lite;
Pone le spese di CTU già liquidate in € 6.000,00 con decreto del 22.04.2024 nonché in € 1.545,80 con decreto del 6.11.2025 per l'incarico integrativo, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.12.2025
Il Giudice
AR NO