CASS
Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2024, n. 12366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12366 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PU UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2023 del TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG, RAFFAELE PICCIRILLO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13.7.2017 (irrevocabile il 22.3.2018), il GIP presso il Tribunale di Savona aveva disposto nei confronti di LU DU l'applicazione, ex art. 444 cod. proc. pen., della pena di anni quattro e mesi due in relazione per cAL Penale Sent. Sez. 1 Num. 12366 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 12/12/2023 plurimi episodi di concussione. Contestualmente aveva disposto la confisca, ai sensi degli artt. 240 e 322-ter cod. pen., del denaro fino all'importo di euro 185.000. Successivamente, con due istanze in data 24.10.2019 e 8.7.2020, il pubblico ministero ha promosso incidente di esecuzione chiedendo la confisca ex art. 240-bis cod. proc. pen. dei beni e delle somme indicate, di cui il DU aveva la disponibilità, in quanto, da apposita annotazione della Guardia di finanza, era emersa una evidente sperequazione delle risorse economiche dell'imputato rispetto alle sue fonti di reddito. Il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, nominato un perito che valutasse la sperequazione complessiva per gli anni dal 2006 al 2015, con ordinanza in data 24.2.2023, ha ritenuto accertata tale sperequazione per un importo di euro 1.203.061,24, e ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., del denaro e dei beni nella disponibilità del DU fino a detta somma, detratta quella di cui era già stata disposta la confisca in sede di sentenza di patteggiamento. 2. Avverso tale ordinanza il DU ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di censura si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 240-bis cod. pen. Dopo aver rilevato come l'indagine patrimoniale alla base della richiesta di confisca da parte del pubblico ministero sia stata svolta ad oltre due anni di distanza dalla sentenza di patteggiamento (emessa in data 13.7.2017), il ricorrente ha affermato che la confisca aveva avuto ad oggetto beni di sua proprietà che non erano stati individuati nella fase di cognizione, ma che lo sono stati solo da parte del giudice dell'esecuzione a seguito di una vera e propria indagine esplorativa volta a ricostruire il suo patrimonio. Tanto sarebbe avvenuto in contrasto con i limiti di cognizione propri dei giudice dell'esecuzione che, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, dovrebbe ritenersi circoscritta alla verifica delle disponibilità la cui individuazione risulti in sede di cognizione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe precisato l'oggetto della confisca, non avendo individuato i beni da sottoporre alla misura ablatoria. In tal modo, il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. avrebbe assunto la forma della confisca ex art. 322-ter cod. pen., la quale presuppone l'accertamento di un collegamento tra il bene e il reato, mentre la confisca cd. allargata richiede la mera sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del soggetto e il reddito da costui dichiarato. Nella specie, il GIP, disponendo la confisca non di singoli beni, ma di quanto necessario a raggiungere la somma di euro 1.018.061,24, avrebbe erroneamente utilizzato uno strumento diverso da quello dichiarato. Inoltre, l'omessa individuazione dei singoli beni oggetto del vincolo ablatorio avrebbe portato a ricomprendere in esso anche l'immobile sito in Bergeggi (SV) e 2 ffl il box di pertinenza indicati nella relazione del perito, benché i medesimi siano stati acquistati nel 2004, e dunque fuori del periodo di rilevanza, compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2015, in tal modo evidenziando una contraddizione tra quanto indicato nel dispositivo dell'ordinanza e la sua motivazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di censura, sicché deve essere accolto entro tali limiti. 2. Il primo motivo è infondato. Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 27421 del 25/02/2021, OS, Rv. 281561, hanno chiarito che la confisca in casi particolari, disciplinata dall'art. 240-bis cod. pen., definita anche "atipica", "allargata" o "estesa", costituisce un'ipotesi di confisca obbligatoria, la quale non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, bensì beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta. Essa costituisce una misura di sicurezza che opera in caso di accertata responsabilità per taluni reati tassativamente indicati, la quale «costituisce "spia", ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose». L'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240-bis cod. pen. fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall'attività delittuosa la ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona. Il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la natura particolare di questo, idoneo ad essere realizzato in forma continuativa e professionale ed a procurare illecita ricchezza, fanno ritenere l'origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa. Benché la confisca allargata trovi la sua collocazione ordinaria nell'ambito del giudizio di cognizione e della pronuncia che lo definisce, tuttavia, ai sensi dell'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018 che ha recepito i principi affermati da Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 3 219221), essa può essere applicata anche dal giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna o applicazione della pena. Le Sezioni unite hanno anche chiarito che vi è una «perfetta simmetria del potere di ablazione in casi particolari» dei beni del condannato sia in fase di cognizione sia in quella di esecuzione, sicché anche in tale fase la confisca può attingere solo i beni esistenti e noti nella fase del procedimento, non potendo il giudice dell'esecuzione estendere il proprio giudizio ad altri cespiti non ancora entrati nel patrimonio dell'imputato. La sentenza OS ha inoltre statuito che, benché non vi sia un nesso pertinenziale tra cosa e reato, e pur potendo l'acquisizione patrimoniale oggetto di confisca collocarsi in un momento successivo alla commissione dei "reati-spia", tuttavia, l'individuazione dei beni da sottoporre a vincolo deve avvenire nel rispetto di un criterio di "ragionevolezza temporale", nel senso che deve trattarsi di elementi patrimoniali non distaccati dal reato «da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento». In sostanza, tali pronunce rappresentano il termine ultimo della presunzione di provenienza illecita dei beni del condannato e ciò tanto nel caso in cui la confisca sia disposta nella fase di cognizione, quanto in quella di esecuzione. È tuttavia fatta salva la possibilità di disporre la confisca di beni acquistati in epoca successiva alla sentenza di condanna o applicazione pena, nel caso in cui essi costituiscano reimpiego di mezzi finanziari acquisiti in epoca antecedente a dette sentenze, oppure ove si tratti di denaro o altri strumenti di investimento mobiliare preesistenti e scoperti o rinvenuti solo in seguito. 3. Così delineati i tratti dell'istituto, giova innanzitutto rilevare che, nel caso di specie, il ricorrente ha solo genericamente dedotto che i beni oggetto di confisca non erano stati individuati in fase cognitiva, bensì a distanza di circa due anni dalla sentenza di applicazione della pena. Tuttavia, secondo il criterio di delimitazione temporale individuato dalle Sezioni unite OS, ciò che rileva ai fini dell'assoggettamento al vincolo ablatorio è il momento di acquisto dei beni, circostanza che, nella specie, non ha costituito oggetto di censura da parte del ricorrente. Quanto, poi, alla dedotta mancata individuazione in fase di cognizione dei beni confiscati dal giudice dell'esecuzione, occorre considerare non solo che l'annotazione della Guardia di finanza sulla cui base il pubblico ministero ha promosso l'incidente di esecuzione risale al 2016, ed è pertanto antecedente alla pronuncia della sentenza di applicazione della pena nei confronti del ricorrente, ma altresì la circostanza che, nel delimitare l'ambito temporale di indagine, il giudice dell'esecuzione ha individuato il termine finale dello stesso nel 2017, anno 4 in cui è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento, venendo pertanto in considerazione solo i beni e le utilità presenti nel patrimonio del DU solo fino a quel momento. 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. L'art 240-bis, comma 1, stabilisce che, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei reati "spia" dallo stesso individuati, il giudice disponga la confisca del denaro, dei beni e delle utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui sia titolare o abbia la disponibilità in misura sproporzionata rispetto al reddito o all'attività economica. Il vincolo ablatorio deve dunque cadere su specifici beni presenti nel patrimonio del condannato che siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. Soltanto quando non sia possibile procedere alla confisca di detti beni, l'ultimo comma dell'art. 240-bis cod. pen. consente al giudice di ordinare la confisca per un valore equivalente di denaro, beni o altre utilità. Nel caso in esame, non solo il pubblico ministero nel promuovere l'incidente di esecuzione aveva individuato i beni da assoggettare a confisca, ma - secondo quanto risulta dalla motivazione dell'ordinanza impugnata - il GIP aveva disposto una perizia per la stima degli immobili presenti nel patrimonio del DU, e che risultano essere stati effettivamente oggetto di valutazione da parte del perito. Il giudice aveva, inoltre, dato atto della circostanza che era stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente la somma in contanti di 800.000 euro da considerarsi di provenienza illecita. Ciò nonostante, con l'ordinanza impugnata, il GIP ha disposto la confisca non già dei beni specificamente individuati come di valore sproporzionato rispetto al reddito, che erano stati specificamente individuati dalla perizia, bensì genericamente «di denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità nella disponibilità di DU LU fino all'importo complessivo di C 1.018.061,24», omettendo ogni motivazione in ordine alle ragioni per cui era impossibile individuare i beni da confiscare ai sensi del comma 1, dell'art. 240-bis cod. pen. e si doveva quindi procedere alla confisca per equivalente. In tal modo, il giudice è incorso nel vizio di motivazione denunciato. 5. Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Savona, che colmerà le lacune motivazionali evidenziate in riferimento alle doglianze oggetto del secondo motivo. iL
PQM
5 541 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Savona. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.
lette le conclusioni del PG, RAFFAELE PICCIRILLO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13.7.2017 (irrevocabile il 22.3.2018), il GIP presso il Tribunale di Savona aveva disposto nei confronti di LU DU l'applicazione, ex art. 444 cod. proc. pen., della pena di anni quattro e mesi due in relazione per cAL Penale Sent. Sez. 1 Num. 12366 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 12/12/2023 plurimi episodi di concussione. Contestualmente aveva disposto la confisca, ai sensi degli artt. 240 e 322-ter cod. pen., del denaro fino all'importo di euro 185.000. Successivamente, con due istanze in data 24.10.2019 e 8.7.2020, il pubblico ministero ha promosso incidente di esecuzione chiedendo la confisca ex art. 240-bis cod. proc. pen. dei beni e delle somme indicate, di cui il DU aveva la disponibilità, in quanto, da apposita annotazione della Guardia di finanza, era emersa una evidente sperequazione delle risorse economiche dell'imputato rispetto alle sue fonti di reddito. Il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, nominato un perito che valutasse la sperequazione complessiva per gli anni dal 2006 al 2015, con ordinanza in data 24.2.2023, ha ritenuto accertata tale sperequazione per un importo di euro 1.203.061,24, e ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., del denaro e dei beni nella disponibilità del DU fino a detta somma, detratta quella di cui era già stata disposta la confisca in sede di sentenza di patteggiamento. 2. Avverso tale ordinanza il DU ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di censura si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 240-bis cod. pen. Dopo aver rilevato come l'indagine patrimoniale alla base della richiesta di confisca da parte del pubblico ministero sia stata svolta ad oltre due anni di distanza dalla sentenza di patteggiamento (emessa in data 13.7.2017), il ricorrente ha affermato che la confisca aveva avuto ad oggetto beni di sua proprietà che non erano stati individuati nella fase di cognizione, ma che lo sono stati solo da parte del giudice dell'esecuzione a seguito di una vera e propria indagine esplorativa volta a ricostruire il suo patrimonio. Tanto sarebbe avvenuto in contrasto con i limiti di cognizione propri dei giudice dell'esecuzione che, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, dovrebbe ritenersi circoscritta alla verifica delle disponibilità la cui individuazione risulti in sede di cognizione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe precisato l'oggetto della confisca, non avendo individuato i beni da sottoporre alla misura ablatoria. In tal modo, il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. avrebbe assunto la forma della confisca ex art. 322-ter cod. pen., la quale presuppone l'accertamento di un collegamento tra il bene e il reato, mentre la confisca cd. allargata richiede la mera sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del soggetto e il reddito da costui dichiarato. Nella specie, il GIP, disponendo la confisca non di singoli beni, ma di quanto necessario a raggiungere la somma di euro 1.018.061,24, avrebbe erroneamente utilizzato uno strumento diverso da quello dichiarato. Inoltre, l'omessa individuazione dei singoli beni oggetto del vincolo ablatorio avrebbe portato a ricomprendere in esso anche l'immobile sito in Bergeggi (SV) e 2 ffl il box di pertinenza indicati nella relazione del perito, benché i medesimi siano stati acquistati nel 2004, e dunque fuori del periodo di rilevanza, compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2015, in tal modo evidenziando una contraddizione tra quanto indicato nel dispositivo dell'ordinanza e la sua motivazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di censura, sicché deve essere accolto entro tali limiti. 2. Il primo motivo è infondato. Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 27421 del 25/02/2021, OS, Rv. 281561, hanno chiarito che la confisca in casi particolari, disciplinata dall'art. 240-bis cod. pen., definita anche "atipica", "allargata" o "estesa", costituisce un'ipotesi di confisca obbligatoria, la quale non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, bensì beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta. Essa costituisce una misura di sicurezza che opera in caso di accertata responsabilità per taluni reati tassativamente indicati, la quale «costituisce "spia", ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose». L'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240-bis cod. pen. fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall'attività delittuosa la ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona. Il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la natura particolare di questo, idoneo ad essere realizzato in forma continuativa e professionale ed a procurare illecita ricchezza, fanno ritenere l'origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa. Benché la confisca allargata trovi la sua collocazione ordinaria nell'ambito del giudizio di cognizione e della pronuncia che lo definisce, tuttavia, ai sensi dell'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018 che ha recepito i principi affermati da Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 3 219221), essa può essere applicata anche dal giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna o applicazione della pena. Le Sezioni unite hanno anche chiarito che vi è una «perfetta simmetria del potere di ablazione in casi particolari» dei beni del condannato sia in fase di cognizione sia in quella di esecuzione, sicché anche in tale fase la confisca può attingere solo i beni esistenti e noti nella fase del procedimento, non potendo il giudice dell'esecuzione estendere il proprio giudizio ad altri cespiti non ancora entrati nel patrimonio dell'imputato. La sentenza OS ha inoltre statuito che, benché non vi sia un nesso pertinenziale tra cosa e reato, e pur potendo l'acquisizione patrimoniale oggetto di confisca collocarsi in un momento successivo alla commissione dei "reati-spia", tuttavia, l'individuazione dei beni da sottoporre a vincolo deve avvenire nel rispetto di un criterio di "ragionevolezza temporale", nel senso che deve trattarsi di elementi patrimoniali non distaccati dal reato «da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento». In sostanza, tali pronunce rappresentano il termine ultimo della presunzione di provenienza illecita dei beni del condannato e ciò tanto nel caso in cui la confisca sia disposta nella fase di cognizione, quanto in quella di esecuzione. È tuttavia fatta salva la possibilità di disporre la confisca di beni acquistati in epoca successiva alla sentenza di condanna o applicazione pena, nel caso in cui essi costituiscano reimpiego di mezzi finanziari acquisiti in epoca antecedente a dette sentenze, oppure ove si tratti di denaro o altri strumenti di investimento mobiliare preesistenti e scoperti o rinvenuti solo in seguito. 3. Così delineati i tratti dell'istituto, giova innanzitutto rilevare che, nel caso di specie, il ricorrente ha solo genericamente dedotto che i beni oggetto di confisca non erano stati individuati in fase cognitiva, bensì a distanza di circa due anni dalla sentenza di applicazione della pena. Tuttavia, secondo il criterio di delimitazione temporale individuato dalle Sezioni unite OS, ciò che rileva ai fini dell'assoggettamento al vincolo ablatorio è il momento di acquisto dei beni, circostanza che, nella specie, non ha costituito oggetto di censura da parte del ricorrente. Quanto, poi, alla dedotta mancata individuazione in fase di cognizione dei beni confiscati dal giudice dell'esecuzione, occorre considerare non solo che l'annotazione della Guardia di finanza sulla cui base il pubblico ministero ha promosso l'incidente di esecuzione risale al 2016, ed è pertanto antecedente alla pronuncia della sentenza di applicazione della pena nei confronti del ricorrente, ma altresì la circostanza che, nel delimitare l'ambito temporale di indagine, il giudice dell'esecuzione ha individuato il termine finale dello stesso nel 2017, anno 4 in cui è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento, venendo pertanto in considerazione solo i beni e le utilità presenti nel patrimonio del DU solo fino a quel momento. 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. L'art 240-bis, comma 1, stabilisce che, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei reati "spia" dallo stesso individuati, il giudice disponga la confisca del denaro, dei beni e delle utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui sia titolare o abbia la disponibilità in misura sproporzionata rispetto al reddito o all'attività economica. Il vincolo ablatorio deve dunque cadere su specifici beni presenti nel patrimonio del condannato che siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. Soltanto quando non sia possibile procedere alla confisca di detti beni, l'ultimo comma dell'art. 240-bis cod. pen. consente al giudice di ordinare la confisca per un valore equivalente di denaro, beni o altre utilità. Nel caso in esame, non solo il pubblico ministero nel promuovere l'incidente di esecuzione aveva individuato i beni da assoggettare a confisca, ma - secondo quanto risulta dalla motivazione dell'ordinanza impugnata - il GIP aveva disposto una perizia per la stima degli immobili presenti nel patrimonio del DU, e che risultano essere stati effettivamente oggetto di valutazione da parte del perito. Il giudice aveva, inoltre, dato atto della circostanza che era stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente la somma in contanti di 800.000 euro da considerarsi di provenienza illecita. Ciò nonostante, con l'ordinanza impugnata, il GIP ha disposto la confisca non già dei beni specificamente individuati come di valore sproporzionato rispetto al reddito, che erano stati specificamente individuati dalla perizia, bensì genericamente «di denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità nella disponibilità di DU LU fino all'importo complessivo di C 1.018.061,24», omettendo ogni motivazione in ordine alle ragioni per cui era impossibile individuare i beni da confiscare ai sensi del comma 1, dell'art. 240-bis cod. pen. e si doveva quindi procedere alla confisca per equivalente. In tal modo, il giudice è incorso nel vizio di motivazione denunciato. 5. Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Savona, che colmerà le lacune motivazionali evidenziate in riferimento alle doglianze oggetto del secondo motivo. iL
PQM
5 541 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Savona. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.