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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 629/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 629 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 11.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Aversa Parte_1 C.F._1
(Ce) alla via Salvo d'Acquisto n. 100, presso lo studio dell'avv. Enrica della Volpe, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
AR AG (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Aversa (Ce) alla via Armando Diaz n. 61, presso lo studio dell'avv. Antonia Farinaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa. Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 17.02.2025, e Parte_1 premettevano di avere contratto matrimonio in Aversa (CE) in data Parte_2
19.11.1978, evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli: (il Per_1
15.08.1979), (il 17.02.1983), ed (il 04.01.1991), tutti ormai maggiorenni Per_2 Per_3 ed economicamente autosufficienti.
Ciò posto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi;
quindi, il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, trasmettendo gli atti al P.M. per il parere.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
1) I coniugi vivranno separatamente;
2) La casa coniugale in Aversa, via Chianca n.3 condotta in locazione, con i mobili che l'arredano resterà in uso esclusivo della sig.ra Parte_2
3) Il sig. , dipendente comunale in pensione, corrisponderà alla sig.ra Pt_1
, quale contributo per il mantenimento della stessa euro Parte_3
pag. 2/4 200,00 mensili, importo che dovrà essere versato il giorno 5 di ogni mese e sugli stessi maturerà annualmente la rivalutazione ISTAT;
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione;
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
09.03.1953, e nata a [...] – Etiopia (Ee) il 29.03.1960, alle Parte_2 condizioni indicate in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (Ce), (atto n. 301, parte II,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1978) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
pag. 3/4 Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 629/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 629 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 11.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Aversa Parte_1 C.F._1
(Ce) alla via Salvo d'Acquisto n. 100, presso lo studio dell'avv. Enrica della Volpe, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
AR AG (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Aversa (Ce) alla via Armando Diaz n. 61, presso lo studio dell'avv. Antonia Farinaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa. Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 17.02.2025, e Parte_1 premettevano di avere contratto matrimonio in Aversa (CE) in data Parte_2
19.11.1978, evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli: (il Per_1
15.08.1979), (il 17.02.1983), ed (il 04.01.1991), tutti ormai maggiorenni Per_2 Per_3 ed economicamente autosufficienti.
Ciò posto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi;
quindi, il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, trasmettendo gli atti al P.M. per il parere.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
1) I coniugi vivranno separatamente;
2) La casa coniugale in Aversa, via Chianca n.3 condotta in locazione, con i mobili che l'arredano resterà in uso esclusivo della sig.ra Parte_2
3) Il sig. , dipendente comunale in pensione, corrisponderà alla sig.ra Pt_1
, quale contributo per il mantenimento della stessa euro Parte_3
pag. 2/4 200,00 mensili, importo che dovrà essere versato il giorno 5 di ogni mese e sugli stessi maturerà annualmente la rivalutazione ISTAT;
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione;
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
09.03.1953, e nata a [...] – Etiopia (Ee) il 29.03.1960, alle Parte_2 condizioni indicate in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (Ce), (atto n. 301, parte II,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1978) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
pag. 3/4 Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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