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Sentenza 28 maggio 2021
Sentenza 28 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2021, n. 21284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21284 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: IN CL, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 29.1.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Mario Di Sora, in difesa di CL CI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siciliano, con sentenza del 24.10.2017, aveva riconosciuto CL IN responsabile del delitto di appropriazione indebita in danno di tale NO CO, titolare di una ditta di autonoleggio, e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore del IN lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione sulla sollevata eccezione di incompetenza territoriale: rileva che la Corte di Appello, sopperendo alla carente motivazione con cui il primo giudice aveva disatteso l'eccezione tempestivamente sollevata, ha tuttavia richiamato un orientamento del tutto minoritario rispetto a quello invece consolidato secondo cui il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si perfeziona la condotta appropriativa ovvero, Penale Sent. Sez. 2 Num. 21284 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 05/03/2021 nel caso di specie, in Roma, luogo di residenza o, semmai, in Messina, luogo di imbarco per la terraferma;
2.2 violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato: rileva che la Corte di Appello ha replicato alla censura articolata con l'atto di gravame richiamando, in maniera peraltro errata, le dichiarazioni della persona offesa ed un precedente giurisprudenziale inconferente rispetto al caso di specie;
sottolinea, infatti, che la richiesta di restituzione del veicolo era stata successiva alla querela e che, peraltro, la vettura venne regolarmente restituita unitamente ad un bonifico dell'imputato che, in tal modo, aveva dimostrato al sua buona fede;
3. il PG, che pure ha concluso in aula all'esito della trattazione orale sollecitata dal difensore, aveva trasmesso una requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 sottolineando, in quella sede, la correttezza della soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito quanto alla individuazione del giudice competente per territorio in quello del luogo in cui la persona offesa ha avuto notizia della interversione del possesso da parte dell'agente; quanto al secondo motivo, richiama la ricostruzione in fatto su cui, in maniera incensurabile, è stata operata la diagnosi di perfezionamento della condotta appropriativa;
conclude, perciò, per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo, infatti, la sentenza della Corte di Appello di Palermo, nel respingere il motivo di impugnazione articolato sulla (in)competenza per territorio del Tribunale siciliano eccepita dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado, ha sostenuto che il delitto di appropriazione indebita si consuma nel luogo in cui la persona offesa ha avuto notizia della condotta del soggetto attivo "a nulla rilevando nel caso in esame il luogo in cui questo compie l'azione" (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) richiamando alcuni precedenti di questa Corte in tal senso. 1.2 La motivazione della Corte di Appello è sicuramente opinabile se non francamente errata. Anche recentemente, questa stessa Sezione ha avuto modo di ribadire che "il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione 2 della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.2.2020 n. 15.735, Francini;
con?., tra le tante, Cass. Pen., 5, 8.4.2014 n. 1.670, A. in cui la Corte, nel ribadire che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, ha sottolineato che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione;
cfr., ancora, Cass. Pen., 6, 16.11.2006 n. 39.873, PG in proc. 3unevicius; Cass. Pen., 2, 13.6.2007 n. 35.267, Di Stefano;
Cass. Pen., 2, 10.4.2014 n. 17.901, Idone). 1.3 E, tuttavia, una volta devoluta in questa sede una questione di natura processuale, è pacifico che la Corte di Cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo quale che sia il ragionamento che era stato seguito dal giudice di merito per giustificarla;
ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può ed anzi deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la finale correttezza della decisione adottata, quand'anche essa risulti non correttamente giustificata e motivata nei gradi di merito (cfr., Cass. Pen., 5, 15.3.2019 n. 19.970, Girardi;
con?., Cass. Pen., 5, 19.3.2002 n. 15.124, AN FG ed altri;
Cass. Pen., 5, 5.3.2013 n. 17.979, PG in proc. Iannonte ed altri). 1.4 Com'è noto, ai sensi dell'art. 21 comma 2, cod. proc. pen. l'incompetenza per territorio può essere rilevata o eccepita, nei procedimenti per i quali - come nel caso di specie - sia prevista la citazione diretta a giudizio, entro e non oltre il termine stabilito dall'art. 491 comma 1 cod. proc. pen.: ed in effetti, la questione era stata in questi termini proposta dalla difesa all'udienza del 4.4.2017 preliminarmente rispetto alla apertura del dibattimento e, in quella sede, respinta dal Tribunale che in tal senso aveva deciso "... tenuto conto dell'enunciazione del capo di imputazione e di quanto denunciato nella querela in atti ...". Il capo di imputazione, infatti, fa riferimento ad una condotta commessa "in Palermo, in data 27.11.2013" mentre la querela - anche prescindendo da ogni considerazione circa la sua utilizzabilità a tal fine - non reca alcuna indicazione utile circa il luogo - diverso da quello della consegna del veicolo e di restituzione dello stesso - in cui la condotta di interversione del possesso poteva essersi perfezionata. 3 In definitiva, quindi, gli elementi cui il Tribunale poteva in quel momento far leva finivano per radicare la competenza territoriale nel luogo in cui, secondo la imputazione, il fatto si era consumato. Questa Corte ha più volte e costantemente ribadito che la competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle prove assunte in dibattimento o di elementi in quella sede sopravvenuti circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (cfr., Cass. Pen., 4, 23.9.2020 n. 27.252, S.; Cass. Pen., 2, 26.3.2010 n. 24.736, Amato, secondo cui l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina, nel giudizio, il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neppure se i presupposti per porre le stesse emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione per il solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa;
Cass. Pen., 2, 13.12.2013 n. 1.415, Chiodi ed altro;
Cass. Pen., 30.11.2016 n. 4.876, Sacco). In definitiva, è necessario ancora una volta puntualizzare che le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione di competenza per territorio, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della "perpetuato iurisdictionis", va determinata con criterio "ex ante", sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (cfr., ancora, Cass. Pen., 4, 12.12.2012 n. 14.699, RE RD ed altro); anche il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento (cfr., ancora, Cass. Pen., 6, 4.5.2006 n. 33.435, TT ed altri). 4 Gli elementi invocati dalla difesa, sia con l'atto di appello che con il ricorso in cassazione, per affermare la competenza per territorio in Roma ovvero - in subordine - in Messina, sono esplicitamente il frutto di quanto emerso nel corso del dibattimento e, in particolare, del racconto fornito dalla persona offesa che aveva riferito di essere stato costretto a recarsi a Roma per recuperare il veicolo ivi condotto dall'odierno ricorrente. Ma, come detto, si tratta di circostanze che, proprio in quanto emerse nel corso del dibattimento, sono del tutto irrilevanti sulla questione della competenza per territorio che era stata correttamente risolta dal giudice di primo grado alla luce degli elementi al momento disponibili e che avevano consentito di radicare la competenza nel capoluogo siciliano mentre il luogo di residenza dell'imputato avrebbe potuto rilevare quale criterio suppletivo applicabile in via graduata qualora non possibile applicare la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 8 cod. proc. pen.. 2. Nel secondo motivo la difesa ha censurato la sentenza impugnata che avrebbe ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato richiamando, in termini peraltro errati, le dichiarazioni della persona offesa nonché un precedente non coerente con la specificità del fatto di cui si discute in questa occasione. Con l'atto di appello, la difesa aveva contestato la sentenza di primo grado rilevando come il IN non avesse mai rifiutato di riconsegnare il veicolo che aveva trattenuto in quanto aveva rinnovato di volta il volta il contratto di noleggio e che aveva infine restituito al CO senza alcuna previa diffida formale e, anzi, corrispondendo contestualmente alla persona offesa una somma di 200/300 Euro. La Corte di Appello ha respinto le argomentazioni difensive non ricusando di prendere in considerazione il fatto che il IN avesse ottenuto una dilazione nel pagamento del noleggio ma facendo presente che, ad un certo punto, l'imputato "... si rifiutava sia di onorare il pagamento sia di riportare la macchina come da norme contrattuali" (cfr., pag. 3 della sentenza) e che la persona offesa, dopo aver consentito ad una dilazione dei tempi di pagamento, ed a fronte del perdurante comportamento dell'imputato "aveva richiesto, in alternativa, la restituzione dell'autovettura senza titolo nella disponibilità di IN CL ... " (cfr., ivi). Alla luce di questa ricostruzione, non contestata, secondo cui il IN avrebbe di volta in volta e più volte, in un arco di tempo di circa un mese, più volte "rinnovato" il contratto, è del tutto fuori luogo evocare la figura del 5 noleggio "a lungo termine" ed appare allora del tutto corretto il richiamo operato a Cass. Pen., 2, 23.1.2019 n. 6.998, De Cotiis, secondo cui nel caso di noleggio di breve durata, allo scadere del termine si configura un obbligo di restituzione tempestiva che, ove non adempiuto in assenza di giustificazioni, si realizza la c.d. "interversio possessionis" rilevante ai sensi dell'art. 646 cod. pen., anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore;
conf., Cass. Pen., 2, 31.5.2016 n. 25.288, Trovato, resa in un caso di appropriazione indebita di un bene in "leasing" in cui la Corte ha affermato che il delitto è integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta "uti dominus" non restituendolo senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo del reato, e non da quando il contratto deve intendersi risolto a causa dell'inadempimento nel pagamento dei canoni). La difesa ha inoltre rilevato che la Corte avrebbe richiamato le dichiarazioni del CO in termini "decontestualizzati" (cfr., pag. 2 del ricorso) ovvero non considerando che, nel contempo, la persona offesa aveva fatto presente che il IN gli aveva fissato un appuntamento proprio per ritirare la vettura. In tal modo, il ricorso finisce per introdurre un vizio di "travisamento" della prova di cui, tuttavia, non ricorrono i presupposti di decisività atteso che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di Appello, per ritenere il delitto in esame, ha valorizzato una serie di elementi fattuali ulteriori su cui il ricorso non è invece compiutamente confrontato: in particolare, il significativo lasso di tempo intercorso tra la richiesta, quand'anche informale, e la restituzione dell'auto; il recupero personale della vettura che era intervenuto ad opera del CO che si era a tal fine recato a proprie spese prima a Frosinone e poi a Roma;
la circolazione del veicolo sull'intero territorio nazionale accompagnata dalla facilità con cui erano state reiterate condotte di violazione del CdS;
tutti elementi che hanno convinto i giudici del gravame di merito della intenzione dell'imputato di appropriarsi del bene "ininfluente essendo la mera dichiarazione di disponibilità che non aveva avuto alcun concreto séguito se non quando la persona offesa era recata in altra regione d'Italia a riprendersi il bene" (cfr., ancora, pag. 4 della sentenza impugnata). Si tratta, perciò, di una motivazione che non presta il fianco a rilievi suscettibili di essere mossi in questa sede non potendosi ritenere che le argomentazioni svolte dai giudici di merito siano viziate da manifesta illogicità o intrinsecamente contraddittorie. 6 Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ad avviso del ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 31.5.2000 n. 12, Jakani;
Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia). E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (cfr., Cass. Pen., 4, 28.4.2006 n. 20.245, Francia;
Cass. Pen., 6, 14.2.2012 n. 25.255, Minervini); ed inoltre, non avendo la Corte di Cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (cfr., Cass. Pen., 2, 3,4,2017 n. 28.975, D'Urso). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 P Il Co estensore Il Presidente occa VA VE %
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Mario Di Sora, in difesa di CL CI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siciliano, con sentenza del 24.10.2017, aveva riconosciuto CL IN responsabile del delitto di appropriazione indebita in danno di tale NO CO, titolare di una ditta di autonoleggio, e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore del IN lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione sulla sollevata eccezione di incompetenza territoriale: rileva che la Corte di Appello, sopperendo alla carente motivazione con cui il primo giudice aveva disatteso l'eccezione tempestivamente sollevata, ha tuttavia richiamato un orientamento del tutto minoritario rispetto a quello invece consolidato secondo cui il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si perfeziona la condotta appropriativa ovvero, Penale Sent. Sez. 2 Num. 21284 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 05/03/2021 nel caso di specie, in Roma, luogo di residenza o, semmai, in Messina, luogo di imbarco per la terraferma;
2.2 violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato: rileva che la Corte di Appello ha replicato alla censura articolata con l'atto di gravame richiamando, in maniera peraltro errata, le dichiarazioni della persona offesa ed un precedente giurisprudenziale inconferente rispetto al caso di specie;
sottolinea, infatti, che la richiesta di restituzione del veicolo era stata successiva alla querela e che, peraltro, la vettura venne regolarmente restituita unitamente ad un bonifico dell'imputato che, in tal modo, aveva dimostrato al sua buona fede;
3. il PG, che pure ha concluso in aula all'esito della trattazione orale sollecitata dal difensore, aveva trasmesso una requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 sottolineando, in quella sede, la correttezza della soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito quanto alla individuazione del giudice competente per territorio in quello del luogo in cui la persona offesa ha avuto notizia della interversione del possesso da parte dell'agente; quanto al secondo motivo, richiama la ricostruzione in fatto su cui, in maniera incensurabile, è stata operata la diagnosi di perfezionamento della condotta appropriativa;
conclude, perciò, per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo, infatti, la sentenza della Corte di Appello di Palermo, nel respingere il motivo di impugnazione articolato sulla (in)competenza per territorio del Tribunale siciliano eccepita dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado, ha sostenuto che il delitto di appropriazione indebita si consuma nel luogo in cui la persona offesa ha avuto notizia della condotta del soggetto attivo "a nulla rilevando nel caso in esame il luogo in cui questo compie l'azione" (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) richiamando alcuni precedenti di questa Corte in tal senso. 1.2 La motivazione della Corte di Appello è sicuramente opinabile se non francamente errata. Anche recentemente, questa stessa Sezione ha avuto modo di ribadire che "il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione 2 della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.2.2020 n. 15.735, Francini;
con?., tra le tante, Cass. Pen., 5, 8.4.2014 n. 1.670, A. in cui la Corte, nel ribadire che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, ha sottolineato che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione;
cfr., ancora, Cass. Pen., 6, 16.11.2006 n. 39.873, PG in proc. 3unevicius; Cass. Pen., 2, 13.6.2007 n. 35.267, Di Stefano;
Cass. Pen., 2, 10.4.2014 n. 17.901, Idone). 1.3 E, tuttavia, una volta devoluta in questa sede una questione di natura processuale, è pacifico che la Corte di Cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo quale che sia il ragionamento che era stato seguito dal giudice di merito per giustificarla;
ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può ed anzi deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la finale correttezza della decisione adottata, quand'anche essa risulti non correttamente giustificata e motivata nei gradi di merito (cfr., Cass. Pen., 5, 15.3.2019 n. 19.970, Girardi;
con?., Cass. Pen., 5, 19.3.2002 n. 15.124, AN FG ed altri;
Cass. Pen., 5, 5.3.2013 n. 17.979, PG in proc. Iannonte ed altri). 1.4 Com'è noto, ai sensi dell'art. 21 comma 2, cod. proc. pen. l'incompetenza per territorio può essere rilevata o eccepita, nei procedimenti per i quali - come nel caso di specie - sia prevista la citazione diretta a giudizio, entro e non oltre il termine stabilito dall'art. 491 comma 1 cod. proc. pen.: ed in effetti, la questione era stata in questi termini proposta dalla difesa all'udienza del 4.4.2017 preliminarmente rispetto alla apertura del dibattimento e, in quella sede, respinta dal Tribunale che in tal senso aveva deciso "... tenuto conto dell'enunciazione del capo di imputazione e di quanto denunciato nella querela in atti ...". Il capo di imputazione, infatti, fa riferimento ad una condotta commessa "in Palermo, in data 27.11.2013" mentre la querela - anche prescindendo da ogni considerazione circa la sua utilizzabilità a tal fine - non reca alcuna indicazione utile circa il luogo - diverso da quello della consegna del veicolo e di restituzione dello stesso - in cui la condotta di interversione del possesso poteva essersi perfezionata. 3 In definitiva, quindi, gli elementi cui il Tribunale poteva in quel momento far leva finivano per radicare la competenza territoriale nel luogo in cui, secondo la imputazione, il fatto si era consumato. Questa Corte ha più volte e costantemente ribadito che la competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle prove assunte in dibattimento o di elementi in quella sede sopravvenuti circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (cfr., Cass. Pen., 4, 23.9.2020 n. 27.252, S.; Cass. Pen., 2, 26.3.2010 n. 24.736, Amato, secondo cui l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina, nel giudizio, il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neppure se i presupposti per porre le stesse emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione per il solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa;
Cass. Pen., 2, 13.12.2013 n. 1.415, Chiodi ed altro;
Cass. Pen., 30.11.2016 n. 4.876, Sacco). In definitiva, è necessario ancora una volta puntualizzare che le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione di competenza per territorio, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della "perpetuato iurisdictionis", va determinata con criterio "ex ante", sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (cfr., ancora, Cass. Pen., 4, 12.12.2012 n. 14.699, RE RD ed altro); anche il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento (cfr., ancora, Cass. Pen., 6, 4.5.2006 n. 33.435, TT ed altri). 4 Gli elementi invocati dalla difesa, sia con l'atto di appello che con il ricorso in cassazione, per affermare la competenza per territorio in Roma ovvero - in subordine - in Messina, sono esplicitamente il frutto di quanto emerso nel corso del dibattimento e, in particolare, del racconto fornito dalla persona offesa che aveva riferito di essere stato costretto a recarsi a Roma per recuperare il veicolo ivi condotto dall'odierno ricorrente. Ma, come detto, si tratta di circostanze che, proprio in quanto emerse nel corso del dibattimento, sono del tutto irrilevanti sulla questione della competenza per territorio che era stata correttamente risolta dal giudice di primo grado alla luce degli elementi al momento disponibili e che avevano consentito di radicare la competenza nel capoluogo siciliano mentre il luogo di residenza dell'imputato avrebbe potuto rilevare quale criterio suppletivo applicabile in via graduata qualora non possibile applicare la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 8 cod. proc. pen.. 2. Nel secondo motivo la difesa ha censurato la sentenza impugnata che avrebbe ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato richiamando, in termini peraltro errati, le dichiarazioni della persona offesa nonché un precedente non coerente con la specificità del fatto di cui si discute in questa occasione. Con l'atto di appello, la difesa aveva contestato la sentenza di primo grado rilevando come il IN non avesse mai rifiutato di riconsegnare il veicolo che aveva trattenuto in quanto aveva rinnovato di volta il volta il contratto di noleggio e che aveva infine restituito al CO senza alcuna previa diffida formale e, anzi, corrispondendo contestualmente alla persona offesa una somma di 200/300 Euro. La Corte di Appello ha respinto le argomentazioni difensive non ricusando di prendere in considerazione il fatto che il IN avesse ottenuto una dilazione nel pagamento del noleggio ma facendo presente che, ad un certo punto, l'imputato "... si rifiutava sia di onorare il pagamento sia di riportare la macchina come da norme contrattuali" (cfr., pag. 3 della sentenza) e che la persona offesa, dopo aver consentito ad una dilazione dei tempi di pagamento, ed a fronte del perdurante comportamento dell'imputato "aveva richiesto, in alternativa, la restituzione dell'autovettura senza titolo nella disponibilità di IN CL ... " (cfr., ivi). Alla luce di questa ricostruzione, non contestata, secondo cui il IN avrebbe di volta in volta e più volte, in un arco di tempo di circa un mese, più volte "rinnovato" il contratto, è del tutto fuori luogo evocare la figura del 5 noleggio "a lungo termine" ed appare allora del tutto corretto il richiamo operato a Cass. Pen., 2, 23.1.2019 n. 6.998, De Cotiis, secondo cui nel caso di noleggio di breve durata, allo scadere del termine si configura un obbligo di restituzione tempestiva che, ove non adempiuto in assenza di giustificazioni, si realizza la c.d. "interversio possessionis" rilevante ai sensi dell'art. 646 cod. pen., anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore;
conf., Cass. Pen., 2, 31.5.2016 n. 25.288, Trovato, resa in un caso di appropriazione indebita di un bene in "leasing" in cui la Corte ha affermato che il delitto è integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta "uti dominus" non restituendolo senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo del reato, e non da quando il contratto deve intendersi risolto a causa dell'inadempimento nel pagamento dei canoni). La difesa ha inoltre rilevato che la Corte avrebbe richiamato le dichiarazioni del CO in termini "decontestualizzati" (cfr., pag. 2 del ricorso) ovvero non considerando che, nel contempo, la persona offesa aveva fatto presente che il IN gli aveva fissato un appuntamento proprio per ritirare la vettura. In tal modo, il ricorso finisce per introdurre un vizio di "travisamento" della prova di cui, tuttavia, non ricorrono i presupposti di decisività atteso che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di Appello, per ritenere il delitto in esame, ha valorizzato una serie di elementi fattuali ulteriori su cui il ricorso non è invece compiutamente confrontato: in particolare, il significativo lasso di tempo intercorso tra la richiesta, quand'anche informale, e la restituzione dell'auto; il recupero personale della vettura che era intervenuto ad opera del CO che si era a tal fine recato a proprie spese prima a Frosinone e poi a Roma;
la circolazione del veicolo sull'intero territorio nazionale accompagnata dalla facilità con cui erano state reiterate condotte di violazione del CdS;
tutti elementi che hanno convinto i giudici del gravame di merito della intenzione dell'imputato di appropriarsi del bene "ininfluente essendo la mera dichiarazione di disponibilità che non aveva avuto alcun concreto séguito se non quando la persona offesa era recata in altra regione d'Italia a riprendersi il bene" (cfr., ancora, pag. 4 della sentenza impugnata). Si tratta, perciò, di una motivazione che non presta il fianco a rilievi suscettibili di essere mossi in questa sede non potendosi ritenere che le argomentazioni svolte dai giudici di merito siano viziate da manifesta illogicità o intrinsecamente contraddittorie. 6 Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ad avviso del ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 31.5.2000 n. 12, Jakani;
Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia). E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (cfr., Cass. Pen., 4, 28.4.2006 n. 20.245, Francia;
Cass. Pen., 6, 14.2.2012 n. 25.255, Minervini); ed inoltre, non avendo la Corte di Cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (cfr., Cass. Pen., 2, 3,4,2017 n. 28.975, D'Urso). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 P Il Co estensore Il Presidente occa VA VE %