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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1774 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TORRE ANDREA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 27/05/2025 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] l'[...], e , nato a Pt_1 Parte_2
Messina l'01/01/1970, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 22/06/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 335, parte 2, serie A;
- che dall'unione nasceva il 15/10/1998 la figlia;
Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 1159/2023 del 17/01/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia , maggiorenne, è affidata ad entrambi i genitori secondo le Per_1
disposizioni dell'affido condiviso restando però a vivere a casa della madre in Messina Via Casciaro Compl. “Edilter” n. 4 B Scala D Int. 117. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia (educazione, formazione scolastica, salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità ed inclinazioni della ragazza e sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati sulle questioni relative alla stessa.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione , nei rispettivi periodi di convivenza;
3) Il Sig. potrà vedere la figlia Pt_2
2 quando vorrà senza alcuna limitazione, previo accordo o comunicazione, e potrà tenerla con sé alternativamente nei fine settimana e, sempre alternativamente, durante le ricorrenze e festività, secondo gli impegni scolastici, sportivi e sociali della ragazza e comunque d'intesa con la Sig.ra
; relativamente alle vacanze estive la ragazza potrà trascorrere con Pt_1
il padre almeno venti giorni consecutivi nel periodo compreso tra giugno ed agosto, previo accordo. I genitori si impegnano a comunicare la località di vacanza. 4) i coniugi stabiliscono che il Sig. corrisponderà la somma Pt_2
di € 150,00 alla Sig.ra quale contributo mensile per le necessità Pt_1
della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
5) il Sig.
comunque, concorrerà, per la figlia, alle spese straordinari e di Pt_2
qualsiasi natura nella misura del 50%; 6) i coniugi, sin da ora, stabiliscono che contribuiranno e concorreranno alle spese del contratto discografico della figlia nella misura del 50% ciascuno;
7) i genitori si Per_1
impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia;
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figli a nel proprio passaporto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano
3 di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 1159/2023 del 17/01/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 22/06/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 335, parte 2, serie A, tra , Parte_1
4 nata a [...] l'[...], e , nato a [...] Parte_2
l'01/01/19709, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1774 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TORRE ANDREA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 27/05/2025 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] l'[...], e , nato a Pt_1 Parte_2
Messina l'01/01/1970, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 22/06/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 335, parte 2, serie A;
- che dall'unione nasceva il 15/10/1998 la figlia;
Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 1159/2023 del 17/01/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia , maggiorenne, è affidata ad entrambi i genitori secondo le Per_1
disposizioni dell'affido condiviso restando però a vivere a casa della madre in Messina Via Casciaro Compl. “Edilter” n. 4 B Scala D Int. 117. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia (educazione, formazione scolastica, salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità ed inclinazioni della ragazza e sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati sulle questioni relative alla stessa.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione , nei rispettivi periodi di convivenza;
3) Il Sig. potrà vedere la figlia Pt_2
2 quando vorrà senza alcuna limitazione, previo accordo o comunicazione, e potrà tenerla con sé alternativamente nei fine settimana e, sempre alternativamente, durante le ricorrenze e festività, secondo gli impegni scolastici, sportivi e sociali della ragazza e comunque d'intesa con la Sig.ra
; relativamente alle vacanze estive la ragazza potrà trascorrere con Pt_1
il padre almeno venti giorni consecutivi nel periodo compreso tra giugno ed agosto, previo accordo. I genitori si impegnano a comunicare la località di vacanza. 4) i coniugi stabiliscono che il Sig. corrisponderà la somma Pt_2
di € 150,00 alla Sig.ra quale contributo mensile per le necessità Pt_1
della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
5) il Sig.
comunque, concorrerà, per la figlia, alle spese straordinari e di Pt_2
qualsiasi natura nella misura del 50%; 6) i coniugi, sin da ora, stabiliscono che contribuiranno e concorreranno alle spese del contratto discografico della figlia nella misura del 50% ciascuno;
7) i genitori si Per_1
impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia;
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figli a nel proprio passaporto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano
3 di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 1159/2023 del 17/01/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 22/06/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 335, parte 2, serie A, tra , Parte_1
4 nata a [...] l'[...], e , nato a [...] Parte_2
l'01/01/19709, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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