TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3963 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa NA ON
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6398/2022 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
Controparte_2
[...]
[...] appellati
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
NA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6398/2022 R.G., vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Manzo Lucia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli,
Via S. Arcangelo a Baiano n. 19, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e rappresentato e difeso dall'Avv. Di Tella Umberto, elettivamente domiciliato Controparte_2 presso lo studio del difensore in Frignano, Via Sant'Antonio Abate n. 8, in virtù di procura allegata agli atti;
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Controparte_2 domiciliata ex lege in Napoli, Via Diaz n. 11;
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto notificato in data 17.8.2022, l' impugnava la sentenza n. Controparte_1
2098/2022 del 11.10.2021/7.4.2022, notificata in data 27.7.2022, resa dal GdP di Santa Maria Capua
Vetere a definizione del giudizio recante Rg n. 6514/2020, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. Controparte_2
04120150002471113, ente impositore . Controparte_2
Con la sentenza gravata, il giudice di prime cure – implicitamente ritenuta ammissibile la domanda – in difetto di atti interruttivi tra la notificazione della cartella “presumibilmente risalente al 22/4/2015”
e la proposizione della azione, annullava la cartella di pagamento portata dal ruolo impugnato e condannava l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
A sostegno dell'interposto gravame, l'Agente della Riscossione deduceva: 1. della nullità della sentenza di prime cure “… non essendogli pervenuta alcuna notifica dell'atto introduttivo, ma venendo a conoscenza dell'istaurato giudizio solo a seguito della notifica della impugnanda sentenza.
…”; 2. della inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ed, in ogni caso, della infondatezza della spiegata opposizione.
Si costituiva in giudizio la che, prestando adesione alle argomentazioni svolte Controparte_2 dall' concludeva per l'accoglimento della impugnazione. CP_3
All'esito della udienza figurata del 27.6.2023 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2 non costituitosi in giudizio.
Successivamente, con comparsa depositata in data 15.12.2023, si costituiva l'appellato che CP_2
– in via preliminare – eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e – nel merito
- contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto del gravame.
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione
(secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
In via preliminare, occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., sollevata dall'appellata, involgendo una questione rilevabile d'ufficio.
3 Si reputa che essa non sia meritevole di accoglimento, atteso che dall'esame dell'atto di appello si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro” in tema di forma-contenuto richieste dalla predetta norma.
Tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute che consentono di far percepire al giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (cfr., infatti, in proposito, Cass. civ. sez. I del 2537 del
9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice).
Ciò posto, occorre dare atto che la parte appellante, in sede di note predisposte per l'udienza del
23.9.2025, allegandovi copia dell'estratto di ruolo, deduceva quanto segue: “… chiede dichiarare la
Estinzione ope legis del credito nelle more del giudizio Si allega alla presente estratto di ruolo aggiornato ,che riporta un credito a zero in forza il discarico avvenuto automaticamente per l'intero, eseguito dalla in data 18/11/23, in applicazione della L. 197/22 ART.1 comma Controparte_2
222, essendo l'Ente stesso ,quale “Amministrazione statale”, titolato ad eseguire il discarico integrale della partita di ruolo. Difatti, la legge in questione dichiara automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali Pertanto, in ordine al quantum della domanda si conferma l'avvenuta estinzione ope legis del credito nelle more del giudizio, come da estratto ruolo allegato. …”.
Sul punto, l'Avvocatura dello Stato, allegando copia della a nota pervenuta dalla Controparte_2
– da cui si ricava che “… il ruolo n. 1609 dell'anno 2015 è stato oggetto di annullamento normativo, come si evince dalla nota riportata nella cartella n. 0412150002471113000 (All 1). Questo ufficio,
4 conseguentemente, ritiene non sussistere più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. …” - chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per quanto concerne gli effetti sul presente giudizio della normativa di cui alla Legge n. 197 del
29/12/2022 (legge di Bilancio 2023), occorre svolgere le seguenti considerazioni.
L'art.1, comma 222, Legge 197/22, dispone: “… Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023,
l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica…”.
Come accennato, la parte appellante ha prodotto l'estratto di ruolo (cfr. deposito del 5.9.2025) rilevando l'intervenuta “Estinzione ope legis del credito nelle more del giudizio”.
Essa circostanza, di natura dirimente, si pone come fatto impeditivo ex lege che osta all'ulteriore corso del giudizio (vedi in tal senso Corte di appello di Catania, Sez. Lav. Sentenza n. 478/2020); lo stralcio del debito ai sensi della normativa indicata opera immediatamente ipso iure, atteso che la legge espressamente sancisce la automaticità dell'annullamento, pur nelle more e indipendentemente dalla successiva adozione del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, il quale assume valore di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto.
Il Tribunale reputa, dunque, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla
5 definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Ebbene, per quanto concerne le spese del presente procedimento, si reputa che la sopravvenuta novità normativa - che applicata alla fattispecie in esame ha comportato il discarico degli importi di cui alla cartella n. 04120150002471113, portata dal ruolo impugnato (così determinando l'esito del giudizio)
– integri, ai sensi del dettato del comma II dell'art. 92 c.p.c. (così come inciso dalla pronuncia della
Consulta n. 77/2018), un presupposto per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6398/2022, avverso la sentenza n. 2098/2022 del
6 11.10.2021/7.4.2022, notificata in data 27.7.2022, resa dal GdP di Santa Maria Capua Vetere, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il giudice
Dott.ssa NA ON
7
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa NA ON
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6398/2022 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
Controparte_2
[...]
[...] appellati
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
NA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6398/2022 R.G., vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Manzo Lucia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli,
Via S. Arcangelo a Baiano n. 19, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e rappresentato e difeso dall'Avv. Di Tella Umberto, elettivamente domiciliato Controparte_2 presso lo studio del difensore in Frignano, Via Sant'Antonio Abate n. 8, in virtù di procura allegata agli atti;
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Controparte_2 domiciliata ex lege in Napoli, Via Diaz n. 11;
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto notificato in data 17.8.2022, l' impugnava la sentenza n. Controparte_1
2098/2022 del 11.10.2021/7.4.2022, notificata in data 27.7.2022, resa dal GdP di Santa Maria Capua
Vetere a definizione del giudizio recante Rg n. 6514/2020, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. Controparte_2
04120150002471113, ente impositore . Controparte_2
Con la sentenza gravata, il giudice di prime cure – implicitamente ritenuta ammissibile la domanda – in difetto di atti interruttivi tra la notificazione della cartella “presumibilmente risalente al 22/4/2015”
e la proposizione della azione, annullava la cartella di pagamento portata dal ruolo impugnato e condannava l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
A sostegno dell'interposto gravame, l'Agente della Riscossione deduceva: 1. della nullità della sentenza di prime cure “… non essendogli pervenuta alcuna notifica dell'atto introduttivo, ma venendo a conoscenza dell'istaurato giudizio solo a seguito della notifica della impugnanda sentenza.
…”; 2. della inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ed, in ogni caso, della infondatezza della spiegata opposizione.
Si costituiva in giudizio la che, prestando adesione alle argomentazioni svolte Controparte_2 dall' concludeva per l'accoglimento della impugnazione. CP_3
All'esito della udienza figurata del 27.6.2023 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2 non costituitosi in giudizio.
Successivamente, con comparsa depositata in data 15.12.2023, si costituiva l'appellato che CP_2
– in via preliminare – eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e – nel merito
- contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto del gravame.
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione
(secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
In via preliminare, occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., sollevata dall'appellata, involgendo una questione rilevabile d'ufficio.
3 Si reputa che essa non sia meritevole di accoglimento, atteso che dall'esame dell'atto di appello si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro” in tema di forma-contenuto richieste dalla predetta norma.
Tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute che consentono di far percepire al giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (cfr., infatti, in proposito, Cass. civ. sez. I del 2537 del
9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice).
Ciò posto, occorre dare atto che la parte appellante, in sede di note predisposte per l'udienza del
23.9.2025, allegandovi copia dell'estratto di ruolo, deduceva quanto segue: “… chiede dichiarare la
Estinzione ope legis del credito nelle more del giudizio Si allega alla presente estratto di ruolo aggiornato ,che riporta un credito a zero in forza il discarico avvenuto automaticamente per l'intero, eseguito dalla in data 18/11/23, in applicazione della L. 197/22 ART.1 comma Controparte_2
222, essendo l'Ente stesso ,quale “Amministrazione statale”, titolato ad eseguire il discarico integrale della partita di ruolo. Difatti, la legge in questione dichiara automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali Pertanto, in ordine al quantum della domanda si conferma l'avvenuta estinzione ope legis del credito nelle more del giudizio, come da estratto ruolo allegato. …”.
Sul punto, l'Avvocatura dello Stato, allegando copia della a nota pervenuta dalla Controparte_2
– da cui si ricava che “… il ruolo n. 1609 dell'anno 2015 è stato oggetto di annullamento normativo, come si evince dalla nota riportata nella cartella n. 0412150002471113000 (All 1). Questo ufficio,
4 conseguentemente, ritiene non sussistere più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. …” - chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per quanto concerne gli effetti sul presente giudizio della normativa di cui alla Legge n. 197 del
29/12/2022 (legge di Bilancio 2023), occorre svolgere le seguenti considerazioni.
L'art.1, comma 222, Legge 197/22, dispone: “… Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023,
l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica…”.
Come accennato, la parte appellante ha prodotto l'estratto di ruolo (cfr. deposito del 5.9.2025) rilevando l'intervenuta “Estinzione ope legis del credito nelle more del giudizio”.
Essa circostanza, di natura dirimente, si pone come fatto impeditivo ex lege che osta all'ulteriore corso del giudizio (vedi in tal senso Corte di appello di Catania, Sez. Lav. Sentenza n. 478/2020); lo stralcio del debito ai sensi della normativa indicata opera immediatamente ipso iure, atteso che la legge espressamente sancisce la automaticità dell'annullamento, pur nelle more e indipendentemente dalla successiva adozione del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, il quale assume valore di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto.
Il Tribunale reputa, dunque, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla
5 definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Ebbene, per quanto concerne le spese del presente procedimento, si reputa che la sopravvenuta novità normativa - che applicata alla fattispecie in esame ha comportato il discarico degli importi di cui alla cartella n. 04120150002471113, portata dal ruolo impugnato (così determinando l'esito del giudizio)
– integri, ai sensi del dettato del comma II dell'art. 92 c.p.c. (così come inciso dalla pronuncia della
Consulta n. 77/2018), un presupposto per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6398/2022, avverso la sentenza n. 2098/2022 del
6 11.10.2021/7.4.2022, notificata in data 27.7.2022, resa dal GdP di Santa Maria Capua Vetere, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il giudice
Dott.ssa NA ON
7